La notizia è pubblicata sui giornali di questa mattina e già sta facendo il suo giro per la rete. La Cassazione, con la sentenza n. 10535 depositata nei giorni scorsi (e che appena disponibile vi faremo avere nel suo testo integrale) ha stabilito alcuni importanti principi in materia di libertà di stampa e di blog.
Da tempo - e se ne è parlato già su nFA - si discute sulla natura dei blog e delle altre forme di comunicazione e informazione diffusa (forum, social network ecc.) che la rete consente di creare. In particolare, qui in Italia, ma anche in altri paesi, si scontrano due visioni: una che potremmo definire "anarchica", per la quale la rete ed i suoi contenuti devono sottostare al minor numero possibile di legami e l'altra che potremmo definire "dirigistica", che cerca di vincolare in qualche maniera l'attività della rete, come da ultimo proposto in vari disegni di legge, per esempio con i DDL Levi, Barbareschi/Carlucci e con un emendamento al pacchetto sicurezza del senatore D'Alia, tutti per ora e per fortuna caduti nel nulla.
Rimanendo in Italia ed al mondo dei blog, la questione è se anche i blog siano "stampa" ed in quanto tale se siano protetti dalle garanzie costituzionali dell'art. 21 per il quale
"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili."
e di conseguenza se siano anche soggetti ai vincoli delle legge sulla stampa, che, per esempio, prevede il reato di stampa clandestina se una pubblicazione periodica non viene preventivamente registrata presso il Tribunale competente e impone che la testata sia diretta da un giornalista iscritto all'albo.
La giurisprudenza è stata sinqui altalenante lasciando nell'incertezza il mondo dei blogger. La sentenza della Cassazione arriva dunque in un momento cruciale ed è, per quanto è dato sapere, la prima ad affrontare espressamente il problema.
La vicenda decisa dalla Superma Corte attiene ad alcune frasi ritenute offensive verso la religione, apparse su un forum del sito dell'ADUC (qui un riassunto dei fatti). Il sito era stato sequestrato su ordine della Procura delle Repubblica di Catania e gli autori perseguiti per violazione dell'art. 403 c.p., ossia l'offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. L'ADUC si era difesa sostenendo che la costituzione consente il sequestro solo per reati previsti o connessi alla legge sulla stampa e pertanto il sequestro era illegittimo, dato che l'art. 403 non sarebbe contemplato da tale legge.
I giudici hanno però respinto la tesi difensiva affermando il principio che le regole che valgono per la stampa non si applicano ai forum ed ai blog, sia per quanto riguarda i reati di diffamazione, sia per quanto riguarda le procedure di sequestro, ciò in quanto
“Gli interventi dei partecipanti al forum online non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa”,“non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, come un giornale online o come una testata giornalistica informatica”, soltanto per il “semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum”. ma sono invece assimilabili “ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca”, insomma “una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro
Blog, forum, newsgroup, mailing list, social networks e così via non possono proteggersi quindi sotto l'ombrello
“delle guarentigie in tema di sequestro che l'art.21, comma 3, della Costituzione riserva soltanto alla stampa, sia pure intesa in senso ampio, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero”.
Insomma, la decisone della Cassazione rende più facile perseguire le opinioni personali presenti sui siti, ma, dall'altro lato, manda esenti i provider ed i gestori dei siti dall'obbligo di esercitare un controllo stringente su quanto scritto dagli utenti, considerandoli di fatto non responsabili per eventuali espressioni diffamatorie pubblicate nei forum. Come effetto collaterale, la decisione implicitamente sancisce che blog, forum et similia, poichè non sono stampa, non necessitano di nessuna registrazione presso il Tribunale, nè tanto meno di avere un direttore responsabile, nè i suoi creatori sono a rischio di commettere il reato di stampa clandestina.
È evidente che la sentenza contiene anche un'altra implicazione ed un rischio oggettivo, ossia che in rete ci siano due differenti tipi di libertà: quella di "stampa" a tutela rafforzata (l'intero art. 21 della Costituzione) e quella di "espressione", protetta dal solo primo comma e dalla tutela generale data dall'art. 2. A ben vedere questo è ciò che accade nel mondo reale (non "virtuale"), dove vi è una tutela differrenziata tra libertà d'espressione e libertà di stampa. In questo senso la sentenza della Cassazione equipara le espressioni via siti internet a quelle fatte nella pubblica piazza o simili.
D'altra parte, la sentenza si inserisce pienamente nella logica attuale del sistema, che a maggiori oneri (la stampa) attribuisce maggiori garanzie ed in fondo viene incontro alle opinioni espresse dalla maggior parte dei commentatori e dei blogger che hanno sempre sostenuto che un blog non ha nulla a che vedere con la stampa e con le formalità connesse a tale status. Va da sè, tuttavia, che quando un blog dovesse assumere una periodicità regolare ed una veste più strutturata rispetto alla semplice "bacheca" ipotizzata dalla Cassazione, non potrà negarsi a quel blog la tutela riconosciuta dalla Costituzione alla stampa. D'altro lato quel blog dovrà ammettere di non essere più un blog, ma un giornale on-line a tutti gli effetti, con le conseguenze del caso, vale a dire direttore responsabile, registrazione presso il Tribunale ed applicazione di tutta la normativa in materia di legge sulla stampa.
A questo proposito ci sarebbe poi da chiedere quanto sia effettivamente necessario all'interesse pubblico che la testata sia registrata presso un Tribunale o che a dirigerla sia necessariamente un giornalista iscritto all'albo, ma questo è un discorso che ci porterebbe veramente molto lontani e lo lascio alle opinioni che i lettori vorranno affiggere in bacheca e per le quali, come ha detto la Cassazione, il blog ed i suoi autori non sono responsabili.
Io non capisco perche', da un punto di vista costituzionale, la stampa dovrebbe poter dire "piu'" di quanto dice/scrive un individuo. La dizione della costituzione "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" sembra far dedurre alla corte di cassazione che, invece, possono essere soggetti a censure gli individui. A me la cosa sembra folle. Vorrei un esempio di frase o scritto che e' incensurabile alla stampa ma censurabile se pronunciato o scritto da un individuo.
Esempio:
"(Hitler|Stalin) ha fatto bene e anzi doveva ammazzarne di piu di (.*)"
Ovviamente scherzo... ma mica poi tanto.