Come sapete l´italica giustizia è piuttosto lenta.
L'art.111 della Costituzione prevede che
La legge ne (del processo ndr) assicura la ragionevole durata
Anche la convenzione europea dei diritti dell´uomo prevede un processo in tempi ragionevoli (art. 6). La lentezza della giustizia, oltre che dare fastidio ai cittadini, ci porta delle costanti censure da parte della Corte europea dei diritti dell´uomo.
L´Italia è l´unico stato su tutto il continente che ha adottato il processo accusatorio, quello alla Perry Mason per intenderci. Ho spiegato quali sono i perversi effetti di questo processo. Ho provato a coinvolgere gli avvocati, ai quali questo processo piace un sacco, chiedendo loro di giustificarlo. Il magro risultato, a distanza di un anno, i lettori lo hanno potuto apprezzare a maggio. In teoria, il processo accusatorio è stato introdotto perché è il migliore strumento per giungere alla verità dei fatti. Sul piano filosofico la cosa è indubbiamente vera. Il presupposto affinché il processo funzionasse era la celebrazione di pochissimi processi in sede dibattimentale (non piú del 20%). Gli altri andrebbero definiti con i riti alternativi (patteggiamento o rito abbreviato). In realtá come emerge da uno studio commissionato dagli avvocati penalisti, la proporzione è esattamente inversa. Almeno l´80% dei processi vanno in dibattimento. Logica vorrebbe che ci si domandi il motivo di ció e si intervenga per riportare la giusta proporzione. Il motivo è presto spiegato. il processo accusatorio in salsa maccheronica, contiene una serie di incentivi che consentono di arrivare, piú che alla verità, ad allontanarsi da essa ovvero di arrivare alla prescrizione del reato. E cosí, non conviene patteggiare o accedere al rito abbreviato, visto che, andando a dibattimento, le probabilità di un´assoluzione, di arrivare alla prescrizione, ad un indulto o quant´altro sono molto elevate. Si crea dunque un circolo vizioso che si autoalimenta, piú dibattimenti producono píú prescrizioni che, a loro volta, producono piú dibattimenti.
Per fortuna lo hanno capito anche i nostri politici e, adesso, ci mettono finalmente mano con il disegno di legge dal roboante titolo “Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo". Il disegno di legge è composto da 3 articoli. Il primo riguarda il processo civile e su esso non mi dilungo. L´art. 2 riguarda il processo penale, l´art. 3 la norma transitoria per i processi in corso. Il disegno di legge prevede che
Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
[omissis]
In sostanza, se il processo, dopo due anni dal suo inizio, non è terminato, esso si estingue e, con esso, di fatto anche il reato. La parte civile, bontá dei nostri politici, potrá riavviare il gioco dell´oca davanti al giudice civile.
Il disegno di legge è accompagnato da una relaziona accompagnatoria in cui si legge (guai a chi ride)
Il provvedimento intende attuare il principio della ragionevole durata dei processi, sancito sia nella convenzione europea dei diritti dell’uomo (art.6), che nella Costituzione (art.111).
Ed ancora
il nostro Paese è quello che subisce il maggior numero di condanne da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, con conseguenze molto severe, sia in termini finanziari che di immagine.
Peraltro, il processo penale, oltre ad essere irragionevolmente lungo, è anche in molti casi privo di reale sostanza, come dimostra il numero sempre maggiore di reati dichiarati estinti per prescrizione. Ciò significa che l’organizzazione giudiziaria occupa una parte delle proprie risorse per celebrare processi privi di reale utilità, generando sfiducia nella certezza della pena e indebolendo la capacità della norma penale di operare come un deterrente.
In tale contesto, si colloca il meccanismo di estinzione del processo, espressione di una moderna sensibilità giuridica e destinato ad attuare il principio della «durata ragionevole» nel processo penale.
Grazie a questo geniale meccanismo, il processo non è che diventi piú veloce. Semplicemente si chiude con un nulla di fatto, e la macchina della giustizia avrá lavorato a vuoto, tanto per cambiare. E quindi
In questo modo, il processo sarà definito prima che si verifichi la violazione del diritto alla ragionevole durata, sul presupposto dell’inattuabilità, o sopravvenuta carenza, dell’interesse all’esercizio dell’azione penale e, attraverso di essa, alla pretesa punitiva dello Stato.
Questo meccanismo soddisfa, da un lato, l’aspettativa dell’imputato a che il processo si concluda entro una certa misura di tempo; dall’altro, l’aspettativa dell’apparato giudiziario a concludere i processi senza subire altri effetti che non siano la propria scarsa sollecitudine.
Il meccanismo vale solo per gli incensurati, per gli altri no. Potrebbe dunque essere che un imprenditore, incensurato, imputato di una bancarottina da un paio di milioncini di euro, magari timorato di dio, si sia servito di un prestanome, che da giovane era un po´ scapestrato e, magari, è stato condannato per avere piantato nel suo giardino un paio di piantine di marijuana. Per l´imprenditore il processo si chiude, per il prestanome va avanti. Piú è probabile che il processo riguardi un qualche colletto bianco, piú è probabile che duri piú di due anni, píú è probabile la sua estinzione.
Dunque, con questo meccanismo, anziché intervenire sugli incentivi perversi della procedura penale, se ne crea uno nuovo, quello di arrivare, se non alla prescrizione, all´estinzione del processo. così il processo penale italiano diventa ancora più classista di quanto non sia già, per non parlare dell'immane spreco di risorse per celebrare processi che non arriveranno a conclusione.
Non si puó dire che i politici del PDL non affrontino di petto i problemi, giustificando con ció la fiducia che il 70% della popolazione nutre in loro. Verrebbe da dire: “Meno male che Silvio c´è”.
Solo una cosa non mi è del tutto chiara. Come mai, tra i reati di grave allarme sociale in cui
sull’interesse dell’imputato alla ragionevole durata del processo prevale l’interesse della collettività all’accertamento della responsabilità penale e all’applicazione della pena
e per i quali il meccanismo non si applica, non c´è la corruzione?
La spudoratezza e la malafede di chi ha redatto questo testo sono evidenti: definisce privo di reale sostanza un processo che finisce in prescrizione. Ma come? Se la prescrizione è stata abbreviata continuamente per legge per parare il culo a qualche imputato eccellente, chi è il cretino che definisce privo di sostanza un processo che si conclude per prescrizione e non per assoluzione?
Forse il 70% della popolazione, composta da fans di BS, non si rende conto che con questa riforma TUTTI gli imputati, pagando un buon avvocato, riusciranno ad arrivare alla prescrizione, e vittime e parti lese potranno ringraziare i loro eletti quando rimarranno con un pugno di mosche, le spese da pagare e i colpevoli in libertà.
Speriamo che il Capo dello Stato firmi in 6 ore e non in 24 il provvedimento una volta convertito in legge, di modo che l'eutanasia del processo penale sia almeno veloce.