I magistrati ed il grande fratello: la questione delle intercettazioni. Le soluzioni proposte dai padri della patria e qualche proposta alternativa

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Vediamo come tra Governo e Commissione giustizia si propone di modificare il sistema, e quali saranno i nefasti effetti di essa, abbozzando qualche proposta alternativa.

Nella precedente puntata abbiamo sviscerato le problematiche poste dai politici a giustificazione dell’intervento legislativo. Abbiamo perfino ammesso che ci sono delle storture nell’utilizzazione del sistema da parte della magistratura, specie quando si tratta di squadre di calcio.

Il disegno di legge in discussione all’assemblea frutto del lavoro congiunto di Governo e Commissione giustizia, opera sostanzialmente su quattro direttrici diverse:

1) ridurre drasticamente l’accesso allo strumento investigativo;

2) ridurre drasticamente l’uso dello strumento;

3) impedire la fuoriuscita delle notizie;

4) sanzionare pesantemente la loro pubblicazione, nell’ipotesi, in cui siano uscite.

Non è questa la sede per analizzare in dettaglio e tecnicamente tutte le modifiche proposte. Cercherò di fare una sintesi, indicando alcune delle modifiche più assurde.

Prima di tutto va premesso, che tutto ciò che descriverò non riguarda i reati di terrorismo, associazione mafiosa ed un paio di altre fattispecie di reato particolarmente gravi, in relazione alle quali il potere di intercettazione rimane, in parte, invariato.

a) La riduzione dell’accesso allo strumento:

Mentre oggi è prevista la possibilità di procedere ad intercettazione per reati puniti, nel massimo, con pena superiore a 5 anni, l’originario disegno di legge governativo prevedeva un elevamento del limite a reati puniti con pene superiori, nel massimo, a 10 anni, con eccezione dei reati contro la PA e per i reati di ingiuria, minacce, molestie. Con ciò si escludeva in radice la possibilità di intercettazione per fattispecie di reato che suscitano un indubbio allarme sociale, quali, ad esempio, rapine, estorsioni, furti in abitazioni, violenze sessuali anche nei confronti di minorenni se di età superiore a 14 anni, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona semplice, bancarotta fraudolenta e via discorrendo. Per quanto riguarda le associazioni a delinquere sarebbe stato possibile intercettare quando sono finalizzate a commettere determinate fattispecie di reato, quali ad esempio le rapine. Non sarebbero consentite nell’ipotesi in cui, tanto per fare un esempio attuale, l’associazione sia composta da simpatici banchieri, magari timorati di dio, dediti all’aggiotaggio, alle truffe, alla bancarotta. Con il che mi viene in mente la famosa frase del personaggio Mackie Messer nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht sul fatto che i veri professionisti non rapinano le banche, ma le fondano. Infatti, così non potrebbero essere intercettati…

Comunque, Commissione giustizia e lo stesso Governo, improvvisamente, ma solo apparentemente, rinsaviti, tornano a ridurre il limite a 5 anni, ma si inventano una clausoletta ancora più dirompente. Infatti, si stabilisce che, per poter partire con un’intercettazione, siano necessari non più, come adesso, dei gravi indizi di “reato”, bensì di “colpevolezza”. La differenza non è solo linguistica, come potete verificare leggendo queste duesentenze. Mentre prima si richiedeva il sospetto di un reato, a prescindere dall’aver individuato un colpevole, con la modifica, si richiede l’esistenza di un soggetto ben individuato. Oltretutto per come è formulata la norma, l’asticella per accedere allo strumento è talmente alta da renderne impossibile ed anche inutile l’utilizzazione. Il nostro codice lo definisce un “mezzo di ricerca della prova” e cioè, se le parole hanno un senso, uno strumento mediante il quale cercare una prova che non ho ancora. Secondo i padri della patria, viceversa, posso intercettare, quando le prove ce le ho già.

Ma, fortunatamente, non si può dire che i nostri non siano coerenti. Infatti, cosa succede se l’autore del reato è ignoto? In tal caso, evidentemente, non ci possono essere indizi di colpevolezza (di chi?). Ed allora, siccome sono previdenti, hanno regolamentato la situazione, difatti, nell’art. 267 CPP si inserisce il seguente comma 1ter:

Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.

La persona offesa è la persona il cui bene giuridico è protetto dalla norma. Nell’omicidio, il bene giuridico è la vita e, quindi, la persona offesa è il morto. Ecco, forse forse c’è un problema... Come l’acquisisco il consenso della persona offesa ad intercettare se questa è morta? E le utenze nella sua disponibilità? Si potrebbe inserire un consenso preventivo nella legge in discussione sul testamento biologico del tipo: “qualora dovessi essere ucciso da qualcuno, dichiaro fin d’ora il mio consenso alla intercettazione sulle utenze nella mia disponibilità postuma”. Ma, potremmo interpretare in senso estensivo la norma e ritenere che, per persona offesa, si possano intendere anche i parenti stretti. Non devo dire a voi che, spesso, gli omicidi vengono commessi nel contesto familiare. Insomma, il PM, prima di intercettare deve chiedere ad ogni erede, ognuno potenziale omicida, se, cortesemente, acconsente a che lo si intercetti e se, per favore, può fare qualche colloquio compromettente…

Un’ulteriore novità è costituita dalla procedura che viene resa estremamente farraginosa, laddove l’autorizzazione non viene più concessa dal GIP, ma da un collegio di tre giudici nel capoluogo del distretto di Corte d’appello ove ha sede la Procura richiedente. Quindi, le Procure presso tribunali minori devono spostarsi territorialmente per chiedere l’autorizzazione. Prendiamo il Veneto: se la Procura di Belluno deve intercettare Michele, che è in vacanza a San Vito ed ha addestrato il suo cane a rubare i panini ai turisti, deve presentare la richiesta a Venezia. L’aspetto grottesco, fra l’altro, è che, nell’era digitale e della posta elettronica, il fascicolo deve essere trasmesso in originale. Quindi un omino deve caricare il fascicolo in macchina e recarsi a Venezia.

Anche le proroghe dell’intercettazione, devono essere concesse dal collegio, il quale dovrà riunirsi appositamente ogni volta. Specie nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti può essere di fondamentale importanza attivare, con sufficiente dinamismo, un’intercettazione, perché il trafficante ha cambiato scheda o perché sta arrivando il corriere con il carico. Fondamentale risulta, quindi, una buona collaborazione tra polizia, PM e GIP, il quale ultimo è il soggetto che, di fatto autorizza l’intercettazione. Immaginate voi cosa succederà, quando bisognerà riunire appositamente tre giudici, quasi sempre di un’altra città, ognuno dei quali impegnato, nel contempo, in altre attività giurisdizionali…

b) la drastica riduzione dello strumento:

Per ridurre la possibilità di utilizzazione dello strumento investigativo, Governo e Commissione mettono un limite temporale ed uno finanziario. Sotto il primo profilo si stabilisce un termine massimo per l’intercettazione di soli due mesi (30 giorni + due proroghe di 15). Mettere un limite temporale è palesemente assurdo. Lo capisce anche un bambino. Cosa succede se l’intercettato a due giorni dalla scadenza del termine sta organizzando l’arrivo di un grosso carico di droga o di un omicidio? Per i reati relativi alle grosse compagini criminali (ad esempio dedite a truffe) il limite di due mesi di intercettazione implica l’impossibilità di compiere l’indagine. Per riuscire a ricostruire seriamente l’organizzazione, il numero dei partecipanti ed i ruoli da essi rivestiti, ci vogliono mesi e mesi di costante monitoraggio, altrimenti non vale nemmeno la pena di iniziare, tempo e soldi sprecati…

Tuttavia, bontà loro, i signori politici, prevedono la possibilità di estendere il limite in questione stabilendo che il periodo di intercettazione può essere “non continuativo”. Ciò significa che PM e PG possono sospendere l’intercettazione al decimo giorno, stare fermi un mese e poi riattivare la captazione per i restanti 20 giorni. Insomma PM e PG dovrebbero prevedere in anticipo in quali periodi sull’utenza intercettata non ci saranno colloqui di interesse investigativo... Già mi vedo a fare delle sedute spiritiche con la PG, utilizzando la sfera di cristallo che, spero, Alberto mi presterà.

Sotto il profilo finanziario la Commissione di giustizia della Camera si è inventata lo stanziamento anticipato del massimo di spesa. Stanziamento, peraltro, derogabile per “comprovate sopravvenute esigenze investigative”. Riflettendoci sopra, in astratto, si tratterebbe di una soluzione saggia sotto molteplici profili. Attualmente ogni PM può fare quante intercettazioni vuole (se autorizzato dal GIP), senza alcun vincolo finanziario e senza alcuna valutazione costi/benefici. È chiaro che ciò è un incentivo ad una gestione completamente irresponsabile dello strumento. Viceversa, se si mettesse in mano all’ufficio un bilancio da spendere, il ragionamento costi/benefici andrebbe necessariamente fatto. Tuttavia, va considerato il sistema di gestione della spesa in Italia, dove, anziché mettere mano alla spesa clientelare, si tagliano a destra e a manca anche servizi fondamentali dello Stato. Il rischio che il ministro dell’economia di turno prenda e dica che, da un anno all’altro, il bilancio per le intercettazioni è ridotto dell’X per cento, appare fin troppo evidente. Ed a quel punto scatterebbe il meccanismo derogatorio. Cosa significa “comprovate sopravvenute esigenze investigative”? Spiegatemelo voi. Non significa assolutamente nulla, in quanto non c’è un chiaro criterio. Se io sto intercettando, se ho le autorizzazioni è chiaro che ci sono le esigenze investigative, o no?

In sostanza, ci troviamo di fronte alla sostanziale destrutturazione di questo fondamentale strumento investigativo. Con la legge in discussione non ci sarebbero state importanti indagini quali quella su Antonveneta, Calciopoli e tante altre. I suoi effetti dirompenti sono stati efficacemente descritti in un articolo scritto dal segretario dell’ANM Giuseppe Cascini e pubblicato su Repubblica circa un mese fa. Incredibile e grottesco è il comunicato stampa del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Caliendo, il quale, ufficialmente, invita i magistrati ad aggirare fin d’ora la norma, configurando un reato diverso da quello descritto da Cascini, al fine di applicare la normativa relativa ai reati di mafia.

c) Le misure per impedire la diffusione degli atti:

Questa è l’unica parte che, sostanzialmente, viene, a parole, condivisa un po’ da tutti. C’è indubbiamente un’esigenza di segretezza attualmente non presente, con nefasti effetti a tutti noti.

Alcune delle misure previste sono o sarebbero sicuramente efficaci, in quanto prosciugherebbero alcune delle fonti dei giornalisti e nel contempo, responsabilizzerebbero le altre. Innanzitutto si prevede che venga designato un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti (art. 12); poi si prevede che verbali e i supporti contenenti le registrazioni siano conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo (art. 6). Per quanto riguarda la pubblicazione derivante dalla loro trascrizione nelle ordinanze di custodia cautelare, si prevede che esse possano essere solamente richiamate nel contenuto e non più trascritte (art. 9). Un’ulteriore misura stabilisce che i difensori, prima debbano consultare le intercettazioni presso gli uffici della Procura e non possono estrarre “copia dei verbali, dei supporti e dei decreti” (art. 5, comma 6 del disegno di legge). I difensori, ovviamente, non sono molto contenti della disposizione. Essa crea un innegabile disagio, ma non impedisce loro di esercitare efficacemente il mandato difensivo. La misura dovrebbe impedire che i difensori passino le intercettazioni ai giornalisti, prosciugando questa fonte. Ribadisco che non sono solo i difensori a passare le intercettazioni ai giornalisti. Lo fanno anche la polizia, i magistrati e le cancellerie. Ma, se non si prosciuga quella fonte, ogni intervento mirato a controllare la diffusione delle trascrizioni si rivelerà totalmente fallace. Un intervento di questo tipo responsabilizzerebbe drasticamente cancellerie, magistrati e poliziotti, che non potrebbero più nascondersi dietro al fatto che, con il loro deposito, le intercettazioni sono, di fatto, divenute pubbliche.

Tuttavia segnalo, il successivo comma 8 del medesimo articolo secondo il quale

I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico

In pratica, se ho capito bene la norma, i difensori non possono avere copia delle trascrizioni finchè non vi è stata la cernita dei colloqui necessari a fini probatori e lo stralcio di quelle inutili e, quindi, inutilizzabili. Terminata questa fase i difensori possono avere su di un CD tutti i file digitali ed ottenere una fotocopia delle trascrizioni che possono portare fuori dalla Procura. In sostanza, essi non potranno più passare ai giornalisti intercettazioni di colloqui privati (i famosi SMS di Anna Falchi per intenderci). Per il resto le intercettazioni sono nella loro disponibilità e nulla gli impedisce di consegnare questo materiale ai giornalisti. Non dico che siamo punto e da capo, ma quasi… Tuttavia, mi rendo conto che si tratta della quadratura del cerchio, forse questa è l’unica possibilità di contemperare le esigenze di segretezza con quella fondamentale dell’esercizio di difesa.

d) Le sanzioni per chi pubblica gli atti:

Le sanzioni sono molteplici e molto gravi (art. 16 del disegno di legge). Si introduce il reato di Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale art. 379 bis CP che punisce chiunque riveli indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto. Si prevede, fra l’altro, la sostituzione immediata del magistrato titolare dell’indagine indagato per la violazione predetta (art. 1 del disegno di legge).

È questa un’altra follia. Difatti, per sottrarre il procedimento al magistrato titolare, non ci si basa su elementi indizianti, ma, semplicemente sull’iscrizione della notizia di reato. Il codice di procedura prevede l’obbligo di iscrizione della notizia di reato anche se manifestamente infondata, poi si archivia. In sostanza, se passa la norma, tizio da me indagato, deve solo fare una denuncia alla competente Procura di Trieste accusandomi di avere il sospetto che io abbia rivelato segreti inerenti al procedimento che lo riguarda, affinchè mi venga sottratta l’inchiesta. Ciò anche se la sua denuncia è completamente priva di fondamento e viene immediatamente archiviata.

Il Procuratore della Repubblica ed il funzionario responsabile delle intercettazioni vengono sanzionati con un’ammenda che và da 500,00 a 1032,00 euro qualora omettano di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione delle intercettazioni.

Viene sanzionata con la reclusione da uno a tre anni la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione, nonché quella anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini (i famosi SMS di Anna Falchi).

Chi pubblica notizie soggette al segreto istruttorio viene sanzionato con un’ammenda da 1000,00 a 5000,00 euro.

Per quest’ultima violazione viene sanzionata anche la società titolare della testata giornalistica che ha pubblicato la notizia. La pena va da 250 a 300 quote, laddove una quota và da un minimo di 258,00 ad un massimo di 1549,00 euro.

Soluzioni alternative:

Sappiamo che il legislatore già una volta ha ascoltato nFA. Il dramma è che ci ascolta troppo poco.

Comunque, proveremo anche questa volta a dargli qualche suggerimento. Prima di parlare di soluzioni dobbiamo vedere dove sta il problema. Sta nello strumento in sé stesso o nell’uso che ne è stato fatto? La ricerca delle soluzioni dipende dalla risposta a questa domanda.

Facciamo, per un momento, finta di credere all’onestà intellettuale dei nostri governanti. Per come ci hanno raccontato la cosa, il nodo dovrebbe essere l’uso e l’abuso che è stato fatto delle intercettazioni. Lo strumento investigativo viene utilizzato dai magistrati per il loro lavoro. Si può dire che tutti ne abbiano abusato? Direi di no. C’è quello che ha intercettato le veline e fatto clamorose inchieste che si sono prontamente squagliate come neve al sole, facendo credere che i magistrati sono una massa di incapaci, ma c’è anche quello che ha intercettato i furbetti del quartierino, facendo recuperare allo Stato svariate centinaia di milioni di euro. Con la riforma si impedirebbe all’uno ed all’altro di indagare. Ciò che, invece, bisognerebbe fare, è trovare il modo di separare il bambino dall’acqua sporca, il grano dal loglio, l’intercettatore di veline da quello dei furbetti del quartierino. E’ qui che la magistratura, nel suo complesso, ha miseramente fallito e, negando l’esistenza di un problema noto ed evidente a tutti, continua, stolidamente, ad essere fallimentare.

Qualcuno potrebbe obiettare che separare il grano dal loglio, non è possibile. Ed invece è possibilissimo. Basta guardare i risultati. L’intercettazione è come un investimento. Posso investire in attività proficue che mi danno un guadagno elevato, o posso investire in follie ed andare in fallimento dopo pochi anni. Ho personalmente visto fascicoli gestiti con i piedi in cui si sono spese centinaia di migliaia di euro in intercettazioni per ottenere dei risultati inesistenti. Il fatto è che il magistrato non fallisce. Potrebbe capitare la paradossale situazione per cui l’intercettatore di veline, la cui progressione economica prescinde dai risultati, scavalchi, in termini di carriera, diventandone il capo, quello cha ha intercettato i furbetti del quartierino, il tutto in virtù del fatto che il primo, a differenza del secondo, ha in tasca una tessera correntizia. Ecco dove sta il nodo. Il resto sono chiacchiere al vento per giustificare l’abolizione dello strumento.

Per misurare l’efficacia dell’attività per singolo PM e singolo ufficio, basta prendere i dati. Quanto hai speso? Per cosa? Quanti procedimenti sono sfociati in condanne (e non ordinanze di custodia cautelare), confische di denaro e patrimoni? Ecc., ecc. È tutto pacificamente misurabile.

Dopo un anno di frequentazione di nFA ed aver subito un costante e terrificante lavaggio del cervello su incentivi e disincentivi, mi sono ridotto anch’io a ragionare in questi termini. In questo periodo sono soggetto a valutazione per la progressione economica. La legge prevede tutta una serie di parametri (quanti provvedimenti hai fatto, di che tipo, ecc., ecc.), mi sono dovuto mettere a cercare provvedimenti, verbali di udienza e quant’altro che l’organo chiamato a valutarmi, dovrebbe, in teoria, leggere. Vengono valutati i miei ultimi 4 anni di attività. Perché non verificare anche quante intercettazioni ho fatto, quanto sono costate, a che cosa sono servite? Perché non verificare, in generale, quanto ho speso e per cosa?

Analogo discorso vale per il complesso dell’ufficio, diretto da un procuratore, anche lui soggetto a valutazione quadriennale sull’efficacia della sua attività. Quanto ha speso il tuo ufficio? Per quali scopi e con quali risultati? Se il tuo ufficio ha buttato al vento milioni di euro e tu non sei in grado di controllare ed organizzare il tuo ufficio è meglio che, dopo i primi 4 anni torni a fare il sostituto.

Sulle spese, anziché mettere un limite, si potrebbero prevedere degli incentivi di tipo premiale, per cui, ferma la libertà di spesa, l’ufficio che abbia risparmiato sulle intercettazioni, può trattenere per le sue esigenze una parte degli oneri risparmiati. Con ciò si lascerebbe la massima libertà di indagare, ove ritenuto effettivamente necessario e, nel contempo, si premierebbero gli uffici virtuosi che non si siano divertiti ad intercettare veline. Prendiamo Bolzano: il Procuratore ha ridotto drasticamente le spese, ma non ne ha tratto nessun vantaggio previsto dall’ordinamento.

Ma, in realtà, abbiamo solo fatto finta di credere alla buona fede di BS e del suo fido. Difatti, il bello di tutta questa storia viene fuori durante le sedute della Commissione giustizia del 19 settembre 2008. Risulta dal resoconto che il noto onorevole Ghedini, "ministro ombra" della giustizia, improvvisamente getta la maschera di convinto liberale e, con un paio di frasette, brucia alcuni tra i principali argomenti utilizzati dalla politica per limitarne l'uso. Ricordate le intercettazioni c.d. preventive? Quelle che fa la polizia senza limiti e praticamente senza alcun controllo se non una autorizzazione meramente formale del Procuratore della Repubblica? Ecco cosa dice l’onorevole Niccolò GHEDINI (PdL)

Il disegno di legge governativo potrebbe essere integrato incentivando l'istituto delle intercettazioni preventive, già esistente nell'ordinamento e previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Le intercettazioni preventive, il cui ambito di applicazione è stato ampliato dal Governo Berlusconi in seguito ai fatti dell'11 settembre 2001, potrebbero essere estese a più fattispecie di reati minori e rese più spedite, dando la possibilità direttamente al pubblico ministero, escludendo qualsiasi coinvolgimento del Ministro dell'Interno, di farne richiesta al procuratore generale. Le intercettazioni preventive si sono dimostrate, soprattutto in materia di terrorismo, uno strumento particolarmente agile ed efficace per orientare le indagini, senza tuttavia presentare alcun rischio di propalazione, dal momento che non è prevista la relativa trascrizione né alcuna forma di deposito. Tali intercettazioni costituiscono unicamente un mezzo per orientare le indagini, non assumendo alcun valore di prova.

Ecco qua. L’uovo di Colombo! Estendiamo a dismisura le intercettazioni preventive fatte dalla polizia, praticamente senza alcun controllo, ad insaputa completa di tutte le persone intercettate, in assenza di qualsiasi elemento concreto di reato, senza limite temporale e di spesa alcuna, e, di fatto, completamente inutili perché inutilizzabili in un procedimento penale. Perché? Semplice, il contenuto di esse non viene mai pubblicato né utilizzato da magistrati comunisti… E la privacy del cittadino? Chissenefrega. E le spese? Idem con patate.

Comunque, ragazzi, ogni medaglia ha il suo lato buono. Questo è un governo efficientista, tra le sue promesse c’è quella di rendere più efficiente la giustizia e, con questa legge, la promessa viene mantenuta. Infatti, si faranno molti meno processi e molto meno complessi, così potremo essere più svelti a condannare il clandestino che non ha mostrato il passaporto al poliziotto ed io potrò dedicare più tempo a scrivere idiozie su nFA.

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Commenti

Ci sono 20 commenti

Purtroppo non posso che essere d'accordo, quello che sta capitando in tema di giustizia è incredibile e lo è in senso negativo.

Non c'è nemmeno un minimo di pudore, sono convinti e fermi nei loro propositi e per chi non si adegua, come disse qualcuno in Calabria(a DeMagistris) gli faremo passare il resto della vita a difendersi nei tribunali.

Forse è il programma della P2, forse è la storia di BS sin dalle origini, ma la magistratura non può agire ed essere indipendente dal potere politico, non può più essere un potere autonomo come costituzionalmente previsto.

Maggiore è l'incancrimento della politica e minori, limitate ed inefficaci devono essere le possibilità di controllo.

Vedo proprio che siamo messi su una brutta china di deriva per nulla democratica.

Grazie per l'articolo

Bellissimo articolo.

Non so quante orecchie abbia il grande fratello inglese ma so che ha mille occhi. Non c'e' quasi omicio, rapina o stupro che non sia in qualche modo registrato su di una delle centinaia e centinaia di telecamere installate su autobus, metro, strade, palazzi, ...  (magari non il fatto in se', se non i movimenti anteriori e posteriori allo stesso). Capisco che le telecamere non servino come misura preventiva e certamente non funzionano per alcuni dei reati citati nell'articolo, pero' vorrei sapere l'opinione di Axel sull'utilita' di questo strumento/investimento.

 

le telecamere installate in luoghi pubblici (strade, autobus, metropolitana, ecc.) giuridicamente non intercettano. Ció che vedono e registranon non é coperto dalla privacy, poiché ci si trova in un luogo pubblico, dove tutti possono osservare ció che faccio.

Secondo la procedura italiana si tratta di un documento perfettamente utilizzabile in giudizio.  

Spesso essi si sono rivelati utili per ricostruire delitti. A me, ad esempio, é capitato di poter identificare gli autori di ricettazioni ed utilizzazioni indebite di carte bancomat ovvero autori di rapine sulla base dei filmati registrati dalla banca.

Non trovo queste telecamere un´indebita intrusione, né mi inquietano, anzi mi danno un senso di maggiore sicurezza, ma mi rendo conto che la mia é un´ottica un po´ particolare.

Aspettavo quest'ultima parte del tuo ragionamento, ma non mi aspettavo che tu cadessi nella trappola degli altri redattori di Nfa (tra l'altro noti interisti...) sugli incentivi e sui disincentivi economici in ambito giudiziario.

Sarebbe proprio quello a cui puntano i padri fondatori: le indagini su Callisto Tanzi sono costate una barca di quattrini per poi far girare in Mercedes un simpatico vecchietto (il Tanzi), mentre quegli orrendi orchi che girano per le nostre strade sono lì a portata di polizia: ce l'hai la carta ? No? Arrestato!

Poi prendo i risultati del mio ufficio: ho arrestato 3.000 persone con 0 euro spesi in intercettazioni (mi prendo magari anche un bel premio..) e sono bravo, tu hai speso 300.000,00 euro in intercettazioni ed hai fatto arrestare 1 (uno) palazzinaro che voleva costruire un palazzo di 10 piani sulle Dolomiti del Brenta. 3.000 a 1 ! Non c'è partita...

Mi va bene il punto d) sulla responsabilità del fascicolo ( e mi stupisco che non è stato così fino ad oggi), ma sulle intercettazioni (che non sono solo telefoniche, ma anche ambientali, vi dice niente una cimice sotto un tavolino di un bar fuori al Parlamento?) deve esistere un meccanismo di altro tipo, sempre basato sull'analisi costi-benefici, ma di tipo carrieristico e funzionale.

Mi spiego: se il mio ufficio spende in un anno 10.000.000,00 di euro per vedere quante veline vanno a letto con i senatori per fare carriera (senza che questo sia configurabile come un reato), e quindi la mia inchiesta finisce nel nulla, il CSM deve valutare il mio operato e dire: tu sei scemo, inadatto a fare il PM, ed anche il GIP che ti ha autorizzato non è il massimo.

Ma tutto deve rimanere nell'ambito giudiziario, forse per evitare particolari pruriti differenzierei il tipo di autorizzazione in base al reato, per quelli più gravi (mafia, stupefacenti, PA) lascerei un GIP, per gli altri farei un collegio di tre (nello stesso Distretto di Corte d'Appelo, of course), giusto per evitare che un PM juventino indaghi sull'Inter per il sospetto che abbia partecipato alla combine di Calciopoli, sia pure attraverso una gloria come Giacinto Facchetti, che però ne è uscito fuori in altro modo (e mi dispiace comunque, perchè era un signore).

Eviterei così pericolosi sistemi (ricordati chi sono i redattori, bravissime persone, ma..) di tipo economico, e non stravolgerei l'ordinamento giudiziario.

Sul ministro Ghedini e la sua voglia di lasciare che la polizia intercetti tutto e tutti mi sento di dire solo una cosa: è un'idea fascista.

sugli incentivi e sui disincentivi economici in ambito giudiziario.

Attenzione, quando parlo di risultato non parlo di un risultato di natura economica. E´ chiaro che esso, nel mio settore non deve essere misurato in termini di denaro, ma di condanne. Certo l´esempio che fai tu é, di per sé, pregnante, ma quella é una questione di criteri che vanno elaborati. Ti garantisco che scovare chi fa intercettazioni in maniera patologica non é affatto difficile. La valutazione del PM e del suo capo, al momento, non la fanno i politici, ma altri magistrati (il CSM) e quindi non ci sarebbe una valutazione di tipo politico (trafficanti di droga contro colletti bianchi).

Il tuo argomento é quello utilizzato dalla magistratura (non é che hai qualche parente magistrato?) per giustificare lo status quo e cioé: "Io devo poter indagare senza dover fare ragionamenti in termini di costi/benefici perché questo mi impone la costituzione. Ci saranno i meccanismi processuali a dire se ho sbagliato o meno e nessuno, oltre al giudice, deve entrare nel merito delle mie decisioni". Questo argomento, tuttavia, é altrettanto pericoloso, perché crea una drammatica forma di irreponsabilitá che caratterizza la magistratura italiana. Con questo argomento l´intercettatore di veline fá la sua brava carriera, automatica in termini di progressione economica, e correntizia (se vuole), per quanto riguarda posti dirigenziali. Oltretutto, non si sta parlando di merito sul singolo caso, ma di tendenze. Non si puó valutare la mia singola indagine in cui ho infruttuosamente spesso centinaia di migliaia di euro, ma tutte le indagini che ho fatto negli ultimi quattro anni e quali sono stati i risultati di esse. E´ una cosa diversa.

Mi pare che lo dica anche tu

 il CSM deve valutare il mio operato e dire: tu sei scemo, inadatto a fare il PM, ed anche il GIP che ti ha autorizzato non è il massimo.

il concetto é proprio questo. Secondo me non ci sarebbe uno stravolgimento dell´ordinamento giudiziario. Se non usciamo dai deresponsabilizzanti meccanismi che contraddistinguono la nostra carriera, c´é il fondato rischio che sia il politico a mettere sotto il controllo la magistratura inquirente.

Invece, non ho capito bene la differenza tra intercettazioni ambientali e telefoniche cui fai riferimento.


 

se passa la norma, tizio da me indagato, deve solo fare una denuncia alla competente Procura di Trieste accusandomi di avere il sospetto che io abbia rivelato segreti inerenti al procedimento che lo riguarda, affinchè mi venga sottratta l’inchiesta. Ciò anche se la sua denuncia è completamente priva di fondamento e viene immediatamente archiviata.

 

Non solo.Tizio può procrastinare il procedimento a piacere semplicemente ripetendo il giochetto per ogni PM della procura competente.

ho appena visto un giallo americano e mi e' venuta voglia di un confronto all'amerikana.

Ma quante persone sono wiretapped negli USA? 
 Nel 2007 ci sono stati 2208 ordini di intercettazioni per una media di 94 intercettati per ordine, che fa un totale di oltre 207 mila intercettati. Attenzione negli USA le intercettazioni devono essere autorizzate entro 48+48 ore dal giudice, quindi per 48 ore il giudice può non sapere dell’intercettazione della polizia.

 Quanto costa una intercettazione negli USA?

Nel 2007 il costo medio per ordine è stato di 48477 dollari  (NB ogni ordine ha più intercettati), che in media fa poco più di 500 dollari per intercettato. Il costo dipende dal fatto che nonostante le intercettazioni siano in maggioranza telefoniche, sono ricomprese anche quelle da spia vecchio stile, cimici e simili.

 Per quali reati si possono fare intercettazioni negli USA?

 Il Titolo 18 paragrafo 2516 stabilisce la lista dei reati, cioè quasi tutti http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00002516----000-.html, ma la questione della lunghezza della pena? Bene tutti i reati hanno pene severissime, quindi la questione dei 5 o 10 anni è irrilevante, in quanto anche la falsificazione del passaporto implica pene che arrivano fino a 25 anni.

 Ma servono le intercettazioni a prendere i cattivi?

 Prendendo in considerazione le intercettazioni eseguite negli anni tra il 1997 e il 2002  (tenendo conto che anche lì per i processi ci vuole tempo) circa il 50 per cento dei sospetti (non tutti gli intercettati) viene condannato. Mi pare che l’intercettazione sia uno strumento efficace di indagine.

 Per i più tecnici. Qual è lo standard per autorizzare una intercettazione?

 “Probable cause”, che l'intercettazione fornisca una prova del reato..di uno specifico individuo

 Utile la lettura del rapporto che il sistema delle corti americane fa al Congresso ad Aprile di ogni anno. Tra qualche giorno esce quello per il 2008.  Watch this space: http://www.uscourts.gov/library/wiretap.html