Massaggi proibiti

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No, non si parla di sesso. Il Tg1 ha appena dato la notizia che il Ministero del Welfare ha proibito per tutta l’estate i massaggi in spiaggia.

Il Sottosegretario Francesca Martini

ha fornito due ragioni. La prima è che le persone che offrono questo servizio

(tipicamente extracomunitari) non sono qualificati. In altre parole, non hanno

studiato o fatto corsi per diventare massaggiatore. La seconda è che la

spiaggia non è un luogo idoneo all’attività del massaggio. Immagino che volesse

dire che in spiaggia c’è la sabbia e che il vento può portare polvere o altre cose.

La maggior parte dei

bagnanti che ricorre ai massaggi immagino sappia entrambe le cose, cioè che il

signore (o la signora) che propone il massaggio probabilmente fino a qualche mese prima faceva

tutt’altro e che la spiaggia non è un luogo asettico. Ma, a fronte di queste

considerazioni, pensa anche che le conseguenze negative di un massaggio fatto

da un incompetente all’aria aperta siano in ogni caso piuttosto limitate. Nel

servizio del Tg è apparso anche un medico che diceva che chi ha le vene

varicose, in caso di massaggio molto forte, può anche svenire. Sarà forse per questo che l'ordinanza sarà pubblicata con la massima urgenza sulla Gazzetta ufficiale, come ha aggiunto il Sottosegretario Martini.

Qualche dubbio mi resta. I massaggi sul lungomare o comunque in un luogo diverso dalla spiaggia sono consentiti? E perchè la proibizione si limita all'estate? E, soprattutto, era veramente così urgente e indispensabile regolamentare anche i massaggi in spiaggia?

 

 

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Commenti

Ci sono 7 commenti

tolto il fastidio per l'eccesso di regolamenti, il sottocoso ha ragione: un massaggio può essere molto pericoloso, e per diversissimi motivi.

se io avessi bisogno di un massaggio (intendo di un massaggio vero) pretenderei che a farmelo fosse qualcuno che sa cosa fa, dove mette le mani, quanta forza applica. con un massaggio shiatsu malfatto si può storpiare qualcuno in maniera permanente. di conseguenza, il difetto dell'ordinanza è la sua limitazione alle spiagge e all'estate, ma la preoccupazione di fondo è ben giustificata.

sempre che non sia invece una provvedimento bacchetone, che voglia scoraggiare lo sconfinamento dal terapeutico al lascivo.... 

Quando ero giovine, la mia morosa mi faceva a volte dei massaggi e delle altre volte io a lei. Non so se erano "shiatsu", e forse non erano veri, ma non erano male ...

Quando ero giovine a volte mi facevo le storte, giocando al basket. Allora andavo dal "tiraosi" (che adesso sarà uno con 3 certificati, 4 timbri e 17 tasse da pagare) e non dalla mia morosa. Il tiraosi mi faceva un massaggio vero: neanche quello era shiatsu, ma per la storta serviva. Se invece avevo una cosa più seria, tipo uno slogamento, andavo dal signor dottore della mutua, magari accompagnato dalla morosa ma solo per il sostegno morale.  

Se ci arrivava Brighella in provincia da giovine, perché non ci arrivano gli italiani in spiaggia da grandi? Perché hanno bisogno degli editti del sottocoso? Anche giocare a pallone sulla spiaggia è rischioso, ci si può anche fottere i menischi ... a quando la proibizione di un altro sottocoso?

Mai sentito parlare del grande fratello comunista? Ecco, questo sembra il grande fratello forse fascista ma senz'altro stolto. Tipo el me compare Arlechin.

 

Ammetto che quella dei massaggii estetici non è tra le questioni che mi attanagliano, ma d'altra parte la moglie è a passeggio con la figlia per il mercatino domenicale, le olimpiadi le fanno solo di mattina, le stelle cadenti le ho già viste, quindi mi sono fatto un giro in internet ed ho scoperto che tutta la questione è regolata dalla legge n. 1 del 1990, che disciplina l'attività di estetista.

Per l'art. 1

 

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 .

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

 

L'estetista è quindi un artigiano e ....

 

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

 

Le materie di insegnamento e di esame comprendono:

 

a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo;e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici;g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale.

 

naturalmente c'è una commsiione d'esame composta da:

 

a) un componente designato dalla regione; b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione; c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale; e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale; f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato; g) due docenti delle materie fondamentali di cui al comma 3.

 

e naturalmente ci sono delle sanzioni (art. 12):

 

Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . 2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

 

Segnalo che l'attività è stata interessata da una delle lenzuolate di Bersani, che ha abrogato la possibilità per i comuni di fissare dei limiti territoriali o di distanza per l'esercizio della attività-

In conclusione, il provvedimento del sottosegretario non mi pare questa gran novità, dato che già oggi un "abusivo" non potrebbe preticare massaggi estetici e, se non abusivo, dovrebbe comunque farlo in condizioni di igiene e sicurezza.

D'altra parte, un politico che andasse in televisione ad invocare "il rispetto del divieto di cui all'art. 12 della legge n. 1 del 1990" abbatterebbe la soglia dell'attenzione, meglio quindi presentarsi come l'innovatore che finalmente pensa a tutelare la salute dei bagnanti.

 

 

Questa fa paio con quell'altra legge assurda (sempre ministero BS, se non vado errato) che aveva vietato lo zucchero sfuso nei bar: qualcuno è mai morto, o almeno è rimasto contagiato, dallo zucchero sfuso??? 

Io frequento un bar che fa resistenza passiva a questa deriva dirigista, ed espone i gloriosi contenitori per zucchero che si aprono da soli quando sollevi il cucchiaio: non erano stati esplicitamente vietati, ma pare che, nel dubbio, quasi tutti li abbiano tolti.

P.S. Abbasso l'amico di BS!!! (cioè, Putin, per tornare a un argomento meno da spiaggia) 

Il sindaco di un comune campano ha proibito ai bar di servire ai loro clienti delle maxi-caraffe con più di una cannuccia. La motivazione è che il reflusso delle cannucce potrebbe facilitare la trasmissione di germi. Maroni aveva suggerito ai sindaci di usare in modo creativo il loro nuovi poteri. Mi pare che la creatività non manchi. Sulla sensatezza possiamo discutere.

 

 

Per dar sfogo alla creatività insensata non c'era bisogno di nuovi poteri.

Anni fa, il primo provvedimento del neo-eletto sindaco di Lazise sul Garda (democristiano doc), a poche ore dal'assunzione della carica, fu la proibizione di uscire dalla zona della passeggiata a lago, dove tradizionalmente i turisti si espongono al sole, in abiti succinti.

Immagino che, così facendo, abbia reso felici il parroco e le vecchie beghine del luogo ....... :-)

 

Secondo me non c'e' niente da discutere: evidentemente il sindaco e' rimasto vittima di un'infezione proprio in un modo del genere, la prova e' nel fatto di aver emesso una ordinanza apposita.   :)