Alcuni giorni fa, su Repubblica, c’era un articolo piuttosto terroristico sulla nuova norma che sanziona colui che mette a disposizione un alloggio ad un extracomunitario irregolare. Si tratta della legge 24 luglio 2008 n. 125 che ha convertito il decreto legge n. 23 maggio 2008 n. 92.
A 3 giorni dalla pubblicazione del decreto legge, nFA fu uno dei primi commentatori ufficiali del provvedimento. Evidenziammo come la legge peccasse di scarsa chiarezza e, nella discussione con i lettori, insistemmo sul fatto che - onde perseguire le finalità della legge, finalità che non necessariamente condivedevamo - andasse specificata come forma di cessione anche la locazione. Ragionammo sulla forma di dolo e sulle immediate diverse interpretazioni a cui la norma si esponeva (qui e qua), esprimendo un’opinione, nel complesso piuttosto negativa. L’irrazionalità del testo pubblicato nell’originario decreto legge era, a nostro avviso, palese.
Segnaliamo che, una volta tanto, il legislatore ha ascoltato nFA. Questa era le versione originaria:
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Così invece è stata rimodulata la norma in sede di conversione :
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Abbiamo evidenziato le parti che, secondo noi, sono le più salienti: l’alloggio deve essere dato a titolo oneroso ed al fine di trarre un ingiusto profitto perche' si configuri il reato. Il fine di "trarre un ingiusto profitto" è quello che i giuristi chiamano “dolo specifico”.
Cedere un immobile in locazione dietro un canone è un’attività che dà un profitto, per definizione, assolutamente lecito e, quindi, giusto. Il profitto diventa ingiusto nel momento in cui si approfitta di una situazione di inferiorità obiettiva dell'affituario per conseguirne un canone superiore a quello normalmente praticato. Per intenderci: nell'ipotesi in cui il proprietario di un immobile si facesse pagare un canone sostanzialmente più elevato di quello di mercato, approfittando dello stato di necessità nel quale si trova lo straniero clandestino, si configurerebbe il "dolo specifico".
In sostanza, affittare un alloggio dietro canone di locazione conforme allo standard di mercato o ad equo canone, registrando normalmente il contratto (ammesso che la cosa sia possibile) e pagando l’IRPEF sul canone stesso, non costituisce alcun reato, poiché viene meno il fine di trarre un profitto “ingiusto”.
A maggior ragione ciò esclude quanto sostenuto dalle associazioni dei proprietari immobiliari, per cui, il proprietario che abbia affittato un immobile ad un extracomunitario regolare il cui titolo scada prima della scadenza del contratto di locazione rischierebbe la sanzione. Infatti, in questo caso viene a mancare non solo l’elemento oggettivo (cioè la cessione) come già abbiamo sostenuto nei nostri primi commenti, ma anche l’elemento soggettivo dell’ingiusto profitto.
Si specifica, inoltre, (sempre su suggerimento nFA) che per cessione si deve intendere anche la locazione e non solo la vendita. In definitiva, il legislatore ci ha messo una pezza e la norma è, di gran lunga, meno terroristica di quanto sembrasse, sembri e venga divulgato tuttora dalle associazioni di categoria.
Vero è che continua, comunque, a rimanere un raro esempio di contorcimento giuridico-lessicale e non può propriamente definirsi un faro di chiarezza legislativa, quindi il rischio di interpretazioni difformi non è scongiurato. Qualche giudice particolarmente ottuso potrebbe così ritenere che il dolo specifico (ossia l'ingiusto profitto) riguardi solo la prima parte della norma, che punisce la condotta di chi dà alloggio ad un clandestino, per esempio coabitando con lui, mentre nel caso di cessione dell'immobile (per vendita o donazione) data la presenza delle congiunzione "ovvero", a configurare il reato basterebbe la semplice clandestinità, pur in assenza di alcun ingiusto profitto. Interpretazione, quest'ultima, chiaramente impropria alla luce della lingua italiana - dove la subordinata "al fine di trarre ingiusto profitto" aperta e chiusa da una "," qualificae restringe la fattispecie definita nella principale - ma resa possibile dalla natura contorta del provvedimento.
In verità, questa delle "case vietate" è una vicenda emblematica di come oramai si scrivono le leggi in Italia. Si crea un nuovo reato attraverso un decreto-legge e con ciò la condotta vietata diventa immediatamente sanzionabile penalmente. In sede di conversione in legge ci si accorge delle incongruenze e dei vizi logici della norma ed il Parlamento cerca di trovare un rimedio. Ma, poichè il DL deve essere convertito in legge nel termine di sessanta giorni, il legislatore non può procedere ad una meditata valutazione delle circostanze e quindi scrive una norma frutto di mediazioni e trattative, scaricando poi la questione su chi quella legge dovrà quotidianamente applicare.
Meno male che c'è nFA a vigilare!
Gia', ma chi decide il valore numerico di "sostanzialmente"? Il prezzo di mercato non e' un valore numerico, e' una distribuzione statistica: e farsi pagare di piu' quando c'e' maggior rischio di insolvenza e' un cardine di ogni sistema di mercato. L'idea che esista un compenso "giusto", e che farsi pagare di piu' sia un crimine, ha a che fare piu' con la teologia di Tommaso d'Aquino che con principi economici ormai adottati anche in paesi nominalmente comunisti.
La verita' e' che lo stato cerca di scaricare su altri (in questo caso, i proprietari di alloggi) l'onere delle funzioni di controllo della legalita' per le quali si fa pagare profumatamente dai contribuenti, ma non svolge per incapacita' e/o corruzione. E il bello e' che lo fa minacciando sanzioni per chi non ci sta!
Non sono un esperto, ma mi risulta che dopo la registazione del contratto, il proprietario debba compilare in Comune o in
Questura la “comunicazione di cessione fabbricato”, un
modulo nel quale vanno riportate le generalità del proprietario
dell’alloggio, le generalità e gli estremi del documento d'identità del cessionario e
l’ubicazione dell’alloggio.
Dal
momento che esiste un'autorità teoricamente fornita dei mezzi e delle
competenze appropriati, dovrebbe esser suo compito la verifica della
validità del documento e di eventuali ostacoli al contratto di
locazione e/o vendita, anche perché non si può certo chiedere ai
cittadini di vestire i panni di Sherlock Holmes.
Quindi, come giustamente dici tu, Enzo, anche in quest'ennesimo caso
Inoltre, se queste sono le normative vigenti, che bisogno c'è (a
parte la solita dose di demagogia, di cui la nostra classe politica è
abbondantemente fornita, a prescindere dal colore politico) di un tal
provvedimento?
Riguardo al "giusto prezzo", poi, la
filosofia di base riprende quella concezione di "stato etico" così cara
ai nostri amati cattocomunisti (o catto-fascio-comunisti, che tanto è
uguale) e così distante dall'idea di mercato, che renderebbe efficiente
tutto il sistema, purché chi ne è incaricato si premuri di verificare il rispetto delle regole.
Non che questo contraddica il tuo punto, ma immagino che chi ha scritto quella modifica avesse in mente quelli che affittano a 3 volte il prezzo medio di mercato a gente che poi divide l' appartamento con altri 10.