Finanziamenti alla politica: trasparenza è credibilità

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Il sostentamento dei partiti è argomento nuovamente attuale, date le difficoltà economiche da essi di recente lamentate. A un anno circa dall'emanazione della legge n. 13/2014, che ne abolì il finanziamento pubblico diretto, sembra quindi necessario verificare se i meccanismi su cui il nuovo sistema è fondato siano idonei ad assicurarne il buon funzionamento, anche in considerazione dei risultati concreti che esso ha già prodotto. La legge citata ridusse – senza eliminare – le erogazioni statali, anche nell’intento di rendere quelle private ulteriore canale di partecipazione alla politica e manifestazione di consenso, al fine di rafforzare i partiti come "veicolo di articolazione, aggregazione e rappresentanza di interessi”. Tale fine avrebbe richiesto un sistema di finanziamento passibile di controllo concreto da parte di coloro che lo sostanziano mediante i propri apporti, funzionale a preservare il processo decisionale democratico dal rischio di condizionamenti: vale a dire, un sistema davvero trasparente.

Se si considera che nel 1974 i sussidi statali alla politica vennero introdotti allo scopo di contrastare fenomeni corruttivi e conflitti d’interesse ingenerati da elargizioni private, a maggior ragione si comprende l’importanza di una disclosure adeguata. Peraltro, nel marzo 2012 il Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) aveva raccomandato all'Italia la “piena trasparenza del finanziamento dei partiti”: la l. n. 13/2014, tuttavia, non pare realizzarla compiutamente. Innanzitutto, non è prevista la pubblicità per i gli apporti inferiori a cinquemila euro annui, ma non sono chiari i motivi per cui tale limite sia stato posto né i criteri in base ai quali lo si sia determinato. E' stabilito un ammontare massimo per le erogazioni private, al fine di evitare che possano influenzare in modo rilevante il partito ricevente (“solo con tetti alle donazioni si chiude la bocca a quelli che paventano lo strapotere dei più ricchi”): ma tale ammontare può essere - di fatto e in modo opaco – superato, poiché nessun tetto è posto alle elargizioni verso singoli membri di Governo o Parlamento; nonché moltiplicato indefinitamente, costituendo una serie di società donanti o avvalendosi di fondazioni, alle quali non è imposta alcuna rendicontazione pubblica dei finanziamenti. L’obbligo di trasmettere alla Presidenza della Camera, per la pubblicazione sul relativo sito, l’elenco degli erogatori di somme superiori a cinquemila euro, nonché statuti e rendiconti, è imposto esclusivamente ai partiti che, in possesso di determinati requisiti, siano iscritti in un Registro nazionale e, pertanto, ammessi a godere dei benefici economici disposti dalla legge: quindi, basta rinunciare a questi ultimi per sottrarsi alla trasparenza a essi correlata.

Un’apposita Commissione - i cui componenti si sono dimessiin toto nell’ottobre 2014 e non risultano ancora sostituiti - accerta l’ottemperanza agli obblighi della legge in discorso, trasmettendo annualmente ai Presidenti delle Camere l’elenco dei partiti che li hanno o meno assolti: tale elenco, tuttavia, non è soggetto ad alcuna pubblicità, né quindi all’eventuale sanzione “sociale” conseguente. Infine, conferma che la trasparenza ex l. n. 13/2014 è di mera facciata la norma per cui chi eroghi meno di centomila euro annui viene reso noto solo se consenziente (purché i relativi versamenti siano stati effettuati con mezzi di pagamento che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, ma il relativo provvedimento attuativo del Ministero dell’economia e delle finanze non è ancora stato emanato): il donatore, quindi, resta occulto se non presta il proprio consenso, come confermato dall'Autorità garante. L'interesse pubblico alla conoscenza dei finanziatori viene così sacrificato all’esigenza di riservatezza di chi elargisca somme anche ingenti, potenzialmente idonee a condizionare i decisori. Non si è considerato che la trasparenza rappresenta il presupposto per quel controllo diffuso che, come detto, è essenziale per un sistema di sostentamento in prevalenza privato; né che essa rende “più difficile” influenzare  i decision maker. Il legislatore ha forse reputato che la full disclosure avrebbe frenato il conferimento di risorse ai partiti e, quindi, che la tutela della segretezza l’avrebbe incentivata. Tale assunto si è dimostrato infondato, data la scarsità dei fondi concessi dai contribuenti (quattrocentomila euro circa, a fronte dei venti milioni di euro stimati; ma la richiesta ufficiale di conoscere quanto fornito mediante dichiarazioni IRPEF non risulta ancora soddisfatta).

Peraltro, un sistema opaco non attrae risorse private verso i partiti anche in quanto non favorisce di certo la credibilità di cui essi godono presso l’elettorato. A ciò concorrono anche altri aspetti attinenti alla malintesa e poco trasparente “abolizione” dei finanziamenti: ad esempio, i gruppi parlamentari continuano a essere comunque sussidiati (art. 15 del reg. Camera dei Deputati e art. 16 del reg. del Senato); la c.d. legge di stabilità 2015 ha ricompreso tra le erogazioni “liberali” e le donazioni ai partiti anche i contributi che per statuto i politici devono versare alle casse delle formazioni di appartenenza, con una detrazione d’imposta del 26% a carico, comunque, sull’erario; non mancano tentativi surrettizi di ripristinare le sovvenzioni statali. Una full disclosure dei finanziamenti viene invece realizzata negli Stati Uniti ove, tra l’altro, un sito web munito di mappa interattiva mostra l’elenco degli apporti ricevuti da ogni candidato; inoltre, l’esistenza di una consolidata regolamentazione delle lobby consente ad associazioni indipendenti di mettere in correlazione il voto dei parlamentari su determinati provvedimenti e i fondi privati dagli stessi acquisiti: al confronto, la sostanziale opacità del sistema nazionale emerge ancora più accentuata. Del resto, essa è il risultato di un provvedimento normativo dalle basi poco chiare a propria volta: adottato nel presupposto della necessità e urgenza, abolisce i sussidi pubblici diretti solo decorsi quattro anni; nel mentre, fa coesistere vecchio e nuovo regime, con le complicazioni conseguenti; concepisce la trasparenza come contropartita al godimento di benefici economici, anziché come modus operandi di una democrazia matura, e la rende altresì evitabile agevolmente.

Appare palese, ancora una volta, l’"andamento schizofrenico" dei regolatori nazionali, nel “dichiarare di volersi comportare in un certo modo e poi fare l’esatto opposto”. Una certa coerenza, oltre che un’effettiva trasparenza, gioverebbe alla credibilità della politica italiana e, al contempo, all’affluenza di finanziamenti privati. Tutto si tiene, come visto.

* Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente dell’autore e non coinvolgono l’istituzione per cui lavora

 

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Commenti

Ci sono 1 commenti

 

Quis custodiet ipsos custodes?

 

In questo caso dovrebbero essere i cittadini a chiedere che i membri della Commissione siano rinominati e messi in condizione di poter lavorare. 

Ma il cittadino medio poco sa e poco si interessa della questione.  E purtroppo il cittadino medio non legge NfA.

Comunque grazie della segnalazione.