Dal Testo Unico delle leggi elettorali; Titolo V.
Art. 87
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.
Aggiornamento 14/4: a quanto pare le schede contestate sono in misura ininfluente. Resta comunque l'aberrazione di una legge elettorale in cui l'eletto decide sulla legittimita' della propria elezione