La sentenza sul taglio degli stipendi ai magistrati: l'economia

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Nel precedente post, Axel ci ha spiegato la logica giuridica sottostante la sentenza della Corte Costituzionale sulla decurtazione degli stipendi dei magistrati. In questo post ne spieghiamo l'illogicita' economica.

La teoria economica e' in principio utile al legislatore perche' aiuta a disegnare buone norme, ad esempio norme che tengano conto degli incentivi che le norme stesse modificano. Un bell'esempio classico e' il seguente: la pena di morte per chi ruba una mela ridurra' i furti di mele ma dara' incentivo a chi ruba una mela ad uccidere tutti i testimoni. Ma la teoria economica e' anche utile al giurista per interpretare la legge, ad esempio quando essa utilizza termini economici. Questo e' quello che ha fatto la Corte Costituzionale nella sentenza illustrata da Axel, nella parte che ci interessa in questo post. Lo ha fatto molto male, denotando una ignoranza di principi economici fondamentali che a noi appare inaccettabile. 

Come Axel ha spiegato, lo stipendio dei magistrati e' composto da una parte di pura remunerazione del loro lavoro ordinario e da una parte (l'indennita' giudiziaria) di compensazione per il lavoro extra reso necessario dalle "lacune organizzative" del sistema giudiziario. Se la remunerazione pura dipende dall'eta' in servizio del magistrato, l'indennita' e' invece fissa. Il governo, ad agosto 2011, aveva deciso di bloccare gli aumenti della prima componente fino al 2013 e di decurtare la seconda componente, a un tasso crescente fino al 2013. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime entrambe questi interventi del legislatore: la prima perche' blocca un meccanismo che contribuisce a garantire l'indipendenza della magistratura. La seconda perche' costituirebbe una imposta applicata ad una sola categoria di lavoratori, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza (anche di fronte al fisco) e di concorso collettivo alle spese pubbliche. Inoltre, essendo l'indennita' fissa, una sua riduzione, interpretata come imposta, costituirebbe una imposta non progressiva (non in percentuale crescente col salario totale), una violazione questa del criterio di progressivita' dell'imposizione fiscale imposto dalla costituzione. Fine del riassunto.

La questione dell'indipendenza della magistratura e di come essa sia connessa al contratto di retribuzione dei magistrati  e' questione interessante ed indipendente . In questo post vogliamo pero' discutere la decisione della Corte riguardo all'indennita', perche' questa e' di grandissima rilevanza economica, nel senso che non si applica solo ai magistrati ma ad ogni pubblico dipendente cui il legislatore decidesse di ridurre il salario, come ha ben messo in evidenza Axel.

Per meglio comprendere in cosa consista l'interpretazione della Corte a questo proposito partiamo dalla Costituzione, ed in particolare dall'Art. 53, che come indica Axel e' il fondamento della decisione della Corte riguardo all'indennita' e quindi piu' in generale  al salario dei dipendenti pubblici.  Esso recita semplicemente: 

 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

 

Il primo comma richiede che la capacita' contributiva sia un fattore nella determinazione delle imposte. In principio non dice che la capacita' contributiva debba essere l'unico fattore. Ma ammettiamo pure che il comma vada interpretato nella sua versione piu' restrittiva. Esso in questo caso non permetterebbe imposte su una sola specifica categoria di lavoratori. In questo modo la Costituzione intenderebbe ragionevolmente evitare situazioni nelle quali, ad esempio, il Parlamento aumenti l'aliquota Irpef solo sui dentisti. Ma estendendo l'applicazione della norma costituzionale all'intervento legislativo in oggetto, in cui non si toccano le aliquote, e la categoria colpita e' quella dei dipendenti pubblici, la Corte non sembra comprendere che i lavoratori pubblici hanno una particolarita' che i dentisti non hanno: il loro datore di lavoro e' lo stato. Ed e' qui che la teoria economica dovrebbe illuminare la Corte nella sua interpretazione.  Agendo sugli stipendi dei dipendenti pubblici lo stato agisce come datore di lavoro, non come fisco. L'intervento del legislatore e' chiaramente assimilabile a quello di un datore di lavoro in difficolta' finanziarie che volesse evitare la bancarotta intervenendo sul costo del lavoro. Potrebbe licenziare i propri dipendenti, o intervenire sui ricavi, in questo caso aumentando le imposte, cosi' come una impresa potrebbe aumentare i prezzi. Si capisce come l'intervento sui salari sia distinto logicamente da uno sulle imposte: il primo e' un intervento sui costi, il secondo sui ricavi. Tagliando i salari dei dipendenti pubblici il legislatore non tocca le aliquote (il legislatore ha fatto  anche questo, negli stessi giorni, ma con  provvedimenti distinti e su tutti i contribuenti) ma agisce sulla retribuzione del lavoratore, ne modifica in qualche modo il contratto. Si apre quindi un'altra questione giuridica importante, concernente il rispetto del contratto da parte del datore di lavoro. Lasciamo la questione ai giuristi, ma notiamo che nulla ha a che fare con la questione constituzionale posta dalla Corte.

Il secondo comma poi riferisce esplicitamente al sistema tributario, non ad ogni tributo. E' il sistema tributario a dover essere progressivo, non ogni singolo tributo. Quindi anche se accettassimo l'interpretazione manifestamente assurda della Corte che equipara un taglio dei salari dei dipendenti pubblici ad una imposta sugli stessi, la mancanza di progressivita' sarebbe irrilevante. Ed invece la Corte non distingue tra sistema tributario e tributo. 

Da un punto di vista economico, quindi, la sentenza e' uno scempio. Cioe' e' uno scempio  interpretare in modo estensivo la norma (in se' ragionevole) che una imposta  non puo' essere applicate a una sola categoria di lavoratori. In buona sostanza la Corte definisce imposta ogni decurtazione di reddito i) che non  verra' mai restituita, ii) che non e' associata a una riduzione del carico di lavoro, e iii) che serve a finanziare la spesa pubblica. Ma secondo questa definizione di imposte applicate a una sola categoria di lavoratori e' pieno il sistema tributario. E applicando la logica della Corte si giunge a conclusioni che sono ridicole. Ecco alcuni esempi:

  1. L'inflazione. L'inflazione decurta il reddito reale. Questa decurtazione e' persa per sempre se non c'e' adeguamento dei redditi nominali all'inflazione effettiva, cosa che in Italia oggi non esiste neppure per i magistrati. L'inflazione, naturalmente, non implica una riduzione del carico di lavoro contrattuale. Inoltre, inflazionare e' un modo per finanziare la spesa pubblica: spendo a debito oggi e ripago domani i debiti nominali in moneta svalutata. Poiche' l'inflazione decurta in modo diverso i redditi fissi e quelli variabili, ne consegue che non adeguare gli stipendi all'inflazione (assenza di scala mobile) e' incostituzionale.
  2. Le detrazioni. Una detrazione e' una riduzione di imposta per contribuenti che soddisfano certi requisiti. Per esempio, se hai n figli a carico e reddito pari a y allora ricevi una riduzione di imposta di x euro a figlio. Questa riduzione costituisce una imposta, un'imposta negativa (il criterio della Corte non dice che l'imposta deve essere positiva). Anche questa imposta non verra' mai restituita (cioe' nessuno puo' essere chiamato a restituire le detrazioni ricevute), non implica un aumento del carico di lavoro, e contribuisce a finanziare (in negativo) la spesa pubblica. Poiche' le detrazioni sono condizionate a certe caratteristiche e quindi sono diverse da un contribuente all'altro (per esempio, non paghi imposta negativa per figli a carico se non hai figli), ne consegue che tutte le detrazioni sono incostituzionali.
  3. Gli aumenti di stipendio. Idem come sopra. Se ridurre lo stipendio di una particolare categoria di lavoratori e' una tassa, allora aumentarlo e' una tassa negativa. Ne consegue che a meno che non vi sia un meccanismo che lega tutte le retribuzioni del settore privato a quelle del settore pubblico, gli aumenti di stipendio nel pubblico impiego sono incostituzionali.
  4. Gli aumenti dell'eta' pensionabile. Abbiamo stabilito che un lavoratore puo' andare in pensione a 60 anni. Da oggi diciamo che puo' andarci non prima di 65, a pensione invariata. Questa e' una decurtazione del reddito dei futuri pensionati. Come le precedenti non verra' restituita e serve a finanziare spesa pubblica (ridurre spesa per pensioni per non ridurre altre spese). Inoltre, se diciamo che la riforma si applica solo a chi e' nato dopo l'anno z, la "tassa" si applica ad alcuni ma non ad altri. Ne consegue che tutti gli aumenti non pienamente retroattivi dell'eta' pensionabile (o di qualunque altra parte del contratto sociale che implichi decurtazione di reddito presente o futuro) sono incostituzionali.

E cosi' via. Si puo' andare avanti ancora parecchio e giungere a molte altre conclusioni che, noi crediamo, percepiamo tutti come assurde.

Quali sono le potenziali conseguenze economiche della sentenza? Per esempio, ogni volta che ci sara' un rinnovo dei contratti del pubblico impiego che conceda aumenti salariali i dipendenti del settore privato potranno con ottime ragioni fare causa perche' anche a loro spetta lo stesso aumento. E poi, la sentenza implica che non si possano far lavorare di piu' i dipendenti pubblici senza aumentargli lo stipendio. Se facciamo lavorare piu' ore gli insegnanti e i professori a stipendio invariato gli stiamo riducendo il salario orario, una tassa secondo la Corte Costituzionale. Tutti i dipendenti pubblici (docenti universitari in prima linea) possono armarsi. La riduzione della frequenza e il congelamento degli scatti di anzianita', cosi' come il blocco degli adeguamenti degli stipendi all'inflazione programmata, che hanno subito in modifica unilaterale del loro contratto sono incostituzionali.

La conclusione e' semplice quanto antica: agli occhi di un economista come a quello di qualunque persona di buon senso questa e' una sentenza da manuale dell'Azzeccagarbugli.

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Commenti

Ci sono 40 commenti

ciò che ho sempre pensato...

  Per avere dei pareri sulle sentenze dela Suprema Corte è utile riferirsi a quanto va dicendo da decenni Marco Pannella, il quale mi pare l'abbia definita "cupola".

  A proposito del concetto chiave della sentenza - la remunerazione garantisce l'indipendenza del Giudice - si tratta della stessa idea che opportunamente estesa ed elaborata ha generato i vari " batman", quali rappresentanti del popolo.   

 

A proposito del concetto chiave della sentenza - la remunerazione garantisce l'indipendenza del Giudice - si tratta della stessa idea che opportunamente estesa ed elaborata ha generato i vari " batman", quali rappresentanti del popolo.   

 

Il concetto chiave, in realta', non e' questo ma quello della natura tributaria ("imposta speciale") della decurtazione dell'indennita'.

Che la remunerazione base del giudice non possa essere decurtata dal governo ha senso e cosi' avviene in altri sistemi (incluso quello americano). Che poi i giudici da noi guadagnino troppo (se cosi' e', io non lo so questo) e' altra questione, di cui potrebbe occuparsi il CSM.

L'indennita' pero' ha tutt'altra natura ed e' decurtabile. Per questo infatti la Corte si e' appellata alla natura tributaria, non all'intoccabilita' della remunerazione del giudice da parte del governo.

I due commenti si leggono qui 

 

www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0027_nota_223_2012_bonardi.pdf 

 

e qui

 

www.giurcost.org/studi/cicconetti3.pdf

 

La notizia dalla Francia è qui 

 

www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/29/francia-corte-costituzionale-boccia-tassa-sui-super-ricchi/457648/

Grazie, Daniele, letture molto interessanti

Il primo link non funziona, pero'

Sul secondo, possiamo dire che certi giuristi si sono bevuti il cervello? Cito solo questo passaggio:

 

oltre che giuridicamente ineccepibile, è una sentenza coraggiosa e di forte impatto sul piano sociale perché rivendica il valore fondamentale del principio di eguaglianza anche in una situazione di grave crisi economico-finanziaria del Paese.

 

Interessanti invece gli altri due casi che descrive: il prelievo "perequativo" sulle pensioni e la reteizzazione TFR dei dipendenti pubblici. La sentenza apre davvero il vaso di Pandora.

Il caso della superaliquota di Hollande, invece, e' caso molto diverso: se la base imponibile dell'imposta sul reddito e' il reddito familiare, non puoi fare un'aliquota marginale della stessa imposta che si riferisce a una tax base diversa.

Alcune deduzioni proposte nell'articolo non sono appropriate:

1 - la Corte costituzionale giudica della legittimità degli atti legislativi alla stregua della costituzione, non può sanzionare la scelta di un governo di lasciare crescere l'inflazione perché non è espressa in atti legislativi;

2 - le detrazioni spettano a tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dalla legge; se ciò comporta una disparità rispetto a quelli che non vi si trovano, nondimeno interviene il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che permette di trattare diversamente situazioni diverse;

3 - la Costituzione italiana fonda la Repubblica "sul lavoro": vi pare che un argomento come il vostro possa essere compreso?

Non mi è chiaro come l'aumento dell'età pensionabile costituisca una riduzione del reddito del futuro pensionato: premesso che andrà in pensione più tardi e che, nelle more, percepirà un reddito maggiore di quello di pensione, non vi pare verosimile che proprio il differimento del trattamento pensionistico comporterà una sua maggiore misura?

Grazie, Luciano, provo a chiarire:

 

la Corte costituzionale [...] non può sanzionare la scelta di un governo di lasciare crescere l'inflazione perché non è espressa in atti legislativi

 

Certo, pero' la sospensione dell'adeguamento degli stipendi all'inflazione programmata e' espressa in atto legislativo. L'esempio passivo nel post (non adeguare) e' solo un esempio di una conclusione assurda cui si giunge applicando la logica applicata dalla Corte, non sta li a dire che la Corte puo' sanzionare questo.

 

 il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che permette di trattare diversamente situazioni diverse

 

Beh, se e' cosi' allora questo principio puo' essere usato per giustificare la costituzionalita' dei tagli agli stipendi dei soli dipendenti pubblici, i quali come noto sono superiori a quelli del settore privato per ragioni che nulla hanno a che fare (e che anzi, presumibilmente, contrastano) con le differenze di produttivita' nei due settori.

 

Non mi è chiaro come l'aumento dell'età pensionabile costituisca una riduzione del reddito del futuro pensionato

 

Facciamo un semplice esempio: si inizia a lavorare a 20 anni, si muore a 80, inflazione e tassi di interesse sono zero. Il tuo stipendio e' di 2 all'anno. Il contratto sociale dice: di questi 2, 1 lo tieni per te e 1 lo prende il governo che lo mette da parte. Dopo 30 anni di lavoro, a 50 anni, il governo ti paga una pensione di 1 all'anno finche' non muori, a 80 anni, usando quello che ha messo da parte per te. Ora il governo fa una legge che cambia il contratto sociale e ti dice: mi spiace, la pensione inizio a pagartela solo al compimento dei 60 anni. Questo riduce di 10 il tuo reddito totale da pensione. E' chiaramente una tassa e quindi tutte le riforme delle pensioni fatte in Italia da (almeno) quella del governo Dini nel 1995 a quella Fornero 2012 sono tutte incostituzionali secondo la logica della Corte.

(Questo esempio, incidentalmente, dimostra anche che, a rigor di logica, siamo tutti esodati)

Ho una domanda che mi pongo da tempo, e colgo l'occasione di questa discussione per esprimerla:

Esistono, nel mondo o nella fantasia, strumenti istituzionali sufficienti a scongiurare l'arbitrio con cui le corti costituzionali emettono le loro sentenze?

O, come sostengono alcuni, l'esistenza stessa di una corte costituzionale è uno strumento legalizzato per l'esercizio dell'arbitrio politico?

Una risposta ce l'avrei, ma preferisco prima sentire le opinioni altrui.

esistono i parlamenti che possono cambiare le costituzioni. 

Se esistesse questo istituto, che esiste negli Stati Uniti ma anche altrove, i magistrati se ne guarderebbero bene dal ricorrere o bocciare una legge, nata in tempi di crisi, che riduce i loro emolumenti.

Chi scrive propone l'impeachment nei blog da vent'anni, ed i fatti dimostrano che non c'è alternativa: è vano sperare nel buon senso o nel senso del dovere: chi ha certi poteri e non deve risponderne, li usa a proprio piacimento.

E non è neanche il caso di avventurarsi in un continuo tira e molla fatto di leggi, ricorsi, annullamenti, provvedimenti riparatori. Un enorme spreco di tempo e di denaro pubblico.

Le porte del privato e della libera professione sono aperte per chi ritiene di poter guadagnare di più.

pare che voi ignorate che le retribuzioni del lavoro pubblico come di quello privato sono normate atttraverso dei contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali e dal governo. vi informo che la parte economica dei contratti, dato che la maggior parte di questi non ha più l'adeguamento automatico all'inflazione, scade dopo un certo tempo, passato il quale le parti sociali si incontrano per stabilire la nuova retribuzione per  far recuperare l'inflazione. con queste regole in effetti il blocco del rinnovo dei contratti pubblici o il decutramento degli stessi, si configura come tassa, dato che per legge si stabilisce di non rispettare quanto le parti sociali (per i dipendenti pubblici è stata istituita un'agenzia apposita che fa le veci dei datori di lavoro e si chiama ARAN) e il governo hanno firmato. una economia sana dovrebbe partire dal rispetto dei contratti, mi pare. altrimenti sussiste l'opzione bancarottiera (che altro non è che un NON rispetto di  quanto pattuito) che mi sembra nessuno di noi auspichi.

cordiali saluti

m.

 

p.s.

 

in un sistema giuridico esiste un giudice delle leggi (nel nostro caso corte costituzionale) che stabilisce la congruità della legislazione con l'assetto normativo. mi pare che anche questo vi dia fastidio. vorreste un ulteriore giudice supremo? e chi ne garantirebbe l'imparzialità? forse un ulteriore giudice supremo? forse il Papa? vorreste che la legge ordinaria possa cancellare o sorpassare il dettato costituzionale? ovvero ledere dei diritti? vorreste questo? la dittatura suprema dei tecnici? o di un qualunque governo? o del parlamento?

meditate gente

cordialità

Se lei avesse letto il primo post sull'argomento, saprebbe che il salario dei magistrati, come dei diplomatici, gli alti gradi militari e dei professori universitari, non è regolato da contratti sindacali. Fino al 2011, quete categorie ricevevano un aumento percentuale pari all'aumento medio dei dipendenti statali, riconosciuto annualmente con decreto legislativo. Questo aumento è bloccato.  Se avesse letto questo post saprebbe che la decurtazione si riferisce  ad una indennità speciale che solo i magistrati hanno.

No, caro Marep, non ignoriamo affatto che una taglio salariale (nel caso di dipendenti pubblici in generale, non dei magistrati) sarebbe in rottura del contratto. Anzi, questo e' esattamente il nostro punto. Ogni tanto leggere con attenzione e fermarsi a pensare aiuta - invece di farmi prendere da emozioni politico-ideologiche. 

 

No, caro Marep, non abbiamo nulla (almeno io) contro la Corte Costituzionale in quanto tale. Ma la sentenza e' uno scempio e quindi la questione, sono politicizzati come lei o semplicemente ignoranti, nasce naturale. Dalla risposta dipende la soluzione. 

Io ricordo alcune cose di quella legge (lasciamo la memoria), una in particolare me la ricordo: ebbi l'impressione che la legge fosse stata scritta per essere bocciata dalla Corte, in particolare ritengo che un datore di lavoro indifficoltà economica dice a tutti i dipendenti: da domani 10% in meno a TUTTI. Un cialtrone dice : agli operai - 10%, a quelli del marketing che mi stanno sui sudddetti - 27% e così via.

 

La sentenza riguarda il comma 22 art. 9 del d.lgs 78, che dice:

 

 

 22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 

 

il personale di cui alla l.27/1981 sono i magistrati., e nessun altro. Tra l'altro poi la legge continua parlando degli amministratori delle società partecipate dagli Enti Territoriali determinandone l'ammontare max, dimenticando che son rapporti di diritto privato, vabbè, altra sentenza in arrivo..

 

Infine ,proprio sullo stipendio dei magistrati la Corte si è espressa più volte, come in sentenza ricordato, e sempre negando la possibilità di decurtazione:

 

 

In particolare, per quanto riguarda le misure incidenti sugli automatismi stipendiali che caratterizzano la progressione economica, il giudice a quo rileva che il meccanismo di blocco prefigurato si porrebbe in contrasto con l’art. 104, primo comma, Cost., in quanto violerebbe il principio per cui il trattamento economico dei magistrati non sarebbe «nella libera disponibilità del potere, legislativo o maiori causa del potere esecutivo» trattandosi di un aspetto essenziale all’attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza. Un tale assunto sarebbe stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto adeguamento automatico rappresenterebbe un elemento intrinseco della struttura delle retribuzioni dei magistrati, diretto alla «attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza» (sentenza n. 1 del 1978), in modo da evitare che questi «siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri» (sentenza n. 42 del 1993), concretizzando dunque “una guarentigia” (sentenza n. 238 del 1990).

 

Mi vien da dire che invece di bloccare gli aumenti dei magistrati (e solo di quelli, chissà perchè...) era più logico dire: - 5% per tutti gli statali, e soppressione (se proprio lo si voleva fare) della indennità aggiuntiva "a partire dal prossimo contratto".

Oltre le sentenze suicide comincioa pensare che in Italia si scrivano anche le"leggi suicide". 



 

E veniamo all’economia, visto che sono un aspirante premio nobel :-).

1. Cominciamo da alcune precisazioni, visto che Giulio e Giovanni, non sono del tutto precisi, forse mi sono spiegato male.

La sentenza, nella parte in cui si riferisce all’adeguamento automatico bloccato, vale solo per i giudici, per il discorso dell’indipendenza.

Nella parte in cui si riferisce al taglio dell’indennità giudiziaria e del contributo di solidarietà, vale il principio per cui si tratta di un’imposizione tributaria e, quindi, essa è applicabile ed è già stata applicata a tutti i pubblici dipendenti, contrattualizzati e non, tanto che, addirittura, il contributo di solidarietà fu introdotto anche per i dipendenti pubblici non statali.

2. Anch’io, come voi, consideravo le misure una riduzione dei costi dello stato, nella specie, del costo di lavoro. Purtroppo a frequentare brutte compagnie si impara a zoppicare :-). Non capivo perché i miei colleghi sostenevano che si trattava, invece, di una tassa. Stando alla sentenza avevano ragione loro…

Ora, c’è una cosa che, tuttavia, non viene detta nel vostro post. In Italia, nemmeno il datore di lavoro privato, può, se in crisi, ridurre unilateralmente lo stipendio. Come, giustamente rilevato da maresp. si tratta di un contratto che non può essere modificato da una parte in assenza del consenso dell’altra. Mi sono informato presso un collega giuslavorista, il quale mi ha confermato la circostanza. Il principio è quello per cui il lavoratore è la parte debole del rapporto e, quindi, lo stato interviene per bloccare abusi da parte del datore di lavoro. Non sto dicendo che sia giusto o meno. Evito qualsiasi considerazione di valore. Se si vuole contestare la Corte, si deve contestare questo principio che è quello basilare, ripeto sia per i lavoratori privati che per quelli pubblici. Difatti, se ricordate, la Corte afferma che si tratta di tassa, fra l’altro, perché viene modificato unilateralmente il sinallagma contrattuale. Il resto viene da sé (mancata restituzione, finanziamento della spesa pubblica).

Dunque, ridurre il salario, sia nel privato che nel pubblico contrattualizzato, si può, ma solo con il consenso della controparte e cioè delle rappresentanze dei lavoratori.

Più complicato è il caso dei magistrati, non contrattualizzati. Qui, stando alla Corte, lo stipendio “adeguato” diventa funzionale all’indipendenza del giudice e, di conseguenza, paradossalmente, quasi una sorta di diritto indisponibile. In pratica, seguendo il ragionamento fino in fondo, lo stipendio non si potrebbe ridurre nemmeno con il consenso della magistratura, poiché esso non sarebbe più “adeguato” ed il cittadino non più garantito da un giudice indipendente…

Prego di non crocifiggermi. La Corte ed i miei colleghi ragionano esattamente così :-).

 

In pratica, seguendo il ragionamento fino in fondo, lo stipendio non si potrebbe ridurre nemmeno con il consenso della magistratura, poiché esso non sarebbe più “adeguato” ed il cittadino non più garantito da un giudice indipendente…

 

Bastava legarlo alla caduta del PIL pro-capite per dimostrare che l'indipendenza non era lesa, perchè si era comunque ricchi in un paese di morti di fame.

Ma la legge era suicida...


di diritto avevo intuito qualcosa del genere però mi/le chiedo: considerando che un camorrista di medio livello (o un milionario guardacaso proprietario di tre televisioni e una squadra di calcio) hanno un introito multiplo della somma degli stipendi dei componenti della corte che li giudica, cosa dobbiamo intendere per "adeguato"? A questo punto dovremmo ipotizzare che l' emolumento dovrebbe essere in relazione alla capacità finanziaria dell'imputato?

Stando a quello che scrivi, Axel, la logica pare essere dunque questa. Se io, stato, datore di lavoro dei dipendenti pubblici riduco unilateralmente lo stipendio di questi per evitare la bancarotta, allora poiche' non posso cambiare unilateralmente i termini di un contratto in corso, se lo faccio e' come se stessi tassando i dipendenti pubblici.

Ora immaginiamo che il governo convochi i sindacati dei dipendenti pubblici (a scadenza contratto o prima, non fa differenza) e dica loro: o accettate quella stessa riduzione oppure non garantisco il pagamento degli stipendi. I sindacati sono costretti ad accettare. Mentre la prima riduzione e' dichiarata incostituzionale perche' e' imposizione fiscale su una sola categoria di cittadini, la seconda riduzione pur essendo del tutto equivalente alla prima dal punto di vista economico viene riconosciuta come legittima perche' frutto di (ri)contrattazione.

Mi pare un altro esempio di nociva discrepanza tra teoria economica e interpretazione di leggi a contenuto economico.

A) La sentenza della Corte Costituzionale ha effetto anche sulla remunerazione dei medesimi giudici che l'hanno emessa? Se questo e' il caso non si tratta di conflitto di interessi? Puo' un giudice decidere su una controversia che lo riguarda personalmente?

 

B) Mi sembra di ricordare che la remunerazione dei molte cariche politiche (parlamentari, ministri etc.) sia parametrata con quella di cersti specifici gradi della magistratura; se e' cosi' vuol dire che in questo bailamme ci sara' un aumento anche per loro?

ad entrambe le domande va risposto di si', ovviamente. 

Non so se per i Giudici della Corte valgono anche i tagli dell'adeguamento automatico e quelli sull'indennita' giudiziaria. Certamente, sia a loro che ai parlamentari, si applicava il contributo di solidarieta'. 

Comunque, ribadisco, che, personalmente, non dubito dell'onesta' intellettuale dei Giudici della Corte.