Tanto per cambiare, ci troviamo a discutere di BS e non dei drammatici problemi in cui versa il paese. Oltre al mantra ossessivo sulla presunta persecuzione da parte della Procura di Milano nei suoi confronti, adesso si aggiunge quello dell’incompetenza dell’Ufficio in questione ad indagare sulla vicenda del c.d. Rubygate. Secondo i difensori di BS vi sarebbe, prima di tutto, una incompetenza funzionale, in quanto della vicenda dovrebbe occuparsi il Tribunale per i Ministri ed, in secondo luogo, un’incompetenza territoriale, in quanto, se non fosse vera la prima eccezione, la palla dovrebbe passare alla Procura di Monza.
Vediamo, norme alla mano, chi ha ragione e chi torto. Dico subito che l’articolo sarà lungo e complesso, nulla per stomaci deboli, ma, se voglio fare un minimo di chiarezza, non avrò molte alternative. Per facilitare la lettura, ho creato un link in cui trovate tutte le norme e le sentenze cui faccio riferimento, in ordine di citazione e con le parti salienti sottolineate ed in grassetto. Poi non dite che non fornisco un servizio completo …
Cominciamo dall’eccezione più semplice, quella di incompetenza territoriale. Codice di procedura alla mano, la competenza si determina in base al luogo in cui è consumato il reato (art. 8 CPP). I reati di cui è accusato BS sono due: concussione, ex art. 317 CP, (per le famose telefonate, con le quali ha indotto i funzionari del Ministero dell’interno ad affidare la minorenne marocchina alla Minetti) e l’aver avuto rapporti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600bis, comma 2 CP). Stando ad articoli di stampa che, in questo momento, faccio fatica a trovare, i difensori di BS dicono che l’eventuale sfruttamento della prostituzione ed anche la telefonata al prefetto di Milano, integrante la concussione, sarebbero avvenute nel territorio di competenza della Procura di Monza, in particolare ad Arcore (luogo del bunga bunga) e Sesto San Giovanni (luogo di residenza del prefetto).
Domanda n. 1: cosa può fare la difesa di BS? Deve accettare supinamente il fatto che una Procura incompetente per territorio indaghi sul loro cliente?
Risposta: nossignori. Esiste nel codice di procedura una normetta introdotta proprio per tagliare le unghie a PM che indagano senza essere competenti ed a regolamentare casi del genere. La norma è quella dell’art. 54quater CPP. Essa prevede che, laddove una persona sottoposta ad indagine, ritenga che sia competente un altro ufficio del Pubblico Ministero, chiede che il procedimento venga trasferito all’ufficio che ritiene competente. Se l’Ufficio indagante non provvede, l’indagato potrà rivolgersi al Procuratore generale della Corte d’Appello, se il conflitto è all’interno del distretto, ovvero al Procuratore generale della Cassazione, se il conflitto è tra due uffici appartenenti a distretti diversi. I Procuratori generali decidono entro venti giorni dalla richiesta. Nel caso specifico Monza e Milano appartengono al medesimo distretto e, quindi, l’istanza andrebbe presentata al Procuratore generale di Milano. Non mi risulta che ciò sia avvenuto. Strano, chissà perché … proviamo a dare una rispostina, partendo dalla
Domanda n. 2: cosa dicono le norme sulla competenza territoriale per i reati contestati?
Risposta: Qui la cosa comincia a farsi complessa. Abbiamo viso che il criterio principale è quello del luogo in cui si è consumato il reato. In questo caso intervengono altri due fattori di complicazione. Il primo è costituito dal fatto che BS è accusato di due reati distinti. Il secondo è costituito dal fatto che, nell’indagine, vi sono, la Minetti, Fede e Mora, coindagati per delitti diversi (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600bis, comma 1, CP). In base all’art. 16 del codice di procedura penale, in caso di connessione di reati, la competenza territoriale si radica presso il giudice dove è stato commesso il reato più grave ed a parità di gravità, presso quello dove è avvenuto il primo reato. L’aver avuto rapporti a pagamento con una minorenne è punito con una pena massima di tre anni, la concussione, con una pena che va da quattro a dodici anni. Dunque dobbiamo valutare dove si è consumata la concussione. Va ribadito che io mi baso su resoconti giornalistici, per cui l’argomento cardine sarebbe costituito dal fatto che anche la concussione si sarebbe consumata nel territorio della Procura di Monza, in quanto la telefonata con il Prefetto sarebbe avvenuta a Sesto San Giovanni. Basta guardare la norma del’art. 317 CP per capire che il reato non si consuma con la telefonata in questione, ma con l’ottenimento dell’altra utilità e cioè con “l’affidamento” della minorenne alla Minetti, fatto pacificamente avvenuto in Milano.
Arriviamo al secondo aspetto. Nell’indagine sono coinvolte altre persone per la violazione dell’art. 600bis, comma 1, CP. La pena massima è la stessa che per il delitto di concussione (dodici anni). E’ da ritenersi comunque più grave il primo reato, perché la pena minima per il delitto di cui all’art. 600bis CP è più elevata ed è prevista altresì una pena pecuniaria. Essendo il procedimento, allo stato, unico, il reato più grave sarebbe quello (art. 600bis CP). Non si sa dove, esattamente, avviene il reclutamento, ma è da presumere che sia Milano, laddove ad Arcore avviene solamente l’“utilizzazione finale”. Se concussione e sfruttamento della prostituzione fossero di pari gravità, ai sensi dell’art. 16 CPP, sarebbe competente il giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, pacificamente quello di sfruttamento delle prostituzione e, quindi, ancora una volta Milano.
Se siete arrivati fin qui prima di tutto vi faccio i complimenti e poi vi dico che tutti i ragionamenti arzigogolati di cui sopra valgono fino ad un certo punto. Difatti, nascosta nei meandri della procedura penale, c’è un’altra normetta interessante, l’art. 51, comma 3quinquies del codice di procedura penale. L’articolo in questione prevede che, per il reato di cui all’art. 600bis (compreso quello del semplice rapporto a pagamento con una minorenne) la competenza spetti al “pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”. Tradotto in italiano, il Pubblico Ministero dove ha sede la Corte d’appello è competente per questi reati anche se, il Tribunale si trova in un’altra città. Non credo necessario spiegare quale sia il capoluogo del distretto tra Milano e Monza e, quindi, di chi sia la competenza.
Ricapitolando brevemente:
1) Per il reato di cui all’art. 600bis CP c’è la competenza funzionale della Procura di… Milano (art. 51 CPP);
2) ex art. 16 CPP, è competente la Procura di Milano, essendo più grave il reato di concussione perfezionatosi a Milano;
3) ex art. 16 CPP, trattandosi, allo stato, di unico procedimento con più indagati, ed essendo il primo reato quello di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, torniamo a Milano ancora una volta.
È proprio vero che tutte le strade portano a Roma ooops Milano. Ho come l’impressione che il Procuratore di Milano non vedrà mai arrivare sul suo tavolo l’istanza ex art. 54quater CPP di spostamento del procedimento …
Probabilmente il tema dell’incompetenza territoriale viene sollevato per meri fini propagandistici. Il pezzo forte sembra essere quello dell’incompetenza funzionale in favore del Tribunale per i ministri. E così veniamo alla
Domanda n. 3: È competente il Tribunale per i Ministri o la Procura della Repubblica di Milano?
Risposta: Il Tribunale per i Ministri viene introdotto nel contesto di una modifica dell’art. 96 della Costituzione che prevede la necessità di un’autorizzazione delle Camere per procedere contro il Presidente del Consiglio o un Ministro per i reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni. Il funzionamento del Tribunale è previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989. In realtà non si tratta di un giudice speciale. Il processo, se si svolge, viene celebrato con le forme ordinarie. Il Tribunale per i ministri è competente per le indagini al posto del Pubblico Ministero ordinario, il quale, appreso di un reato commesso dal Presidente del Consiglio o da un Ministro nell’esercizio delle sue funzioni, deve, entro 15 giorni, trasmettere gli atti al Tribunale, affinché quest’organo compia le indagini del caso.
Esso non è competente per qualsiasi reato commesso dal Presidente del Consiglio ovvero da un Ministro, ma solo per i reati commessi da costoro nell’esercizio delle funzioni ministeriali. Prendendo il caso in esame, la competenza è sicuramente esclusa per il delitto di cui all’art. 600bis, comma 2, CP amenochè non si voglia sostenere che rientri tra le funzioni del Presidente del Consiglio quella di intrattenere piacevolmente le nipoti dei presidenti di paesi amici, dando loro, magari, anche la paghetta. Il problema si pone, dunque, solamente per l'ipotizzato delitto di concussione. Questo è un reato che, per definizione, si commette, sempre, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale. Può, ma non deve, essere commesso anche nell’esercizio delle funzioni. Facciamo un banale esempio. Un funzionario delle imposte potrebbe chiedere del denaro ad un cittadino per riservargli un trattamento di favore. Se lo facesse durante una verifica, agirebbe nell’esercizio delle sue funzioni. Se, invece, una sera, fuori dal contesto lavorativo, ventilasse un’ipotetica verifica, facendo capire che sarebbe in grado di non farla nemmeno partire in cambio di un sostanzioso regalino, agirebbe al di fuori delle sue funzioni, ma abusando della sua veste.
La Corte di Cassazione in una sentenza del 1994 (che trovate nel materiale linkato in fondo) ha definito con sufficiente chiarezza quali sono i criteri dirimenti per differenziare tra atti commessi o meno nell’esercizio delle funzioni. Orbene, si pone dunque il problema se le famose telefonate erano o no nell’esercizio delle funzioni. Abbiamo una fonte indiretta che ci consente di capire qual è l’argomentazionedifensiva. In sostanza, si dice che BS ha fatto quelle telefonate per salvare il paese da una grave crisi diplomatica. C’era il pericolo che Mubarak ci dichiarasse guerra! Purtroppo, deve fare sempre tutto BS. E meno male che quella appartenente al “corpo” diplomatico brasiliano che conviveva con la nipotina preferita del presidente egiziano, e cui la Minetti l’ha gentilmente riaffidata, per ragioni di servizio, aveva il cellulare privato del Presidente del Consiglio, altrimenti ci saremmo ritrovati in seri guai diplomatici…
C'è solo un piccolo problemino. Dovevano spiegarlo anche alla Minetti, visto che, come emerge in questi giorni, la consigliera regionale avrebbe dichiarato che Ruby si spacciava per essere figlia di una cantante lirica egiziana.
Che dire di più?
Attendiamo, con fiducia, che il ramo del Parlamento cui appartiene BS sollevi il conflitto di attribuzioni con il Tribunale di Milano, per affidare il caso al Tribunale dei Ministri, affinché si possa finalmente arrivare alla verità ed assegnare a BS la giusta medaglia per la grande impresa che, ancora una volta, egli ha saputo compiere nell’interesse del paese…
Cittadino fino alla cintura. Dalla cintura in sù: Presidente del Consiglio. Speriamo che non si confonda...