Legge elettorale: un po' di chiarezza

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Si fa un po' di confusione sulle disposizioni indicate dalla legge elettorale, in particolare dalle norme sull'elezione dei parlamentari alla Camera dei Deputati contenute nel Testo unico delle leggi elettorali. Mi sono letto anch'io la legge; queste le mie considerazioni.

La questione principale riguarda l'interpretazione dell'articolo 83, comma 1, che specifica come calcolare la cifra elettorale nazionale che serve poi ad assegnare il premio di maggioranza :

 

1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi;

 

Si tratta di un problema interpretativo non molto semplice. Il problema nell'interpretazione del punto 1) e' decidere se per fare una somma occorrano due numeri o ne basta uno. Calderoli sostiene che una somma va fatta fra almeno due numeri. Dal punto di vista strettamente formale, osservando solo la norma indicata dall'articolo 83, avrebbe ragione. L'interpretazione delle leggi pero' non si fa in questo modo: occorre valutare l'intento della legge nel suo complesso (l'intento del legislatore non e' necessariamente rilevante), e soprattutto cercare una interpretazione che eviti contraddizioni fra le norme della legge stessa. A me sembra abbastanza chiaro che l'intento complessivo e' quello di sommare tutti i voti delle liste aderenti alla coalizione. Scendendo nei particolari, nella definizione di coalizione, per esempio, nulla indica che le liste collegate debbano presentarsi in piu' circoscrizioni per potere partecipare alla coalizione. Dall'articolo 14bis:

 

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

 

Adottando l'interpretazione di Calderoli, non e' chiaro il motivo per cui la legge permetta ad una lista di collegarsi ad una coalizione, ma impedisca il conteggio dei suoi voti nel caso in cui questa lista si presenta in una sola circoscrizione . L'unico modo di risolvere questa contraddizione e' interpretare in senso lato la parola "somma", e permettere la possibilita' di sommare i voti di tutte le liste aderenti alla coalizione, anche quelle che si presentano in una sola circoscrizione.

La decisione e' nelle mani dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, costituito presso la Corte di Cassazione con un Presidente e 4 consiglieri scelti dal Primo Presidente della corte medesima (art. 12 del testo unico). E' questo ufficio che comunichera' agli Uffici centrali circoscrizionali (costituiti presso le corti di appello di ciascuna regione) il numero di seggi ottenuti da ciascuna lista in ciascun collegio elettorale. Questi poi provvederanno a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto i seggi (esistono ancora correzioni possibili nel caso di candidati eletti in piu' circoscrizioni, o di liste che "esauriscono" i candidati eleggibili). Dopo la proclamazione, tutto viene rimesso nelle mani della Camera eletta. L'articolo 87, primo comma stabilisce quanto segue:

 

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

 


In sostanza, qualunque sia la decisione dell'Ufficio centrale nazionale, la decisione definitiva sul suo operato e' riservata alla Camera, e cioe' dagli eletti stessi. Posso immaginare l'intento del legislatore nella scrittura di questa norma: sarebbe stato inopportuno rimettere l'operato dell'ufficio centrale nazionale ad una decisione della giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), visto che l'Ufficio e' pur sempre costituito presso la Corte di cassazione, che si trova in cima alla scala gerarchica dell'ordinamento giudiziario. Meglio sarebbe stato far decidere alla Corte Costituzionale, gerarchicamente separata dal resto della magistratura, composta da membri eletti sia dalla magistratura, dal parlamento e dal Presidente della Repubblica, e che gia' ha compiti giurisdizionali in casi di accuse rivolte contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri. Secondo me qui l'intento del legislatore era di mantenere una netta separazione dei poteri legislativo e giudiziario, mantenendo la decisione all'interno Camera stessa. La maggior parte delle decisioni infatti riguarda la validita' dell'elezione di singoli candidati (interpretazione delle schede, validita' della candidatura, etc...), la cui decisione, lasciata nelle mani del potere giudiziario, avrebbe giustamente sollevato alcuni dubbi (sempre secondo il principio Montesquieu-ano della separazione dei poteri dello stato). In casi come quello sollevato quest'anno pero', e cioe' che riguardano decisioni sull'interpretazioni della legge elettorale, e non di legittimita' della singola proclamazione, meglio sarebbe stato lasciare la decisione di ultima istanza ad un organo indipendente.

 

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Commenti

Ci sono 4 commenti

Io onestamente non capisco come sia possibile prendere sul serio l'argomentazione che una somma con un solo termine non e' una somma. Mi ricorda i "define sex," "smoking without inhaling" di Clinton.

 

La questione mi pare la seguente: supponiamo il legislatore volesse ammettere liste presentate in una sola circoscrizione al computo della cifra elettorale nazionale, come avrebbe dovuto scrivere la legge?

 

"[...] la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista [...] è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni" O DALLA CIFRA ELETTORALE NELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI LA LISTA SI PRESENTA, NEL CASO SI PRESENTI IN UNA UNICA CIRCOSCRIZIONE" (in maiuscolo la mia aggiunta).

 

Nemmeno i costituzionalisti scrivono cosi', a me pare.

 

Certo non i matematici: una sommatoria sugli elementi di un insieme non richiede che l'insieme non sia un singleton.

 

 

 

Sono d'accordo, ma l'interpretazione delle leggi viene fatta da essere umani, con i loro difetti, le loro conoscenze matematiche, e le loro idee. Un altra guida per interpretare una legge e' il principio per cui se una norma e' stata scritta in certo modo, un motivo ci sara' pure. C'era un modo piu semplice per scrivere la legge, bastava dire che "La cifra elettorale nazionale e' costituita dalla somma dei voti di ciascuna lista collegata alla coalizione". Perche' definire il piu' complesso meccanismo della doppia somma se l'intenzione era quella di sommmare tutti i voti delle singole liste? Questo modo di ragionare darebbe ragione a Calderoli, e purtroppo mi pare un margine interpretativo esista. Vedremo cosa succede domani. Qualcuno sa se c'e' ancora il mitico Carnevale in cassazione (quello che cassava tutte le sentenze di mafia, per intenderci)?

 

 

 

 

Sono d'accordo col primo commento di Alberto: anche a me francamente sembra ovvio che una sommatoria si possa fare anche su insiemi che contengano un solo elemento. In altri termini, quello di Calderoli e' il classico arrampicarsi sugli specchi, che denuncia sicuramente un certo stato di fibrillazione.

 

Quanto al mitico Carnevale, lasciamo stare. Come questo signore riuscisse a vanificare gli sforzi, sovente intrisi di sangue, di polizia magistrati ecc per assicurare alla giustizia delle vere e proprie belve, e' una cosa che ancora oggi mi fa ribollire il sangue.