That's all, folks!

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Dal Testo Unico delle leggi elettorali; Titolo V. Art. 87
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
Aggiornamento 14/4: a quanto pare le schede contestate sono in misura ininfluente. Resta comunque l'aberrazione di una legge elettorale in cui l'eletto decide sulla legittimita' della propria elezione

Dal Testo Unico delle leggi elettorali; Titolo V.

Art. 87

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

 

 

Aggiornamento 14/4: a quanto pare le schede contestate sono in misura ininfluente. Resta comunque l'aberrazione di una legge elettorale in cui l'eletto decide sulla legittimita' della propria elezione

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