Riforma costituzionale: parliamo dei contenuti

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Il dibattito sul referendum è molto contaminato da giudizi ed opportunità politiche, in altre parole dall’essere pro o contro Renzi, sia come Presidente del Consiglio che come Segretario del PD. I contenuti della riforma spesso passano in secondo piano o vengono agitati strumentalmente, in un senso o nell’altro, senza dei precisi riferimenti all’articolato, che molti probabilmente neppure conoscono se non per sentito dire. 

Articolato che proponiamo qui. Nella tabella che segue sono riportati tutti i cambiamenti introdotti, con alcune note esplicative molto neutre. Si noterà che alcune modifiche sono minori (es. laddove prima si faceva riferimento a Camera e Senato, ora si fa riferimento alla sola Camera). Altre sono molto più rilevanti.

Proponiamo questo elaborato per agevolare, indurre, osservare una discussione il più possibile concreta sulla consistenza e natura delle modifiche soggette al prossimo referendum. Chiediamo quindi a chi interviene di discutere i contenuti della riforma, e non gli effetti a breve termine sulla vita politica. La costituzione è cosa che ha un respiro più ampio e profondo della vita di un governo.

Costituzione

Tavola sinottica degli articoli oggetto di modifica

(Ogni riga della tabella si riferisce ad un comma; sono riportati solo quelli variati con in grassetto le parti variate; le note cercano di chiarire il senso di alcuni articoli, cosa contenevano quelli abrogati o modificati o quali novità contengono i commi variati, se necessario alla comprensione dell’insieme.)

 

Riforma 2016

 
 

note

 
 

 

 
 

Parte I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo IV - Rapporti Politici

 
 

Art. 48

 
 

 

 
 

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

 
 

INVARIATO

 
 

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

 
 

INVARIATO

 
 

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

 
 

Il riferimento ora va alla sola Camera.

 
 

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

 
 

INVARIATO

 
 

Parte Seconda - L’ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere 

 
 

Art. 55

 
 

 

 
 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 
 

INVARIATO

 
 

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

 
 

 

 
 

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione

 
 

I senatori non rappresentano più la nazione.

 
 

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.

 
 

Rapporto fiduciario con la sola Camera.

 
 

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.

 
 

Attribuzioni del Senato. Ora concorre alla formazione delle leggi solo nei casi elencati (vd. art. 70).

 

 

 
 

Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

 
 

INVARIATO. Seduta comune dei membri delle camere. Ora non più nel caso di elezione dei giudici delle Corte Costituzionale. Rimangono i casi di elezione del Presidente della Repubblica e dei membri CSM.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 57

 
 

 

 
 

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

 
 

I senatori sono ora 95 + 5 (questi ultimi nominati dal Presidente della Repubblica) oltre agli ex Presidenti della Repubblica che sono membri del Senato per diritto. Eliminata la rappresentanza estera al Senato.

 
 

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

 
 

Numero dei consiglieri da eleggere al Senato con modalità proporzionale, regione per regione. Elezione di un sindaco per regione.

 
 

ABROGATO

 
 

Prevedeva il numero di 315 senatori si cui 6 della circoscrizione estero.

 
 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

 
 

 

 
 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 
 

Soppresso il riferimento ai seggi delle circoscrizione estere, non essendo prevista più l’elezione diretta dei senatori.

 
 

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

 
 

Durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi nei quali sono eletti. Il Senato non ha quindi più una durata legata alla legislatura.

 
 

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

 
 

Sarà una legge bicamerale a fissare le modalità di attribuzione e sostituzione dei seggi al Senato.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 58

ABROGATO

 
 

Conteneva i requisiti di età per elettorato attivo e passivo al Senato.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 59

 
 

 

 
 

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato presidente della Repubblica.

 
 

INVARIATO Gli ex presidenti della Repubblica sono senatori a vita salvo rinuncia.

 
 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

 
 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori (sono 5 vd. art. 57) per “altissimi meriti...” il loro mandato ora dura 7 anni.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 60

 
 

 

 
 

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

 
 

Solo la Camera ha una durata perché il Senato è ora permanente ma con composizione variabile nel tempo (vedi supra)

 
 

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

 
 

Il riferimento è ora alla sola Camera.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 61

 
 

 

 
 

Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’ elezione.

 
 

Il riferimento è ora alla sola Camera nell’intero articolo.

 
 

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

 
 

 

 
 

Art. 62

 
 

 

 
 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

 
 

INVARIATO

 
 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

 
 

INVARIATO

 

 
 

ABROGATO

 
 

Nel caso una camera si fosse riunita in via straordinaria di diritto era convocata anche l’altra.

 
 

Art. 63

 
 

 

 
 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

 
 

INVARIATO

 
 

Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

 
 

Rinvia ad un regolamento da emanare le incompatibilità per i membri del Senato.

 
 

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 64

 
 

 

 
 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 
 

INVARIATO

 
 

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

 
 

Per entrambe le Camere andranno regolamentati i diritti delle minoranze.

Solo per la Camera con cui c’è il rapporto fiduciario dovrà essere regolamentata la tutela delle opposizioni.

 
 

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare

di adunarsi in seduta segreta.

 

 
 

INVARIATO

 
 

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

 
 

INVARIATO

 
 

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

 
 

Adeguamento lessicale.

 
 

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 66

 
 

 

 
 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

 
 

INVARIATO

 
 

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

 
 

La perdita dei requisiti di cui all’art. 57 (esser consigliere regionale o sindaco) per esser senatore comporta di per sé la decadenza da senatore.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 67

 
 

 

 
 

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 69

 
 

 

 
 

I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

 
 

I senatori in quanto tali non ricevono più una indennità.

 
 

 

 
 

Sezione II - La formazione delle leggi

 
 

Art. 70

 
 

 

 
 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

 
 

Limita a quelli elencati i casi in cui le camere devono approvare una legge nello stesso testo.

 

 
 

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

 
 

 

 
 

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

 
 

Disciplina della formazione delle leggi che non sono di formazione bicamerale.

L’esame da parte del Senato avviene se vi è richiesta di 1/3 dei suoi componenti, può proporre modifiche.

Spetta comunque alla Camera di pronunciarsi in via definitiva.

 

 
 

L’esame del Senato per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

 
 

Per l’art. 117 c. 4 la Camera può intervenire anche in materie che non siano di sua competenza esclusiva. Il comma disciplina l’esame da parte del Senato del disegno di legge e le modalità con cui la Camera può superare il voto del Senato.

 
 

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

 
 

L’art. 81 riguarda la legge di bilancio e di stabilità. Il comma disciplina l’esame da parte del Senato del disegno di legge.

 
 

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

 
 

 

 
 

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati.

 
 

La Camera può o meno tenerne conto.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 71

 
 

 

 
 

INVARIATO

 
 

Soggetti a cui spetta l’iniziativa legislativa.

 
 

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

 
 

Il Senato può chiedere alla Camera l’esame di un disegno di legge e questa deve pronunciarsi entro 6 mesi.

 
 

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

 
 

Aumenta a 150mila il numero di firmatari per le proposte di iniziativa popolare. I regolamenti delle Camere ne devono garantire l’esame e la votazione.

 
 

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

 
 

Una legge costituzionale dovrà prevedere l’istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 72

 
 

 

 
 

Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 
 

Iter di formazione delle leggi di competenza bicamerale.

 
 

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

 
 

Iter ordinario di formazione delle leggi.

 
 

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.

 
 

 

 
 

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

 
 

Solo le commissioni della Camera devono rispecchiare le proporzione dei gruppi parlamentari.

 
 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

 
 

In sede di commissione non si potranno approvare i disegni di conversione di decreti legge.

 
 

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.

 
 

 

 
 

Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonchè alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge.

 
 

Cd. “voto a data certa” con tempi accelerati (70 gg.) per le leggi indicate come essenziali per l’attuazione del programma di governo. Sono escluse quelle di competenza bicamerale.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 73

 
 

 

 
 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.

 
 

INVARIATO

 
 

Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

 
 

Le leggi elettorali possono esser sottoposte ad un giudizio preventivo di costituzionalità avanti la Corte Costituzionale.
Disciplina del procedimento che è avviato su richiesta di ¼ dei deputati o di 1/3 dei senatori.

 
 

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

 
 

Ora sarà solo la Camera a poter dichiarare l’urgenza.

 
 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 74

 
 

 

 
 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

 
 

INVARIATO

 
 

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

 
 

Se il Presidente della Repubblica rinvia una legge di conversione di un decreto legge il termine per poi convertirlo è differito di 30 gg. ( quindi 90 complessivi).

 
 

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 75

 
 

 

 
 

È indetto “referendum” popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali

 
 

Modifica minore

 
 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

 
 

INVARIATO

 
 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.

 

 
 

Prima il riferimento era agli elettori della Camera, specificazione non più necessaria.

 
 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

 
 

Se il referendum abrogativo è chiesto da 800.000 elettori, il quorum è la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche.

 
 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 77

 
 

 

 
 

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

 
 

Modifica minore

 
 

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati,anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

 
 

I decreti legge vanno presentati alla sola Camera.

 
 

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell’art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

 
 

Coordinamento con la modifica all’art. 74.

 
 

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto commacon esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

 
 

Limiti costituzionali alla decretazione d’urgenza. Prima i limiti erano previsti da legge ordinaria.

 
 

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

 
 

 

 
 

L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

 
 

Disciplina e fissazione di scadenze certe per la conversione dei decreti nei casi di concorso del Senato.

 

 
 

Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto.

 
 

Limiti costituzionali alla possibilità di introdurre modifiche in sede di conversione dei decreti legge.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 78

 
 

 

 
 

La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

 
 

Lo stato di guerra è ora deliberato dalla sola Camera a maggioranza assoluta.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 79

 
 

 

 
 

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

 
 

Ora la sola Camera.

 
 

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

 
 

INVARIATO

 
 

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 80

 
 

 

 
 

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

 
 

La ratifica di trattati internazionali è di competenza della sola Camera mentre per i trattati UE la competenza è bicamerale.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 81

 
 

 

 
 

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico

 
 

INVARIATO

 
 

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

 
 

Ora la sola Camera.

 
 

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

 
 

INVARIATO

 
 

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

 
 

 

 
 

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

 
 

 INVARIATO

 
 

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

 
 

Ora la sola Camera.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 82

 
 

 

 
 

La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

 
 

Il Senato può disporre inchieste solo su materie concernenti le autonomie territoriali.

 
 

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’ inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

 
 

Solo le commissioni della Camera devono rispecchiare le proporzione dei gruppi parlamentari (vd. Art. 72).

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 83

 
 

 

 
 

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

 
 

INVARIATO

 
 

ABROGATO

 
 

Partecipazione all’elezione di 3 delegati (Valle d’Aosta 1) eletti da ciascun consiglio regionale.

 
 

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

 
 

È alzato il quorum per i scrutini successivi al terzo.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 85

 
 

 

 
 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

 
 

INVARIATO

 
 

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

 
 

La supplenza del Presidente della Repubblica sarà esercitata dal Presidente della Camera. Vd. art. 86.

 
 

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l’elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

 
 

Ora la sola Camera.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 86

 
 

 

 
 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

 
 

 

 
 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.

 
 

Poiché ora è il Presidente della Camera a supplire al Capo dello Stato è il Presidente del Senato ad indire l’elezione del nuovo Presidente.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 87

 
 

 

 
 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

 
 

INVARIATO

 
 

Può inviare messaggi alle Camere

 
 

INVARIATO

 
 

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

 
 

Infatti solo la Camera è direttamente elettiva.

 
 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

 
 

INVARIATO

 
 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 
 

INVARIATO

 
 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 
 

INVARIATO

 
 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 
 

INVARIATO

 
 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere.

 
 

Vd. Art. 70 circa le nuove competenze delle camere in tema di trattati internazionali e bicamerale per quelli UE.

 
 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

 
 

 

 
 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 
 

INVARIATO

 
 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 
 

INVARIATO

 
 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 88

 
 

 

 
 

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

 
 

Solo la Camera può esser sciolta.

 
 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

Titolo III - Il Governo

Sezione I - Il Consiglio dei Ministri

 
 

Art. 94

 
 

 

 
 

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati

 
 

L’intero articolo si adegua al fatto che la sola Camera concedere la fiducia.

 
 

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

 
 

 

 
 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

 
 

 

 
 

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

 
 

 

 
 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 96

 
 

 

 
 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 
 

Ora la sola Camera.

 
 

 

 
 

Titolo III - Il Governo

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

 
 

Art. 97

 
 

 

 
 

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

 
 

INVARIATO

 
 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione.

 
 

Il principio di obbligatoria trasparenza dell’amministrazione viene inserito nella Costituzione.

 
 

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

 
 

INVARIATO

 
 

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

Parte Seconda - L’ordinamento della Repubblica

Titolo III - Il Governo

Sezione III - Gli organi ausiliari

 
 

Art. 99 Abrogato

 
 

L’abrogazione comporta la soppressione del CNEL.

 
 

 

 
 

Titolo V - Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni

 
 

 Art. 114

 
 

 

 
 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 
 

Soppresso il riferimento alle province nell’intero articolo.

 
 

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

 
 

INVARIATO

 
 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 116

 
 

 

 
 

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

 
 

INVARIATO

 
 

La Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 
 

INVARIATO

 
 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119, purché la Regione sia in condizionedi equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

 
 

Ampliato l’elenco delle materie per le quali lo stato può attribuire più autonomia alle regioni a statuto speciale. È necessaria una legge bicamerale e la condizione dell’equilibrio di bilancio.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 117

 
 

 

 
 

 potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.

 
 

 

 
 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

 

 

 f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

 

n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

 

 


o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;

 

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’ energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

 
 

Aumentato l’elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Per quelle già di competenza concorrente con le regioni era comunque riservata alla legge statale la definizione dei principi fondamentali. Per alcune di queste ora la legislazione statale detterà disposizioni generali e comuni. La riforma prevede l’abrogazione del terzo comma attualmente vigente (che prevedeva i casi di competenza concorrente stato – regioni) per cui la competenza legislativa sarà o statale o regionale.

 

a), b) , c) e d) invariate

 

 

 

 

 (e) Materie prima concorrenti. Nel testo del comma 3 vigente è indicata come concorrente la competenza su casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

(m) Materie prima concorrenti. La programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali è di competenza regionale.

 

(n) Materie prima concorrenti. La promozione del diritto allo studio anche universitario è di esclusiva competenza regionale.

 

 (o) Materie prima concorrenti - tutela del lavoro e sicurezza del lavoro - o di competenza regionale - istruzione e formazione professionale

 

 

 

(q) Materia – commercio estero - prima concorrente 

 

 

 (s) Materie prima concorrenti.

 

Da t) a z) materie ora di competenza statale per quanto di rilevanza nazionale (prima concorrenti).

 

 
 

ABROGATO

 
 

Elencava le materie di legislazione concorrente stato – regioni.

 
 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanzadelle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

 
 

Materie di competenza esclusiva delle regioni. Elenco non tassativo perché rimane il riferimento alla potestà in ogni materia non espressamente riservata allo stato.

 
 

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.

 
 

Potere dello Stato di intervenire anche nelle materie di competenza regionale.

 
 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 
 

Riferimento ad atti normativi dell’UE anziché “comunitari”.

 
 

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

 
 

Riparto della potestà regolamentare tra stato e regioni.

 
 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 
 

INVARIATO

 
 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 
 

INVARIATO

 
 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 118

 
 

 

 
 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 
 

Soppresso il riferimento alle province nell’intero articolo.

 
 

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

 
 

Costituzionalizzazione del principio di buon andamento delle funzioni amministrative.

 
 

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 
 

 

 
 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

 
 

Lo Stato deve disciplinare forme di coordinamento con le Regioni in materia di beni culturali e paesaggistici.

 
 

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 119

 
 

 

 
 

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.

 
 

Soppresso il riferimento alle province, nell’intero articolo.

 
 

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

 
 

 

 
 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

 
 

INVARIATO

 
 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell’esercizio delle medesime funzioni.

 
 

Lo stato definirà standard di costo e fabbisogno degli enti territoriali.

 
 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.

 
 

 

 
 

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 120

 
 

 

 
 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

 
 

Divieto alle Regioni di istituire dazi od ostacolare la circolazione di beni e cose o il diritto al lavoro.

 
 

Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.

 
 

Casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo, con previo parere del Senato. Il potere consente di escludere, in caso di dissesto, singoli soggetti titolari di funzioni di governo locale.

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 121

 
 

 

 
 

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 
 

INVARIATO

 
 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.

 
 

Le iniziative regionali di proposte di legge andranno alla sola Camera.

 
 

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.

 
 

INVARIATO

 
 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 122

 
 

 

 
 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

 
 

Lo Stato stabilisce gli emolumenti degli organi elettivi regionali. Stabilisce i principi per promuovere la parità uomo-donna nella rappresentanza.

 
 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 
 

Incompatibilità tra carica regionale e di deputato.

 
 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

 
 

INVARIATO

 
 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

 
 

INVARIATO

 
 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 126

 
 

 

 
 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

 
 

Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della giunta è necessario il parere del Senato: prima il parere era di competenza della Commissione bicamerale per le questioni regionali, ora abolita.

 
 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 
 

INVARIATO

 
 

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 132

 
 

 

 
 

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

 
 

Fusioni e creazioni di regioni. Soppressi i riferimenti alle province nell’intero articolo.

 
 

Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un’altra.

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Art. 133

 
 

 

 
 

ABROGATO

 
 

Il comma disciplinava l’istituzione di nuove provincie.

 
 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 
 

INVARIATO

 
 

 

 
 

 

 
 

Titolo VI - Garanzie costituzionali

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 134

 
 

 

 
 

La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

 
 

INVARIATO

 
 

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell’articolo 73, secondo comma.

 
 

Nuovo giudizio preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali (per i casi vd. Art. 73).

 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 135

 
 

 

 
 

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

 
 

Modifica delle modalità di elezione dei membri delle Corte Costituzionale di competenza delle camere.

 
 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

 

 
 

INVARIATO

 
 

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

 
 

INVARIATO

 
 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ ufficio di giudice.

 
 

INVARIATO

 
 

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge

 
 

INVARIATO

 
 

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari

 
 

Sostituito il riferimento a senatore con quello a deputato.

 
  

 

 

Un invito, importante, ai commentatori. Poiché i temi specifici sono molti e tecnici vi invitiamo, al fine di rendere il dibattito comprensibile, a sviluppare il dibattito su un dato tema nel thread appropriato, cercando di non creare doppioni. Ovvero, quando un commento apre il dibattito sul tema X (articolo con un certo numero o combinazione di articoli) cercate per favore di commentare in quel thread se il vostro commento si riferisce a quel tema. Non createne uno nuovo. Evitiamo di creare thread multipli che discutono dello stesso tema e/o articolo, altrimenti il dibattito diventa impossible da seguire e, di conseguenza, poco utile. Ovviamente questo richiede un minimo di attenzione e, soprattutto, di leggere quanto è già stato scritto da altri prima di commentare. Grazie.

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Ci sono 29 commenti

Apprezzando moltissimo l’opportuna pubblicazione di questo prospetto comparativo, propongo nuovamente – in forma leggermente modificata – considerazioni che avevo già esposto in una precedente occasione ma che verosimilmente sono sfuggite ai frequentatori del blog. Osservo, preliminarmente, che la cattiva redazione di una legge rende difficile la sua applicazione uniforme e finisce per conferire poteri normativi agli organi cui spetta la sua applicazione o interpretazione: ne consegue un attentato, ancorché non voluto, al principio di legalità nella giurisdizione e nell'amministrazione.

1 - La riforma è stata presentata come una semplificazione del sistema istituzionale ma anche delle forme nelle quali si esercita la funzione legislativa: obiettivo decisamente smentito dalla lettura del nuovo articolo 70 della Costituzione che impiega 451 parole invece delle 9 di cui consta quello ancora in vigore, ma soprattutto si presenta con una complessità inusuale nei testi costituzionali. In luogo dei quattro possibili percorsi legislativi odierni, il nuovo testo ne delinea almeno otto (taluno ne individua nove o dieci).

Molteplici sono nel disegno di legge costituzionale i rinvii ad altre norme, taluni a future leggi costituzionali (art. 71, co. 4), altri a future leggi ordinarie approvate da entrambe le camere (art. 57 co. 6) o ai regolamenti parlamentari (art. 70 co. 6); nella maggior parte tali rinvii riguardano profili sostanziali delle nuove disposizioni costituzionali il cui contenuto attuale appare, pertanto, incompleto: gli italiani voteranno nel referendum senza conoscere fino in fondo le conseguenze della riforma. Ne sono esempio l'art. 70, co. 6, che affidando all'intesa dei presidenti delle due camere la risoluzione di problemi inerenti la scelta del procedimento legislativo bicamerale o monocamerale, rende possibili conflitti istituzionali la cui soluzione non trova disciplina alcuna, e l'art. 71 co. 4, a proposito dei referendum propositivi e d'indirizzo, che si limita a rinviare ad un'altra, futura riforma costituzionale senza neppure prospettare gli effetti di tali consultazioni.

Fonte di gravi incertezze è l'art. 57 che dovrebbe fornire una disciplina esauriente della composizione del nuovo senato ed invece, da un lato, contiene disposizioni contraddittorie - l'elezione dei senatori avviene con metodo proporzionale ma in conformità alle scelte espresse dagli elettori, in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio regionale - e dall'altro rinvia ad una legge bicamerale che difficilmente potrà coordinare quelle indicazioni. Per esempio, che senso ha un'elezione che allo stesso tempo è affidata al consiglio regionale ma deve rispettare le scelte degli elettori? Se il consiglio non deve limitarsi ad un'inutile presa d'atto di tali scelte, occorre riconoscergli il potere di distaccarsene; ma allora le scelte degli elettori non potranno essere rispettate.

Non mi soffermo sull'oscurità del riferimento alla composizione di ciascun consiglio e sulla paradossale previsione di una legge bicamerale che non potrà non restringere l'autonomia delle regioni nella scelta dei loro consiglieri, sulla difficoltà di assicurare che i nuovi senatori siano effettivamente rappresentanti della autonomie territoriali e non delle forze politiche locali, sull'incoerenza tra il nebuloso disegno finale del nuovo senato e l'art. 39 che dispone, per la prima applicazione della riforma, criteri di scelta dei senatori non coincidenti con quelli enunciati dall'art. 57.

Le funzioni del nuovo senato sono indicate dall'art. 55, co. 4, in maniera assolutamente generica, con l'enunciazione di "funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica", in sostanza priva di qualsiasi significato; allo stesso modo le funzioni di valutazione e di verificazione delle materie ivi indicate appaiono vuote di senso e prive di conseguenze, per non parlare dell'incongruenza tra l'attribuzione di competenze in apparenza così estese e la privazione del potere di conferire o negare la fiducia al governo, quasi che questo non portasse responsabilità alcuna per quelle materie.

Il ruolo del nuovo senato e la sua composizione sono oggetto di altre disposizioni il cui senso è difficilmente reperibile: a mo' di esempio, ne fanno parte cinque senatori di nomina presidenziale "che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti ecc." il cui alto magistero è semplicemente fuori di luogo in un organo che rappresenta le istituzioni territoriali (come sembra esserlo quello dei Presidenti della Repubblica emeriti). Per altro verso, non si comprende se quest'organo partecipi alle decisioni riguardanti il finanziamento degli enti locali (art. 119, co. 4), o ne sia escluso a dispetto della sua qualificazione di rappresentante delle autonomie territoriali. Neppure ha senso che i senatori esercitino le loro funzioni senza vincolo di mandato, dato che essi non rappresentano più la nazione, ma le istituzioni che li hanno "nominati", né che i consiglieri regionali ed i sindaci che partecipano dell'assemblea godano dell'immunità ai sensi dell'art. 68, diversamente dagli altri, non sembrando possibile distinguere il titolo in forza del quale essi hanno espresso opinioni e votato.

2 – Ulteriori osservazioni riguardano il titolo quinto della costituzione ed altri questioni di diverso rilievo. In primo luogo, la riforma non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, benché le ragioni della specialità siano ormai sfumate: l'art. 116, co. 3, invece, pone seri limiti all’attribuzione di nuove competenze alle regioni ordinarie, anziché restringere il gap rispetto alle regioni a statuto speciale. Il titolo quinto, inoltre, pur non menzionando le province ordinarie, non ne dispone l'abolizione: non si può escludere che esse sopravvivano, seppure prive di protezione costituzionale.

L'art. 73 prevede un controllo preventivo di costituzionalità delle leggi elettorali ma non esclude successivi controlli da parte della stessa Corte costituzionale o del Presidente della Repubblica nel momento della promulgazione. 

L'art. 70, co. 1, prevede che le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali a tutela delle minoranze linguistiche siano adottate con procedimento bicamerale, ma l'art. 117, co. 3, riserva alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle stesse minoranze, sollevando un serio problema di coordinamento.

Il co. 1 dell'art. 82 assegna ad entrambe le camere il potere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse che, nel caso del senato, devono riguardare le autonomie territoriali: la difficoltà di individuare una netta demarcazione tra materie d'interesse generale e materie d'interesse locale schiude la prospettiva di conflitti tra le due camere.

Altre disposizioni meriterebbero una rapida menzione: così quella che prevede di correlare la maggioranza per l'elezione del Presidente della Repubblica al numero dei votanti, anziché a quello degli aventi diritto, a partire dalla settima votazione che rende possibile alla maggioranza parlamentare di eleggere un candidato di parte; così l'art. 64, co. 2 che riserva ai regolamenti delle camere la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari, esponendosi alla duplice critica di attribuire alla maggioranza il potere di determinarne i contenuti e di essere incompatibile con la nuova composizione del senato nel quale, stante la sua missione di rappresentante delle autonomie territoriali, non dovrebbero formarsi gruppi politici.

3 - Per concludere: i rilievi esposti mostrano la superficialità, anzi l'imprevidenza e l'incapacità di disegnare un assetto ordinato e coerente delle istituzioni rappresentative. Se l'obiettivo perseguito era quello di semplificare il procedimento legislativo in modo da assicurare al governo la celere realizzazione del suo programma politico, le incertezze riguardanti le competenze delle due camere sembrano porne a repentaglio il conseguimento.

In tutti i punti toccati dalla riforma, permangono zone oscure, contraddizioni, duplicazioni di attività, soluzioni prive di senso o di coerenza con la ripartizione delle competenze. In qualche misura, il funzionamento del sistema - se così si può chiamare - richiede una legge elettorale che assicuri una maggioranza blindata al partito o alla coalizione che vince le elezioni, ma anche una compressione del ruolo del senato che, eletto da una constinuency diversa, potrebbe "porsi di traverso" alle politiche del governo nei settori nei quali ha competenza legislativa o assillare la camera dei deputati con richieste ed osservazioni continue. In definitiva, il sistema funzionerebbe solo assicurando l'omogeneità delle maggioranze.

che con la Costituzione vigente la maggioranza governativa può sicuramente eleggere autonomamente  come Presidente della Repubblica un candidato di parte, come è avvenuto per esempio con Napolitano nel 2006 e per certi aspetti con Mattarella nel 2015. Con la Riforma Costituzionale invece la maggioranza governativa necessita dell' assenso esplicito o dell' astensione di di circa il 15% dell' opposizione ( circa 45 su 335). In altre parole con la Riforma l' opposizione ha diritto di veto sulla scelta del nuovo Presidente della Repubblica e il buon senso ci dice che verrà sicuramente esercitato, producendo spesso difficoltà e lungaggini nel processo di elezione del PdR che però sarà sicuramente eletto con l' appoggio dell' opposizione a maggior tutela della garanzia dell' istituzione repubblicana.

Corrado Tizzoni

Ripropongo qui delle domande che avevo già proposto in merito alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea (artt. 55 e 70 più altri).

La lettura degli articoli 55 e 70, non mi rassicura sul fatto che il nuovo Senato sarà escluso dalla partecipazione alle norme che attuano le direttive europee nel ns. ordinamento. Un approfondimento su questo tema si puo' trovare qui, in particolare nelle note [53] e [54].

Questi temi non sono marginali né quantitativamente, secondo il Senato solo lo scorso anno i provvedimenti di ratifica di trattati internazionali furono 45 su un totale di 89 leggi approvate (25 su 63 finora nel 2016); né qualitativamente: le norme sul c.d. Bail-in, Fiscal Compact e Migration Compact potrebbero ricadere in questa casistica.

Su questo argomento potrebbe giocarsi molto della (per ora) presunta efficienza del sistema proposto dalla riforma in discussione, dovrebbe pertanto essere discusso in maniera precisa e dettagliata.

che la previsione secondo la quale il senato "partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea", con tutta la sua ambiguità, non possa essere intesa se non riconoscendo a quell'organo una voce nella trasposizione in Italia di quegli atti normativi. In genere, questa avviene mediante leggi di delegazione al Governo: quindi il senato dovrebbe partecipare alla loro approvazione.

L' artcolo 70 rivisto dalla riforma prevede il procedimento obbligatorio bicamerale solo per i trattati internazionali relativi all' appartenenza dell' Italia alla UE ( vedi rimando dell' articolo 70 all' articolo 80 secondo periodo). Quindi non credo che siano molti i trattati, tra i 45 citati, quelli di competenza anche senatoriale, forse nessuno. Dalle prime analisi svolte da università e politici emerge che sulle leggi finora approvate in questa legislatura  solo il 3% sarebbero dovute passare attraverso il procedimento bicamerale obbligatorio. Sulle altre nulla si può dire perchè l' esame di quest' ultime da parte del Senato è facoltativo su richiesta di un terzo dei Senatori. Infine la legge di bilancio viene obbligatoriamente esaminata ma se non c'è delibera di modifica da parte del Senato entro 15 giorni, la legge viene promulgata.

In sostanza mi sembra che dagli attuali 3-4 giorni alla settimana il lavoro del nuovo Senato passerà  al massimo a tre, quattro giorni al mese.

Corrado Tizzoni

essendo il mio animo assai incerto a proposito di

a. votare al referendum

b. per quale delle due alternative

un collega amabilmnet mi corresse e mi fece noater il mio stupid dubbio.

mentre le province van abolite (secondo la proposta) le province autonome (da art. 57) sono non di meno che costitutive delel regioni speciali che le contengono.

Non essendo esperto di legge, l'impressione che ho e' di grande confusione sotto il cielo, preludio alla successiva guerra delle pandette a decidere cosa esattamente sia o faccia un sentore e cosi' via.

 

ha fiato l'ipotesi che votare sia in effetti estender del credito ai ministri attuali e al loro capo.

due settimane e decido. il merito del referendum e',  a dir poco, confuso (nello stile di "monocamerale sia il parlamento" ma pero' etc.

 

Chiediamo quindi a chi interviene di discutere i contenuti della riforma, e non gli effetti a breve termine sulla vita politica. La costituzione è cosa che ha un respiro più ampio e profondo della vita di un governo.

 

Il mio non è un commento su un particolare comma, mi scuseranno i redattori, ma penso che parlare di effetti significhi parlare di contenuti, ergo. . .

La nostra costituzione (il nostro paese) ha due fonti di instabilità:

1) il differente elettorato passivo tra le due assemblee

2) il fatto che un governo per formarsi necessiti della doppia fiducia, ma di una sfiducia per cascare

3) la qualità delle leggi ne risente se si eccede in compromessi, magari per via del bicameralismo? (ma questo non inerisce la stabilità, come se non l'avessi scritto)

@palma se avessero deciso di emendare le provincie autonome, così come per le regioni a statuto speciale, sarebbero venuti meno quei numeri necessari per approvare la riforma: al senato Renzi può contare su 4 gatti, di cui due siciliani, 1 di Bolzano e l'altro del PD =)

delle leggi risente di compromessi soprattutto per l'estrema frammentazione politica e la necessità di alleanze. La diversità dell'elettorato - attivo, non passivo - avrebbe giustificato la pura e semplice soppressione del senato: mantenerlo e complicarne la formazione garantisce la diversità in saecula saeculorum.

Parto dal presupposto che il termine stabilità sia correlato a democrazia e che questa venga definita non solo tramite la proprietà che è fonte di autorità per i governi, oppure come una procedura con cui viene selezionato e istituito un governo o ancora come fine dei governi, ma anche come metodo con cui raggiungere un sistema istituzionale tramite il quale prendere decisioni politiche. Sistema formato da individui il cui potere decisionale è un'emanazione del voto elettorale.

Un sistema è quindi decisamente democratico quando la struttura governativa viene selezionata attraverso elezioni. Ma considerato che la democrazia è anche fonte di autorità (i cittadini eleggono in modo da essere rappresentati, di fatto non esiste nessuna democrazia dove, dopo aver determinato un governo grazie al voto popolare, quello stesso popolo continua a partecipare al potere o a condividerne anche una parte con quello stesso governo che ha eletto), il governo democraticamente scelto conserva il diritto di esercitare sia l'autorità che gli è stata conferita sia il potere che da essa deriva.

Il motivo per cui la natura politica delle cose impone un limite alla partecipazione del popolo all'autorità e al potere esercitato dal governo risiede nella fragilità che deve essere scongiurata (i continui interventi del popolo potrebbero minare la credibilità o l'incisività delle decisioni) e nella stabilità che è invece richiesta. La stabilità quindi, ha un valore, un valore democratico per l'esattezza. Si vota affinchè si decida, ma per decidere occorre occupare un arco di tempo che solo la stabilità può dare.

Nell'ampio commento di Luponti (leggere please, è il primo) se ne accenna. Secondo me questa riforma affronta un tema importante che è l'eccessivo potere delle Regioni. E' vero, questo viene fatto in modo parziale e incompleto, perchè non vengono toccate le Regioni a statuto speciale. Lasciamo stare Trento e Bolzano, dove la questione è più complicata,  un passo verso l'eliminazione delledue velocità si sarebbe dovuto fare, ma certamente non c'è la forza politica per farlo.

Però cominciare ad intaccare l'eccesso di potere affidato alle Regiono, e usato molto male, è certamente positivo. Le regioni hanno sviluppato tutte una burocrazia molto peggiore di quella dei ministeri, una classe politica mediocre e molta corruzione. Un ridimensionamento delle loro funzioni è secondo me positivo, anche se quello proposto dalla riforma può essere considerato solo un primo passo. Ben altro servirebbe: per esempio l'accorpamento.

 

L’argomento che le regioni non abbiano data prova di sé è quindi è giusto degradarle (lo Stato meglio? degradiamo anche lui?) è smentito dal fatto che le competenze delle regioni a statuto speciale vengono aumentate (art. 116) (la Sicilia ha dato buona prova di se?). La causa delle modifiche proposte non è evidentemente quella.

 

Il rapporto tra regioni e nuovo Senato mi pare centrale.

 

Molte delle competenze concorrenti (che spariscono in toto) delle regioni ordinarie sono ora avocate allo stato (quindi alla Camera) che produrrà norme assai più direttamente vincolanti (non più solo principi fondamentali ma disposizioni generali e comuni) (art. 117). Visto poi che nelle materie il Senato non sarà più legislatore concorrente con la Camera (che anzi potrà superare il voto del Senato nei casi in pur questo sia possibile) il Senato sarà espressione di rappresentanza territoriale oggettivamente assai debole e incerta.

 

Anche per sua composizione. Non tanto e non solo numericamente ma perché costituito di senatori part – time e soggetti a continuo via vai (la loro durata dipende dalle diverse situazioni politiche territoriali) quindi incapaci di aggregare nuclei di consenso di un qualche spessore; i nuovi Senatori rimarranno senza vincolo di mandato (art. 67) che in questo caso è cosa negativa perché nemmeno quelli espressione “teorica” di un territorio dovranno votare nello stesso senso.

 

Non vedo proprio come il Senato possa aver quella funzione di rappresentare a livello nazionale le realtà territoriali che pure è uno dei fini declamati del nuovo Senato.

 

Per quanto riguarda l'articolo 116 a me sembra di capire che la possibilità di chiedere la concessione di ulteriori forme di autonomia, se in situazione di equilibrio di bilancio, riguardi tutte le regioni e non solo quelle a statuto speciale.

anche a me: anzi, mi pare che riguardi soprattutto alcune regioni a statuto ordinario. Il terzo comma parla, infatti, di ulteriori forme di autonomia da attribuire ad altre regioni, dove l'aggettivo sembra marcare la distinzione rispetto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, menzionate nei commi precedenti.