Partiti politici: non ogni cosa è “illuminata"

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Associazioni e fondazioni legate alla politica possono costituire canali idonei a veicolare denaro pubblico e finanziamenti privati da destinare, in ultima istanza, ai partiti. Valutare la trasparenza del loro operato è, pertanto, essenziale.

L’attuale crisi dei partiti politici non sembra riguardare le loro entrate, nonostante il finanziamento pubblico “diretto” sarà totalmente abolito nel 2017, dopo una graduale riduzione, secondo quanto disposto dalla l. n. 13/2014. Infatti, essi restano comunque destinatari del 2 per mille dell’Irpef - vale a dire fondi spettanti al fisco e sottratti ad altri impieghi - a seguito del  gradimento espresso da alcuni contribuenti; inoltre, percepiscono erogazioni liberali incentivate dallo Stato mediante una detrazione d’imposta - sempre somme a carico della collettività - del 26% (spettante anche ai politici obbligati per statuto a versare una quota della propria indennità alle casse del partito di appartenenza, difficilmente definibile come donazione); ottengono altresì risorse ingenti mediante i contributi statali corrisposti ai gruppi parlamentari. In aggiunta a questi canali di sovvenzionamento, come rilevato da Openpolis, i partiti utilizzano altre modalità di reperimento di fondi avvalendosi di associazioni e fondazioni. Si tratta di soggetti che assumono rilevanza per più di un profilo, in quanto canali idonei a veicolare denaro pubblico e finanziamenti privati da destinare, in ultima istanza, ai partiti. Valutare la trasparenza del loro operato è, pertanto, essenziale.

Innanzitutto, enti legati alla politica risultano talora compresi tra beneficiari del 5 per mille dell’Irpef – cioè fondi di pertinenza dello Stato – insieme a organizzazioni operanti, tra gli altri, nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficienza, dell’istruzione, della ricerca scientifica, della cultura, della tutela dei diritti civili (d.lgs. n. 460/1997). Questa inclusione potrebbe non destare stupore, laddove i soggetti in questione perseguissero effettivamente gli scopi per i quali percepiscono risorse pubbliche: invece, al riguardo non vi è alcuna certezza. Come attestato dall’ultima relazione della Corte dei conti sulla “Destinazione e gestione del 5 per mille dell’Irpef”, ex ante, non viene eseguita una rigorosa valutazione dei requisiti di selezione dei destinatari del 5 per mille, né un riscontro concreto dell'attività da essi svolta, nonostante ciò sia previsto espressamente (Agenzia delle Entrate); ex post, mancano effettivi controlli sulla gestione delle quote erogate e verifiche sul loro impiego, non essendo peraltro prefissati criteri di misurabilità dell’utilità sociale prodotta; inoltre, a seguito della stabilizzazione dell’istituto (l. 190/2014), non è mai stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio finalizzato a definire - tra le altre cose - modalità uniformi di redazione dei rendiconti e la loro pubblicità, oltre a quella degli elenchi dei beneficiari. Dalle carenze rilevate discende  la crescita a dismisura del numero e della varietà dei soggetti richiedenti l’attribuzione dei fondi in discorso e la conseguente “frammentazione e dispersione di risorse” in danno di organizzazioni più meritevoli: “numerosi sono i casi di fondazioni legate a formazioni politiche” (...) le cui finalità appaiono “difficilmente compatibili con la ratio dell’istituto”. La Corte riscontra altresì conflitti d’interessi di enti che gestiscono i centri di assistenza fiscale (Caf), o sono a essi connessi, e al contempo risultano percettori del 5 per mille: si tratta di una criticità di particolare rilevanza, considerato che i Caf sono spesso emanazione di sindacati, i quali sono espressione di partiti cui possono essere ricondotti alcuni destinatari delle somme in questione.

I profili di opacità non si limitano a quelli evidenziati: associazioni e fondazioni correlate alla politica rappresentano, altresì, strumenti per sfuggire alle larghe maglie della disclosure prevista dalla menzionata l. n. 13/2014. I partiti hanno obblighi di trasparenza riguardanti i propri statuti e rendiconti, non invece le attività economiche svolte da formazioni di riferimento. Tali obblighi gravano su di esse solo se rientranti in alcune limitate fattispecie previste dalla legge citata (organi direttivi decisi dai partiti, o erogazione di somme a titolo di liberalità o finanziamento di iniziative gratuite in favore di questi ultimi), le quali risultano manifestamente insufficienti a ricomprendere l’ampia varietà dei possibili intrecci tra le organizzazioni in discorso e i partiti, tra esse e i politici operanti individualmente, tra quelle riconducibili al medesimo partito: vi è, quindi, un’ampia area di relazioni che resta nell’opacità assoluta. Inoltre, le strutture in esame non hanno alcun obbligo di rendere noti i soggetti che forniscono loro risorse, i quali a propria volta godono della tutela della riservatezza. Non è, dunque, possibile “ricostruire il puzzle economico di cui si nutre la vita politica italiana”. La chiara evidenza di ogni tipo di legame così come delle fonti attraverso cui affluiscono denari e ogni altro genere di approvvigionamenti a ognuna delle parti coinvolte, è essenziale al fine di comprendere l’eventuale pressione esercitata dai sovvenzionatori nelle scelte operate dai decisori. “Per la qualità della democrazia non è indifferente chi finanzi la politica”. La necessità della massima chiarezza non sembra, tuttavia, avvertita dai regolatori nazionali, considerato che, da un lato, un disegno di legge sui partiti, recentemente approvato dalla Camera, si limita alla scarna dichiarazione di principio che i loro rapporti con associazioni e fondazioni “devono conformarsi ai princìpi di trasparenza”; dall’altro, non pare aver avuto seguito una proposta di legge che imponeva a tali organizzazioni vari obblighi di disclosure, tra cui la pubblicazione dei soggetti erogatori di somme superiori a una certa cifra anche senza la preventiva autorizzazione di questi ultimi; infine, giacciono da anni in Parlamento testi normativi volti a disciplinare l’attività delle lobby e, conseguentemente, a rendere palese la loro influenza sui meccanismi decisionali dei policy maker nazionali. Le lacune nel sistema della trasparenza, già rilevate con riferimento alla legge sull’abolizione del finanziamento diretto ai partiti, appaiono ancora più evidenti alla luce delle considerazioni sopra svolte.

Le “relazioni pericolose” tra politica e associazioni e fondazioni sono note da tempo: dunque, perché governanti che vantano di aver operato una rivoluzione nella trasparenza (anche con il recente c.d. Foia italiano) le lasciano avvolte nell’opacità, senza adeguati interventi di regolazione? Sono domande retoriche, e questo è chiaro veramente.

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