Dunque, sappiamo che un branco di delinquenti assolutamente ingiustificabili si sono divertiti a far danni nel centro di Roma. Da cittadino vorrei vedere questa teppaglia in galera e per tempo necessario affinchè gli passi la voglia di combinare disastri insensati. Il livello di guardia raggiunto dal paese è veramente preoccupante. Basta leggere i farneticanti commenti su youtube per rendersene conto.
La Polizia ha arrestato alcuni di questi "manifestanti". Senonchè i magistrati di Roma, dopo aver convalidato gli arresti, li hanno subito liberati (tranne uno). La cosa ha suscitato non poca indignazione nell’opinione pubblica e, manco a dirlo, nei politici, che, prontamente, mandano un’ispezione ministeriale. Oltre alla solita ispezione, c’è il solito comunicato indignato dell’ANM. Non conoscendo gli atti, io posso solo spiegare cosa prevedono le norme e fare qualche ipotesi, utile comunque a ricondurre ad un minimo di raziocinio la vicenda.
Per capire dobbiamo, prima di tutto, verificare quali sono i reati configurabili: qui trovate tutte le norme penali e procedurali in sequenza e con le parti in grassetto. I reati non sono molti, ad essere sincero. Trattasi, prevalentemente, dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CP) e danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, CP), puniti con pene edittali che vanno da un minimo di sei mesi di reclusione ad un massimo di 5 anni il primo e da un minimo di 6 mesi ad un massimo di tre anni il secondo. Per entrambe le fattispecie di reato è possibile l’arresto in flagranza. Secondo l’art. 382 del codice di procedura l’arresto in flagranza viene eseguito dalla polizia quando coglie qualcuno nell’atto di commettere il reato.
Entro 48 ore dall’arresto deve essere formulata una richiesta di convalida al GIP, il quale, a sua volta ha a disposizione altre 48 ore per sentire l’arrestato ed il suo difensore, decidere se convalidare o meno l’arresto e se vuole disporre una prosecuzione della detenzione o altra misura cautelare. Le misure cautelari, ai sensi degli artt. 273 e 274 codice di procedura, si possono applicare in presenza di due presupposti, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato). Vi segnalo che, in basa all’art. 275, comma 2bis, del codice di procedura, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta qualora il giudice ritenga che, con la sentenza, venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se l’arresto viene convalidato, si potrà procedere con il c.d. rito direttissimo, saltando tutta una serie di passaggi procedurali previsti per il rito ordinario e, nel giro di poche settimane dal fatto, si celebra il processo.
Questo il quadro normativo, brevemente riassunto. Qui dobbiamo mettere un primo punto fermo. La custodia cautelare in carcere, in un ordinamento civile, dovrebbe essere l’estrema ratio, ciò per la semplice considerazione che vige il principio di innocenza. Se si guardano i film amerikani o seguiamo le cronache scopriamo che, spesso, si celebrano processi anche per fatti gravissimi con gli imputati pacificamente in libertà. Ma, al termine del processo, scattano condanne assolutamente draconiane. In Italia, invece, la custodia cautelare, spesso, è un’anticipazione di una pena che poi non si sconterà. Capita di frequente che persone vengano arrestate, rimanendo detenute durante le indagini e/o il processo, quando si presume siano innocenti, per poi uscire di galera nel momento in cui vengono condannate defintivamente. Una delle tante situazioni paradossali della giustizia italiana (comunque ho visto situazioni di questo genere anche in Germania).
Dunque, tornando all’inizio. La Polizia ha arrestato alcuni dimostranti, il che farebbe presupporre che siano stati colti sul fatto. Di conseguenza, dovrebbe esserci, quanto meno, la prova quasi certa del reato, con sussistenza del primo presupposto per applicare la custodia cautelare ex art. 273 CPP. Dico dovrebbe, perché, qualcuno sostiene che, quanto meno per alcuni, queste prove non vi sarebbero. Vi sarebbero addirittura le prove di innocenza che si desumerebbero da questo filmato. Questa storia dell’innocenza dimostrata dal filmato è emblematica. Si vede solo la fase finale di una scena in cui i poliziotti randellano una persona che si trova a terra e che grida di non aver fatto nulla. Perché sarebbe innocente? Cosa è successo prima? Dov’è il resto del filmato con le fasi antecedenti? Ecco qua, vogliamo far fare il processo a poliziotti e giornalisti? Chi ha ragione, il poliziotti o i giornalisti? Basta dirlo… Con questo non intendo, nella maniera più assoluta, criticare l’operato delle Forze dell’Ordine, vittime esse stesse degli attacchi di questa teppaglia. Fare degli arresti a sangue freddo in quel caos era estremamente difficile.
Il secondo presupposto, dicevamo, è quello delle esigenze cautelari ex art. 274 CPP. C’è, nel caso specifico un pericolo concreto di fuga? Il pericolo di inquinamento probatorio in cosa consisterebbe? Residua il pericolo di reiterazione del reato. Anche qui facciamo fatica a costruirlo, dovremmo argomentare che dei soggetti, stando sempre alle cronache, incensurati parteciperanno ad altre dimostrazioni in futuro prossimo o comunque compiranno atti gravi di vandalismo e/o resistenza a pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, in relazione ai reati da me ipotizzati, c’è un altro elemento di complicazione. Abbiamo visto che, se è prevedibile che gli imputati usufruiranno del beneficio della sospensione condizionale, la custodia cautelare in carcere non si può applicare. La sospensione condizionale della pena arriva fino a due anni, nel caso dei giovani tra i 18 ed i 21 anni fino a due anni e sei mesi (art. 163 CP). Gli arrestati paiono essere tutti incensurati, tra attenuanti generiche ed eventuali riti alternativi, anche un giudice estremamente severo sarebbe pressoché impossibilitato a negarla.
Insomma, e ricapitolando brevemente:
1. quanto meno per qualcuno degli arrestati c’è il dubbio che abbiano commesso il fatto;
2. non paiono esservi state esigenze cautelari;
3. essendo probabile che essi usufruiranno della sospensione condizionale della pena, la custodia cautelare in carcere non è applicabile.
Dunque? Colpa dei soliti magistrati, toghe rosse, guevaristi? Possibile che un intero Tribunale, compresi i PM siano tutti buonisti alternativi? Fra l’altro, gli arresti sono stati tutti convalidati ed in data 23 dicembre inizieranno i processi con rito direttissimo. Vediamo che pene verranno irrogate agli imputati (se colpevoli) e con che motivazione, poi possiamo criticare finché vogliamo.
In questo contesto si inseriscono le dichiarazioni ed iniziative dei politici, garantisti a senso unico. Il Ministro della giustizia arriva a inviare i suoi ispettori presso il Tribunale di Roma. Il Ministro ha il potere di esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati e, quindi, di indagare su eventuali illeciti da loro commessi. Senonché, nel caso specifico, appare assolutamente evidente come non sia stato commesso nessun illecito e che gli ispettori si recheranno al Tribunale di Roma per niente. Si pone dunque la domanda del motivo per cui il Ministro faccia girare a vuoto i suoi ispettori. In realtá, il Ministro coglie due piccioni con una fava. Il primo, diretto, è un tentativo di intimidire i magistrati, per di più a procedimento ancora aperto. Il messaggio è chiaro: “se non decidi come voglio io , ti mando gli ispettori a farti le pulci”. Il sistema è stato applicato da numerosi Ministri fin dai tempi di mani pulite. Essere sotto indagine ispettiva anche se non si è fatto niente non è mai piacevole. Il secondo piccione è subliminale. Mandando gli ispettori si fa credere all'opinione pubblica che i magistrati abbiano sbagliato, che siano i soliti comunisti e comunque fuori dal mondo, dal sentimento della gggente, ecc. ecc., "arroccati nella difesa corporativa", come il Ministro ha prontamente dichiarato.
I giudici non hanno fatto altro che applicare le regole esistenti. Se esse non vanno bene, deve essere la politica a cambiarle.
Se si continua sulla china intrapresa di cavalcare gli umori dell'opinione pubblica, se i processi li fanno i poliziotti, i giornalisti, i politici e non i giudici nelle aule di Tribunale secondo regole prestabilite, viene meno lo stato diritto e ciò significa che il prossimo potrebbe non essere un teppista, ma un cittadino qualsiasi, forse, chissá, uno di voi...
A me non sembra una guerra tra bande. Nei commenti si sentono enfasi diverse su legalità e ordine pubblico ma, salvo qualche parola sfuggita, mi sembrano piuttosto moderate e anche abbastanza attente a entrambe le esigenze. Per quanto mi riguarda, io cercavo soltanto di sfruttare la competenza di Axel per capire come si possano conciliare diritti, legalità e ordine pubblico (i diritti di tutti e, discendendo per li rami, la mia libertà di circolazione).