Dunque, partiamo dalla critica principale all'operato della corte che ha giudicato il caso Mills
si tratta di un procedimento nel quale forzature di diritto e procedimentali sono sesquipedali, per chi pensa che il processo debba essere eguale per tutti. [...]
[...] Il dibattimento ha visto i giudici accogliere sempre le richieste dei pm in ordine alla non escussione dei testi richiesti da parte della difesa di una parte correlata all'accusato, in ordine al fatto che il lodo Alfano lo poneva di diritto al riparo.
In sostanza: c’era anche la difesa di BS che ha chiesto l’escussione di testimoni diversi da quelli richiesti da Mills ed il Tribunale ha deciso di non sentirli, in quanto BS era coperto dal lodo Alfano. I critici argomentano sul punto che il reato è unico e le esigenze difensive dell’uno si sosterrebbero su quello dell’altro secondo il seguente argomento:
Tenete presente che se il procedimento era da intendersi davvero coessenzialmente correlato alla responsabilità di un sogetto coperto dal lodo Alfano, allora la Cassazione avrebbe dovuto non stralciare il solo SB dal procedimento, ma fermare anche il dibattimento Mills fino a ripresa della giudicabilità di SB: ma la Cassazione ha detto no.
Sulla base della discussione in corso, e vista la critica alla corte, ho ritenuto opportuno avanzare le seguenti domande:
- Dopo l’approvazione del lodo Alfano c’era ancora la difesa di BS nel processo, sì o no? Se sì, in virtù di quale norma? Se no, come si spiega l'affermazione?
- Chi ha presentato quelle liste testi ritenute sovrabbondanti dal collegio? Ed in virtù di quale norma il collegio doveva approvare una lista testi presentata dal difensore di una parte non più presente nel processo?
- Esiste o non esiste il potere per il giudice di escludere le “testimonianze manifestamente sovrabbondanti (art. 468, comma 2 CPP)”?
- Se sì - e non vedo come non sia, tant’è vero che lo vogliono abolire - visto che ragioniamo in punta di diritto, occore spiegare perché il giudice abbia applicato male quel potere e non lamentarsi sic et simpliciter del fatto che abbiano escluso dei testimoni. Occorre argomentare sul fatto che il teste x era necessario ed il teste y pure.
- La sospensione del processo è prevista dall’art. 159 CP. È un istituto di stretta interpretazione. Non può essere interpretato in via analogica, per il semplice fatto che è in malam partem. La interpretazione che viene proposta dalla difesa di BS, in assenza di una norma espressa, è, semplicemente, abnorme. Dove sta scritto che si possa sospendere il processo anche nei confronti del coimputato? Qualcuo sarebbe in grado di citare la norma, per favore?
In ciò che segue trovate le mie risposte alle mie stesse domande. Per far capire ai lettori di che cosa parliamo, è necessario trattare brevemente del lodo Alfano e di due istituti, uno del diritto penale ed uno procedurale.
Cominciamo dal lodo Alfano: Legge 23 luglio 2008 n. 124. La legge é composta da un unico articolo che prevede:
Art. 1
1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione[1], i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.
2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale[2], per l'assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale[3].
5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale[4]. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile[5], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A noi, in questa sede, interessano i commi 1 e 4. Il primo prevede la sospensione di processi in corso a carico delle figure nominate. Detto in soldoni, il processo é bloccato. Come potete vedere non si prevede nulla a carico dei coimputati che non rivestono le funzioni ivi menzionate, quali, ad esempio, Mills. Quindi il processo è bloccato solo per BS.
Il comma 4 prevede la sospensione della prescrizione. La sospensione della prescrizione determina un congelamento della stessa per tutto il periodo della sua durata.
L’istituto della sospensione della prescrizione è stato riformato con la legge 5 dicembre 2005, n. 251, c.d. “legge ex Cirielli”.
Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione).
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall' articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale .
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
La sospensione della prescrizione è un istituto che va a danno dell’imputato, in quando prolunga il periodo in cui il reato rimane in vita. Ne deriva che l’istituto è, per così dire, di stretta interpretazione. In sostanza, il giudice non si può inventare dei motivi di sospensione che vanno al di là di quelli espressamente previsti dal legislatore. Non c’è alcun margine interpretativo, altrimenti potete immaginare quanti reati non si prescriverebbero perché il giudice si é inventato un qualche motivo di sospensione in via interpretativa. Non c’è proprio discussione. Punto.
L’altro istituto che interessa in questa sede, è procedurale e riguarda i casi in cui si possono separare i procedimenti penali. I casi sono previsti dall’art. 18 del Codice di Procedura Penale:
18. (Separazione di processi). 1. La separazione di processi (19, 4912, 6103) è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:
a) se, nell’udienza preliminare (416 ss.), nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479) (1);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (171, 178, lett. c), 4292, 487), per legittimo impedimento (486, 4876) o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione (485, 4876);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (486, 4876);
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale (496 ss.) risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (2).2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
È mia opinione che la separazione dei processi, in linea di massima, non sia opportuna, perché può determinare una duplicazione di procedimenti (con dispendio di risorse) ovvero dei giudizi contrastanti. Per dire, rimanendo al caso concreto: mentre il collegio del caso Mills ha ritenuto che lo stesso sia stato corrotto, il collegio chiamato a giudicare BS, potrebbe ritenere che non di corruzione si sia trattato e così uno degli imputati potrebbe essere stato condannato e l’altro assolto per il medesimo fatto. Senonchè la mia opinione conta come il famoso due di coppe quando la briscola é a bastoni. Quella che conta è la giurisprudenza di legittimità e cioè quella della Corte di Cassazione, la quale dice
Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 11/06/1998 Cc. (dep. 31/07/1998 ) Rv. 211554
Presidente: Tonini PM. Estensore: Grillo CM. Imputato: Crotti E. ed altro. (Conf.)
Il provvedimento di separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l'art. 18, comma primo lett.e), cod.proc.pen. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.
Quindi, secondo la Cassazione, la separazione dei procedimenti, quanto meno nel caso di cui alla lettera e) dell’art. 18 CPP, è la regola mentre eccezionale è il trattamento unitario del procedimento. Il contrario di ciò che dico io (ed anche la difesa di BS). Oltretutto, evidenziavo, in una delle repliche, che la separazione dei procedimenti, a prescindere completamente dalla tipologia di reato, dipende da tanti fattori ed è frequentissima; ad esempio, perché uno dei coimputati fa una diversa scelta processuale, tipo patteggiamento e/o abbreviato.
Dunque dobbiamo distinguere tra sospensione del procedimento e sospensione della prescrizione. Il primo é un istituto estremamente raro, cosí come il secondo a dire il vero ... La sospensione del procedimento non ferma il corso della prescrizione se il legislatore non lo ha previsto espressamente. Il lodo Alfano, come abbiamo visto, prevede sia la sospensione del procedimento sia la sospensione della prescrizione, ma solo a carico di BS, non di Mills. La sospensione della prescrizione, viceversa, non incide minimamente sul procedimento in quanto tale, non lo rallenta né lo velocizza.
Veniamo adesso ai quesiti che ho elencato in apertura.
Domanda numero 1. Risposta. Il lodo è stato approvato in Luglio. Ciò non significa un’automatica estromissione dal processo dell’imputato BS. Ci vuole un provvedimento espresso del Giudice. Il Tribunale dopo la pausa estiva, ha fissato udienza per il giorno 19 settembre (udienza rinviata su richiesta degli avvocati di BS. Pag. 26 della motivazione). Il processo viene rinviato al giorno 27 settembre, data in cui si discute della questione dei supposti profili di costituzionalità del lodo, questione che, nello specifico, interessa la difesa di BS, ancora presente. Il Tribunale si riserva la decisione, rinviando al 4 ottobre, data in cui, da un lato, dispone il rinvio alla Corte costituzionale del lodo, dall’altra dispone la separazione del procedimento (pag. 27 e 28).
A questo punto la difesa di BS non c’era più. Si legge, infatti, a pag. 29 del testo della sentenza:
“Successivamente il processo è stato separato, e la parte che ha dedotto la consulente è estranea all’odierno dibattimento”.
Come è ovvio che sia da procedura vigente in Italia, su Marte non so. Una volta separata la posizione di un imputato, la sua storia continua nel procedimento separato, mi sembra di dire un’ovvietà. Ho chiesto di citare la norma del codice che possa prevedere una partecipazione al processo di una parte estromessa. Sino ad ora non c'é stata nessuna indicazione normativa per il semplice fatto che essa non esiste.
Domanda numero 2. Risposta: entrambe le difese. Le liste testimoniali vengono presentate almeno 7 giorni prima dell’apertura del dibattimento. Il lodo è stato approvato a dibattimento già quasi concluso. La questione cui probabilmente si fa riferimento non è quella delle liste testimoniali, ma quella delle c.d. istanze ex art. 507 CPP, cioè, la possibilità di ammettere, al termine del dibattimento, qualche altro elemento di prova, come ad esempio una testimonianza non richiesta dalle parti all’inizio del processo. Difatti, la difesa Mills, all’udienza del 28 ottobre, formula delle richieste di prova ex art. 507 CPP, che il Tribunale respinge con un’articolata motivazione, in data 14 novembre (pag. 30 e 31). Ripeto che queste istanze vengono presentate esclusivamente dalla difesa Mills.
È altrettanto chiaro che non esiste alcuna norma che consenta ad un coimputato, non più presente nel procedimento (tecnicamente si parla di imputato di reato connesso) di interloquire in qualsiasi modo, né, del resto, sono in grado di indicarla i ciritici del Tribunale di Milano.
Domande numero 3 e 4. Risposta: vi e' accordo sul fatto che il giudice abbia il potere di eliminare le prove indicate dalle parti come sovrabbondanti. Basta leggere la parte riportata da Oscar Giannino nella sua replica per capire che il collegio ha fissato le udienze in tempi stretti, ma non dice nulla sui testimoni non ammessi. Viceversa, a pagina 9 e seguenti della sentenza, il Tribunale indica compiutamente i motivi per cui ritiene non necessario sentire i testimoni indicati. Cito, a mero titolo esemplificativo, alcune parti dell’ordinanza:
rigetta
le richieste di esame in relazione a:
Darren Wing, indicato dalle difese Berlusconi e Mills, teste inconferente per non essere a sua firma la lettera sul cui contenuto sarebbe chiamato a deporre, e comunque sovrabbondante rispetto ai testi Drennan e Barker;
10 Simon Regis, Howard Shaw, Charles Clawson, Stephen Paul Clarke e Uroke Sheikh, indicate dalla difesa Mills in relazione alla perquisizione disposta nei confronti di Mills, testi superflui alla luce della documentazione acquisita e tenuto conto dell’ordinanza emessa da questo collegio il 13.4.07;
ecc.
Chiedo quindi nuovamente: qualcuno puo' specificare per quale motivo questo potere che il giudice aveva sarebbe stato esercitato male? A me sembra che non siamo in grado di rispondere per il semplice fatto che non conosciamo gli atti del processo. Certo è che la “presunta violazione procedimentale” anche sotto questo profilo non c’è o non è minimamente dimostrabile.
Domanda n. 5: Risposta. Qui la cosa si fa interessante (per i proceduralisti) e piuttosto complessa.
La difesa di Mills insisteva, effettivamente, per tenere unite le posizioni ed invocava la sospensione della prescrizione con gli argomenti riportati nel dibattito a cui faccio riferimento. Difatti, il collegio liquida, sdegnato, queste argomentazioni, dicendo che esse sono
“estranee alle ragioni ed alla logica della giurisdizione” (pag. 27 della motivazione).
E’ quello che io, con rozzezza montanara, dico non stare “né in cielo né in terra”. I motvi li ho spiegati sopra. Introdurre, in via interpretativa, una causa di sospensione della prescrizione sarebbe, a dir poco, abnorme.
Il nodo vero della questione sta da un'altra parte. Difatti la difesa di Mills ha invocato l'applicazione dell'art. 159 CP, laddove stabilisce (punto 3) che la prescrizione è sospesa in caso di
"sospensione del procedimento o del processo penale ... su richiesta dell'imputato o del suo difensore".
Dobbiamo mettere questa norma in relazione all’art. 18, lett. b), CPP. Esso impone la separazione dei procedimenti
se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento".
Dunque, la difesa Mills chiede la sospensione del procedimento e ciò determinerebbe anche la sospensione della prescrizione. Se la prescrizione è sospesa anche per Mills, come per BS, si torna ai blocchi di partenza. La prescrizione é sospesa per entrambi gli imputati, non c´é piú ragione di separare i procedimenti, non si può applicare l'art. 18, lett. b), CPP.
È qui che il Tribunale, secondo me, è spiazzato ed un po' si smarrisce. Scrivono i giudici a pagg. 28 e 29
La difesa Mills ha però richiesto altresì la sospensione del processo ai sensi dell’art. 159 comma 1 n.3 c.p. Tale norma prevede che il processo possa essere sospeso, oltre che per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, anche “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.
Come il collegio ha già osservato nella propria ordinanza del 7 marzo 2008, “per tale ultima ipotesi non vengono posti limiti temporali alla sospensione, e nulla è scritto in ordine alle ragioni eventualmente legittimanti la richiesta. E’ pertanto evidente la necessità di una interpretazione della norma rigorosa e costituzionalmente orientata, alla luce sia dei valori espressi” in particolare negli artt. 3 e 111 della Costituzione, sia dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, fra l’altro nella sentenza 13/20 gennaio 2004 n. 24. “Discende infatti da un’attenta lettura, sinottica e integrata” delle norme costituzionali e di tale pronuncia, “che la sospensione del procedimento, da concedersi con provvedimento motivato, può sì essere determinata dalle esigenze dell’imputato e del suo difensore non costituenti legittimo impedimento, ma tali esigenze sono da valutarsi nella loro effettiva consistenza e vanno contemperate con il rispetto dei principi di speditezza del procedimento e di tutela dei contrapposti interessi delle altre parti”.
In sostanza, i giudici dicono che, con la richiesta di sospensione del procedimento, che non prevede alcun termine finale, Mills arriverebbe ad impedire loro di arrivare in tempi rapidi alla decisione. E, quindi, affermano che ciò andrebbe a danno delle altre due parti (PM e parte civile).
Personalmente trovo la soluzione adottata dal Tribunale corretta nella sostanza, ma non ne condivido del tutto il passaggio di motivazione. Ciò perchè sembrerebbe inventarsi una ragione per negare la sospensione del procedimento, apparentemente inesistente, tanto da essere costretto, a dare la solita interpretazione “costituzionalmente orientata”. In realtà, non ve ne era alcun bisogno.
Il problema nasce, tanto per cambiare, da una, infelice, formulazione dell'art. 159 CP che sembrerebbe prevedere una specie di obbligo di sospensione del procedimento se lo chiede la difesa o l'imputato. Ciò sarebbe assurdo. Non credo che io debba spiegare i motivi perchè lo riterrei assurdo. In realtà i casi di sospensione del procedimento sono specificati dal codice di procedura penale e da alcune leggi speciali (incapacità dell'imputato, necessità di richiedere un'autorizzazione a procedere, e via discorrendo). Il procedimento si può sospendere solamente in queste specifiche ipotesi, nel qual caso, di solito, è sospesa anche la prescrizione. Ora, nel caso di Mills, non c'era nessuno dei motivi codificati per sospendere il procedimento e, quindi, non era nemmeno sospesa la prescrizione. La difesa Mills invocava la sospensione del procedimento in virtù di non si sa che cosa. Se il procedimento non poteva essere sospeso, la prescrizione per Mills correva. Di conseguenza, si doveva procedere alla separazione ai sensi dell'art. 18, lett. b), CPP.
Tutto qui.
In definitiva, non vedo proprio quali “violazioni procedimenti sesquipedali” siano state commesse dal Tribunale.
Conclusione
Ho voluto scrivere questo post solo per amor di verità, non essendo accettabile che si possa ingenerare nei lettori il sospetto che il collegio abbia agito in maniera scorretta, per di più deliberatamente, senza fornire alcuna prova in proposito. Al contrario, è la dimostrazione della facilità con la quale si può screditare qualcuno.
Mi rendo conto che una parte del paese sospetta che la condanna d Mills sia stata pronunciata per ragioni politiche e non perché lui sia stato, giustamente o no, ritenuto colpevole dai giudici. Io non posso fare altro che ribadire la mia personale opinione e cioè che questi colleghi, al di là della loro appartenenza correntizia, hanno agito correttamente, nella più perfetta buona fede e senza alcuno scopo politico.
Molto interessante, grazie per lo sforzo.
PS Mi domando sempre perche' il "lodo" Alfano venga chiamato cosi' e non legge Alfano visto che di lodo non ha proprio nulla.