Le case vietate

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Ho provato a dare un'occhiata al nuovo provvedimento anti-clandestini ed a vedere come funziona per gli acquisti e le locazioni di case.

Uno dei primi provvedimenti del governo Berlusconi è stata l'emanazione del "pacchetto sicurezza", che contiene tra l'altro, un robusto giro di vite contro gli immigrati clandestini.

Tra le varie norme previste dal Decreto Legge n. 92/2008, è stato inserito il comma 5-bis all'art. 12 D. Lgs. 25/7/1998 n. 286, ossia le disposizioni concernenti l'immigrazione.

Tale comma prevede che:

 

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».”

 

Questa norma è stata subito enfatizzata come uno degli elementi portanti del nuovo corso governativo e della sua volontà di fare terra bruciata ai clandestini, tanto da arrivare addirittura alla confisca dell'appartamento oggetto di questo nuovo reato che potremmo chiamare "locazione ad irregolare". Leggendo il testo del decreto, ci si rende però conto che le cose sono molto più complicate di come i giornali le hanno dipinte.

Continuando infatti in una pratica alla quale il legislatore ci ha abituato negli ultimi anni, il testo del decreto legge sembra scritto da persone con scarsa dimestichezza di termini giuridici. In primo luogo, nonostante la cosa sia stata presentata come "divieto di affittare le case ai clandestini", la norma, per come è scritta, non sembra riguardare tanto le locazioni, quanto le compravendite (ma non - curiosamente - le donazioni). È con la vendita (e i contratti ad essa assimilati) che infatti si cede a titolo oneroso un immobile, mentre con la locazione se ne cede solo il godimento.

La questione non è fine a sè stessa e non riguarda solo gli esteti del diritto (ammesso che ce ne siano), ma poichè stiamo parlando di un'ipotesi di reato, l'interpretazione della legge dovrebbe essere restrittiva. Diciamo tuttavia, per amor di patria, che il più contiene comunque il meno ed ammettiamo che la nuova normativa attenga sia alle locazioni che alle compravendite. Trattandosi anche di vendite, entrano in scena i notai.

Ora, in base all'art. 27 della legge notarile

 

"Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto."

 

senonchè, in base all'art. 28 della stessa legge,

 

"Il notaro non può ricevere o autenticare atti: se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico"

 

È evidente che l'acquisto da parte di uno straniero "non regolarmente soggiornante", così come ora configurato, diventa un atto contrario all'ordine pubblico ed il notaio deve rifiuatarsi di predisporre gli atti relativi e, probabilmente, anche denunciare il fatto alla polizia. In sostanza, secondo la nuova legge, i notai diventano uno dei filtri alla presenza dei clandestini sul suolo patrio, dovendosi rifiutare di stipulare gli atti di acquisto da parte di stranieri non regolarmente soggiornanti, pena la sospensione dall'attività da sei mesi ad un anno, oltre al rischio di vedersi contestare la complicità nel reato.

Sino ad oggi, per la stipula di un atto di compravendita con uno straniero extra-comunitario (non per i comunitari che sono equiparati agli italiani) le uniche questioni da porsi erano:

a) c'è il permesso di soggiorno?

 

b) se non c'è il permesso di soggiorno c'è la condizione di reciprocità?

 

 

 

 

 

Verificata una delle due condizioni l'atto si stipulava.

 

 

 

 

 

La condizione di reciprocità, per chi non ha infarinatura di diritto, è prevista dall'art. 16 delle preleggi al codice civile, per il quale

 

 

"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali"

 

 

Detto in termini pratici, se un italiano può comprare casa in un determinato paese, allora anche il cittadino di quel paese può farlo in Italia. Oggi, invece, in base al nuovo DL, per non finire complici di un reato, occorre verificare se lo straniero (presumo solo extra-comunitario, anche se il DL non lo dice) sia o meno "regolarmente soggiornante in Italia". Mai frase fu più evanescente.

 

 

 

 

 

 

Con quali poteri il notaio o il locatore verificano che lo straniero è regolarmente soggiornante? Come possono materialmente saperlo? Anche perchè non dobbiamo dimenticare una considerazione di carattere generale: da quando in qua, per acquistare o prendere in locazione un immobile occorre soggiornare nella nazione dove si procede all'acquisto o dove si prende in locazione il bene? Come a tutti ovvio, ricordo infatti che è possibile comprare un bene anche solo per puro scopo di investimento, senza che magari in quell'appartamento il proprietario ci metta mai piede o che si prenda in locazione un appartamento che magari sarà occupato solo saltuariamente e per brevi periodi.

 

 

 

 

 

 

Ora, alla luce del DL anti-clandestini, i casi sono due:

 

 

 

 

 

A) in Italia è cambiata la normativa e quindi lo straniero può comprare un'abitazione o prenderla in locazione solo se ha il permesso di soggiorno, ergo sono vietati tutti gli altri casi di acquisto e/locazione e di conseguenza non esiste più il principio di reciprocità (il ché mi pare aberrante);

 

 

 

 

 

B) la norma è di assai difficile attuazione (come mi pare probabile).

 

 

 

 

 

 

Facciamo due casi concreti. Entra nello studio del notaio Nicola Nicolai di Bari il segretario del sultano dell'Oman (cittadino extracomunitario), residente in Oman e privo di qualsiasi domicilio ufficiale in Italia, il quale chiede di procedere all'acquisto di alcuni trulli in Valle d'Itria. L'amministratore delegato della IBM - cittadino USA, privo di domicilio in Italia - vuole acquistare un casale nel Chianti. Che si fa? Questi atti si stipulano oppure no? E se si stipulano questi atti, si può stipulare l'atto col quale Alì ben Mabruk, cittadino marocchino, privo di qualsiasi domicilio in Italia, vuol comprarsi due vani in un casermone di periferia? A meno che non si voglia trasformare i notai ed i cittadini che vendono o locano case in ausiliari di PS, la verifica della irregolarità del soggiorno è, per un comune cittadino o un professionista, di assai difficile attuazione.

 

 

 

 

 

Per la legge italiana, infatti, il cittadino straniero che entra in Italia deve presentare all'autorità di pubblica sicurezza la "dichiarazione di presenza" entro 8 giorni dal suo ingresso, quindi teoricamente, può sempre dire al notaio o al locatore di essere appena arrivato da noi e, di conseguenza, di non essere irregolarmente soggiornante e ciò ammesso e non concesso che il notaio e il venditore o il locatore abbiano tale potere e capacità di verifica.

 

 

 

 

 

Tra l'altro, poiché stiamo parlando di reati, non dimentichiamoci che perchè ci sia reato occorre il dolo, occorre cioè che chi vende o dà in locazione l'immobile sia cosciente della condizione di irregolarità dello straniero e volontariamente proceda alla vendita o alla locazione. Insomma il nuovo reato mi pare di difficile punibilità: prevedo molto lavoro per i PM, ma anche molte assoluzioni.

 

 

 

 

 

Un classico caso di montagna che rischia di partorire un topolino, ma che in compenso renderà più complicato il lavoro dei notai (il che può interessare a pochi) e molto più rigido il mercato degli affitti, perchè nel dubbio molti smetteranno semplicemente di affittare agli stranieri (il che dovrebbe interessare a molti).

 

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Commenti

Ci sono 55 commenti

E' proibito anche affittare una casa per vacanze ad uno straniero? E' una legge contro il turismo? A quel che pare si tratta di un decreto legge. Cioè questa norma demenziale è già in vigore.  

 

(cheap shot :)

 http://www.corriere.it/politica/08_maggio_29/manganelli_certezza_pena_158021a4-2d66-11dd-913b-00144f02aabc.shtml

 

la clandestinità è un crimine. i criminali vanno repressi con fermezza e rigore.

i clandestini sono criminali e devono essere repressi con fermezza e vigore.

razzismo di stato.

 

L'uomo è confuso, confonde il dito (l'immigrante clandestino) con la luna (il collasso del sistema italiano di "law and order"). Non riesce a capire che, invece di chiedere la criminalizzazione del clandestino "per se", dovrebbe chiedere la criminalizzazione dei criminali, ossia di quelli che commettono atti criminali, vengono arrestati e condannati. Ecco, dovrebbe chiedere risorse ed incentivi per acchiapparli, ed un codice penale e di procedura che permetta la condanna dei colpevoli ed il loro mantenimento in carcere. Italiani o clandestini che siano, comprese le mamme di Cogne. 

Ma quello di cui sopra è argomento complicato che il prefetto Manganelli, uomo concreto e d'azione, non è obbligato ad apprezzare o anche solo ad intendere. Fa il poliziotto, non lo scienziato sociale né il politico. In quanto poliziotto, però, dovrebbe almeno essere capace di "leggere, scrivere e far di conto". Invece sembra abbia dei problemi, sia con l'aritmetica che con l'italiano:

 

- ha spiegato ancora Manganelli - ma questa media nazionale del 30 per

cento va disaggregata». Così, ha proseguito il capo della polizia, si

scopre, che se al Sud i reati commessi da clandestini incidono

relativamente poco («i reati compiuti da irregolari si attesta intorno

al 30 per cento»), al Nord e in particolare nel Nord est «si toccano

picchi del 60-70 per cento»

 

O che sia il giornalista del Corriere della Sera che ha capito male? A voi la scelta. 

 

Ma scusa, non basta che l' acquirente dichiari di non soggiornarci proprio in Italia?

 

 

Un classico caso di montagna che rischia di partorire un topolino, ma

che in compenso renderà più complicato il lavoro dei notai (il che può

interessare a pochi) e molto più rigido il mercato degli affitti,

perchè nel dubbio molti smetteranno semplicemente di affittare agli

stranieri (il che dovrebbe interessare a molti).

 

Infatti si tratta di criminalizzazione della povertà e di razzismo.

 

Abbiamo un'altra grida manzoniana. Lo Stato dovrebbe contrastare clandestinita' e reati, come fanno ovunque, anche in Marocco e in Spagna, lo Stato italiano pero' non ne e' capace per cui si limita ad emettere grida manzoniane come nel 1600.  Ormai lo Stato italiano limita la sua attivita' a spremere tasse dal parco buoi che non ha capacita' di evadere ed eludere, per pagare una massa improduttiva articolata in Casta politica, clientele, circo RAI-TV. Tutto il resto e'al di fuori dalla sua capacita' operativa.

 

La legge cambia le regole solo a livello formale, non al livello informale, ben piu' esteso.

Per esempio, Ali ben Farouk, irregolare, difficilmente comprera' casa con quello che guadagna raccogliendo pomodori: paghera' un tot insieme ad altri 20 connazionali per un posto letto in un monolocale in periferia, il resto che non serve per vivere lo mandera' a casa.

Se prendo in affitto una casa io, italiano residente con cittadinanza, mi ritrovo in molte grandi citta' dalla Toscana in giu' il nero totale o parziale (dichiari di pagare X e paghi 2X) come l'offerta piu' rappresentativa del mercato, figurarsi per un irregolare. L'italiano che affitta il posto ad Ali' mettera' il contratto a regola, rischiando pure una incriminazione?

Quindi il filtro del notaio, se pure la regola si applicasse alla locazione, se ne va tranquillamente a farsi benedire.

Non credo che la regola comunque si applichi ai casi di chi vuole fare un investimento perche' non sempre essere privo di domicilio vuol dire essere "irregolarmente presente" (a parte la definizione vaga): il sultano dell'Oman puo' pure telefonare e prendere appuntamento con il venditore in Svizzera, o entrare dichiarando di essere un turista (cosa assolutamente regolare) e dopo due giorni a veder case andare dall'avvocato. A questo punto pero' credo che la cosa si complichi: non sono residente (ne' regolarmente ne' irregolarmente) ma ho appena comprato casa. Ho diritto a venirci per piu' di X tempo senza dire niente o no?


 

 

 

Ma io posso comprare casa a Milano? No, davvero, la sto cercando da un po'. Nessuno e' piu'  irregolare di me a Milano: Natale, spring-break, un po' di Giugno,... Roba da matti.

 

Ma non volevi comprarti UBS?  Pessimista?  :)

 

Alberto, dipende da come stai messo con la cittadinanza.

Se sei diventato cittadino americano ed hai perso la cittadinanza italiana sei un extracomunitario a tutti gli effetti.

A questo punto possiamo ipotizzare alcune situazioni:

- entri in Ialia direttamente dagli states ed a quel punto hai il visto di ingresso e quindi, sin quando il visto è valido sei uno straniero regolarmente soggiornante e potresti comprare casa

- entri in Italia passando da un altro aeroporto europeo dello spazio Schengen (per esempio Francoforte) o magari in auto perchè sei atterrato a Zurigo. A questo punto non hai nessun visto italiano per l'ingresso a provare quando sei entrato in Italia.  Negli otto giorni dovresti "autodenunciarti" all'autorità di pubblica sicurezza. Probabilmente non l'hai mai fatto, anche perchè magari non vai a dormire in albergo, ma dai tuoi parenti italiani. Passati gli otto giorni dall'ingresso in Italia diventi a tutti gli effetti un clandestino irregolermente soggiornante in Italia e chi ti vende casa commetterebbe reato e tu potresti assistere alla confisca del bene.

Questa almeno è la mia opinione ad una prima valutazione della legge, ecco perchè il condizionale.

Ti dico pure che l'ufficio studi del CNN (consiglio nazionale del notariato) è in contatto col ministero dell'interno per cercare di capirci qualcosa e di trovare qualche soluzione di buon senso in sede di conversione in legge del DL, anche perchè così come è scritta la norma può entrare in contrasto con molti trattati bilaterali di diritto internazionale.

 

 

Ok. Però... mi pare che il punto cruciale da chiarire sia: sotto quali condizioni, e in che momento un essere umano che per sua disgrazia metta piede sul suolo italico vi diventa "irregolarmente soggiornante"?

Chiedo scusa, perchè la mia è pura ignoranza, ma se non si definisce questa questione - e mi pare davvero troppo assurdo che non sia possibile farlo alla luce della normativa vigente, qualunque essa sia - allora proprio non capisco de che stamo a parla'...

Ad esempio, quando alberto bisin dice:

 

Ma io posso comprare casa a Milano? No, davvero, la sto cercando da un

po'. Nessuno e' piu' irregolare di me a Milano: Natale, spring-break,

un po' di Giugno,... Roba da matti.

 

che intende? Dubito che davvero il tuo natale in terra natìa - almeno per ora! :D - possa in alcun modo configurarsi come soggiorno irregolare.

Insomma, 'sto decreto resta pur sempre una boiata (anche senza scendere in considerazioni etiche... e meno male che ci si dichiara cattolici... che rabbia, che rabbia, che rabbia...) ma per valutare il suo grado di assurdità servirebbe un chiarimento... (grazie!)

 

Che poi... l'immigrazione è un processo che NON SI ARRESTA. E' un fenomeno che avviene su una scala geografica e temporale non governabile. Se si impedisce ai clandestini di affittare una casa, si faranno "ospitare" da colleghi non irregolari, si costruiranno capanne da soli, andranno a vivere sotto terra, sugli alberi, insomma, si nasconderanno con cura... e finiranno in situazioni ancora più degradate, saranno più difficili da trovare, quindi più difficili da espellere!

Ostacolare l'integrazione significa alimentare il razzismo, favorire la clandestinità, rendere impossibile il controllo.

 

 

sotto quali

condizioni, e in che momento un essere umano che per sua disgrazia

metta piede sul suolo italico vi diventa "irregolarmente soggiornante"?

 

 

Dal sito della Polizia: se tu straniero (comunitario? non si specifica) vieni in Italia per meno di tre mesi (suppongo solari) a fare visite, affari e turismo  non devi chiedere il permesso.

Se la logica venisse seguita, per esclusione "irregolarmente presente" dovrebbe voler dire "che non ha richiesto o rinnovato il permesso di soggiorno ed e' rimasto in Italia per piu' di tre mesi continuativi facendo altro che non siano visite, affari, turismo".

Questo tra l'altro potrebbe tranquillamente voler dire che l'Albanese che viene a vendere borse sul marciapiede (=fare affari) a Bari non avra' mai bisogno di permesso di soggiorno, basta che torni a casa un fine settimana ogni tre mesi. Si mangera' il weekend sul traghetto, ma sara' sempre in regola :)

 

 

Scrive marcospx:

 

Se si impedisce ai clandestini di affittare una casa, si faranno

"ospitare" da colleghi non irregolari, si costruiranno capanne da soli,

andranno a vivere sotto terra, sugli alberi, insomma, si nasconderanno con cura... e finiranno in situazioni ancora più degradate

 

Ecco, a me il punto pare proprio questo, ossia il rimedio che e' peggiore del male.


Ma come fanno a credere che l'impossibilita' di acquistare o affittare regolarmente in Italia possa essere un deterrente per chi pianifica di arrivare e/o soggiornare irregolarmente? Senza contare tutti i casi in cui si entra regolarmente e si diventa irregolari dopo mesi o anni.

Quando il decreto verra' convertito in legge naturalmente metteranno una pezza alla possibile interpretazione lassista e sara' ben specificato che sono inclusi gli affitti, regolari e non.


A quel punto l'effetto della norma sara' il peggioramento della condizione abitativa non solo degli

irregolari, ma anche dei regolari. Perche' se possono diventare irregolari e mettere nei guai il  proprietario (tra le altre cose perche' potrebbero dare rifugio a chi diventa irregolare), in tanti ci penseranno due volte prima di affittare allo straniero.


Questa norma facilita la ghettizzazione di fatto degli stranieri irregolari, e in certi casi anche dei regolari. Scusate la scarsa varianza dei miei riferimenti teorici, ma per questa via la conseguenza sara' un aumento del tasso di criminalita' tra gli stranieri, non una riduzione come spera il governo, perche' la propensione al crimine aumenta se sei costretto (come in questo caso) a circondarti di chi e' piu' propenso a delinquere.


Eh si: hanno fatto proprio un bel capolavoro. La cosa piu' preoccupante e' che la gente (con la complicita' inconsapevole dell'ignoranza o incapacita' divulgativa di troppi giornalisti) se li bevi tutti come grandi provvedimenti, dalla detassazione degli straordinari a questa trovata sulle "case vietate".

 

ma che tipo di reato è ? permanente o istantaneo ?

e perchè ci sia reato lo straniero deve essere "non regolarmente soggiornante" solo al momento della conclusione del contratto o (nel caso di locazione) il reato si configura anche se lo straniero diviene irregolare durantre il rapporto contrattuale, come per esempio un extracomunitario al quale, sei mesi dopo la firma del contratto, non rinnovano il permesso di soggiorno e quindi diventa clandestino ?

Se così fosse le conseguenze sarebbero folli, dato che il locatore dovrebbe periodicamente controllare se il suo inquilino è ancora in regola o meno, con la conseguenza che a quel punto nessuno più affitterebbe ad uno straniero.

Credo che una riflessione tecnica da parte della dottrina si impone.

 

 

 

Credo che una riflessione tecnica da parte della dottrina si impone.

 

Si imponga, Sabino, s'imponga ... 'ché l'italiano è importante. Sai come dice Vecchioni in una delle sue ultime canzoncine:

Signore, fulminali subito

quelli che non hanno i congiuntivi,

... ecco, io sono con il Vecchioni! E non ho nemmeno fatto il classico! :-)

Congiuntivi a parte, avete ragione da vendere. Ma sono diventati tutti pazzi in quel paese? Si rendono conto di cosa stanno legiferando? Nessuno dice nulla? Siamo solo noi a renderci conto che queste sono leggi folli non tanto, o non solo, per quanto cercano di ottenere ma per come lo fanno?

Forse dovremmo unirci sempre al Vecchioni, cantando tutti insieme nelle estive piazze del belpaese:

Signore, tu che ci hai detto

"quando volete ritorno",

toglici questi fantasmi,

questi fantasmi di torno.

Signore, scusa se insisto,

non mi mandare all'inferno,

toglimi questi fantasmi,

questi fantasmi di torno.

 

 

Dunque mi costringete a fare l’esegeta, per di più di questo sgorbio che, tanto per cambiare, ci viene propinato.

Ed allora, partirei dalla nozione di “straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato”. La definizione si può ricavare dal decreto legislativo 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Gli articoli 4 e 5 parlano rispettivamente dell’ingresso e del permesso di soggiorno. Gli stranieri (definiti tali i cittadini extra UE, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 DLVO 286/98) devono entrare con le modalità di cui all’art. 4 con visto d’ingresso per un soggiorno di 90 giorni. Se vuole trattenersi più a lungo, deve chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno. Chi non entra con tali modalità o si trattiene oltre la scadenza del visto, ovvero in caso di scadenza o revoca del permesso, è uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Quindi, sotto questo profilo, la norma è chiara.

Veniamo al concetto di “cede a titolo oneroso”. “Cede a titolo oneroso”, in casa mia, vuol dire “vende”. Altrimenti si concede in locazione. Ed allora, per come è formulata norma, vale solo in questo caso, cioè in caso di vendita. Non dimentichiamoci che siamo nel campo penale, dove interpretazioni analogiche non sono permesse. Non ritengo che, estendere il concetto di cessione anche alla locazion,e sia una semplice interpretazione estensiva della norma. Pertanto, se questi non sanno quello che scrivono, non è colpa mia. Come diciamo noi ragionieri keynesiani esperti in latinorum “ubi lex voluit, dixit”.

Reato permanente o istantaneo. Secondo me la norma è chiara, la cessione è una specifica azione e, pertanto, si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona al momento della conclusione del contratto. Fine. Quanto al rinnovo alla scadenza del contratto di locazione (ammesso che la norma sia applicabile in caso di locazione), secondo me, si tratterebbe di una ulteriore forzatura interpretativa (da cessione a locazione a rinnovo di locazione) e, quindi non possibile in campo penale.

Elemento soggettivo. Come giustamente faceva notare Sabino è di natura dolosa (dolo generico). Come accertare il dolo nel caso concreto? Credo che sia obbligo del venditore e/o locatore verificare lo status del contraente, facendosi esibire il permesso di soggiorno in corso di validità o il visto di ingresso, possibilmente fotocopiarlo per avere una copia o indicarlo nel contratto. Adempiuto a questo obbligo, nessuno potrà contestargli nulla, anche se il tizio, ad esempio, gli ha dato un documento falso. In realtà, problematico è solo il caso del permesso revocato prima della scadenza. Credo che, sul punto, ad impssibilia nemo tenetur (mi piace il latinorum). Una volta esibitomi il permesso di soggiorno non scaduto, non posso essere obbligato a chiedere altra documentazione, ad esempio, presso la Questura, né essa è autorizzata a rilasciarla a terza persona privata. Pertanto, si tratta di una circostanza per me non accertabile. Potrebbero esservi casi di colpa (ad esempio caso di persona che, poniamo, ha già un lavoro ed il venditore ritiene, in buona fede, anche sulla base di attestazioni di terzi, che il contraente sia in possesso di un permesso di soggiorno).  In caso di colpa non c’è reato. Comunque un contratto di locazione (ammessa l’applicabilità), richiede il rispetto di determinate formalità, inclusa, se non sbaglio, la registrazione. Se tali formalità sono rispettate, ritengo difficile ravvisare il dolo, al massimo la colpa. Viceversa, difficilmente un Giudice riterrà la buona fede in caso di locazioni completamente “in nero”, sempre che, come dicevo, forzi il dato testuale e ritenga la norma applicabile anche per questa tipologia di contratti.

Credo si tratti di una norma che non avrà alcuna applicazione concreta. Hai visto mai un clandestino che si compera un appartamento?

In generale si osserva che la qualità dei provvedimenti legislativi diventa sempre più scadente. Sto scrivendo un commento per il testo unico sulla prevenzione infortuni e vi sono degli strafalcioni talmente evidenti da sembrare quasi dolosi (questi sì). Quando il governo fascista riscrisse il codice civile, non si rivolse ad un qualche oscuro funzionario ministeriale, ma riunì i migliori professori universitari del tempo, i quali soppesarono ogni singola parola di ciò che scrissero e la differenza, purtroppo, si vede.

 

Ma perché vi sorprendete...? Queste follie giuridiche sono solo l'inizio di quello che accadrà... Mettetevi in poltrona e godetevi lo spettacolo. Ma non chiedete agli italiani, i quali vi diranno che va benissimo così.

 

Il TAR del Lazio ha deciso che in Italia i parcheggi a pagamento non si possono fare ... Oh yeah!

Che paese! Che paese! 

 

 

Ma cosa succede se non viene stipulato alcun contratto, e la contropartita monetaria viene pagata "brevi manu" - il cosiddetto "affitto a nero" ?

 :-D

 

Mi permetto sommessamente di fare notare che "l'emendamento" proposto dal notaio Patruno identifica come cessioni a titolo oneroso entrambe le figure (ceda a titolo onoeroso la proprietà di un immobile ovvere ne ceda, sempre a titolo oneroso, il godimento è punito....) esattamente come la contestata norma

 

Rispondo (sommessamente anche io) che l'ipotesi prevista dal D.L. è un reato e quindi non suscenttibile di interpretazione nè analogica nè estensiva.

Di conseguenza, se la legge vuole colpire anche le locazioni deve dirlo esplicitamente, ecco il senso del mio "emendamento", che poi tale non è, dato che si tratta di una valutazione scritta in un blog e non un suggerimeto al legislatore e che prescinede soprattutto da ogni valutazione circa la fondatezza politica del provvedimento, sulla quale mi sembra di aver espresso sufficienti dubbi.

Noto peraltro che - come già diceva Axel - ubi lex voluit, dixit.

L'art. 7 del medesimo D. Lgs sull'immigrazione (il 286/98) espressamente così dispone:

 

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza

 

 

 

Capitato questa mattina.

Antonio Lopez (nome inventato) cittadino colombiano vive  in Italia dal 2000, data in cui gli hanno rilasciato il primo permesso di soggiorno, ha un lavoro regolare (operaio metalmeccanico) e finalmente, ha trovato una  casa da comprare ed una banca che gli concede un mutuo.

Il dieci marzo di quest'anno gli è scaduto il permesso di soggiorno e Antonio, invece di chiedere il rinnovo 60 giorni prima della scadenza, lo ha fatto solo il 13 maggio, perchè, banalmente, se ne era dimenticato.

Dati i tempi della locale questura, il permesso non gli sarà rinnovato prima di dicembre.

Antonio quindi non è regolarmente soggiornante in Italia e, di conseguenza non può comprare casa.

Per fotuna sua, Antonio ha un fratello il cui permesso non è scaduto, sicchè il fratello si intesta la casa ed Antonio ci va ad abitare.

 


deve sperare non lo becchino su un'autobus e lo portino in un bel centro di idenficazione ed esplusione... e tu che qualche pazzo non legga il tuo post e decida che sei responsabile dell'illegale permanenza di antonio in italia

 

.

 

 

Giusto per la cronaca, il Sentato sta discutendo in aula l'approvazione del DL. L'art. 5, che istituisce il nuovo reato di cui parla l'articolo viene modificato.

Questo è il vecchio testo

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

questo è il nuovo testo, dopo l'emendamento del governo:

 

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

 

Insomma, si specifica che la cessione punita è anche quella in locazione (quindi si potrebbe presumere che oggi non lo sia) e che, per essere puniti, si debba trarre un ingiusto profitto dalla cessione.

La formulazione continua a non brillare per chiarezza e precisione, ma almeno si definiscono meglio i contorni (ridotti) del reato.

La cosa non è ancora finita, perchè si attendono gli emendamenti dell'aula e della Camera

 

 

Scritta cosi' la legge io personalmente la approvo. Il vero crimine e' affittare appartamenti fatiscenti ad un prezzo elevato ricattando gli immigrati illegali e facendo quindi ingiusti profitti.

 

Ieri su Repubblica (non trovo il link) c’era un articolo piuttosto terroristico sulla nuova norma che sanziona colui che mette a disposizione un alloggio ad un extracomunitario irregolare.

Segnalo che, una volta tanto, il legislatore ha ascoltato nFA, che, con tempestività, ha evidenziato l’irrazionalità del testo pubblicato nell’originario decreto legge. Infatti la norma, in sede di conversione è stata così rimodulata: 

 

«Art. 12 DLVO 286/98, comma 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». 

 

Ho evidenziato le parti che secondo me sono le più salienti e cioè il fatto che l’alloggio deve essere dato a titolo oneroso ed al fine di trarre un ingiusto profitto. Ciò significa, prima di tutto, che la mera ospitalità a titolo gratuito non è sanzionata. Il fine di trarre un ingiusto profitto è quello che i giuristi chiamano “dolo specifico”. Cedere un immobile in locazione dietro un canone è un’attività che dà un profitto, per definizione, assolutamente lecito e, quindi, giusto. Il profitto diventa ingiusto nel momento in cui si approfitta di una situazione di inferiorità della persona per conseguire un canone superiore a quello normalmente praticato. Nel caso in questione, per intenderci, nelle ipotesi in cui il proprietario di un immobile si faccia pagare un canone più elevato di quello generalmente praticato, approfittando dello stato di necessità nel quale si trova lo straniero clandestino. In sostanza, affittare un alloggio dietro canone di locazione, conforme allo standard di mercato o ad equo canone, registrando normalmente il contratto (ammesso che la cosa sia possibile) e pagando l’irpef sul canone stesso, non costituisce alcun reato, poiché viene meno il fine di trarre un profitto “ingiusto”. A maggior ragione ciò esclude quanto, secondo Repubblica, sostenuto dalle associazioni dei proprietari immobiliari, per cui, il proprietario che abbia affittato un immobile ad un extracomunitario regolare il cui titolo scada prima della scadenza del contratto di locazione rischierebbe la sanzione. Infatti viene a mancare non solo l’elemento oggettivo (cioè la cessione) come già abbiamo sostenuto nei nostri primi commenti, ma anche l’elemento soggettivo dell’ingiusto profitto. Si specifica, inoltre, (sempre su suggerimento nFA) che, per cessione si deve intendere anche la locazione e non solo la vendita.

In definitiva, il legislatore ci ha messo una pezza e la norma è, di gran lunga, meno terroristica di quanto sembri e venga divulgato anche dalle associazioni di categoria (non se ne comprende bene il motivo, stante la chiarezza della norma ed i primi commenti che vanno nel senso da me indicato).

 Meno male che c’è nFA a spiegare cosa c'è da fare J