I matrimoni omosessuali

/ Articolo / I matrimoni omosessuali
  • Condividi

Nei prossimi mesi la Corte Costituzionale deciderà se ci si può sposare tra persone dello stesso sesso.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 3 aprile 2009, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di vari articoli del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone del proprio sesso, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 117, comma 1, della Costituzione stessa.

La vicenda trae origine dalla richiesta, avanzata da due persone dello stesso sesso al Comune di Venezia, di procedere alla pubblicazione di matrimonio, poi negata dall'Ufficiale dello Stato Civile in quanto illegittima. Nella lunga ordinanza il tribunale, dopo avere premesso che nel nostro sistema il matrimonio tra persone omosessuali non è né previsto né vietato espressamente, afferma però che, indiscutibilmente, nel nostro ordinamento il matrimonio è possibile solo tra persone di sesso diverso «a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come unione di un uomo e una donna» che impedisce anche di interpretare le norme del codice civile e di varie leggi speciali in maniera estensiva, così da consentire, appunto, la celebrazione del matrimonio omosessuale. L'unica possibilità per i giudici veneziani, dunque, è rimettere la questione alla Corte Costituzionale, che, presumibilmente tra un anno, prenderà la sua decisione.

Questi, in estrema sintesi, gli argomenti del tribunale di Venezia:

a) l'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili dell'uomo tra cui quello di sposarsi (diritto riconosciuto anche da fonti sovranazionali);

b) la libertà di sposarsi con persone dello stesso sesso non individua alcun pericolo di lesione di interessi pubblici o privati di rilevanza costituzionale;

c) l'art. 3 Cost. vieta ogni discriminazione irragionevole tra i cittadini i quali hanno il diritto di sposarsi con chiunque senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali;

d) esiste una legge (14.4.1982, n. 164) che consente ai transessuali di sposarsi con persone del proprio sesso di nascita, dichiarata conforme alla Costituzione nel 1985 (aggiungiamo che il mutamento di sesso non è causa di scioglimento dell'eventuale matrimonio già celebrato);

e) l'Avvocatura di Stato giustifica la disparità di trattamento sulla base di ragioni etiche, legate alla "tradizione" o alla "natura", che il tribunale - giustamente aggiungiamo noi - giudica pericolose quando si discute di diritti fondamentali;

f) l'art. 29, comma 1 Cost. nell'affermare che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non riconosce il fondamento della famiglia in una sorta di "diritto naturale" ("naturale", come risulta dal dibattito svolto in senso all'Assemblea Costituente, non ha infatti un significato "zoologico" o "animalesco"), ma afferma la preesistenza e l'autonomia della famiglia come comunità originaria e pregiuridica (secondo alcuni parlare di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio equivale ad un ossimoro);

g) il divieto non può essere giustificato sulla base di argomenti legati alla capacità procreativa, perchè nessuna norma prevede la capacità di avere figli come condizione per contrarre matrimonio;

h) l'art. 117, comma 1, Cost., obbliga il legislatore al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e da varie norme sovranazionali (es. la Carta di Nizza); atti delle istituzioni europee spingono gli stati membri a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali. Si citano, infine, le legislazioni di vari Stati dell'UE, che in linea con le risoluzioni comunitarie hanno delineato una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali (Olanda, Belgio, Spagna, Germania, Svezia, Norvegia Danimarca, Finlandia, Islanda).

Uno degli argomenti tradizionalmente utilizzati per avversare l'introduzione in Italia del matrimonio tra omosessuali è quello del buon costume (unito all'ordine pubblico) e tale argomento, per esempio, è stato utilizzato dal Tribunale di Latina nel 2005, per negare la trascrivibilità nei registri dello stato civile di un matrimonio tra omosessuali celebrato all'estero. Occorrere chiedersi, però, che cosa debba oggi intendersi per buon costume. A quali valori etico-sociali il legislatore intende riferirsi? È possibile parlare di una morale assoluta o il concetto stesso del buon costume è un concetto contingente che va temporalmente e spazialmente circoscritto? Il richiamo al buon costume, per il contenuto etico e per le puntualizzazioni filosofiche cui rinvia, è imbarazzante per il giurista che è costretto a muoversi in sentieri che non gli sono usuali ed il richiamo del diritto al buon costume non deve essere letto come desiderio di educare e moralizzare i propri consociati, sopravvalutando la funzione del divieto. In tale regola, come evidenziato dagli studiosi della materia, non è ravvisabile alcuna finalità educativa: non si tratta di demandare alla legge il perfezionamento morale. La legge, molto più banalmente, si limita soltanto ad impedire che l'immoralità, per svolgersi, si serva degli strumenti giuridici, rifiutando così di prestare la sua assistenza ai negozi che la morale disapprova.

Se così è, però, per negare cittadinanza al matrimonio tra omosessuali bisognerebbe allora avere la coerenza di affermare che è l'omosessualità in quanto tale ad essere immorale e che, di conseguenza, un omosessuale non può avere tutela giuridica per i suoi comportamenti, perchè la legge sarebbe solo un mezzo per tutelare uno status che è appunto immorale. In tutta onestà, però, c'è qualcuno che può legittimamente affermare che la morale comune ed il comune sentire, oggi, disapprovino l'omosessualità in quanto tale? In realtà, a parte l'anedottica personale, i prevalenti comportamenti pubblici e privati degli ultimi anni stanno a dimostrare che l'omosessualità non viene più vista - di per sè - come un comportamento contrario al buon costume o, tanto meno, all'ordine pubblico. Gli esempi sono innumerevoli in tutti i campi e del resto le elezioni di numerosi deputati dichiaratamente omosessuali, per non parlare di Vendola a governatore della Puglia lo dimostrano. Occorre pertanto aggiornare il concetto di buon costume e di conseguenza il diritto, in modo conforme alle nuove realtà che via via stanno emergendo, prendendo a riferimento quel che è il comune sentire, in merito alle unioni sia eterosessuali che omosessuali. Nel nostro Paese come nel resto del mondo.

Del resto, perchè mai due persone di sposano? Non certo per motivi religiosi. Sgomberiamo subito il campo da questo equivoco, dato che il matrimonio, dal punto di vista del diritto (che è l'unico che qui interessa), non ha nulla a che vedere con la religione ed anzi due persone tra loro coniugate solo religiosamente sono, per il nostro ordinamento, due perfetti estranei. Non per garantire l'indissolubilità del rapporto, dato che il divorzio è legale in Italia da quasi quarant'anni e ciascuno di noi può sposarsi più volte nell'arco della propria vita. Non per garantire la moralità o il buon costume o limitare la sessualità, dato che, a parte l'assoluta accettazione sociale dei rapporti sessuali come e quando si vuole tra consenzienti, nessuno si sognerebbe, ad esempio, di far dichiarare la nullità del matrimonio di una coppia regolarmente sposata sorpresa in un locale di scambisti. Non per garantire la procreazione o per dare maggior tutela ai figli. Anche in questo caso, a parte l'assoluta equiparazione di tutela ai figli nati fuori e dentro il matrimonio, nessuno si sogna di impedire di sposarsi a due ottantenni o ad una coppia sterile.

In realtà, a ben vedere ci si sposa perchè due persone legate da un sentimento (probabilmente reciproco) scelgono di vincolarsi a diritti e doveri (altrettanto reciproci) di solidarietà, affetto ed assistenza, accettando che a riempire di contenuto tali diritti e doveri sia la legge alla quale spontaneamente si sottomettono. Se così è, è del tutto irrilevante se il sesso di coloro che scelgono di vincolarsi reciprocamente sia il medesimo o differente. D'altra parte, il fine ultimo del diritto è proprio quello di fornire gli strumenti per regolare efficacemente la vita di relazione e sanzionare i comportamenti che ledono l'equilibrio sociale.

In questa prospettiva, ogni atto di autonomia privata meritevole di tutela giuridica costituisce parte del corretto funzionamento del sistema giuridico medesimo, contribuendo allo sviluppo della società civile che, quindi, da un'estensione agli omosessuali dei diritti matrimoniali non uscirebbe indebolita ma, anzi, rafforzata.

Indietro

Commenti

Ci sono 42 commenti

Concretamente, se la corte cost. si pronuncerà positivamente cosa potrebbe succedere?

Quel che è successo ovunque qui negli USA in casi simili: si tenterà di emendare la costituzione. 

Provo a rispondere, perchè la materia è molto ostica.

Quando la Corte dichiara incostituzionali certe norme la sorte di esse è legata al tipo di sentenza che verrà emanata.

In altri termini in alcuni casi la Corte dichiara illegittime certe norme puramente e semplicemente, così espungendole dall'ordinamento. Esse in questo caso, ai sensi dell'art. 136, comma 1, Cost., cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Nel caso specifico la sentenza, ove di accoglimento, dovrebbe invece essere (se non sbaglio) di quelle definite "interpretative", nel senso che dichiarano illegittime le norme in quanto non prevedono la loro applicazione a certe fattispecie (nel ns. caso in quanto non prevedono il matrimonio tra omosessuali).

Quindi non occorrere alcun intervento del legislatore. Saranno gli interpreti, a loro volta, a dover re-interpretare tutte le norme che disciplinano fattispecie che presuppongono che il matrimonio avvenga tra eterosessuali (es. le norme in materia di separazione personale, divorzio, successioni etc.). Si tratterebbe, in ogni caso, di una rivoluzione (anche normativa).

E' anche possibile, sempre in teoria, che la Corte affermi ciò che il tribunale ha escluso, cioè che le norme già oggi vanno interpretate in senso estensivo, in virtù del principio, affermato più volte dalla Corte, secondo cui tra due interpretazioni, una contraria e una conforme alla Costituzione, il giudice deve sempre preferire la seconda. In tal caso la Corte formalmente non dichiarerebbe l'incostituzionalità e rinvierebbe la questione di nuovo al giudice veneziano, che dovrebbe a questo punto ordinare al Comune di Venezia di eseguire le pubblicazioni di matrimonio dei ricorrenti.

 

Tuttavia, poichè, come mi disse una volta un caro amico e collega «non si diventa giudici costituzionali per caso», nulla esclude che la Corte trovi il modo di "non decidere", ad es. dichiarando inammissibile la questione per motivi procedurali.

Sono certo che, nei prossimi giorni, i costituzionalisti si faranno sentire. Ad esempio già il prof. Michele Ainis si è dichiarato favorevole.

 

 

"In realtà, a ben vedere ci si sposa perchè due persone legate da un sentimento (probabilmente reciproco) scelgono di vincolarsi a diritti e doveri (altrettanto reciproci) di solidarietà, affetto ed assistenza, accettando che a riempire di contenuto tali diritti e doveri sia la legge alla quale spontaneamente si sottomettono. Se così è, è del tutto irrilevante se il sesso di coloro che scelgono di vincolarsi reciprocamente sia il medesimo o differente. D'altra parte, il fine ultimo del diritto è proprio quello di fornire gli strumenti per regolare efficacemente la vita di relazione e sanzionare i comportamenti che ledono l'equilibrio sociale."

 

Che succede se le persone interessate alla scelte di vincolarsi sono più di due? Se il sesso non è rilevante, deve esserlo il numero?

 

Certo che no, perché il numero dovrebbe esserlo? Se tre persone vogliono condividere certe conseguenze giuridiche di un certo istituto, non vedo perché impedirglielo. Anni fa in un articolo provocatorio ho sostenuto che sarebbe meglio abolire il tutto e lasciare libertà di fare accordi privati. 

 

Sono un grande fan di questo vostro post: www.noisefromamerika.org/index.php/articoli/Abolire_il_matrimonio

(vedo che è stato già nominato dal suo autore)

Mi chiedevo: se il matrimonio tra persone del medesimo sesso è considerato un segno di civiltà, come mai la poligamia è considerata una violenza sulla donna, dalle stesse legislazioni? Come mai lo Stato vuole proteggere le donne dalla schiavitù e dalle sofferenze ipoteticamente derivanti dalla poligamia, ma non difende l'omosessuale dalla sodomizzazione che gli infligge il partner? (sarò scurrile, ma anche questa deve far male).

Comunque, rimango dell'opinione che il matrimonio civile (non quello religioso) è una contraddizione in termini, e finirà per essere abolito.

 

Chiedo scusa fin da ora.

Artemio, se credi che in un rapporto di coppia il sesso anale sia un sopruso della parte attiva su quella passiva da cui questo dovrebbe essere difeso, vuol dire che lo stai facendo nel modo sbagliato. Non mi sento di darti suggerimenti, perché ogni coppia lo vive in modo diverso, ma posso dirti: ritenta, sarai più fortunato.

 

Questa è la versione meno volgare, a cui sono giunto dopo innumerevoli riscritture mentali.

 

La parte più interessante è quella in cui si nota che la società odierna è caratterizzata da "serial" monogamy, de facto polygyny ... che racchiude gli aspetti peggiori della monogamia e poligamia.

 

La società monogama, a dire il vero, è da sempre caratterizzata da monogamia seriale: questa, essendo un bene piuttosto costoso, era un tempo appannaggio di pochi ricchi e potenti, mentre oggi sembra essere accessibile ai più. Come sembra succedere a tutti i beni un tempo costosi: le bistecche, il riscaldamento ed i vestiti di lana buona. Sembra lo chiamino sviluppo economico ... Rimane vero il fatto che i ricchi, in media, ne consumano una quantità maggiore degli altri ma, anche in questo e con buona pace dei predicatori della diseguaglianza che cresce, la diseguaglianza è diminuita alquanto.

Infine - questo io lo trovo interessante perché fa a pugni con la versione triviale dell'ipotesi "evoluzionista-riproduttiva" avanzata da Wright e tanti altri popolarizzatori della socio-biologia - anche le donne ricche e potenti sembrano avere un certo interesse al consumo del bene in questione. Ossia, anche le donne ricche e potenti sembrano voler avere tanti uomini nel letto, sequenzialmente, meglio ancora se giovani e prestanti (Maria Ciccone docet). Poiché, chiaramente, non lo fanno per aumentare la probabilità che i loro "superiori" geni si riproducano in grande quantità, perché lo fanno?

Non sarà che il gene egoista, in realtà, è super-egoista? Di riempire il mondo con le sue copie non gliene frega nulla, per se. Lui, il gene, vuole solo (s)passarsela bene e più a lungo possibile; riempire il mondo di copie di se stesso è solo una delle strategie (o degli effetti collaterali di altre strategie) che massimizzano l'ammontare totale di piacere che il gene egoista ottiene durante la propria esistenza. Quest'ipotesi mi sembra molto più coerente sia con l'osservazione precedente (anche le donne, quando possono permetterselo, si comprano tanti belli ometti) che con l'altra osservazione che fa a pugni con la versione panglossiana dell'evoluzionismo-riproduttivismo, ossia che i ricchi (donne o uomini che siano) né si riproducono né cercano di riprodursi, mediamente, in quantità proporzionale alla loro ricchezza. Questo è stravero oggi (TFR è praticamente piatto dal primo all'ultimo centile di reddito e ricchezza, secondo il Census USA) ma, di nuovo, era vero anche nel passato, seppur in misura attenuata (e, di nuovo, questo cambiamento è consistente con l'ipotesi del gene super-egoista ...).

P.S. Non intendo la chiosa finale del tuo commento, Carmine. Perché "aspetti peggiori"? Quali, esattamente?

 

 

Non sarà che il gene egoista, in realtà, è super-egoista? Di riempire il mondo con le sue copie non gliene frega nulla, per se. Lui, il gene, vuole solo (s)passarsela bene e più a lungo possibile; riempire il mondo di copie di se stesso è solo una delle strategie (o degli effetti collaterali di altre strategie) che massimizzano l'ammontare totale di piacere che il gene egoista ottiene durante la propria esistenza.

 

Ma un gene non ottiene nessun piacere: e' un pezzetto di DNA. E anche qualificarlo come "egoista" e' soltanto un pittoresco modo di dire: ovviamente non c'e' alcun finalismo in come l'evoluzione determina le azioni degli esemplari di ogni specie, piu' di quanto non ci sia nella scelta di posizioni e velocita' delle molecole di un gas in un recipiente in modo che all'equilibrio la pressione sia costante in tutti i punti. Quel che accade e' che individui che hanno geni che in qualche modo riducono il numero di futuri portatori degli stessi geni finiscono, ovviamente, con l'avere meno discendenti.

Incidentalmente, e' dubbio che l'omosessualita' sia genetica: una delle teorie che sta guadagnando favore e' che almeno quella maschile sia favorita da alti tassi di testosterone nel sangue materno durante lo sviluppo embrionale, particolarmente nella fase in cui si formano le strutture cerebrali che determinano le preferenze sessuai. Il testosterone e' presente anche nelle donne, essendo in parte prodotto dalle ghiandole surrenali, e mentre gli estrogeni (presenti in maggiore quantita') non raggiungono il cervello del feto essendo bloccati dalla BBB (barriera sangue-cervello), il testosterone, la cui molecola e' piu' piccola, ci arriva. A questo punto, pero', tramite un processo di aromatizzazione indotto dall'enzima aromatase, il testosterone viene convertito in estradiolo, che e' un ormone femminile, et voila: i giochi son fatti. Questo torna con alcuni altri dati statistici in parte inaspettati (in quanto piu' mascolini) che si rilevano tra omosessuali maschi, come le maggiori dimensioni medie del pene e maggior lunghezza del dito anulare rispetto all'indice (fuori dal cervello il testosterone non e' stato convertito in estradiolo, e quindi influenza lo sviluppo dell'embrione in senso maschile).

 

 

Non sarà che il gene egoista, in realtà, è super-egoista? Di riempire il mondo con le sue copie non gliene frega nulla, per se. Lui, il gene, vuole solo (s)passarsela bene e più a lungo possibile; riempire il mondo di copie di se stesso è solo una delle strategie (o degli effetti collaterali di altre strategie) che massimizzano l'ammontare totale di piacere che il gene egoista ottiene durante la propria esistenza [A me sembra ancora una volta che il BLOCKQUOTE non funzioni]

Non credo che le due cose siano in contraddizione, come tu stesso scrivi. Ammettiamo che il gene voglia riprodursi, quale strategia ha a disposizione se non quella della libido che l'uomo cerca di soddisare con rapporti sessuali? Soddisfare i propri istinti era, fino all'arrivo dei contraccettivi, la stessa cosa che riprodursi e moltiplicarsi. Tu credi che riprodursi era solo un effetto collaterale del (s)passarselo bene, io propendo piu' per l'ipotesi che l'appagamento sessuale era l'esca per poter creare cloni di se stesso.

Piccola parentesi, questa idea che i metodi moderni di contraccezione hanno permesso di controllare le gravidanze la sento ripetere da anni per cui ormai la considero vera pero' sempre mi domando: ma coitus interruptus e' una parola latina per cui almeno un metodo per evitare la gravidanza c'e' sempre stato o mi sbaglio? Certo e' che li' era l'uomo che decideva se "inserire la retromarcia", mentre i contraccettivi hanno esteso il diritto di voto anche alle donne;-)

P.S. Non intendo la chiosa finale del tuo commento, Carmine. Perché "aspetti peggiori"? Quali, esattamente?

Hai ragione. Mi sono espresso male. Volevo dire che e' peggiore sia della monogamia che della poligamia.

 

 

... ad esempio un uomo, due donne più figli. Bella questione ereditaria, bel lavoro per i notai (Sabino ne sarà entusiasta..). Di fatto la poligamia fu abolita perchè, in un epoca in cui non esisteva il test del DNA, c'era bisogno della certezza della linea dinastica (non c'è niente da fare le cose più belle finiscono sempre per sordidi motivi di denaro..).

Non parliamo poi del caso inverso: due uomini, una donna (poveretta o fortunata, dipende dai punti di vista), che poi improvvisamente decidono di divorziare: questo è mio, no mio, me lo ha regalato X, sì ma oramai lo usa Z, che però è geneticamente figlio/a di Y.

Insomma è già difficile andare d'accordo in due, che bisogno c'è di incasinare il tutto? Meglio la poligamia sequenziale, ma almeno certi diritti sono meno attaccabili. Penso che da un punto di vista giuridico si debbano chiamare "tutela degli interessi rilevanti", che in questo caso sarebbero dei discendenti.

Sui matrimoni omosessuali spero proprio che la Consulta li renda possibili in qualche modo.

Trovo ampiamente condivisibile la chiusura dell'articolo di daniele muritano e sabino patruno, e cioè che, al fine dello sviluppo della società civile << (...) un'estensione agli omosessuali dei diritti matrimoniali non uscirebbe indebolita, ma, anzi, rafforzata>>.

Di mio, aggiungerei queste riflessioni.

Il Diritto positivo italiano. Opportunamente, Tooby, nel commento del 27 aprile, ricorda che, il nostro Codice civile, in diverse disposizioni, parla di Matrimonio come un rapporto giuridico tra moglie  - donna - e  marito  - uomo -.  E sembra doversi escludere, in base al Diritto vigente - il cd. Diritto positivo -, un Matrimonio composto da una coppia non già di etero, bensì di omosessuali.

A quanto già richiamato da Tooby nel commento, e ad ulteriore conforto della tesi da lui espressa, aggiungerei, l'art.143, Codice civile (www.altalex.com/index.php?idnot=34809).

La Risoluzione sulla Parità dei diritti delle persone omosessuali nella Comunità Europea.  Ma, in ambito europeo, il Parlamento ha invitato gli Stati membri ad << abolire tutte le disposizioni che criminalizzano e discriminano i rapporti sessuali tra omosessuali>>  (Cfr, art. 5, Risoluzione 8 febbraio 1994, in www.personaedanno.it/cms/data/articoli/002954.aspx).

Rimanendo in ambito Comunitario, va ricordato che non sono pochi i Paesi membri che tutelano la coppia omosessuale. Per brevità, e senza pretesa alcuna di completezza, ne indicherei due: la Germania (www.repubblica.it/online/società/berl/gay/gay.html), e la Spagna (www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2005/06_Giugno/30/spagna.shtml).

La Corte Costituzionale. Che il nostro Ordinamento giuridico, espressamente non preveda il Matrimonio tra persone dello stesso sesso, non costituisce un dato insuperabile.

Sia gli Autori dell'articolo, che Tooby in un commento del 27 aprile, hanno esattamente ricordato come non sia necessario un intervento del Legislatore, per introdurre, nel nostro Ordinamento, la figura dell'Unione tra omosessuali. Infatti, la Corte Costituzionale, investita dal Tribunale di Venezia, potrebbe pronunciarsi, tra le altre possibilità, con una sentenza cd. additiva. E cioè aggiungere, come sostiene una dottrina assai autorevole, << (...) la parte in cui il testo impugnato non prevede>> (Cfr, Giovanni Conso, in " Giurisprudenza Italiana ", Utet, Giugno 2008, pag. 1564).

In altre parole, la Consulta potrebbe intervenire su quelle disposizioni del Codice civile, richiamate nell'Ordinanza del Tribunale di Venezia, facendo dire, a queste disposizioni, << ciò che loro non dicono, ma che espressamente non vietano>>.

Conclusioni. Due sono le conclusioni che, sommessamente, mi sentirei di fare:

1. nell'attuale realtà italiana, le Unioni tra omosessuali, sono, appunto, realtà. Il fatto  -pare innegabile - che rappresentino una porzione minoritaria del vivere civile, a me sembra essere una ragione in più , per intervenire. Forse che una moderna Democrazia liberale, non deve tutelare  - anche, o soprattutto -, queste minoranze? Forse che una moderna Democrazia Europea, si fonda sulla << tirannìa  delle maggioranze>>, di ogni colore e natura ?;

2. tra gli ostacoli al riconoscimento delle coppie omosessuali, c'è, non ultimo,  il nostro tradizionale apparato etico-religioso-culturale.  A questo proposito, vorrei ricordare, tra le molte, due decisioni del nostro massimo Giudice di Diritto interno. Sono pronunce che riconoscono cittadinanza al cd. principio di laicità  - rectius: laicità, non laicismo, che è la degenerazione della prima! -.

La prima, è la sentenza nr. 508/2000 (www.giurcost.org/decisioni/index.html), (cliccare su Cronologica; poi su Anno; infine su nr. della Sentenza).  

La seconda, è la sentenza nr. 203/1989 (www.giurcost.org/decisioni/index.html), (cliccare su Cronologica; poi su Anno; infine su nr. della Sentenza).   

La domanda. Chiuderei con una domanda, che, a molti, potrà apparire ingenua: Quando potremo cominciare a discutere, serenamente e senza settarismi, di riconoscere la giusta tutela alle coppie omosessuali ? Possiamo attendere, fiduciosi, l'intervento del Giudice Costituzionale ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... arriva la prima proposta di modifica della costituzione: http://www.aprileonline.info/notizia.php?id=12018

 

Se non erro, in caso una simile modifica fosse approvato a maggioranza non qualificata, potrebbe essere chiesto (da chi?) il referendum confermativo, per il quale *non c'e' il quorum*.

Per lo meno mi pare che il meccanismo valga per tutte le modifiche costituzionali, non vorrei scrivere bestialita'.

Revisione della Costituzione: l'art. 138.  Paolo C ci informa, nel commento che precede, di una proposta di Legge costituzionale, presentata da alcuni Parlamentari, volta ad emendare la Costituzione italiana. La proposta  di modifica riguarderebbe, tra le altre cose, l'art. 29, e sarebbe finalizzata a definire il Matrimonio, come <<unione tra un uomo e una donna>>, con ciò precludendo, nelle intenzioni dei proponenti, l'Unione tra persone del medesimo sesso.

Proviamo, per quanto possibile su questo Blog, a fissare alcuni punti fermi, circa la Procedura di revisione costituzionale, prevista dalla nostra Carta Costituzionale.

La Revisione è contemplata dall'art. 138.  La norma prevede che, le Leggi di revisione della Costituzione, siano adottate, da ciascuna Camera, con una Procedura che, autorevole Dottrina, definisce come procedura aggravata ( Cfr, Temistocle Martines, " Il Potere Legislativo", in "Diritto Costituzionale", Giuffrè, Milano).  E cioè:

  1. con una doppia votazione. In sede di seconda votazione, è richiesta, ai fini dell'approvazione, la cd. maggioranza assoluta, e cioè la metà più uno dei componenti ciascuna Camera, anziché con la cd. maggioranza semplice, e cioè metà più uno dei presenti in Aula ( art. 138, comma I, Costituzione,  in www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm);
  2. che, tra una votazione - deliberazione -, e l'altra, occorre un intervallo non inferiore a tre mesi ( art. 138, comma I, Costituzione);
  3. che, il progetto di Legge così approvato, << (...) non si trasforma (...) in legge, ma resta allo stato di progetto (...)>> (Cfr., Temistocle Martines, opera citata).

A giudizio di questa Dottrina, infatti, la proposta così approvata, rimane progetto, e non già Legge, perché, lo stesso art. 138, prevede la possibilità  - possibilità, dunque, e non necessità -, che gli Elettori possano essere coinvolti, nella complessa procedura di Revisione, mediante Referendum che, in Dottrina, è variamente definito come confermativo, o, anche, approvativo (http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum).

Tuttavia, affinché possa essere indetto tale Referendum, debbono concorrere, necessariamente, due condizioni:

  1. che in sede di seconda votazione, la proposta di Legge costituzionale, sia approvata, da ciascuna Camera, come detto, a maggioranza assoluta, e non a maggioranza cd. qualificata, e cioè con i 2/3  i componenti ciascuna Camera (Cfr. art. 138, comma III, Costituzione);
  2. che, entro 3 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Referendum sia chiesto da:
  • 1/5 dei componenti una Camera;
  • oppure da 500 mila elettori;
  • oppure da 5 Consigli Regionali (Cfr. art. 138, comma II,Costituzione).

Va da sé, che, laddove ciascuna Camera, in sede di seconda votazione, dovesse approvare con la maggioranza dei 2/3, anziché con la maggioranza assoluta, il progetto diverrà Legge, quindi promulgata, infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e non ci sarebbe spazio per il Referendum.             

Referendum cd. confermativo, o approvativo.  I precedenti.  La nostra storia Repubblicana, conta due soli casi di Referendum cd. confermativo, o approvativo.

Il primo, è quello tenutosi il 7 ottobre 2001http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum).

Il secondo, è quello tenutosi il 25 e 26 giugno 2006 ( http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum_costituzionale_del_2006).  

Referendum.  La disciplina.  La complessa normativa dell' istituto del Referendum, è disciplinata da:

Il Quorum.  Correttamente, Paolo C, sostiene che, riguardo al Referendum cd. confermativo/approvativo di cui all' art. 138, non è richiesto un quorum, vale a dire la partecipazione, ai fini della validità del Referendum, della maggioranza degli aventi diritto al voto. Ma, ai fini della promulgazione della Legge costituzionale, è richiesta la maggioranza dei voti validamente espressi, e cioè non computando le schede bianche, e i voti nulli ( Cfr. art. 138, comma II, Costituzione; Legge nr. 352/1970; Regolamento di Camera, e Regolamento del Senato). 

 

Ma PdL + Lega + UdC + i "teocom" del PD arriverebbero ai 2/3 di ciascuna camera?

Se sono tutti presenti e se PdL + Lega + UdC votano compatti, dovrebbero servire altri 40 voti.

Tooby e Massimo, vediamo se sono in grado di servire un assist, alla vostra riflessione.

 

Senato della Repubblica.  L'art. 57,comma II, Costituzione (Cost.), fissa il numero dei Senatori elettivi, in 315 (www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm).

A questi, però, vanno sommati i Senatori a vita, previsti dall'art. 59, Cost. 

I senatori a vita sono di due categorie: 

  1.  Senatori a vita di diritto, e cioè gli ex Presidenti della Repubblica (art. 59, comma I, Cost.);
  2.  e Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica (art. 59, comma II, Cost.).

Attualmente  - XVI Legislatura -, il numero totale dei nostri Senatori a vita, e cioè sommando quelli di diritto, a quelli nominati dal Presidente della Repubblica, è di 7 (www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Attsen/SenatoriAVita.html).

Pertanto, il numero complessivo dei nostri Senatori, cioè sommando quelli a vita, a quelli elettivi, è di 322 (http://it.wikipedia.org/wiki/Senatori_XVI_Legislatura).

Perciò, la maggioranza cd. qualificata dei 2/3 di cui all'art. 138, Cost., e alla quale Massimo accennava, va riferita a 322 Senatori.

Per la composizione delle varie forze politiche presenti in Senato, rinvio a : http://it.wikipedia.org/wiki/Senatori_XVI_Legislatura.

 

Camera dei Deputati.  L'art. 56, comma II, Cost., fissa il numero dei Deputati, in 630 (www.quirinale.it/costituzione/costituzione.htm). La maggioranza qualificata dei 2/3, di cui all'art. 138, comma III, Cost., andrà riferita, pertanto, a 630.

Per la composizione delle varie forze politiche alla Camera, permettetemi di fare rinvio a:  http://it.wikipedia.org/wiki/Deputati_XVI_Legislatura.

Spero di non avervi stordito!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stordito no, ma non aggiunge virgola: oltre a PdL, Lega e UDC, servono i voti di un'altra quarantina di deputati e di un'altra quarantina di senatori.

in Portogallo hanno approvato la legge che consente i matrimoni omosessuali

per l'Italia è solo questione di tempo

Speriamo.

La Corte Costituzionale, all'Udienza pubblica del 23 marzo scorso, ha rinviato la pronuncia, circa il riconoscimento, nel nostro Ordinamento, del Matrimonio tra persone dello stesso sesso. 

Contraria ad un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, c'è, com'è noto, la Chiesa Cattolica.  Anche le ragioni di tale contrarietà, non ci sono ignote. Sono ragioni che richiamano, essenzialmente, la nozione stessa di Matrimonio. Il Codice di Diritto Canonico, infatti, chiarisce, al Canone 1055, § 1, tale Sacramento. E lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, all' art. 7, n. 1601, riprende la medesima nozione.

Tra i documenti ecclesiastici che, di recente, si sono espressi contrari ad un riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, ricorderei  la Nota dottrinale di Sua Eminenza, Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo Metropolìta di Bologna.

 

Rispettosamente, e molto sommessamente, da eterosessuale, laico e battezzato, e, dunque, come milioni d'Italiani, << incorporato alla Chiesa>>, vorrei poter fare qualche considerazione, alla Nota dottrinale del Cardinale.

Sua Eminenza, nella Nota, scrive che dare << riconoscimento legale alle unioni omosessuali equiparandole all'unione legittima fra uomo e donna (...), costituirebbe una grave ferita al bene comune >> ( vedi punto 1 ).  E, più avanti, aggiunge che << (...) lo Stato (...) non può essere neutrale (...) di fronte al bene comune: la società deve la sua sopravvivenzanon alle unioni omosessuali, ma alla famiglia fondata sul matrimonio >> ( vedi punto 2. Il grassetto è mio ).

Dunque, stando alla Nota, se ho ben capito, e se l'essere febbricitante non mi abbia tirato un brutto scherzo, l'argomento prìncipe, a sostegno della tesi, secondo la quale, lo Stato, non deve equiparare le << unioni omosessuali>>, << all'unione legittima fra uomo e donna >>, sembra essere, secondo Sua Eminenza, l'impossibilità, per le  << unioni omosessuali >>, di assicurare la   << sopravvivenza>> della società.

A me pare che, invece, in condizioni non troppo dissimili, rispetto alla coppia omosessuale, possa venire a trovarsi, talvolta, anche una coppia etero. E infatti.

- Una coppia dove, anche soltanto uno dei due fosse sterile, ma decidesse di non ricorrere a terapie, per vincere la sterilità;

- una coppia non sterile, che, semplicemente, decidesse di non procreare;

- infine, una coppia che, altrettanto semplicemente, contragga matrimonio in età avanzata, e quindi infeconda.

 

Negli esempi di coppie eterosessuali riportati nel commento precedente, neanche loro - mi sembra - potrebbero garantire, per una ragione o per un'altra, la << sopravvivenza della società >>, come si esprime Sua Eminenza, nella Nota di cui qui si discute.  E dunque, a questo punto, domanderei a Sua Eminenza: Ritiene  lecito  - il Cardinale - per gli esempi di coppie etero sopra indicati, che esse contraggano Matrimonio?  E, se sì, con quali argomenti

Difatti, considerato che, anch'esse, al pari delle coppie omosessuali, non possono  - non vogliono, talune -, partecipare alla << riproduzione della specie >>, perché dovrebbe consentirsi, a tali coppie etero, e solo a loro, contrarre Matrimonio ?  Perché dovrebbe vietarsi, tale possibilità, aggiungo io, alle coppie omosessuali ? 

Va chiarito che, trattando, questo commento, unicamente la Nota dottrinale, e il suo contenuto, gli argomenti di cui parlo, e che gradirei il Cardinale producesse, sono argomenti non extratestuali, per dir così.  Detto altrimenti, non deve trattarsi di argomenti che, Sua Eminenza, pure potrebbe citare, ma non sono quelli usati nella Nota, e che, pertanto, non rientrerebbero nell'oggetto che mi sono dato in questo commento.

 

 

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso, i commenti non appena si potranno leggere le motivazioni

Ma un matrimonio gay legale c'è (terribilmente italiano).