L'Acquiescenza Atavica

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L'italiano medio non si ritiene parte di una comunità, si crede più furbo degli altri e quindi è convinto che il destino comune non lo riguardi, anzi che sia una truffa imbastita scaltramente ai suoi danni. Questa mentalità precede il berlusconismo come illustra questo aneddoto. Ma ne ha costituito il terreno di coltura, che se non verrà bonificato riprodurrà il berlusconismo senza Berlusconi.

L'aviere scelto Benasconi (si chiamava davvero così, l'assonanza è assolutamente casuale) fu punito con cinque giorni di consegna di rigore perché sorpreso da un maresciallo a urinare in una delle docce della caserma. Lo faceva spesso, perché avendo avuto la "fortuna" di fare il servizio militare vicino casa non dormiva mai in caserma, quindi non usava mai le docce comuni e pertanto non gli importava che fossero pulite o lerce. Anzi, godeva che i meno fortunati tra i commilitoni sguazzassero nei suoi escrementi senza saperlo. Era un atto di vandalismo allo stato puro: da quell'azione riprovevole non aveva nulla da guadagnare, se non il gusto di arrecare danno ai suoi simili, alcuni dei quali chiamava ipocritamente amici e con cui condivideva le lunghe giornate in caserma.

Per sua fortuna non erano più i tempi in cui le punizioni di rigore si scontavano in cella sul tavolaccio e pertanto Bernasconi passò cinque giorni in caserma a maledire con veemenza l'ingiustizia che (secondo lui) aveva subito. Sbraitava che tanti urinavano nelle docce (non era vero) ma solo lui era stato punito. Era palese dunque che il maresciallo fosse un infame. Ce l'aveva personalmente con lui. Infatti non guardava a tutto ciò che non andava in caserma: chi sgommava con le auto di servizio, chi si beveva un liquore durante i turni di guardia, chi si assentava dal servizio, ma guarda caso solo lui veniva punito (anche questo ovviamente non era vero). Tangentopoli era ancora di là da venire ma il succo dei suoi strali era esattamente analogo a quello che avremmo ascoltato poco dopo dal Cavaliere.

Questo episodio rimarrebbe solo un ricordo sgradevole (tra i tanti) del servizio militare se non ci fosse un aspetto che lo rende paradigmatico. Anzi offre una risposta a tutti quelli (incluso me stesso) che si chiedono come l'Italia abbia finito per scegliere consapevolmente di essere governata da Berlusconi, Bertolaso, Scajola, Gelmini, Bossi, Calderoli e personaggi simili.

Quelli che ascoltavano le rimostranze di Bernasconi erano un campione casuale della popolazione di sesso maschile intorno a 19-20 anni. Quasi tutti invece di indignarsi e far pagare a Bernasconi quell'atto ignobile e gratuito che in definitiva li umiliava, acconsentivano alle proteste e si mostravano solidali. Solo un impiegato civile, un non-vedente mite e anziano che lavorava al centralino della caserma, ebbe il coraggio di dirgli in faccia che era un mentecatto e che si sarebbe dovuto vergognare di aver urinato di nascosto nei piatti della doccia che usavano i suoi amici. Anche se altri si comportavano allo stesso modo la circostanza non attenuava e tanto meno giustificava la vigliaccheria e la cialtroneria delle sue azioni.

Ma fu un caso isolato. Le vittime solidarizzavano con il perpetratore o scrollavano le spalle. In questo paradosso si annida la spiegazione del berlusconismo come movimento politico. Per qualche motivo che tanti (anche su questo sito) hanno tentato di spiegare (la debole coscienza civile dei cittadini, il messaggio subliminale dei canali televisivi, l'ostilità all'autorità sentita come imposizione e via ipotizzando) una larga fetta del pubblico è intimamente convinta che il comportamento a discapito della collettività è comunque giustificato. Perché in definitiva non ci si crede parte di una collettività e quindi ciò che tocca i beni comuni, lo spazio di convivenza civile e le regole non ci riguarda. Anzi peggio, chi difende i diritti collettivi è visto con sospetto, gli si imputa sempre di perseguire un qualche personalissimo secondo fine, foderato di finto moralismo.

Su questo humus ha attecchito il berlusconismo. E se quando la sua parabola sarà terminata il terreno di coltura non sarà stato rimosso il berlusconismo sopravviverà anche senza Berlusconi. Per le docce si può ricorrere all'acido cloridrico, ma non esiste un disinfettante sociale altrettanto rapido ed efficace.

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Commenti

Ci sono 126 commenti

L'italiano medio non si ritiene parte di una comunità, si crede più furbo degli altri e quindi è convinto che il destino comune non lo riguardi, anzi che sia una truffa imbastita scaltramente ai suoi danni. Questa mentalità precede il berlusconismo come illustra questo aneddoto. Ma ne ha costituito il terreno di coltura, che se non verrà bonificato riprodurrà il berlusconismo senza Berlusconi.

Bene, ottimo riassunto.

Del resto ci aveva pensato anche Prezzolini, a suo modo, quasi cent'anni fa.

RR

forse era un ambientalista senza saperlo

http://www.huffingtonpost.com/2009/08/04/brazil-wants-its-reidents_n_251116.html

 

e se ho capito è d'accordo pure Glenn Beck...

 

http://www.manmadeearth.com/pee-in-the-shower-save-the-earth-save-water-brazilian-pee-in-the-shower-commercial

 

 

 

 

 

Questa e' davvero fantastica!!!!!

Bellissimo articolo. però lo dovresti chiamare anche dipietrismo, casinismo finismo o qualsiasi altro nome ti di politico venga in mente. Siamo un paese dove tutti fanno la loro pisciatina nel piatto e quando scoperti pensano che il loro peccato sia più veniale di quello commesso da altri.

La coscienza civile  morta da tempo, ma ha origini molto più lontane. Il berlusconismo è solo un sottoprodotto recente.

Concordo. Sarò cieco ma non vedo alcuna differenza sostanziale tra i citati berlusconiani e tutti quelli che sono venuti prima e durante e che, temo, verranno dopo.

Per quanto riguarda l'ambito politico il fatto che Berlusconi possa essere associato ad un dato comportamento culturale è semplicemente a causa della povertà di contenuti e soluzioni di tutti i partiti politici e di chi li vota che fanno sembrare SB la fonte di tutti  i mali.

 

 

Anzi offre una risposta a tutti quelli (incluso me stesso) che si chiedono come l'Italia abbia finito per scegliere consapevolmente di essere governata da Berlusconi, Bertolaso, Scajola, Gelmini, Bossi, Calderoli e personaggi simili.

 

Spero che sia uno dei test dei redattori per capire e classificare chi commenta.

E' troppo difficile o stupido capire che abbiamo alternative composte da segretari di partito e dirigenza politica fuori dal mondo, che l'unica cosa che sanno fare è epurare dei pirla per dare a bere una finta morale e chiaramente non si sognano minimante a mandare via persone come  RRI (che ha un soprannome dato dalla GdF campana che contiene una percentuale ) e AB, che hanno dato una immagine dell'italia  con enormi danni materiali in ambito turistico (manco SB che tromba tutti i giorni ci riuscirebbe).

Ma avete idea delle lobby centriste e di fratellanze che gestiscono tranquillamente molte aree Italiane e che comandano da SEMPRE, i meccanismi li abbiamo da SEMPRE da chi ci ha prima governato e dagli elettori che culturalmente hanno alimentato i vecchi partiti.

L'articolo a me sembra molto superficiale: sembrerebbe che l'italiano sia razzialmente diverso dal resto dell'umanità. Se poi Berlusconi è così degenerato a me pare che Prodi e la sua cricca non siano stati da meno. Possiamo cegliere tra l'imprenditore di riferimento di Craxi e l'ex-ministro di Andreotti 

Consiglio invece la lettura di un bel libro di Hayek "The road to serfdom" e in particolare un capitolo che mi sembra di ricordare si intitolasse "Why the worst get on the top"

 

Sono d'accordo. Non solo l'articolo e' superficiale. E' anche stucchevole e fine a se stesso. L'idea, trita e ritrita, che all'origine dell'attuale situazione politico-istituzionale italiana vi sia una innata inferiorita' dell'Italiano medio non apre alcuna prospettiva se non l'invocazione di un altro dittatore, sperando che questi sia benevolente.

Anche l'aneddoto che viene portato a supporto dell'argomentazione e' un vecchio cliche'. Perche' non impiegare i neuroni a cercare spiegazioni a minore tasso tautologico?

A me che sono un incolto, pare che una diagnosi come quella del post, piana e semplice, abbia fondamento. Sulle origini del fenomeno si può discutere, ma alla fin fine quello che abbiamo di fronte è ben esemplificato dall'esperienza di cui racconti. Concordo anche sull'avversione a questo centro destra ed al governo che esprime: il peggiore degli ultimi 2000 anni.

Non so quanto il comportamento illustrato sia collegabile a Berlusconi. So che e' una cosa che mi fa imbestialire da matti. Il discoroso di quello che prende la multa perche' andava ai 55 all'ora e dice "e beh e gli altri?". Giusto. Intanto di becchi la multa, poi gli altri si vedra'. Questo deriva anche dal vero fatto che, in generale, il sistema punitivo e giudiziario in Italia e' molto carente.

Non era un post con l'ambizioni di rivaleggiare con Hayek, quindi puo' darsi che risulti superficiale :). Pero' intendeva dare un seguito alla domanda formulata in tanti articoli e in tanti commenti: come mai in Italia rispetto ad altri paesi europei prevale questo disprezzo per l'interesse collettivo?

Non credo che l'italiano sia razzialmente diverso (forse bisognerebbe dire geneticamente diverso), ma siccome sono propenso a pensare che gli individui rispondano ad un sistema di incentivi l'episodio di Bernasconi mi lascia perplesso. Perche' uno si debba comportare da vandalo senza che ne tragga un beneficio e come mai gli altri che ne fanno le spese non mettono in piedi un meccanismo sanzionatorio, ma si mostrano solidali?

Bernasconi non era stato eletto a nessuna carica, quindi mi rinfreschero' la memoria con la lettura di Hayek, ma non credo che troveremo una risposta nel capitolo di The Road to Serfdom che indichi.

 

Il mio interventoè stato criptico provero' a esplicitarlo ma gli italiani non sono diversi da qualsiasi altro popolo. Semplicemente obbediscono a incentivi

Parte dei comportamenti deviati che descrivi sono purtroppo risultato diretto di quel "collettivo" cui tu attribuisci invece virtu'. Io vi aggiungerei "il paese", "il bene comune", "l'interesse comune" che così tanto abbondano sulle labbra dei nostri politici. Purtroppo quello che appartiene a tutti non appartiene a nessuno e quindi ilprimo che passa lo consuma, lo distrugge. Se non facesse così lo farebbe il secondo. Inoltre piu' una società è evoluta, piu' i suoi componenti acculturati e intelligenti piu' i gusti, gli interessi, gli scopi esistenziali sono unici. Non c'è spazio per un'unica tribu' e l'unica risorsa per i politici è quindi reclutare i piu' sciocchi e proni alle chacchiere, alla demagogia alla paura o all'odio verso il nemico. In genere immaginario 

La società italiana è poi estremamente politicizzata. Chi è ricco e chi è povero non lo decide la libera iterazione tra gli individui ma la politica proprio in nome e per perseguire gli interessi della collettività. Ma solo le persone peggiori di una nazione possono aver interesse a regolare e decidere i destini dei loro simili e questa è quindi la regola di selezione della classe politica. I sudditi sono quindi sistematicamente truffati da questo sistema e reagiscono truffandolo a loro volta tutte le volte che possono

Concludo notando che questa enfasi del "collettivo" dipende non poco anche dal mainstream economico che ancora oggi ritiene del tutto praticabile la pianificazione economica, massimizzazione/ottimizzazione del benessere nonostante proprio la lezione di Hayek.  

 

Non era un post con l'ambizioni di rivaleggiare con Hayek, quindi puo' darsi che risulti superficiale :). ..........

La persistenza della domanda sui perchè di certe connotazioni medie di noi italiani, dimostra quanto sia difficile trovare una risposta. Non sono d'accordo sulla "superficialità del post" perchè attraverso l'esempio Bernasconi rappresenta e descrive benissimo un meccanismo comportamentale tipico e diffuso indotto da un mix di motivazioni esterne che di fatto sono gli interruttori che da un lato inducono comportamenti individuali da Bernasconi e dall'altro fanno scattare meccanismi solidaristici quando non omertosi. Non è superficiale quindi per l'approprietezza del caso che pone e per il fatto stesso di riproporre alla discussione un tema che diventa sempre più rilevante ed urgente cercare di affrontare.

L'italiano non è diverso da altri, prova ne sia che si integra assai bene in molti paesi del mondo, la cui vita civile è profondamente diversa da quella a cui sono stati abituati in Italia.

Il disprezzo per l'interesse collettivo è sempre esistito in italia. Forse perchè ci siamo sempre venduti al miglior offerente, perchè non abbiamo mai creduto di essere una nazione, perchè non siamo mai stati una vera nazione. Perchè siamo sempre stati una nazione che non ha mai superato il concetto di corporazione. In epoche più recenti il comunismo è stata un'altra bandiera dove l'interesse collettivo era quello della fazione e non quello dell'interesse comune. Il sistema che avrebbe dovuto porre un freno ed essere punitivo contro i comportamenti a danno la collettività è sempre stato attenuato e spesso è stato connivente con la fazione che più si avvicinava al suo pensiero o al potere. Il comportamento da vandalo è una reazione al disprezzo dell'autorità nei conrfronti dei 'sudditi'. Chi solidarizza col vandalo lo fa perchè si sente più vicino alla sua fazione/corporazione.

Mahhh...questo "interesse collettivo" dovrebbe forse essere specificato, spiegato. Io penso invece che solo gli individui hanno interessi e quindi non possono che essere individuali. Tentare di imporre interessi e fini diversi da quelli che ciascuno legittimamente persegue genera purtroppo come reazione quei comportamenti deviati che giustamente condannate

 

dice il Poeta:

L'intelligenza non avrà mai peso, mai,

nel giudizio di questa pubblica opinione.

Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai

 

da una dei milioni d'anime della nostra nazione,

un giudizio netto, interamente indignato:

irreale è ogni idea, irreale ogni passione,

 

di questo popolo ormai dissociato

da secoli, la cui soave saggezza

gli serve a vivere, non l'ha mai liberato.

 

Mostrare la mia faccia, la mia magrezza -

alzare la mia sola, puerile voce-

non ha più senso: la viltà avvezza

 

a vedere morire nel modo più atroce

gli altri, con la più strana indifferenza.

Io muoio, ed anche questo mi nuoce.

 

 

Oibo', e' gia' cominciata la campagna elettorale pro-Berlusconi?

in questa foto la realtà della società italiana

a) disprezzo delle regole : il Boss(i) che fuma tranquillamente e impunemente in luogo pubblico

b) servilismo : il governatore di una importante regione che gli regge il posacenere

c) familismo e disprezzo della meritocrazia : il Trota 

tratta da Stop the Censure

 

 

d) Il QI elevato: in questa foto la faccia sveglia di Zaia.

 

Bella, in effetti ... anche il pessimo arredamento è molto italiano ...

In tutto questo, la presenza ovunque del figlio di Bossi fa impressione. Ma quelli che in quell'uomo malvagio (sì, ho scritto malvagio e mi riferisco a Bossi) vedono il simbolo di un riscatto, cosa vogliono? Che la mitica "Padania" divenga la Corea del Nord?

 

geniale :-D. anche  un mio amico in quest'immagine ci ha visto anche un quadretto da "riunione di famigghia" stile Il Padrino. ho riso per un'ora. ma poi qualcuno sa come è stata giustificata la presenza di Renzo Trota Bossi in una riunione sullo stato di emergenza nel veneto?

Il concetto dell'occhiello è argomento caldissimo oggi, visto che pare - almeno all'apparenza - che ci siano timidi segnali di risveglio di italiche coscienze sopite: l'afflato morale alla base di Fli - non dei politici ma degli elettori di destra che ne hanno piene le tasche del berlusconismo, il 25%di share di Saviano&Benigni vincitori su quella perfetta sintesi dell'italietta che è il Grande Fratello, i milanesi che sono stufi di 15 anni di malaffare pubblico e si stanno interessando a scenari diversi da quelli soliti.

La piaga del berlusconismo o furbismo che ne costituisce il terreno fertile si può attenuare solo giorno per giorno partecipando alla vita civile e cercando di rifuggere l'altra piaga in cui siamo campioni, il sentimento di rassegnazione che viene subito dopo l'aver pensato: uh ma che succede? Saviano (checché se ne pensi, è comunque un simbolo di impegno civile) batte Grande Fratello? in giro si sente dire che non se ne può più del quotidiano disprezzo della cosa pubblica? c'è forse un'ondata di onestà e partecipazione in arrivo?  per poi pensare un attimo dopo: inutile illudersi, tanto tutto deve cambiare perché nulla cambi veramente. E la tentazione è forte, visto com'è andata l'ultima volta che c'è stato un cambiamento.

Sullo stesso tema e con la stessa ambientazione (la vita militare) vorrei segnalarvi questo breve articolo http://www.icsm.it/articoli/ri/lamborghini.html trovato su un sito militare.

Contiene questa perla sul servizio militare di Ferruccio Lamborghini (sì, quel Lamborghini), svolto durante la seconda guerra mondiale.

"Un giorno il Comandante ci ordinò di andare a ritirare dieci camion FIAT 626 Diesel (nessuno di noi conosceva il motore Diesel) e vidi che con i camion ci avevano consegnato anche i relativi libretti di istruzioni. Allora pensai: se tutti imparano a conoscere questo motore, io rimango uno del mazzo, ma se sarò il solo a saperli manovrare, va là che mi faccio una posizione. La notte stessa, cercando di non farmi sorprendere, sottrassi i libretti di istruzioni, li studiai attentamente, poi li sotterrai. Quando il Comandante venne a chiedere chi conosceva il Diesel, ovviamente io fui l'unico. Mi feci una fama grazie a quella furbata .. Spesso finivo consegnato e dovevo trascorrere la notte in prigione, la porta restava però aperta per dare possibilità di fuga e di rifugio nel caso di incursioni e bombardamenti aerei e poiché possedevo la chiave di accesso all'officina, di notte ne approfittavo per manomettere i motori, così la mattina non potevano ripartire. L'indomani, il Comandante, non trovando nessuno in grado di individuare il guasto, si rivolgeva a me e ... riconquistavo la mia libertà!".

Più che il fatto in sé, trovo degna di nota la leggerezza con la quale lo stesso Lamborghini ricorda gli eventi, contando evidentemente sul plauso e la solidarietà del lettore.

 

Questo episodio rimarrebbe solo un ricordo sgradevole (tra i tanti) del servizio militare se non ci fosse un aspetto che lo rende paradigmatico. Anzi offre una risposta a tutti quelli (incluso me stesso) che si chiedono come l'Italia abbia finito per scegliere consapevolmente di essere governata da Berlusconi, Bertolaso, Scajola, Gelmini, Bossi, Calderoli e personaggi simili.

 

Sono in netto disaccordo con questa tesi.

Prendiamo le ultime elezioni, quelle del 2008: a me sembra che gli italiani abbiano correttamente mandato a casa con un bel calcione una maggioranza di buffoni, da Prodi e Mastella a Padoa Schioppa. Perche' dimenticare che Prodi nel 2006 aveva promesso, invitando a votare no al referendum sulle modifiche costituzionali che contenevano una riduzione del numero dei parlamentari, che avrebbe ridotto lui i parlamentari se avesse vinto le elezioni del 2006? L'ha poi fatto dal 2006 al 2008??? E' un comportamento serio o da buffone? Perche' dimenticare che l'Unione PD+IDV+Mastella aveva promesso nel 2006 piu' o meno di ridurre le tasse, meglio ridurre il cuneo fiscale, e ha finito per aumentare la pressione fiscale totale in termini di gettito/PIL ai massimi storici, per di piu' in uno dei rari momenti di crescita dell'economia italiana? Era serio o da buffoni affermare come ha fatto Padoa Schioppa che era possibile in tempi brevi azzerare l'evasione fiscale e che l´evasione era elevata al Nord come al Sud?

E' poi vero che per mandare a casa una maggioranza di buffoni, gli italiani ne hanno votata un'altra sempre di buffoni, che infatti non sta seriamente riducendo tasse e spesa pubblica come piu' o meno ha sempre promesso.

La mia tesi quindi e' che l'Italia e' un povero Paese non tanto e non solo perche' le sue masse sono poco e male istruite, piene di furbastri, con scarso senso civico, ma probabilmente per la ragione primaria che la sua classe politica e dirigente, anche quella istruita, e' fatta di scadenti buffoni e imbroglioni che perseguono prima di tutto i propri interessi personali, e che usano l'immagine e la retorica dell'Italia "grande Paese" solamente per giustificare la spesa per i propri stipendi, ai vertici mondiali, e per gli stipendi dei dirigenti pubblici fino ai parrucchieri del Parlamento, sempre ai vertici mondiali specie in rapporto alla qualita' e quantita' delle prestazioni ricevute in cambio.

Condivido le tue parole, Alberto. Il problema vero è l'evidenza che ci siano tutte le condizioni affinché la storia si ripeta: valutando le possibili alternative in gioco, salta agli occhi come nessuna sia da considerarsi credibile e, perciò, all'attuale governo di buffoni subentrerà un altro governo di buffoni.

A questo punto la domanda che mi pongo da tempo è se vi sia qualcosa che posso fare - insieme ad altri, s'intende - per cambiare la situazione, ma onestamente il mio abituale ottimismo non riesce ad emergere. Se, almeno, si compissero passi seri sulla strada del federalismo, forse qualche risultato si otterrebbe, ma - ancora - non mi sento di affermare che si arriverà realmente alla riorganizzazione dello Stato.

 

invitando a votare no al referendum sulle modifiche costituzionali che contenevano una riduzione del numero dei parlamentari

Aberto , immagino che se tu andassi in un ristorante che offra solo menù fissi e che scelto uno di esso devi mangiare tutto sceglieresti senza esitazione quello che contiene un contorno che adori ed un primo , un secondo ed un dessert che ti fanno vomitare.

 

Ciò che ho trovato sulla scheda :

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla Parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?".

 

Ciò che ero richiesto di approvare o bocciare :

in neretto il "contorno" affogato nel resto.

Gazzetta Ufficiale N. 269 del 18 Novembre 2005 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

LEGGE COSTITUZIONALE 

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma 

inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della 

Costituzione.» 

 

CAPO I 

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE 

 

 

Avvertenza: 

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla 

Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza 

assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal 

Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza 

assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005. 

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 

testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila 

elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si 

proceda al referendum popolare. 

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 

della legge 25 maggio 1970, n. 352. 

 

 

Art. 1. 

(Senato federale della Repubblica) 

 

 

1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato 

federale della Repubblica". 

Art. 2. 

(Camera dei deputati) 

1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio 

universale e diretto. 

La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati 

elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e 

dai deputati a vita di cui all'articolo 59. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle 

elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'. 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il 

numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua 

dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta 

dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e 

distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 

circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti 

resti". 

Art. 3. 

(Struttura del Senato federale della Repubblica) 

 

 

 

1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto a 

suffragio universale e diretto su base regionale. 

Il Senato federale della Repubblica e' composto da 

duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione 

contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o 

Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, 

dei Consigli delle Province autonome. 

L'elezione deI Senato federale della Repubblica e' disciplinata 

con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale 

da parte dei senatori. 

Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; 

il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno. 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione 

delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla 

popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento 

generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. 

Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica, 

senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo 

regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. 

All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o 

Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti 

e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante 

tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana 

della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli 

delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie 

locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante". 

Art. 4. 

(Requisiti per l'eleggibilita' a senatore) 

1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori 

che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o 

ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o 

regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o 

deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di 

indizione delle elezioni". 

Art. 5. 

(Deputati di diritto e a vita) 

 

 

1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: 

"senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato". 

2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita 

cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel 

campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale 

dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere 

superiore a tre". 

Art. 6. 

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati) 

1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. 

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma 

 

rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi 

senatori della medesima Regione o Provincia autonoma. 

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o 

Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo' 

essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con 

la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli 

delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica". 

Art. 7. 

(Elezione della Camera dei deputati) 

 

 

1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro 

settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha 

luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione. 

Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati 

i poteri della precedente". 

Art. 8. 

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della 

Repubblica) 

1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e 

l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza 

dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' 

sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento 

del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di 

rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza". 

Art. 9. 

(Modalita' di funzionamento delle Camere) 

1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento 

con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato 

federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la 

maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il 

Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta 

segreta. 

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale 

della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se 

non e' presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono 

adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione 

prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato 

federale della Repubblica non sono altresi' valide se non sono 

presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni. 

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative 

del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. 

Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza 

delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo 

comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni 

diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono 

attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i 

diritti delle minoranze. 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le 

modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni 

 

Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome 

puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui 

disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma. 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno 

diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono 

essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti 

parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere 

comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente". 

Art. 10. 

(Ineleggibilita' ed incompatibilita) 

 

 

1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, 

determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio 

di deputato o di senatore". 

Art. 11. 

(Giudizio sui titoli di ammissione -dei deputati e dei senatori) 

1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei 

suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di 

incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento. 

L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte 

di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati 

sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di 

appartenenza a maggioranza dei propri componenti". 

Art. 12. 

(Divieto di mandato imperativo) 

1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e 

la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di 

mandato". 

Art. 13. 

(Indennita' parlamentare) 

1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' 

stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo 

comma. 

La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o 

emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche 

pubbliche". 

Art. 14. 

(Formazione delle leggi) 

1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge 

concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto 

salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo 

l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il 

Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre 

modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini 

sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei 

decreti-legge. 

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge 

concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie 

di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal 

terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del 

Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta 

 

giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via 

definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge 

di conversione dei decreti-legge. 

La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente 

dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le 

materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 

119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo 

comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il 

Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la 

Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge 

della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, 

commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 

133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due 

Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono 

convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta 

deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di 

proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere, 

incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto 

finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i 

termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due 

Assemblee. 

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di 

legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai 

sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo 

programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela 

delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente 

della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo' 

autorizzare ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, 

che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte 

dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide 

in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle 

modifiche proposte. 

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui 

al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche 

proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi 

del secondo periodo del secondo comma. 

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera 

dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni 

di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei 

rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione 

legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un 

comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro 

senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei 

Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I 

Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del 

comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi 

regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge 

non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si 

dovrebbero applicare procedimenti diversi". 

Art. 15. 

(Iniziativa legislativa) 

 

 

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro 

delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi 

ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale". 

 

Art. 16. 

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni) 

 

 

1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera 

competente ai sensi dell' articolo 70, e' secondo le norme del suo 

regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che 

l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di 

legge dei quali e' dichiarata l'urgenza, le modalita' e i termini 

entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di 

iniziativa popolare. 

Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e 

l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo 

comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in 

modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in 

tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il 

disegno di legge e' rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo 

dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono 

che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto 

alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il 

regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle 

commissioni. 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte 

dell'Assemblea e' sempre adottata per i disegni di legge in materia 

costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa. 

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle 

Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi 

regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo 

stesso. Il Governo puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la 

Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione 

finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti 

parlamentari stabiliscono altresi' le modalita' di iscrizione 

all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle 

opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i 

tempi di esame. 

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio 

regolamento, e' organizzato in commissioni. Esprime il parere, 

secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del 

decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di 

un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo 

comma. 

Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province 

autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei 

termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorita' per quelle 

adottate da piu' Regioni e Province autonome in coordinamento tra di 

loro". 

Art. 17. 

(Procedure legislative in casi particolari) 

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le 

parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "e 

secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,". 

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le 

parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le 

rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,". 

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le 

 

parole: "delegazione delle Camere," sono inserite le seguenti: 

"secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,". 

 

 

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole 

da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle 

seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si 

riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se 

sciolta, e' appositamente convocata". 

5. All' articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le 

parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le 

rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,". 

Art. 18. 

(Decreti legislativi) 

1. All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il 

seguente comma: 

"I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono 

sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti 

secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera". 

Art. 19. 

(Ratifica dei trattati internazionali) 

1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell' 

articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che 

sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti 

giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle 

finanze o modificazioni di leggi". 

Art. 20. 

(Bilanci e rendiconto) 

1. All' articolo 81 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo 

presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma". 

Art. 21. 

(Commissioni parlamentari d'inchiesta) 

1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo 

periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta 

istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle 

Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini 

e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 

dell'autorita' giudiziaria. Il Presidente della Commissione 

d'inchiesta istituita dalla Camera e' scelto tra deputati 

appartenenti a gruppi di opposizione". 

CAPO II 

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

 

 

Art. 22. 

(Elezione del Presidente della Repubblica) 

 

 

1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto 

dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della 

Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai 

Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o 

 

dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale 

elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun 

Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee 

d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale 

elegge altresi' un numero ulteriore di delegati in ragione di un 

delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di 

tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la 

rappresentanza delle minoranze. 

Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con 

la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della 

Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei 

tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la 

maggioranza assoluta dei componenti". 

Art. 23. 

(Eta' minima del Presidente della Repubblica) 

 

 

1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: 

"cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni". 

Art. 24. 

(Convocazione dell'Assemblea della Repubblica) 

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo 

sono sostituiti dai seguenti: 

"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della 

Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere 

il nuovo Presidente della Repubblica. 

Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi 

alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla 

riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri 

del Presidente in carica". 

Art. 25. 

(Supplenza del Presidente della Repubblica) 

1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che 

egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato 

federale della Repubblica". 

2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: 

"se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro 

cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei 

deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione". 

Art. 26. 

(Funzioni del Presidente della Repubblica) 

1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato, 

rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita' 

federale della Repubblica. 

Puo' inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori 

e fissa la prima riunione della Camera dei deputati. 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i 

regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla 

Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, 

sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita' 

 

indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro. 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i 

trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione 

delle Camere. 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di 

difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra 

deliberato dalle Camere. 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il 

Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo' 

concedere grazia e commutare le pene. 

Conferisce le onorificenze della Repubblica. 

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale 

della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi quarto e 

quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti 

costituzionali". 

Art. 27. 

(Scioglimento della Camera dei deputati) 

 

 

1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento 

della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi: 

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva 

responsabilita'; 

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente 

accertato secondo le modalita' fissate dalla legge; 

c) in caso di dimissioni del Primo ministro; 

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. 

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di 

scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo 

comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni 

successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello 

nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle 

elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti 

della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare 

nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. 

In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo 

ministro designato". 

Art. 28. 

(Modifica all'articolo 89 della Costituzione) 

1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: 

"Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle 

seguenti: "Primo ministro". 

Art. 29. 

(Giuramento del Presidente 

della Repubblica) 

1. L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le 

sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della 

Repubblica". 

CAPO III 

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

 

 

Art. 30. 

(Governo e Primo ministro) 

 

 

 

1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo 

ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei 

ministri. 

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante 

collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati 

all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite 

dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da 

favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato 

alla carica di Primo ministro. 

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle 

elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro". 

Art. 31. 

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri) 

1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le 

funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della 

Repubblica". 

Art. 32. 

(Governo in Parlamento) 

1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura 

e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla 

nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. 

Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione 

e sullo stato del Paese. 

Il Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere 

che la Camera dei deputati si esprima, con priorita' su ogni altra 

proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi 

previsti dal suo regolamento. 

La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto 

contrario, il Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la 

questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione 

costituzionale. 

In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il 

Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di 

sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un 

quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere 

messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, 

deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza 

assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro 

si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento 

della Camera dei deputati ed indice le elezioni. 

Il Primo ministro si dimette altresi' qualora la mozione di 

sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non 

appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso 

si applica l'articolo 88, secondo comma. 

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la 

designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati 

appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non 

inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo 

ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo 

ministro designato dalla mozione. La mozione non puo' essere messa in 

discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere 

votata per appello nominale". 

 

Art. 33. 

(Poteri del Primo ministro e dei ministri) 

 

 

1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo 

ministro. 

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne 

e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo politico e 

amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei 

ministri. 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del 

Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro 

dicasteri. 

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e 

determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei 

ministeri". 

Art. 34. 

(Disposizioni sui reati ministeriali) 

1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla 

carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle 

loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione 

del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, 

secondo le norme stabilite con legge costituzionale". 

Art. 35. 

(Autorita' amministrative indipendenti nazionali) 

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente: 

"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia o di 

vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti dalla 

Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi 

dell'articolo 70, terzo comma, puo' istituire apposite Autorita' 

indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di 

eleggibilita' e le condizioni di indipendenza. 

Le Autorita' riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita' 

svolte". 

CAPO IV 

MODIFICHE AL TITOLO IVDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE 

 

 

Art. 36. 

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura) 

 

 

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: 

"e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite 

dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un 

sesto dal Senato federale della Repubblica". 

2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma e' 

abrogato. 

CAPO V 

MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE Il DELLACOSTITUZIONE 

 

 

Art. 37. 

(Modifiche all'articolo 114 - della Costituzione) 

 

 

1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione 

 

e' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta' 

metropolitane, Regioni e Stato". 

 

 

2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che esercitano le loro 

funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di 

sussidiarieta'". 

3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Roma e' la capitale della Repubblica e dispone di forme e 

condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie 

di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti 

dallo statuto della Regione Lazio". 

Art. 38. 

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali) 

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono 

aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione 

o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere 

in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa puo' 

essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con 

deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del 

Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia 

autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato 

deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge 

costituzionale". 

Art. 39. 

(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione) 

1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni 

nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti 

dall'ordinamento comunitario". 

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 

lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione 

internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;". 

3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 

lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; 

dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e 

del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono 

inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato". 

4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 

lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le 

seguenti: "regionale e". 

5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la 

lettera m) e' inserita la seguente: 

"m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e 

qualita' alimentari". 

6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 

lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del 

lavoro;". 

7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla 

lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento 

della capitale;". 

8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la 

lettera s) sono aggiunte le seguenti: 

"s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di 

 

interesse nazionale e relative norme di sicurezza; 

s-ter) ordinamento della comunicazione; 

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento 

sportivo nazionale; 

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione 

nazionali dell'energia". 

 

 

9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) sono soppresse le parole: "e sicurezza"; 

b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;"; 

c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente: 

"regionale"; 

d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono 

sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione"; 

e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite 

dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa 

l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello 

sviluppo delle comunicazioni elettroniche"; 

f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto 

e distribuzione dell'energia"; 

g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di 

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a 

carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di 

credito a carattere regionale". 

10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e' 

sostituito dal seguente: 

"Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle 

seguenti materie: 

a) assistenza e organizzazione sanitaria; 

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e 

di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di 

interesse specifico della Regione; 

d) polizia amministrativa regionale e locale; 

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato". 

11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e' 

sostituito dal seguente: 

"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione 

medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie 

funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi 

amministrativi comuni". 

Art. 40. 

(Modifica dell'articolo 118 della Costituzione) 

1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 

salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a 

Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 

principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di 

funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge 

statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, 

istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale 

collaborazione `e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime 

 

finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di 

cui all'articolo 114. 

Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita 

l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito 

delle leggi statali o regionali. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e 

Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma 

dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con 

riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca 

scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento 

con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di 

navigazione di interesse nazionale. 

Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato 

riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche 

attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi' 

l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le 

medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento 

generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge 

approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma. 

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, 

favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli 

comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali 

forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni". 

Art. 41. 

(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione) 

 

 

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) le parole: "Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, 

delle citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono 

sostituite dalle seguenti: "Lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni, 

alle citta' metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio 

delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118"; 

b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: 

"e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di 

sussidiarieta'"; 

c) e' soppresso il secondo periodo. 

Art. 42. 

(Modifiche all'articolo 122 della Costituzione) 

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le 

parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di 

composizione e". 

2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo 

periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e' 

immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo". 

Art. 43. 

(Modifiche all'articolo 123 della Costituzione) 

1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e' 

soppresso il secondo periodo. 

2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma e' 

sostituito dal seguente: 

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle 

 

autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e 

di raccordo fra le Regioni e gli enti locali". 

Art. 44. 

(Modifiche all'articolo 126 della Costituzione) 

 

 

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo 

periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato previo 

parere del Senato federale della Repubblica". 

2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo 

periodo, sono soppresse le parole: " , l'impedimento permanente, la 

morte" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Non si fa 

luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in 

caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. 

In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo 

Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il 

Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo 

scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali 

della maggioranza dei componenti il Consiglio". 

Art. 45. 

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica) 

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e' 

inserito il seguente: 

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di 

essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro 

quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere 

le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici 

giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, 

il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la 

questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori 

quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta 

dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il 

Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana 

il conseguente decreto di annullamento". 

Art. 46. 

(Garanzie per le autonomie locali) 

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il 

seguente: 

"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane, 

qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello 

Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente 

attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la 

questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale 

disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita' 

della questione". 

Art. 47. 

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della 

Repubblica) 

1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il 

seguente: 

"Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle 

Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello 

Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il 

coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le 

Province, le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme 

 

e modalita'. 

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce 

rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e 

i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 

 

 

114. 

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, 

dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della 

Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalita' e nei 

casi previsti dai rispettivi regolamenti". 

Art. 48. 

(Modifica all'articolo 131 - della Costituzione) 

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" 

e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle 

seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste" e: "Trentino-Alto 

Adige/Sudtirol". 

Art. 49. 

(Citta' metropolitane) 

1. All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente 

comma: 

"L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito di una Regione 

e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 

70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le 

Province interessate e la stessa Regione". 

Art. 50. 

(Abrogazione) 

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e' 

abrogato. 

CAPO VI 

MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE 

 

 

Art. 51. 

(Corte costituzionale) 

 

 

1. L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 

"Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta da quindici 

giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della 

Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature 

ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera 

dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale 

della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni 

e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati 

anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 

amministrative, i professori ordinari di universita' in materie 

giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, 

decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non 

possono essere nuovamente nominati. 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla 

carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non 

puo' ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di 

nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici 

individuati dalla legge. 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite 

dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed 

 

e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza 

dall'ufficio di giudice. 

L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di 

membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio 

della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati 

dalla legge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica 

intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri 

tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per 

l'eleggibilita' a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni 

nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la 

nomina dei giudici ordinari". 

 

 

2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 

2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla 

Camera dei deputati". 

3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 

e' sostituito dal seguente: 

"Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal 

Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei 

deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due 

terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini 

successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei 

componenti la rispettiva Assemblea". 

Art. 52. 

(Referendum sulle leggi costituzionali) 

1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma e' 

abrogato. 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Art. 53. 

(Disposizioni transitorie) 

 

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 

114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 

131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge 

costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in 

vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo 

all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 

98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente 

legge costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione 

dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70 

della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore 

della presente legge costituzionale. 

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente 

articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 

57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 

70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della 

Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e 

le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente 

legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima 

legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in 

vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, 

terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, 

secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla 

presente legge costituzionale, si applicano per la successiva 

 

formazione della Camera dei deputati, nonche' del Senato federale 

della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del 

Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente 

articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni 

costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i 

corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla 

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

 

 

3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi 

comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione 

Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, 

della Costituzione, come modificato dalla presente legge 

costituzionale: 

a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati 

successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della 

presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla 

sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la 

Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata 

per appello nominale; 

b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della 

Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; 

c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica 

l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di 

entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

4. In sede di prima applicazione della presente legge 

costituzionale: 

a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, 

successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono 

indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima 

riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno 

luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i 

senatori cosi' eletti durano in carica per cinque anni; sono 

eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli 

elettori che hanno compiuto i quaranta anni di eta'; sono eletti 

nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui 

all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato 

dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione 

dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione 

dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi 

assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per 

seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale 

risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; 

b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno 

luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella 

composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come 

modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a 

senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno 

compiuto i venticinque anni di eta'; 

c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di 

Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di 

indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla 

data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); e' 

fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5; 

d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal 

Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato 

federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni 

medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le 

Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica 

 

alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti. 

 

 

5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime 

elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) 

del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea 

regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo 

126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva 

legislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente, in 

modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della 

Repubblica, la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma, 

della Costituzione, come modificato dalla presente legge 

costituzionale. 

6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica 

successive alla data di entrata in vigore della presente legge 

costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85, 

terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge 

costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni. 

7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della 

Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della 

presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento della 

legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge 

costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il 

Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data 

di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data 

di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano 

ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro 

modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari 

incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere 

efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 

medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui 

all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato 

dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera 

verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a 

materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. 

9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da 

disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio 

o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla 

data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali. 

10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della 

Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, 

alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia' 

eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del 

termine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistratura 

ordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente della 

Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai 

Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e' attribuita 

alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato 

e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza. 

11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come 

sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non 

si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla 

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 

12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli 

componenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti 

dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica 

procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza 

 

del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 

104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 

36 della presente legge costituzionale. 

 

 

13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore 

della presente legge costituzionale si possono, con leggi 

costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di 

abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della 

Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, 

senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma 

dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di 

sentire le popolazioni interessate. 

14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite 

dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone 

il distacco dalla Regione. 

15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima 

legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in 

vigore della presente legge costituzionale permangono in carica 

presso il Senato federale della Repubblica. 

16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 

1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", 

impedimento permanente o morte"; 

b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 

"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente 

della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via 

transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data 

di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia' 

entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge 

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 

18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 

2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono 

sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" e' 

sostituita dalla seguente: "successivi". 

Art. 54. 

(Regioni a statuto speciale) 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino 

all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni 

di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano 

anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di 

Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia 

piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento 

dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge 

costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle 

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano. 

Art. 55. 

(Adeguamento degli statuti speciali) 

1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, 

nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento 

e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, 

qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. 

Art. 56. 

(Trasferimento di beni e di risorse) 

 

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale 

individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e 

agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni 

ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive 

funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e 

alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello 

Stato, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della 

Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, 

stabilisce le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e 

delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono 

comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze 

esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, 

in rapporto ad eventuali compiti residui. 

Art. 57. 

(Federalismo fiscale e finanza statale) 

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione 

dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione 

dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta' 

metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della 

pressione fiscale complessiva. 

 

 

Se il debito pubblico fossse distribuito in proporzione alla popolazione alla Lombardia toccherebbero 180 miliardi di euro, considerando che attualmente la differenza tra entrate e uscite è di circa 40 milardi di euro annui, se anche solo la metà rimanesse in Lombardia, in 9 anni si azzererebbe........

se distribuito in base agli abitanti ( 9,8 milioni /60,0 ) dei 1761 miliardi alla Lombardia ne toccherebbero 287.

Di più se distribuito in base al PIL.

Anche se distribuito in base al PIL il 20% del debito sarebbero 360 milardi, ci sarebbe la possibilità di azzerarlo in 18 anni, continuando a dare 20 miliardi all'anno per mantenere le regioni più disastrate, quindi anche se come dice Alberto caricare il debito su chi l'ha originato sarebbe più giusto ci si può accontentare.....

 

Report

crisi acuta di fegato settimanale

denunce...denunce...denunce e tutti se ne strafottono aspettando il Grande Fratello

 

 

L'italiano medio non si ritiene parte di una comunità, si crede più furbo degli altri e quindi è convinto che il destino comune non lo riguardi, anzi che sia una truffa imbastita scaltramente ai suoi danni. Questa mentalità precede il berlusconismo…... Ma ne ha costituito il terreno di coltura, che se non verrà bonificato riprodurrà il berlusconismo senza Berlusconi.

 

 

Su questa affermazione si può ben essere d’accordo,

anche se il berlusconismo senza Berlusconi, proprio dell’italiano medio,

di per sé non è pericoloso, proprio perché non porta con sé, nel bene e nel male,

un’idea di “destino comune”;

è lì, il berlusconismo furbo di sempre, in silenzio, a farsi i fatti suoi, in barba alle regole.

Mentre molto pericoloso è l’uso del berlusconismo,

oggi da parte di Berlusconi, domani da parte di un novello Berlusconi,

perché serve a costruire un proprio potere personale

con l'ingannevole accarezzare i vizi pesanti dell’italiano medio, maschio in particolare.

E chissà, un giorno forse saremo grati a Berlusconi, perché,

grazie al suo uso senza limiti del berlusconismo,

complice l’astuzia della ragione,

sarà ricordato come l’affossatore definitivo dell’ orticellismo italiano,

anzi come il risvegliatore di una nuova coscienza liberale,

se alla fine sarà riuscito ad aprire gli occhi anche a tanti ex fascisti (per fortuna), e non solo,

e a far apprezzare a tanti tiepidini il sistema democratico liberale fondato sul rispetto delle regole.

 

 

…Il berlusconismo sopravviverà anche senza Berlusconi. Per le docce si può ricorrere all'acido cloridrico, ma non esiste un disinfettante sociale altrettanto rapido ed efficace

 

E no. Esiste, esiste, ed è efficace, anche se non è rapido. E si chiama: educazione.

Un ‘educazione da dare a tutti, nessuno escluso, fino a 18 anni,

nella scuola pubblica, attraverso naturalmente un’ampia flessibilità organizzativa,

una nuova didattica del risultato,

e soprattutto separando, ai fini della “promozione” e quindi delle inopportune espulsioni dal sistema,

le competenze specifiche dalla formazione civica.

E’ necessario un ingente investimento nella scuola, se si vuole un paese moderno,

e ricco di spirito civico.

Ma qui forse si tocca un punto sul quale i noisiani d’osservanza (si fa per noisare!)

forse entrano in contraddizione,

perché, pur auspicando nel popolo italiano comportamenti civili,

da una parte sono molto attenti al discorso del “merito”

(che non può mai essere pretesto per negare ai giovani la formazione civica)

dall’altra non si preoccupano molto del reperimento delle risorse (altre!)

per finanziare un piano per la “civilizzazione” dell’Italia.

Non è così?

P.S.

Ma è possibile calcolare in termini anche economici l'esito di un piano del genere?

 

E no. Esiste, esiste, ed è efficace, anche se non è rapido. E si chiama: educazione. Un ‘educazione da dare a tutti, nessuno escluso, fino a 18 anni, nella scuola pubblica, attraverso naturalmente un’ampia flessibilità organizzativa, una nuova didattica del risultato, e soprattutto separando, ai fini della “promozione” e quindi delle inopportune espulsioni dal sistema,le competenze specifiche dalla formazione civica.

 

Non si vede come per incanto tutto cio' possa succedere con la scuola pubblica.  E infatti non succede. I vertici della societa' italiana perseguono il loro interesse personale a scapito della societa', sono una specie di associazione a delinquere.  I loro massimi interessi sono estrarre ricchezza dalla societa' a proprio beneficio e conservare il potere, acquistando quindi voti con la spesa pubblica.  Per questo secondo scopo e' utile assumere tanti insegnanti ma pagati poco e aggirando ogni idea di concorso serio e piuttosto regolarizzando i precari, mentre non serve nulla educare gli scolari alla vita reale e all'educazione civica, anzi rischia di essere controproducente.

La scuola italiana attuale, con la preponderanza di insegnanti di ruolo non assunti per concorso ma piuttosto attraverso una serie di contratti temporanei, magari acquisendo punti con contratti fasulli di insegnamento in scuole privati compiacenti, con la sua struttura totalmente anti-meritocratica nel settore dei docenti, con dipendenti pubblici che - comparati con quelli degli altri Paesi - sono in numero superiore, lavorano meno ore, e hanno pensioni superiori a quelli dei sistemi scolastici che funzionano, secondo le comparazioni PISA, e' uno dei tanti strumenti con cui lo Stato italiano preserva e incentiva l'italianita' dei furbi.

Se si vuole ridurre l'istinto italiano di cercare di fregare il prossimo per recuperare l'enorme fregatura che tutta la societa' organizzata in Stato perpetua quotidianamente anche ai suoi danni, bisogna che o i vertici della societa' italiana, per magia, diventino onesti e forniscano un buon esempio di amministratori pagati il giusto, che lavorano con serieta' e competenza per l'interesse comume, oppure che sempre per magia le masse italiane pur poco e male istruite si rendano conto che - rispetto ad altri Paesi - sono continuamente prese per i fondelli da chi amministra le risorse comuni, e non riescono a recuperare, in media, questa enorme quotidiana fregatura cercando di fregare su piccola scala il prossimo e approfittando di disfunzionalita' e spesa clientelare dello Stato, ed inizino a selezionare, prima di tutto col voto, le persone migliori e piu' oneste, alcune delle quali in Italia esistono.