Il mito della prima casa

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Caricato di un notevole significato simbolico, al punto da venir presentato all'opinione pubblica alla stregua di un diritto inviolabile, il tema della prima casa e della sua pignorabilità tornano alla ribalta nel sedicente "decreto del Fare"
Qualche riflessione sul tema

L'impignorabilità  della prima casa, assieme al reddito di cittadinanza era un cavallo di battaglia della movimento 5 stelle che non poco ha contribuito al successo registrato alle ultime elezioni. Sottostante a questa proposta c'è l'idea che la proprietà di almeno un bene immobile a famiglia costituisca una sorta di bene meritorio  (come l'istruzione e le cure mediche) se non addirittura una sorta di diritto inviolabile (di quelli afferenti alla libertà personale)

Il codice di procedura* civile all'art 514 prevede che alcuni beni (insieme quant'altro la legge preveda specificamente cfr art 545) non siano pignorabili ritenendo che  la loro privazione possa essere troppo penalizzante per il debitore oggetto del pignoramento, poiché ne mette in discussione la possibilità di sopravvivenza (es i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore), ne intacca la sfera più intima (fede nuziale, oggetti necessari al culto religioso) oppure potrebbe comprometterne la capacità di lavorare e  ( gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore).Come si inquadra a questo proposito la prima casa?
Per valutarlo occorre considerare:

  1. a livello individuale  gli effetti della privazione per chi è  soggetto al pignoramento
  2. a livello  di sistema le conseguenze sul sistema di incentivi che regola  i rapporti di debito/credito con particolare riferimento alle garanzie

L'equivoco principale su cui è basata tutta la retorica strumentale (ricordate la scena dello sfratto in   capitalism a love story?) riguardante la prima casa è dovuto alla confusione tra

  • l'esigenza di avere a disposizione un posto in cui vivere, che agli occhi di tutti è ovviamente rilevante e 
  • la titolarità della piena proprietà di un immobile 

che è una condizioneben  distinta dalla prima.

La domanda da porsi in merito al punto uno è:

 

la perdita della proprietà dell'unico immobile a disposizione comporta per l'individuo un disagio tale da metterne in pericolo la sopravvivenza o l'esercizio delle libertà fondamentali?

 

Evidentemente, finché esiste la possibilità di occupare un altro immobile a titolo oneroso o gratuito e, nel primo caso, sussistano le necessarie disponibilità economiche necessarie per far fronte al canone di locazione, perdere la prima casa non mette in pericolo né la vita né la libertà del debitore.
Se non è in pericolo la vita, né la libertà del debitore, non esiste alcuna giustificazione per la quale il suo diritto a tenersi l'immobile dovrebbe essere anteposto a quello del creditore a cercare di recuperare il proprio credito.

Perché va rammentato che non si tratta di espropriare o depredare nessuno, ma del caso in cui qualcuno, dopo essersi indebitato cedendo l'abitazione di proprietà come garanzia, non ha onorato le proprie obbligazioni e la sua controparte sia costretta ad agire in giudizio per recuperare quanto possibile del proprio credito. A livello individuale, allora, rendere impignorabile la prima casa significa anteporre senza una giustificazione valida, le ragioni dei debitori ai diritti dei creditori.

Questo ovviamente non vuol dire che "la gente deve morire per strada come in Amerika", se anche la collettività desidera che sia garantita a tutti la possibilità di disporre di un'abitazione, è ben possibile offrire a chi non può permettersela un sussidio oppure l'occupazione di un immobile di proprietà pubblica. Non è affatto necessario intervenire sulle norme che regolano i delicati rapporti di debito e credito, anche perché, e veniamo al secondo punto, l'intervento potrebbe produrre delle conseguenze sgradevoli.

A livello di sistema, rendere impignorabile la prima casa vorrebbe dire vanificarne l'utilità come garanzia per ottenere un finanziamento. Ricordiamo che chiunque concede dei finanziamenti si espone ad una serie di rischi, primo fra tutti quello di non riavere indietro il capitale e gli interessi pattuiti. Oltre a fissare un interesse sufficientemente elevato, il creditore può richiedere come condizione per concedere il finanziamento la presenza di garanzie, escutibili in caso di mancato adempimento da parte del debitore che abbiano dunque la funzione di mitigare il rischio.

Nella stragrande maggioranza dei casi in cui qualcuno accende un mutuo per acquistare la prima casa, l'iscrizione di un'ipoteca sulla stessa e, di conseguenza la possibilità di avviare con privilegio un esecuzione forzata in caso di inadempimento, costituisce un presupposto necessario (e non sufficiente, occorre anche che il richiedente abbia certificate prospettive di reddito future e che la banca disponga di fondi da prestare) per il perfezionamento del contratto.

In teoria, dunque, questo provvedimento comporterebbe l'impossibilità per un elevato numero di persone di ottenere un finanziamento, nella pratica è plausibile che verrebbero escogitati dei meccanismi per aggirare la norma (leasing, qualificazione dell'immobile come seconda casa etc); in ogni caso si tradurrebbe in una serie di oneri aggiuntivi per quei cittadini che ci si proponeva di aiutare. Questo per non dire della questione di come regolare i rapporti di debito/credito posti in essere in quadro normativo profondamente diverso ossia. come verranno trattate le ragioni di chi ha concesso un finanziamento quando una garanzia era pienamente escutibile nel momento in cui questa non lo è più? Che fine fanno nel bilancio delle banche i crediti inizialmente iscritti come garantiti da ipoteca nel momento in cui questa garanzia scompare? 

Come avevo scritto all'epoca, la strada per l'inferno è dunque lastricata di buone intenzioni.

Ma che cosa dice in proposito il sedicente decreto del fare? 

Innanzi tutto, ad onta delle fuorvianti comunicazioni propagandistiche l'intervento riguarda solo le procedure di riscossione dei tributi e delle imposte per cui non riguarda la pignorabilità della prima casa da parte di creditori diversi dall'erario. Scendendo in dettaglio, cito da Businessvox:

 

Si fermano i pignoramenti sull'abitazione principale del moroso, però non deve trattarsi di casa di lusso (A/1, A/8 o A9). La procedura di espropriazione relativa agli altri immobili potrà essere attivata solo alla duplice condizione che l'importo complessivo a ruolo superi i 120mila euro e che siano decorsi inutilmente sei mesi dall'iscrizione di ipoteca. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri di sabato scorso allenta notevolmente la stretta sui pignoramenti immobiliari, salvaguardando, in presenza di alcuni requisiti, l'immobile in cui il debitore risiede.

Sino a quando non entrerà in vigore la riforma, l'abitazione principale è trattata alla stregua degli altri immobili. Questo significa che la stessa è espropriabile se il credito per il quale procede l'agente della riscossione è superiore a 20mila euro. Con la nuova norma, invece, alla casa di abitazione è riservata una disciplina di favore che ne impedisce la sottrazione al proprietario per i debiti affidati all'agente della riscossione, in gran parte si tratta di debiti di natura tributaria. Una questione da affrontare è l'esatta individuazione dell'abitazione principale. Non vi è però coincidenza con la nozione di prima casa, poiché occorre in primo luogo che si tratti dell'unico immobile in proprietà del debitore.

E' inoltre richiesto che quest'ultimo vi risieda anagraficamente. Ne deriva che se il contribuente possiede una sola casa, ma risiede in un immobile in locazione, l'esproprio sarebbe possibile. La previsione normativa pone quindi alcuni problemi interpretativi. È disposto che l'immobile sia «adibito ad uso abitativo». 

 

 In sintesi, la misura del decreto del fare pur facendo demagogicamente riferimento al mito della impignorabilità della prima casa, come brevemente discusso in precedenza, di fatto non fa altro che limitare i poteri di Equitalia nella riscossione dei tributi  limitatamente ad una serie di casi particolari e peraltro suscettibili ancorda di interpretazione.

Cosa possiamo concludere? 

Che l'impignorabilità della prima casa è una favola

  • sia nel racconto propagandistico dei politici, da Grillo che ignora le conseguenze di  quel che propone alla DC 2.0 che vende come rivoluzione un po' di indulgenza concessa ai sudditi visti i tempi che corrono
  • sia nell'utopia socialista di far del bene ai bisognosi con leggi che ignorano, quando non palesemente contraddicono, le naturali risposte agli incentivi di cittadini che agiscono in modo da perseguire i propri interessi

*Correzione effettuata in seguito a segnalazione nei commenti

 @massimofamularo

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Commenti

Ci sono 36 commenti

Egregio sig. Famularo, gli articoli da Lei citati si trovano nel codice di procedura civile, non nel codice civile.

Dopo questa opportuna precisazione, osservo che le notizie di stampa - almeno quelle dei quotidiani maggiormente attendibili - hanno precisato con chiarezza che l'impignorabilità della prima casa riguarda solo i crediti tributari. Quest'osservazione non infirma le Sue considerazioni a proposito della tutela dei finanziatori, che condivido integralmente, in linea di principio, ma sono disattese nella pratica dalle difficoltà che essi incontrano nell'escussione delle garanzie ipotecarie (cosa che si può dire anche delle ragioni dei locatori, che da decenni incontrano difficoltà anche maggiori nella liberazione degli immobili locati). 

Il problema mi sembra sia che l' impignorabilità non leda tanto gli interessi dei finanziatori, quanto che vada a discapito di chi ha bisogno di un finanziamento. Comunque chi concede un credito lo farà a tassi correlati con la possibilità di rientrare del prestito, e si coprirà dell'eventuale rischio di insolvenza. Il fatto che già adesso sia problematica l'escussione delle garanzie ipotecarie non rende meno stravagante l'idea che sia possibile contemporaneamente avere finanziamenti a tasso ragionevole e una sostanziale mancanza di garanzie per il prestatore.

Grazie

visto che il decreto riguarda solo i debiti verso lo stato? Non sarete mica voi a fare demagogia paventando rischi che non esistono?

non c'entrano, posto che il decreto riguarda solo la riscossione coattiva delle imposte. Ma certa demagogia rivendica la sacertà della prima casa anche nei confronti di qualsiasi creditore; mi pare che se ne sia già discusso su nfA.

Il fatto che il decreto riguardi solo i debiti vs lo stato è scritto in grassetto per chi ha la pazienza di leggere l'articolo.

Io direi che più in generale il diritto relativo alla riscossione dei crediti vada riformato perché ad ora è praticamente impossibile in Italia riscuotere crediti non pagati...

A cominciare dalla Pubblica Amministrazione.

Sarebbe assurdo pignorare un'abitazione per meno di 120 mila euro e poi dover assegnare all'ex proprietario un alloggio popolare.

E' un'operazione in perdita, per la pubblica amministrazione. Non sembra un provvedimento dettato da posizioni di principio, quanto da ragionevole pragmatismo, dettato anche da ragioni di ordine pubblico.

Purtroppo questo ragionamento lo si fa spesso anche se si tratta di privati, con la conseguente difficoltà a liberare l'immobile, con l'aumento dei costi delle transazioni e la diminuzione del giro d'affari.

Parti dal presupposto errato che chiunque non abbia (o abbia perso) il diritto di proprietà su un immobile debba ricevere un alloggio popolare.

 

Al contrario, è necessario anche che il soggetto in questione non possa permettersi di pagare un affitto.

 

Vi sono due modi di attaccare l'immobile di un debitore: l'esecuzione immobiliare o l'ipoteca.

Il primo modo è molto più cruento del secondo, nonché molto più ingiusto, in quanto consegue devalorizzazioni dell'immobile almeno del 50%, e perché può coinvolgere in questa ingiustizia anche eventuali incolpevoli coproprietari.

Invece, in Italia l'ipoteca è più difficilmente accessibile. solo a seguito di sentenze specifiche o di decreti ingiuntivi. La sua l'iscrizione è responsabilità del conservatore,  figura dotata di poteri arbitrari e non controllati, che predilige il diniego.

 

Sui conti correnti bancari gravano numerosi balzelli: da quelle più evidenti come l'imposta di bollo (1,5 per mille) a quelle subdole: l'ISEE non è una tassa, me se hai sul conto più di una certa cifra paghi di più altre cose; praticamente una tassa "travestita".  Ma la tassa più grossa che colpisce i conti correnti e tutte le attività espresse in moneta (ma non gli immobili) si chiama "inflazione": al momento siamo a poco più dell'1% ma in passato è stata molto più alta.

Sono d'accordo che una quota pubblica del 55%, unita ad una pesante regolamentazione del rimanente 45% somiglia tanto all'URSS, ma il punto è la pressione fiscale complessiva, non questa o quella tassa.

 

Tornando alla sostanza dell'articolo io trovo strano che la "prima casa" sia impignorabile per i debiti verso lo Stato, mentre lo rimanga per debiti verso altri soggetti. Dovviamo aspettare che Equitalia ceda i crediti ad una società di riscossione privata?

Attenzione a non fare confusione...

 

Ipoteca e pignoramento non sono due modi di diversi di aggredire un immobile. Sono due cose diverse e basta.

 

L'ipoteca è solo ed esclusivamente una garanzia che può avere fonte giudiziale (es. una sentenza, un decreto ingiuntivo), legale (per esempio quella di equitalia) o volontaria. Nel caso dei mutui è generalmente volontaria. Cioè il debitore, all'atto di contrarre un mutuo offre volontariamente in garanzia un immobile, che generalemente è lo stesso che si acquista con il mutuo.

 

Si può pignorare un immobile a prescindere dal fatto che sia su di esso iscritta o meno ipoteca. Se l'ipoteca c'è, l'effetto è che con il ricavato della vendita di quell'immobile deve essere soddisfatto per primo il creditore ipotecario (o i creditori ipotecari secondo l'ordine cronologico di iscrizione delle ipoteche). Tutto qui.

 

Il conservatore che arbitrariamente nega l'iscrizione di ipoteca è fantasia da bar... stiamo attenti a non spararle troppo grosse... senza contare il fatto che ovviamente anche il pignoramento, al pari dell'ipoteca, deve essere inserito nei registri.

La Costituzione Italiana (anche se non sono d'accordo) promuove la proprietà della prima casa. Sarebbe più giusto per altre ragioni dare il diritto alla casa in generale, più che alla sua proprietà. In ogni caso penso che questa sia, per fortuna, la ragione che impedisce certi comportamenti.

La Costituzione promuove il lavoro (Articolo 1) eppure i proventi da lavoro, tanto autonomo che subordinato, sono pesantemente tassati. Costituzione promuove il risparmio (Articolo 47) e anche il "diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese", eppure qualore questo investimento produca reddito questo viene tassato DUE volte, la prima in capo all'azienda e la seconda in capo all'azionista, senza contare il solito problema dell'inflazione. Il principio supremo, sovraordinato ad ogni altro dellaCostituzione è quella del diritto di imporre qualsivoglia tassa, financo sottratto alla possibilità di sottoporlo a referendum.Un livello di tassazione intorno al 50% supera il confine fra libertà e schiavitù: esso è IL problema dell'Italia del XXI secolo.

...riguarda il presunto fatto che particolarmente in Italia, a dispetto degli altri paesi, i cittadini vivono in una casa di proprietà (l'80%). Enfatizzando il fatto che, quindi, avere una casa di proprietà sarebbe quel "diritto sacro" degli italiani più che di altri cittadini. Un dato che ho sentito dire e ridire su tutti i mass-media a da tantissimi politici.

Il dato è un falso: anzitutto non è l'80% ma è un po' di meno (73% circa) e, inoltre, il dato è assolutamente in scia con la media europea.

Consiglio questa lettura.