Il caso Englaro e le scelte dei pazienti

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La vicenda di Eluana Englaro, ancora una volta, ci mette di fronte alle scelte che si possono legittimamente fare in caso di malattia.

 

Il Parlamento italiano ha deciso di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale in relazione alla vicenda di EluanaEnglaro, o meglio in relazione alla decisione della Corte di Appello di Milano che, sulla base di una sentenza della Cassazione ha autorizzato il padre di Eluana ed i sanitari, a sospendere l'alimentazione forzata che tiene in vita la ragazza. Il testo della sentenza lo trovate qui.

 

 

Sostiene, in pratica, il Parlamento che non può essere una decisione dei giudici a stabilire se e quando una persona ha diritto di far interrompere i trattamenti terapeutici su di , ma occorre una legge emanata, per l'appunto, dal Parlamento.

 

 

La vicenda è complessa e non è questo il luogo per fare una analisi del caso Englaro, su cui del resto, c'è abbondanza di materiale su tutti i giornali. Ciò che si rileva dal dibattito in corso e che qui su nFA - invece - vale la pena di evidenziare è l'assoluta confusione nei commenti ed il disinvolto miscuglio di "pere e mele" a cui si dedicano politici e commentatori. Confusione in base alla quale vengono messi in un unico calderone l'eutanasia, il divieto di accanimento terapeutico, il testamento biologico, il consenso informato, il caso Welby e così via. Si tratta infatti di questioni e vicende tra loro totalmente differenti e che vanno trattate e considerate in maniera diversa. Un po' di chiarezza, dunque, non fa certo male.

 

 

Tutto il calderone ribolle intorno ad un'unica questione: sino a che punto un trattamento medico è legittimo e con quali modalità può essere rifiutato? La risposta, in realtà la si trova già nei principi costituzionali e c'è già una adeguata riflessione giurisprudenziale, tale che l'eventuale intervento legislativo in materia non dovrebbe fare altro che sancire quanto già più volte deciso nei tribunali.

 

 

Partiamo dalla Costituzione. L'articolo 32 così dispone:

 

 

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana

 

Quindi:

- la salute è un diritto;

- eventuali trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo per legge (per esempio le vaccinazioni);

- la legge non può comunque violare il rispetto della persona umana.

A nessuno, quindi, può essere imposto un trattamento sanitario contro la sua volontà ed in ogni caso il consenso alla cura deve essere il frutto di una informazione adeguata ed approfondita, che i sanitari devono aver preventivamente dato, in relazione a tutte le conseguenze che quel determinato trattamento medico avrà sulla vita del paziente.

Corollario di questi principi - del tutto pacifici e oramai consolidati in giurisprudenza - è che ciascuno di noi può rifiutare una cura o un intervento chirurgico, anche quando questi sarebbero indispensabili per il mantenimento in vita.

Periodicamente, i giornali riportano il caso di un testimone di Geova che, in obbedienza alla propria fede, ha rifiutato una trasfusione che pure gli avrebbe salvato la vita ed è tutt'altro che infrequente il caso di un malato terminale di cancro che rifiuta di sottoporsi all'ennesimo ciclo di chemioterapia o ad una operazione invalidante, scegliendo di accorciare, sia pure di pochi mesi, la sua aspettativa di vita.

Se prese con scienza e coscienza, sono scelte tutte legittime e nessuno si sogna di imporre - obbligatoriamente - la terapia contro la volontà del paziente. Il caso Welby, che pure è stato richiamato per la vicenda Englaro, è tutto qui.

Una persona assolutamente lucida che ha scelto di sospendere la respirazione artificiale che lo teneva in vita, conscio delle conseguenze del proprio gesto. Non a caso non è stata riscontrata nessuna responsabilità penale per i sanitari che lo hanno aiutato a porre in pratica quest'ultima decisione: Welby ha semplicemente chiesto ed ottenuto che la smettessero di manipolare il suo corpo.

Quindi, se quando il paziente è cosciente non c'è dubbio che possa rifiutare la cura, che accade quando il paziente non è cosciente?

In questi casi i medici intervengono dando corso a tutte le cure necessarie a tenere in vita il corpo della persona, anche quando il loro operato porta a risultati invalidanti, come per esempio l'amputazione di un arto o anche quando l'unico esito delle cure è di mantenere la persona in stato di perenne incoscienza - come nel caso di LuanaEnglaro.

Del resto, così come accade per la legittima difesa, lo stato di necessità, eccetera, l'attività medica è una delle scriminanti penali; circostanze, cioè, che rendono lecito un comportamento altrimenti illecito: un medico che amputa un braccio, se ciò è necessario dal punto di vista terapeutico, non risponderà del reato di lesioni gravissime, perchè il suo comportamento è giustificato dal superiore interesse generale alla salute del paziente.

Che succede, però, se la persona incosciente aveva manifestato la volontà di non essere rianimata o, per esempio, di non essere tenuta in vita collegata ad una macchina? In realtà, in base ai principi generali che abbiamo visto applicati al caso Welby, anche in questo caso i medici dovrebbero astenersi dall'intervenire, oppure sospendere i trattamenti in corso.

Il punto non è SE la volontà del paziente incosciente debba o meno essere tenuta in conto, ma, più banalmente, COME accertare tale volontà, dato che egli è, per l'appunto incosciente e nulla può dire al riguardo. Insomma, un problema di prova e null'altro.

Nel caso di EluanaEnglaro la Cassazione ha ritenuto valide prove le testimonianze di tre amiche che hanno ricordato come Eluana, di fronte ad un loro amico che a seguito di un incidente era tenuto in vita artificialmente, avesse manifestato la volontà di non ridursi in tale stato.

Come detto, non si tratta di fare le pulci alla sentenza Englaro, ma di ragionare per principi: per la Cassazione la prova della volontà del paziente può essere raggiunta in tutti i modi, sia pure attraverso le testimonianze indirette di tre amiche, quindi qualsiasi elemento che concorra a rendere più certa la volontà non può che essere benvenuto.

In molte nazioni la soluzione è stata trovata attraverso il testamento biologico (o meglio testamento di vita, dall'inglese livingwill) vale a dire una dichiarazione scritta, a secondo dei luoghi resa in maniera più o meno formale, con la quale una persona dà le disposizioni in ordine alle terapie che accetta o meno le vengano praticate in caso di incoscenza.

In Italia, il consiglio Nazionale del Notariato, in accordo con la fondazione di Umberto Veronesi, ha anche predisposto un testo base per tale dichiarazione. Nel mio unico caso, per ora, di redazione di testamento biologico così ha - tra l'altro - disposto una signora settantenne che doveva sottoporsi ad una difficile operazione:

 

Io sottoscritta.......

Delego

come mio fiduciario il signor...... cui affido il compito di rendere edotti i medici curanti dell’esistenza di questo testamento di vita, con il quale:

in caso di:

- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante

- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione,consapevole delle conseguenze fatali di tale decisione, chiedo di non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico, né a idratazione e alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarmi autonomamente.

 

In base a quanto deciso dalla Cassazione per LuanaEnglaro, con una dichiarazione resa in questi termini non ci sarebbero dubbi in ordine alla volontà del paziente ed oltretutto, l'atto notarile eliminerebbe ogni dubbio circa la valida provenienza della dichiarazione dalla persona che la ha sottoscritta.

Naturalmente ci sono molti altri modelli di testamenti di vita, alcuni dei quali prevedono (il che mi pare auspicabile) anche il coinvolgimento di un medico che contribuirebbe a dare maggiore consapevolezza alla scelta.

Va detto che una parte del mondo politico ed in particolare una (gran parte) del mondo cattolico si oppone a qualsiasi tipo di testamento di vita, in base alla considerazione che nulla consentirebbe di avere certezza che quella volontà, resa in passato, sarebbe ancora la volontà del paziente nel momento in cui la scelta deve essere effettivamente operata.

La tesi, sia pure suggestiva, non mi pare poi così fondata, dato che in assenza di prova contraria (che potrebbe comunque essere data) bisogna presumere che la volontà manifestata in passato sia comunque ferma a non modificata.

Del resto nessuno si sogna di affermare che un testamento (ordinario questa volta e non "biologico") non sia valido solo perchè, in teoria, al momento della morte il testatore potrebbe aver cambiato idea.

La stessa chiesa, poi, riconosce piena validità ad una volontà manifestata in passato da una persona che non è più in grado di ripetere formalmente quella volontà. Mi riferisco al matrimonio in "articulo mortis", per la validità del quale, in base al diritto canonico, condizione necessaria e sufficiente è che il coniuge morente abbia espresso in vita (ma non è più in grado di farlo al momento del rito) la ferma volontà di unirsi in matrimonio con l'altro contraente. Occorrono almeno due testimoni che confermino la sua volontà ed il matrimonio è perfettamente valido, anche per il nostro diritto, se si è trattato di un matrimonio concordatario.

In conclusione, non mi pare che il forse imminente intervento del legislatore possa in qualche maniera intervenire sui principi, che sono oramai sifficientemente consolidati. Dovrebbe, al massimo, intervenire per dare le migliori garanzie per accertare la volontà dei pazienti, evitando qualsiasi atteggiamento pregiudiziale fondato su dogmi.

Temo che, data la composizione dell'attuale parlamento, ne verrà fuori una legge molto ideologica e di difficile attuazione.

 

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Commenti

Ci sono 24 commenti

Concordo pienamente... E chi non concorderebbe? Penso che la stragrande maggioranza delle persone che sostengono le tesi proibizioniste in cuor loro sarebbero d'accordo.

Mi ha sempre incuriosito l'aspetto teologico della questione: a mio modesto avviso l'attuale posizione proibizionista della Chiesa non e' affatto scontata; non e', insomma, immediatamente deducibile a partire dai dogmi fondamentali del Cristianesimo. Anzi, secondo me e' deducibile semmai la posizione contraria: l'accanimento terapeutico (allo stato attuale dello sviluppo della medicina, e figuriamoci nel futuro) puzza di eugenetica e di ribellione faustiana contro la nostra sorella morte.

Viceversa, il testo del testamento proposto dal consiglio nazionale del Notariato mi sembra alquanto infelice, come se ci avessero riflettuto non piu' di 5 minuti. Ad esempio, le parole

 

trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali

 

non implicano la conclusione

 

non essere sottoposta ad alcun trattamento terapeutico

 

Non ho capito questo "alcun": il rifiuto dovrebbe essere ristretto solo alle terapie di cui sopra, non a tutte. Esiste anche la terapia del dolore, che e' altresi' una cosa importante, anche mentre si muore. Perche' mai dovrei rifiutare, ad esempio, un sedativo, mentre sto morendo per arresto polmonare?

Anche la dicitura

 

malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante

 

mi sembra un po' troppo restrittiva, quindi troppo passibile di interpretazioni contraddittorie. Perche' solo celebrale, ad esempio? Ma hanno veramente consultato Veronesi?

 

Credo che il riferimento alle lesioni cerebrali venga dal fatto che se le lesioni sono altrove di regola il paziente è cosciente (o per lo meno è probabile che lo diventi a breve).

 

Va detto che una parte del mondo politico ed in particolare una (gran

parte) del mondo cattolico si oppone a qualsiasi tipo di testamento di

vita, in base alla considerazione che nulla consentirebbe di avere

certezza che quella volontà, resa in passato, sarebbe ancora la volontà

del paziente nel momento in cui la scelta deve essere effettivamente

operata.

La tesi, sia pure suggestiva, non mi pare poi così fondata, dato che in

assenza di prova contraria (che potrebbe comunque essere data) bisogna

presumere che la volontà manifestata in passato sia comunque ferma a

non modificata.

 

D'accordo, mi sembra però una motivazione valida per cercare un compromesso quando ci siano discrete probabilità che il paziente torni cosciente in tempi relativamente brevi.

 

 

D'accordo, mi sembra però una motivazione valida per cercare un

compromesso quando ci siano discrete probabilità che il paziente torni

cosciente in tempi relativamente brevi.

 

 

Se ci sono "discrete probabilità che il paziente torni cosciente in tempi relativamente brevi" dubito che qualcuno abbia mai chiesto la sospensione delle cure. Il problema è quando il coma è dichiarato irreversibile e si protrae da anni e anni senza alcun miglioramento.

 

Aldilà del caso singolo (per altro gravissimo) a me spaventa la leggerezza criminale con cui il parlamento ha autorizzato lo scontro tra poteri, legittimando in qualche modo il fatto che chi fa le leggi possa intervenire poi nel merito dell'applicazione (corretta) delle stesse. Mi sembra una stortura altamente inquietante. Una delle tante, d'accordo, ma un po' più inquietante delle altre.

 

Anche a me pare strana la scelta adottata di sollevare il conflitto di attribuzione, mi interessarebbe conoscere il parere di un costituzionalista. Il legislatore puo' sempre intervenire, in certi casi anche retroattivamente. Il giudice e' tenuto a decidere, anche in presenza di vuoto giuridico. Il conflitto di attribuzioni mi pare un sentiero in salita per il parlamento. Se la corte costituzionale dovesse dare ragione al parlamento, cosa dovrebbero fare i giudici, sospendere il giudizio e mandare una lettera al parlamento per chiedergli di legiferare?

 

Ciao Sabino.Io sarei  d'accordo con le tue conclusioni circa l'accettabilità giuridica, e per quanto mi riguarda, anche etica, di interventi, sia attivi che omissivi, volti a porre fine alla vita di quanti hanno manifestato chiaramente in vita il loro proposito di non voler subire un accanimento terapeutico. Ci sono però alcune cose su cui non mi convinci. Esprimo dunque due critiche, una formale, relativa a come metti in piedi l'argomento e una più di sostanza, sul tipo di giustificazione giuridica addotta al fine di giustificare l'eutanasia, ovvero sulla sua volontarietà.

Struttura dell'argomento. E' evidente che sussiste un disaccordo forte su questioni come quella della ragazza in questione e tale disaccordo non è solo dei cittadini, ma riguarda anche quella che tu chiami la dottrina giurisprudenziale, che, come dici, a commento dell'art. 32 della Costituzione, si è venuta affermando. A me non pare proprio che vi sia una unanime dottrina giurisprudenziale in merito a come intendere e applicare il contenuto giuridico dell'art. 32 a casi come quello della ragazza. Leggi qui (Corriere della Sera, 1/8/08):

"Dopo otto gradi di giudizio, di cui già due in Cassazione, la vicenda umana, medica e giuridica di Eluana Englaro, da 16 anni in «persistente e permanente stato vegetativo» a causa di un incidente stradale a Lecco nel 1992, tornerà per la terza volta a essere sottoposta alla Suprema Corte: la stessa che, con la sentenza dell' ottobre 2007, aveva spianato la strada alla prima sezione civile della Corte d' Appello di Milano, che per la prima volta in Italia il 6 luglio scorso ha autorizzato la famiglia, interpretando la volontà della paziente, a interrompere il «trattamento di sostegno» che a 37 anni tiene Eluana «artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che la nutre e la idrata». La Procura generale di Milano, infatti, ieri ha deciso di presentare in Cassazione un ricorso contro l' ordinanza della Corte d' Appello, nella quale i giudici Patrone, Negri della Torre e Lamanna, dando ormai per irreversibile lo stato vegetativo permanente, si erano concentrati sugli indici e i criteri da adottare per ricavare personalità e convinzioni profonde di Eluana, fino ad afferrarne (attraverso le testimonianze di amici e familiari) la «volontà presunta» di preferire morire piuttosto che accettare a 20 anni di restare inchiodata «in un letto senza poter più pensare o sentire»."

Non sto dicendo che tu non abbia ragione nel presentare come più persuasiva la tua lettura dell'art. 32 rispetto a casi come quello di cui parliamo, dico solo che invocare una condizione di consenso (giuridico) che non c'è (come dimostra il riassunto della vicenda) per giustificare un intervento come l'eutanasia significa voler forzare un po' le cose. E comunque non sono favorevole all'idea che questioni  "nuove" debbano essere risolte invocando espressioni così generiche come "La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ". La frase secondo me è troppo generica, visto che è possibile, come di fatto avviene, che da un punto di vista cattolico si usi una nozione di dignità umana, che per quanto coerente rispetto alla tradizione teologica cattolica, è di fatto inapplicabile a coloro che non riconoscano quella tradizione. Per me e per te, credo, vale una nozione di persona alla Locke, per cui una persona è tale quando è capace di  di sviluppare la sua capacità di collocarsi nello spazio e nel tempo, e quando è capace di esperire le sua funzioni cognitive: in questo senso la dignità dell'essere umano deriva dalla sua capacità a poter, almeno potenzialmente, fiorire nelle sue capacità e potenzialità, e questo senza dover  sottoscrivere concezioni del liberalismo perfezionistiche alla J. S. Mill. I cattolici, invece, almeno da un punto di vista dottrinario, non credo che sottoscriverebbero una visione della dignità umana di questa tipo, appunto perchè per essi la dignità di persona umana non è unicamente vincolata all'espressione di potenzialità solamente umane, ma essa trova realizzazione e definitivo compimento nella comunione con Dio, e tale comunione può realizzarsi anche in assenza delle facoltà più tipicamente umane, come nel caso di morte cerebrale. Quindi per me è evidente che richiamare l'idea di dignità umana, quasi che questo fosse un concetto primitivo intuitivo, su cui l'accordo è immediato, sia inconcludente, appunto perchè su come intendere quella nozione di dignità non vi è accordo. In effetti tu sembri in qualche misura accettare questa idea che il problema non è giuridico, nel senso di attinente i pronunciamenti delle singoli corti che hanno preso in esame il caso, ma la questione riguarda appunto  i principi, e su quelli, i laici dovrebbero dare battaglia, senza però pensare di tagliare la testa al toro invocando una tradizione dottrinaria giuridica, che sarà anche consolidata come tu dici, ma dall'andamento processuale della vicenda non sembra poi così solida. E qui arrivo al punto. Io non ritengo che siano le autorità ecclesiastiche a dover decidere se e come devo morire...come ha detto un filosofo della scienza italiano (serio, serio...state tranquilli) NESSUNO TOCCHI LA MIA MORTE!...però avrei qualche difficoltà anche ad accettare che siano i giudici italiani a prendere quella decisioni, sopratutto considerati i tempi, questi si "biblici" della giustizia italiana, e sopratutto l'estenuante gioco dell'oca che si mette in piede fra ricorsi, deferimenti, trasferimenti e così via. E poi, da un punto di vista prudenziale, potrei benissimo figurarmi l'imporsi di un paradigma ermeneutico dell'art. 32 della costituzione, che sia più in linea con i taboo della Chiesa Cattolica, e anche quella è una evenienza che non mi farebbe morire tranquillamente. Insomma, il punto è etico, non giuridico, e quello che è in discussione è la preservazione di un principio libertario che garantisca ai cittadini di avere la liberta di morire come meglio pare a loro: l'affermazione di questa libertà sarà più presto raggiunta, secondo me, ma qui convengo che siamo nel risiko della politica, se quei principi libertari sono espressamente dichiarati e difesi, senza cercare improbabili addentellati per esigenze odierne in cose scritte 60 anni orsono, quando l'eutanasia, e tutte le altre questioni biomediche erano presenti nella sfera pubblica in misura differente. In conclusione non ritengo che sia un buon modo di difendere il diritto alla morte scelta liberamente, lasciandola in mano alle corti o alla più o meno dotta ermeneutica esercitata dai giuristi, che saranno anche eleganti nel parlare e pieni di sapienza, ma su questioni di etica individuale dovrebbero mettersi da parte, esattamente come i preti. In più sottolineo che la nostra costituzione (fondata sulla resistenza come ama(va) dire il fantasma dell'opera Bertinotti) con tutta la sua prosa potrebbe talvolta crearci problemi di coerenza con posizioni che noi riteniamo giuste e progressive, ma che, a rigor di logica, non potrebbero essere permesse dalla costituzione. Mi spiego meglio. L'art. 29 dice: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio". E' chiaro che qui si sta parlando di uomo e donna, quello è il significato naturale di famiglia almeno dalle nostre parti e da qualche secolo a questa parte (adesso vedrai che qualcuno risponde dicendomi che in una qualche parte della pianura del Nilo ci sono famiglie estese dove tutti, ma proprio tutti, sono convinti che è l'uomo che porta in grembo i bambini fino alla nascita, e dunque la natura non esiste ma bisogna sovvertire l'ordine fallocratico che anche la costituzione italiana promuove e così via) . Ebbene, secondo te, dovrei sulla base dell'articolo appena citato rigettare le unioni omosessuali? Certo tu dirai che quell'articolo dovrebbe essere messo in contrasto con i principi fondamentali che regolano l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e così via. Ma allora la domanda è questa: ma perchè per conferire coerenza ad un testo scritto tanti anni fa devo entrare in dibattiti eterei sulla coordinazione fra diritti giuridici di primo o secondo livello o preoccuparmi del giusto approccio ermeneutico alle parole della costituzione? Quello è il lavoro dei filosofi del diritto o dei costituzionalisti, ma quel modo di argomentare non può ragionevolmente diventare la base pubblica per giustificare scelte come l'eutanasia.

Circostanze dell'argomento. Secondo me si sta insistendo un po' troppo sulla questione della volontarietà dell'atto dell'eutanasia. Ovviamente è un artificio retorico, che serve, direi egregiamente, a tappare la bocca ai porporati quando parlano di piani inclinati e altre amenità del genere tratte dalle geometrie ratzingeriane non euclidee. Anche questo aspetto è indice del livello di corruzione della discussione che è indotta dall'avere a che fare con gente che spaccia per nobili, idee che se affermate da chiunque altro non avesse il potere materiale terreno che hanno i preti porterebbero dritti in manicomio. Giusto per capire come i preti fanno sprofondare il livello della discussione vi riporto quanto scritto dal Cardinale Truillo ( nientemeno che Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia)a proposito del preservativo, riportato da Giovanni Boniolo:

"Così non ho nessun problema soggettivo se il Cardinale Truillo, come riporta The Guardian (9 ottobre 2003) sostiene che tutti i preservativi sono porosi e siccome per questi pori passa lo spermatozoo, che è 450 volte più grande del virus dell'AIDS, allora ci passa anche questo, e che quindi i preservativi non devono essere usati. Io rido nel sentire una bischerata del genere se pronunciata in tram, in treno o in un bar. Ma c'è un problema sociale, se a dirlo è il Cardinale Truillo e se il suo pulpito è il suo ruolo cardinalizio. Come gli ha fatto notare l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "These incorrect statements about condoms and HIV are dangerous when we are facing a global pandemic which has already killed more than 20 million people, and currently affects at least 42 million [...] Intact condoms [...] are essentially impermeable to particles the size of STD pathogens including the smallest sexually transmitted virus [...] condoms provide a highly effective barrier to transmission of particles of similar size to those of the smallest STD viruses".E sapete come ha risposto l'affabile e incline al dialogo Cardinale Truillo? Ecco: "They [l'Organizzazione mondiale della Sanità ] are wrong about that [...] this is an easily recognisable fact."

Ecco, dicevo è ovvio che avendo a che fare con questi giganti del pensiero dobbiamo calibrare le cose per rendere più vendibile il nostro argomento sull'eutanasia, però bisognerà cominciare a discutere davvero dei costi sociali che hanno i trattamenti medici imposti a pazienti che non hanno nessuna possibilità di essere riportati a condizioni di vita normali. Non che stia scoprendo niente di nuovo, la letteratura tecnica di bioetica è piena di questi temi, ma qualcuno vorrà un giorno benedetto avere il coraggio di dire che non abbiamo più risorse per idratare pazienti affetti da morte corticale e per pagare il fisioterapista per dare tonicità a muscoli che purtroppo non saranno mai più usati? E dunque qui il corollario qual'è? Che nel caso in cui vi siano pazienti che a seguito di un incidente hanno irrimedialmente perso le funzioni cognitive superiori e seppure non abbiano dichiarato la loro volontà per l'eutanasia, ebbene anche a costoro dovrebbe essere applicata l'eutanasia. Cosa che peraltro succede già, per esmpio in archi temporali più ristretti, quando cioè il tempo che intercorre fra il momento in cui si sospendono le cure e il sopraggiungere della morte è più breve di quando non accada nel caso in cui fra l'evento che conduce alla morte cerebrale e la morte biologica vera e propria trascorrono mesi o anni. Quante volte sentiamo purtroppo di medici, che in seguito ad un brutto incidente stradale, dopo aver tentato su un paziente il tutto e per tutto dichiarano "non c'è più nulla da fare" e lasciano che questo muoia? Eppure magari anche in quei casi potrebbero fare ancora qualcosa, dico non qualcosa di essenzialmente rilevante per risolvere la situazione del paziente, ma magari infusioni di sangue per prolungare, seppure di poco, la vita del paziente e ritardare gli effetti di una emorragia. Nella concitazione della sala del pronto soccorso, quando le cose si palesano con una crudezza che i nostri discorsi nascondono, le cose si fanno più semplici, e tutti anche se travolti dal dolore, ammettiamo a noi stessi, che forse è meglio così piuttosto che avere un parente che vivrà come un vegetale per il resto dei suoi giorni...una umanità quest'ultima che raramente vedo nei pronunciamenti algidi di gente che sotto improbabili vesti (mi riferisco a piviali, berretti e clergyman) ci propone ideali di vita eroica cui essi per primi sfuggirebbero.

PS: io sono d'accordo, nel caso in cui mi succedesse qualcosa di irreversibile, morte corticale e così via, all'eutanasia per me...mentre non sono d'accordo a dover andare dal notaio a formalizzare la cosa. E che cazzo, già questi discorsi sono lugubri, doverli fare poi avendo presente, oltre la morte, anche le tariffe di questa casta di scribi :-) , aggiungendo marche da bollo e così via, no davvero questo sarebbe troppo anche per me. Io sono per l'autocertificazione, controfirmata da almeno due amici o parenti stretti rintracciabili, forse meglio i parenti. Magari Sabino può fare uno sconto per i lettori di NFA, facci sapere anche se non penso che nessuno qui abbia fretta, come noto: a sposarsi e a morire c'è sempre tempo. 

 

 

 

(adesso vedrai che

qualcuno risponde dicendomi che in una qualche parte della pianura del

Nilo ci sono famigli estese dove tutti, ma proprio tutti, sono convinti

che è l'uomo che porta in grembo i bambini fino alla nascita, e dunque

la natura non esiste ma bisogna sovvertire l'ordine fallocratico

 

si è proprio così. basta girare l'angolo e di famiglie omoparentali ne trovi parecchie.


 

che

anche la costituzione italiana promuove e così via)

 

su questo invece ci sarebbe da discutere.

 

Caro Marco, un po' di risposte alle tue affermazioni.

In primo luogo, come già scritto nell'articolo, il punto non è di fare le pulci alla sentenza Englaro, ma di ragionare sui principi che tale sentenza mette in pratica. Come giustamente detto da Axel in un commento qui sotto, i giudici applicano al caso concreto la legge ed i principi generali che dalla legge discendono, per cui quello che mi premeva valutare è se nel nostro ordinamento sia o meno già vigente il principio per cui ciascuno di noi ha il diritto di rifiutare cure non volute.

La risposta, a mio parere, è che questo principio sia già pienamente esistente, applicabile ed anzi comunemente  applicato.

Contrariamente a quanto tu pensi, si tratta di un principio assolutamente consolidato in giurispruedenza: un trattamento terapeutico da parte di un medico è legittimo solo e se posto in essere a seguito di un consenso informato da parte del paziente. Questa giursprudenza si è formata sulla base di una abbondantissima serie di precedenti e casi collegati a cause di responsabilità professionale dei medici, la questione, ripeto è del tutto pacifica.

Una volta stabilito che per qualsiasi intervento terapeutico occorre il consenso, ne discende che il consenso può essere rifiutato, anche se il rifiuto alla cura porta alla morte.

Tutto ciò non ha nulla a che verdere con l'eutanasia, anche se sul punto tu fai confusione. L'eutanasia è un comportamento positivo col quale la vita viene abbreviata, mentre in questo caso si ha la scelta di non intervenire e lasciare che sia la malattia a fare il suo corso: la differenza ti potrà sembrare di lana caprina, ma è sostanziale perchè con l'eutanasia occorre che qualcuno faccia qualcosa, mentre nel rifiuto al trattamento medico i sanitari devono astenersi dall'intervenire, rispettando la volontà del paziente.

Se questi sono i principi, l'unico problema, nel caso di persona incosciente, è quello di accertare la volontà. La prova al riguardo può essere raggiunta in tutti i modi: anche un videomessaggio su youtube potrebbe essere preso in considerazione e valutato liberamente dal giudice, non ho affatto detto che l'unica soluzione sia  il testamento di vita in forma  notarile.

Se poi una persona, per rendere più certa e non contestabile la sua volontà, ritiene di affidarsi ad un componente della corporazione degli scribi come ci chiami tu, allora vorrà dire che lo scriba farà il suo lavoro dando certezza della provenienza della volontà da quella persona, della data in cui quella dichiarazione è stata resa e della libera manifestazione della volontà.

p.s.: per quanto riguarda i costi, il testamento di vita è esente da tasse ed il mio unico precedente l'ho redatto gratis.

 

 

 

Le ragioni del conflitto di attribuzioni le trovate esposte in sintesi sul sito del Senato

 

qui 

 

il passaggio fondamentale è questo, per cui nostri ineffabili legislatori  

 

hanno sostenuto la necessità che la libera interpretazione della legge da parte del giudice non si trasformi in una sostanziale funzione legislativa. Questa considerazione, che da sola giustifica il conflitto di attribuzione, appare ai senatori intervenuti tanto più valida laddove la decisione giurisprudenziale abbia per oggetto temi delicatissimi, quali la tutela della vita, a prescindere dallo stato di coscienza della persona, e, dal lato opposto, il cosiddetto diritto alla morte. Il caso di Eluana Englaro, peraltro, proprio per l'assenza di una specifica regolamentazione normativa, si presta ad interpretazioni completamente difformi da quelle adottate dalla Cassazione.

 

 

Ecco, questa è la dimostrazione dell’ignoranza dei nostri parlamentari, i quali non si attengono ai più elementari principi di diritto pubblico. Secondo loro, qui ci troviamo di fronte ad un conflitto tra il potere giudiziario ed il potere legislativo, in quanto il primo avrebbe invaso il secondo. Qual è l’attribuzione del potere legislativo? Quella di scrivere le leggi, che, per definizione, dovrebbero avere la caratteristica di essere “generali ed astratte”. Cosa significa? Che la legge regolamenta una serie indistinta di casi non specifici e riguarda la collettività in generale e non il caso di Tizio, piuttosto che quello di Sempronio. Certo, a partire dal 2001, abbiamo avuto numerose occasioni in cui abbiamo osservato che i nostri parlamentari se ne sbattono altamente di questo principio e, probabilmente, la confusione concettuale nella quale incorrono in questa vicenda è frutto della mentalità diffusasi negli ultimi anni.

Qual’è il ruolo del potere giudiziario? Quello di adattare le leggi generali ed astratte al singolo caso specifico (quello di Luana Englaro, per intenderci). Il giudice italiano, di fronte ad una domanda non può dire: “non esiste una legge, per cui non rispondo”. Egli è tenuto a dare una risposta, cercando di attenersi ai principi giuridici ed alle norme a sua disposizione. In assenza, come in questo caso, di una legge specifica, applicherà i principi che si evincono dalla costituzione, come evidenziato efficacemente da Sabino nel suo articolo. Ed allora, come si fa a dire che il potere giudiziario ha invaso il potere legislativo? Mica ha emanato una legge che vale per tutti i casi Luana Englaro del futuro. Ha deciso su di un caso specifico. La decisione, a differenza che nei paesi di Common Law, non è vincolante per il futuro. In un prossimo caso, perfettamente uguale, la Cassazione potrebbe tranquillamente ritenere che, la volontà espressa più di dieci anni or sono, non possa essere sufficiente e ritenere, di conseguenza, applicabile la scriminante che impone di salvare la vita umana in nome del consenso presunto all’intervento. Insomma, poniamo che la decisione della Cassazione sia sbagliata, perché viola i principi generali del nostro ordinamento. Non vi sono rimedi, perché la Cassazione è l’ultima istanza. Il rimedio del conflitto di attribuzione è fuorviante, in quanto il giudice non ha invaso il potere legislativo, essendosi limitato a dirimere una questione specifica che riguarda una persona, senza emanare una regola di natura normativa.

L’unica soluzione seria, in questo caso, sarebbe quella di un provvedimento legislativo, generale ed astratto che varrebbe per tutti i casi Luana Englaro del futuro.

Very simply, ma vallo a spiegare al legislatore.

 

La domanda da porsi secondo me è questa: perché, invece di sollevare conflitto di attribuzioni, il parlamento non ha scelto di scrivere una semplice legge, con efficacia retroattiva, che limitasse la possibilità di dedurre interpretativamente, da parte del giudice, la scelta di non proseguire le cure? Per esempio stabilendo che nei casi dubbi vale solo la volontà espressa tramite una determinata forma scritta (come nel caso del testamento). Questo del resto era il quesito risolto dalla Cassazione nel caso in questione (a favore della possibilità di presumere la volontà tramite testimonianze).

Il problema è che una legge del genere aprirebbe la strada al testamento biologico. La questione è rimandata solo di qualche mese: non credo che la Corte Costituzionale vorrà creare un mostro giuridico decidendo a favore del parlamento. A quel punto, i cattolici in parlamento dovranno decidere sulla contraddizione fra libertà di scelta delle cure e le raccomandazioni della dottrina cattolica, contraddizione che questo caso rende palese. 

 

 

Segnalo, perchè utile al dibattito, una recentissima sentenza della Cassazione di cui parlano i giornali  di questa mattina

Le questione riguardava un testimone di Geova, al quale, mentre era in stato di incoscienza, era stata praticata una trasfusione.

La Cassazione, nell'assolvere i medici che erano stati accusati di danni morali dal paziente per avergli praticato un trattamento terapeutico contro la sua fede, ha stabilito che

 

"non si vuole per altro sostenere che in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose si trovi in stato di incoscienza, debba perciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale sia o lo stesso paziente che rechi con se una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari".

 

Insomma, più o meno quello che si diceva nel post

 

Il punto non è SE la volontà del paziente incosciente debba o meno essere tenuta in conto, ma, più banalmente, COME accertare tale volontà, dato che egli è, per l'appunto incosciente e nulla può dire al riguardo. Insomma, un problema di prova e null'altro.

 

Tral l'altro, le soluzioni suggerite nell'articolo per far accertare la volontà del paziente, coincidono con quanto richiesto dalla Cassazione e, aggiungo io, non richiedono alcuna nuova legge, perchè si tratta semplicemente di applicare i principi del nostro ordinamento

 

 

una soluzione per dichiarare in modo evidente e incontestabile la propria volontà sarebbe farsi una bella serie di tatuaggi, come il protagonista di MEMENTO, avete presente? ;)

il lungo ed estenuante dibattito sul caso, che purtroppo ad oggi non è ancora finito, non avrebbe ragionevolmente nessun motivo di essere protratto così a lungo:
una posizione ragionevole, in accordo con i principi costituzionali, che rispetti le diverse volontà individuali e nonchè le diverse culture sarebbe assolutamente a portata di mano se si volesse. (come già solo questo post dimostra)

ma come quasi sempre accade una questione tanto seria e importante diventa solamente uno scontro di poteri, per cui si sostiene una posizione o l'altra a seconda della convenienza "politica" (tra virgolette perchè vi includo non solo lo scontro tra ministri, magistrati, presidenti di provincia ecc..ma anche la sconsiderata ingerenza della chiesa, che nonostante tante dichiarazioni buoniste e innocentine è ben conscia del proprio potere e non perde occasone per esercitarlo indebitamente)

 

 

 

La Corte costituzinale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dai nostri ineffabili legislatori qui. Anche questa l´avevamo preannunciata. Del resto si tratta di concetti talmente elementari che si insegnano alle scuole superiori, ma c´é da domandarsi se molti dei nostri padri della patria quelle scuole le hanno frequentate...

 

La Cassazione, alla fine, ha riconosciuto i diritti di Eluana e della famiglia Englaro...

 

 

Nel nostro benedetto, assurdo Belpaese (che non è solo un formaggio, anche se quel formaggio offre una rappresentazione plastica dello stato dell'Italia: striature di muffa ovunque); nel nostro paese patria del Diritto (romano, ahò); nel nostro paese dove metà del paese è convinta che i giudici siano al soldo delle cooperative rosse, mentre l'altra metà si aspetta che i problemi possano essere risolti per via giuridica (ricorsi al TAR sempre e comunque; ricorsi contro leggi approvate da governi non graditi; più tabelle e direttive per tutto), ebbene in questo paese una sentenza stabilisce un epilogo per il caso Englaro.

E invece, a distanza di mesi dal post qui sopra, si vogliono di nuovo riaprire le discussioni. E così sentiamo da un illustre esponente del PD, che si può prendere l'articolo 32 della costituzione come base normativa per non imporre trattamenti terapeutici a chi non consenta, o abbia manifestato la volontà in passato, di non subire tali trattamenti. Parole testuali del politico PD sul tg1: "la costituzione può essere presa come un ragionevole punto di arrivo". Eh no, risponde la sottosegretaria con delega a non so che: "la sospensione dell'idratazione o dell'alimentazione, non costituisce trattamento sanitario, e dunque non è ad essa che ci si riferisce l'articolo della costituzione (il 32)." [Lei è sicura di questo perchè prima di ricevere lo zerbino che registrava il suo video-messaggio si è letta tutte le carte preparatorie della nostra costituzione].

Non commento la strategia del politico del PD perchè ne avevo già scritto. Commento invece i commenti della sottosegretaria, che evidentemente ha la delega al suicidio (a proposito ma a che titolo parlava?). Dico, se la signora crede che possa essere garantito uno spazio di autonomia decisionale dei singoli in materia di cure sanitarie ( e deve farlo, altrimenti potrebbe direttamente dire che il punto non è avviare una complicatissima discussione su cosa sia una cura sanitaria, ma piuttosto escludere sempre e comunque la libera scelta dei pazienti su cosa considerare cure sanitarie e in quali misure sottoporsi ad esse-  in sostanza la sotto-segretaria vorrebbe davvero affermare che è in discussione la libertà dei singoli, ma sa che questo non sarebbe accettato e dunque attenua l'ottusità del suo ragionamento scolorendo il suo odio per la libertà degli altri in discussioni estenuanti e sterili su cosa costituisca una cura sanitaria propriamente detta) dovrà di grazia garantire il medesimo spazio per attività ancora più ordinarie come la semplice alimentazione. E dunque i tanto conclamati valori di questi cattivi farisei si riducono a voler decidere quando e come uno debba mangiare? E se, contravvenendo ad un principio che ci obbliga al proliferare di termini tecnici per descrivere fatti e problemi etici nuovi, chiamassimo le cose col loro nome, sottraendoci da subito alle mille fumisterie ipocrite di chi, in fondo, vuole decidere cosa e come dobbiamo mangiare?

Ma poi con veemenza grossolana pari solo alla mancanza di professionalità del giornalista, (nei TG ormai hanno queste colonne d'ercole corticali: per ogni stronzata che ci riportano detta da uno di destra, si sentono in dovere di farcene sentire un'altra eguale e contraria detta da uno di sinistra: ma questi non sono giornalisti, queste sono aste di microfono in pelle umana di fantozziana memoria; alle volte i giornalisti intervistano questi cialtroni che ci ostiniamo a chiamare onorevoli, e neppure si fanno vedere in viso: si vede solo metà mano che regge il microfono, così: fuori dall'inquadratura. Ci sono bambini che nelle imminenti recite di fine anno, reclamando una parte migliore nelle recite, mostrano più orgoglio di questi vari Frittella (TG1) e così via), la sotto-sotto-segretaria assimila il dovere che lei percepisce ad ignorare la scelta espressa da un adulto consenziente a non subire accanimento terapeutico, all'obbligo di prestare cure ai bambini, che in quanto non consenzienti (seppure in forma temporalmente reversibile, ma la sotto-segretaria questo non lo capisce) sono in tutto e per tutto eguali a pazienti con morte corticale cerebrale.

 

 

 

Chi si oppone alla libertà

individuale (anche) su questo delicato tema, non potendo mettere in

discussione l'art.32 della Costituzione, si concentra sulla

definizione di intervento terapeutico, tentandone un'ardita

valutazione sulla base del fatto che, ad esempio, l'alimentazione

(nel caso Englaro) non farebbe parte di tale categoria perché

attività naturale.

Evidentemente, però, se il paziente

non riesce ad alimentarsi spontaneamente – nemmeno quando aiutato –

perché non ha conservato la capacità di deglutizione, il nutrimento

all'organismo può esser apportato solo attraverso un sistema che non

richieda la sua collaborazione: anche per inserire un sondino occorre

un'azione esterna di tipo medico, cioè un intervento terapeutico,

senza che il grado di difficoltà di tale “cura” abbia alcuna

rilevanza ai fini di smentirne la natura.

In ogni caso, pur avendo così

eliminato tale pretestuosa obiezione, occorre dire che il problema

nemmeno si pone nel momento in cui si legga l'art.13 della

Costituzione che, recitando “la libertà personale è inviolabile”,

non limita alle sole cure mediche l'ambito delle singole scelte di

vita.