Aria Fritta

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Dove si commenta, quasi in tempo reale, il comunicato del consiglio dei ministri n. 15 del 28/8/2008 riguardante Alitalia e dintorni.

Il http://www.palazzochigi.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=40091&pg=1%2C2338%2C4722%2C7035%2C9111%2C11293%2C11964&pg_c=2comunicatoci informa su come (non) verrà trattata la questione Alitalia dagli organismi preposti alla tutela del mercato. In particolare a pagina 2 viene detto

 

Le operazioni di concentrazione connesse, contestuali o previste nel programma non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della normativa antitrust. Le parti sono tenute alla notifica preventiva di tali operazioni all’Antitrust ed alla assunzione di impegni a tutela dei creditori per evitare aumenti dei prezzi o l’applicazione di gravose condizioni contrattuali per l’utenza.

 

Prima del decreto-legge in questione, la disciplina prevedeva che se vi è una concentrazione, le imprese devono ottenere un nulla osta preventivo da parte dell'Antitrust. L'Antitrust, nei casi che ritiene possano produrre effetti anticompetitivi (monopolizzazione o quasi monopolizzazione del mercato), può vietare l'operazione o, quando ne ricorrono le circostanze, imporre dei rimedi. Ad esempio può obbligare l'impresa che si viene a costituire con la concentrazione a cedere degli assets a dei concorrenti.

Il decreto-legge passa un colpo di spugna su tutto ciò. E questo è un male per tutte le buone ragioni esposte qui. Nel caso specifico i problemi antitrust sono di palmare evidenza. Air One e Alitalia monopolizzeranno la più profittevole tratta italiana, la Roma-Milano; ma anche su altre tratte nazionali e internazionali la loro quota combinata è elevata. Non si può sapere cosa avrebbe fatto l'antitrust, ma è difficile immaginare che sarebbe rimasto con le mani in mano a fronte di una concentrazione che avrebbe fatto scaturire un monopolio di queste dimensioni. Dopodiché ci si dice che è vero, dell'antitrust non c'è bisogno, e tuttavia (per buona educazione?) è bene spedirgli un malloppo di carte inutili per fargli sapere, casomai si fosse distratto - siamo ad agosto dopotutto - quello che oramai sanno tutti.

Domanda. Per farne che? Non può vietare o condizionare in alcun modo l'operazione, non può imporre dei rimedi (ad esempio, la cessione di slots ai concorrenti), che sono enforceable solo se vi è una procedura formalmente avviata per trattare la questione. Ma, per quanto detto prima non c'è bisogno di alcuna autorizzazione. Quindi non c'è nulla di tutto quello che apparirebbe un minimo sensato. Però c'è parecchio di insensato. Difatti il nuovo monopolista dei cieli nostrani può prendere impegni a favore dei creditori. Si impegna cioè, davanti all'Antitrust, a pagare i debiti che ha contratto. Di grazia, ma all'Antitrust che gliene frega dei debiti di Alitalia? Per quel che è noto, ma basta il buonsenso per arrivarci, da nessuna parte è scritto (e ci mancherebbe altro) che l'Antitrust si sia mai occupato, o che abbia senso debba occuparsi, della solvibilità di una impresa. E questo, così continua il comunicato, perché se si tutelano i creditori si evitano aumenti dei prezzi. Come sarebbe a dire? Se il monopolista aereo italiano paga i suoi debiti allora i prezzi non aumentano? Quindi dalla tragedia concorrenziale alla farsa ministeriale.

Qualcuno, più benevolo, potrebbe sostenere che si tratta solo di un refuso e che forse diverso è l'intendimento dell'estensore. Magari voleva solo dire che il monopolista andrà dall'Antitrust e gli dirà che si impegna a non aumentare (diciamo per 6 mesi) i prezzi. È bene saperlo fin da subito. Se il monopolista ha l'autorizzazione, qualunque impegno unilaterale prenda non è vincolante e vale esattamente zero. E come se Tizio dicesse a Caio che non aumenterà (diciamo per 6 mesi) il prezzo delle patate che gli vende. Se poi Tizio non lo fa, Caio lo guarderà storto, dirà che non è di parola, parlerà male di Tizio con gli altri acquirenti, e per punirlo andrà a comprare le patate da un altro. Il problema è che quando voleremo sulla Roma-Milano noi, a differenza di Caio, non potremo andare da un altro. Ancora una volta solo aria fritta.

Aggiornamento al 29 agosto. Il testo del decreto legge «di riforma delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi» lo si trova qui. In effetti il riferimento alla salvaguardia del creditore, era un refuso dell'estensore del comunicato. Quello che rileva è il comma 10 dell’articolo 1. II monopolista dovrà presentare proposte

 

di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure, con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge n. 287/1990.

 

Questo significa che:

a)misure strutturali (cessione slots, per intenderci) nisba;b)per 3 anni il monopolio non lo tocca nessuno;c)l’Antitrust o accetta le proposte sui prezzi del monopolista, oppure, se non gli vanno bene, gliene impone delle altre;d)se il monopolista è anche disubbidiente l’Antitrust lo può sanzionare per non meno dell’1% e non più del 10% del fatturato (questo é quanto dice l’articolo 19).Conseguenze pratiche. Per quel che riguarda il punto c, l’Antitrust diventa un regolatore dei prezzi, esattamente quello che, per natura e funzioni, non è e non è attrezzato a fare. Per quel che riguarda il punto d, gli effetti dissuasivi della sanzione sul comportamento di un monopolista destinato a rimanere tale sono improbabili e tutti da dimostrare.

 

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Commenti

Ci sono 14 commenti

Affascinante. Allora fatemi capire. Aprile 2008, il governo prodi dopo un bando di gara trova un compratore per alitalia, è un vettore straniero che ci mette i capitali e ce ne fa uscire puliti senza una spesa. Ora BS cosa fa, vende ai soliti noti imprenditori di stato e se ne fa di

un sol boccone delle normative comunitarie(costituzionali?le norme

comunitarie non entrano nel regolamento come fossero costituzionali?Vabbe' ormai il Presidente è un abituè di queste imprese, però una bella bocciatura dalla consulta o dalla corte europea del decreto darebbe le sue soddisfazioni) sulla concorrenza.

Io di mio(sarò tardo) non capisco il perché sia così strategico avere una compagnia di bandiera, poi non capisco il perché della deroga, poi non capisco l'esigenza di tutelare i piccoli risparmiatori (io sapevo che la politica del too big to fail sia applicata alle istituzioni bancarie e non alle società di trasporti), insomma non capisco veramente tante cose!

A me mi sa tanto di solita porcata di stato, la gloriosa storia delle privatizzazioni ne è piena. Si è svenduto agli amici italici che si sa prima o poi rendono il favore.

Operazioni senza ricadute politiche,ad es. chi ha svenduto telecom è ancora lì sulla cresta dell'onda. Noi italiani in cabina elettorale abbiamo memoria breve, figurati se fra 4 anni si ricorderanno di sta storia...

 

sono curioso di vedere il comportamento della Unione europea . L'unica cosa positiva di tutta questa faccenda è che così potremo vedere i reali poteri europei di antitrust e di azione sui singoli stati

 

Tutto vero ma purtroppo irrilevante, in quanto l'AGCM non ha manifestato alcun interesse a sanzionare cio` che pare un abuso di posizione dominante collettiva sulla tratta Roma-Milano da parte di Alitalia e Air One per prezzi eccessivi.  Ossia, in quanto non aveva bisogno di attendere questa concentrazione per intervenire, potendo applicare l'art. 82 EC, l'espropiazione delle sue competenze in materia di merger control e` meno grave di cio` che appare (leggi, di come gia` lo sia da tempo).  Al tempo stesso, il decreto non impedira` all'AGCM di intervenire ex art. 82 nei confronti del nuovo monopolista per abuso di posizione dominante individuale per prezzi eccessivi sulla tratta Milano-Roma, indipendentemente dagli impegni veri o di facciata della nuova cordata di imprenditori coraggiosi (impegni che tra l'altro riguarderebbero prezzi gia` fuori mercato, sic) .... Ovvero, il coraggio di dar conto delle proprie competenze dovrebbe avercelo (avuto) l'autorita` antitrust in prima istanza (e da parecchio tempo).

 

 

Tutto vero ma purtroppo irrilevante, in quanto l'AGCM non ha

manifestato alcun interesse a sanzionare cio` che pare un abuso di

posizione dominante collettiva sulla tratta Roma-Milano da parte di

Alitalia e Air One per prezzi eccessivi.

 

Ma non c'e' nessun bisogno di cio', e sarebbe anche difficile definire quando i prezzi sono "eccessivi". Basterebbe aprire le rotte alla concorrenza di altri carriers. Hasta Michael O'Leary siempre!

 

In realta' l'art. 82 EC (e i suoi corrispondenti nelle legislazioni nazionali) non sono quasi mai usati per casi di "eccesso dei prezzi al consumatore" o "abuso di posizione dominante collettiva" - e per buone ragioni.

Forse pensavi piu' a casi di collusione (art. 81 EC), ma anche in quel caso e' difficile provare qualcosa in assenza di "hot documents" o di pratiche di scambio di informazioni che possano essere usate come pretesto per attivita' collusive - e anche concettualmente c'e' un bel po' di "law and economics" da fare per definire come un'autorita' antitrust si dovrebbe comportare in materia di collusione (e.g., detection, standard of proofs, cosa fare a proposito di "tacit collusion", etc.)

 

 

il decreto non impedira` all'AGCM di intervenire ex art. 82 nei confronti del nuovo monopolista per abuso di posizione dominante individuale per prezzi eccessivi sulla tratta Milano-Roma, indipendentemente dagli impegni veri o di facciata

 

Le cose non stanno proprio così. Una volta che l'antitrust accetterà gli impegni sui prezzi, o peggio ancora ne imporrà di diversi, su questo profilo  - art. 82 - si troverà ad avere le mani completamente legate. Se le potrà slegare solo se osserverà prezzi diversi da quelli degli impegni (o dalle regole di cambiamento concordate nei trenta giorni della procedura). Se così non fosse la certezza del diritto si va a far benedire: uno prende un impegno, l'altro lo accetta e poi ci ripensa e gli dice che non gli va più bene e gli apre una procedura. Repubblica delle banane d'accordo ma a tutto c'é un limite. Il che sta a significare che chi ha scritto quelle cose, contrariamente all'idea che me ne ero fatto leggendo il comunicato e scrivendo il pezzo, non é affatto un dilettante.

 

L'art. 117, 1° comma, Cost. recita «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.»

Non sono un esperto, ma mi pare che, di là dalle deroghe espresse alla legge antitrust italiana, debbano essere rispettati anche  gli artt. 81 e 82 del Trattato UE, salvo che si ritenga il caso concreto non rientri nell'ambito applicativo di esse, ciò di cui sembra alquanto dubbio, almeno stando a quello che si legge sui quotidiani.

 

PRIMO OSSIMORO. Il resuscitato monopolista comunica all'Antitrust, allo stesso tempo, sia l'operazione di concentrazione sia le misure ritenute sufficienti a... evitare che il medesimo monopolista eserciti il proprio potere di mercato da vero e proprio monopolista...

SECONDO OSSIMORO. L'Antitrust, senza avviare alcuna istruttoria - dunque, senza acquisire informazioni aggiornate direttamente dal mercato - entro trenta giorni valuta gli impegni "comportamentali", che l'impresa si obbliga a rispettare, con le integrazioni e modificazioni che l'Antitrust stesso ha ritenuto necessarie...

TERZO OSSIMORO. Dopo avere ottenuto il via libera dal "Principe", Lazzaro si assoggetta a una pantomima durante la quale un terzo senza poteri, l'Antitrust, finge di avere poteri diversi che non siano quelli di infliggergli una multa se per caso, ad esempio, il livello futuro dei prezzi della Newco celeste superi il limite concordato al termine dei trenta giorni per qualche accidente (caucasico o che so io), limite che nessuno oggi è in grado di prevedere ma che, è ragionevole supporre, qualsiasi giudice di media istruzione non avrebbe difficoltà a considerare come attenuante sufficiente a stracciare la sanzione pecuniaria che l'Antitrust abbia deciso di applicare a Lazzaro...

Perché non limitarsi semplicemente a sospendere del tutto l'applicazione della normativa nazionale (sottolineo: nazionale) antitrust? Forse perché sarebbe venuta meno così una parte in commedia, una parte poco rilevante ma che non si nega a nessuno?