Devo fare l’ennesima premessa. Come ho già detto nel primo articolo, io faccio il PM e, quindi conosco solamente il settore penale. Nel settore civile i problemi sono altri (anche più gravi) ed a me noti solo per quello che mi viene riferito dai colleghi o che leggo scorrendo i titoli di qualche rivista. Sotto il profilo strettamente economico, la giustizia più importante, perché più incide sulla vita dei cittadini, è quella civile, non quella penale. Se io ho un contratto da far rispettare rivolgendomi ad un giudice, devo ottenere ragione in tempi strettissimi e non tra 15 anni, altrimenti, con la sentenza che mi dà ragione, posso tappezzarci i muri. Io, per evidenti motivi, mi limiterò a parlare dei problemi connessi alla giustizia penale, tanto l’articolo verrà bello lungo comunque.
Il reato. Il reato è un c.d. fatto illecito. Il fatto illecito può essere punito in via esclusivamente civilistica (risarcimento del danno), amministrativa (es. violazioni del codice della strada), oppure in sede penale (reati). In Italia, con il pragmatismo che notoriamente ci contraddistingue, pensiamo che tanti illeciti debbano essere perseguiti penalmente e così abbiamo migliaia di reati. La differenza tra la sanzione amministrativa e quella penale non è di poco momento, per due motivi: 1) la sanziona amministrativa viene irrogata dall’organo competente e non comporta nessun processo, salva l’opposizione da parte del soggetto che l’ha subita; viceversa, per irrogare la sanzione penale, bisogna necessariamente passare attraverso il processo; 2) mentre con il pagamento della sanzione amministrativa viene chiusa definitivamente la vicenda, con il pagamento della sanzione penale (salvo il caso della c.d. oblazione) si è pregiudicati, e quindi, sotto molti profili, segnati a vita. Ogni anno vengono introdotte nuove fattispecie di reato senza che, nel contempo, ne vengano abolite altre, il tutto secondo il classico modello superfisso (il modello superfisso sarà il tormentone della telenovela). Così, nel Belpaese, commette reato l’extracomunitario che non mostra un documento di identificazione al poliziotto, l’installatore che attacca male la bombola del gas, chi macella un animale o ne prepara le carni al di fuori di un locale autorizzato (reato introdotto nel novembre dell’anno …. 2007), chi promuove una riunione in luogo pubblico senza averne dato almeno tre giorni prima avviso al questore, chi promuove o dirige funzioni religiose al di fuori dei luoghi destinati al culto senza averne dato avviso al questore, chi appone illegittimamente il marchio “ceramica artistica e tradizionale”, chi prepara cosmetici utilizzando coloranti non compresi nell’apposita lista, chi dice “scemo” ad un altro e via discorrendo (mi fermo qui perché, altrimenti, facciamo notte e voi pensate che vi stia prendendo in giro). Prendiamo proprio l’ultimo esempio, dire scemo ad un tizio integra il reato di ingiuria. Il poveretto che ha subito l’affronto con lesione del “suo onore e del suo decoro” ha diritto alla persecuzione penale del pericoloso delinquente e quindi si rivolge, con apposita querela, all’organo di polizia. Questo deve svolgere un’indagine, convocare i testimoni, prenderli a verbale, redigere una relazione al PM con dispendio di energie, tempo e costi. Il PM deve leggersi queste c…. e formulare un capo d’imputazione o una richiesta di archiviazione. Poiché nel 90% dei casi l’ingiuria viene pronunciata in un contesto litigioso, il procedimento viene archiviato, intanto, soprattutto la polizia, avrà lavorato per niente. Residuano quel 10% di casi in cui il PM non riesce ad archiviare, cosa succede? L’imputato viene rinviato a giudizio ed il giudice di pace cerca di conciliare, così, magari, il povero offeso ottiene un risarcimento per il grave danno morale da lui subito di 300,00 euro e rimette la querela. Il procedimento si chiude per estinzione del reato, il querelato paga circa 30,00 euro di spese processuali ed i rimanenti costi del procedimento vanno a carico del contribuente…
La procedura: Per perseguire un reato devo seguire determinate regole fissate dalla procedura penale. Fino al 1989 in Italia vigeva il c.d. processo di tipo inquisitorio, da allora abbiamo quello c.d. accusatorio. La differenza ve l’ha già spiegata Alberto qui. Le caratteristiche di questo tipo processo sono, essenzialmente due, la prima è che le prove non si formano nella fase delle indagini ma nel processo, la seconda è la possibilità del controesame (la cross examination). Secondo il nostro ordinamento il fatto che la prova si formi nel processo ha come corollario l’ignoranza da parte del Giudice di tutto ciò che è stato acquisito durante le indagini preliminari. All’inizio del processo, il suo fascicolo contiene solamente il provvedimento con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio con il capo di imputazione ed il certificato penale.
Di per sé, il processo accusatorio è sicuramente il migliore dei mondi procedurali possibili. La ricostruzione di un fatto riesce al meglio con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, compreso l’imputato con l’ausilio del suo difensore. Molti fatti risultano completamente diversi, a seconda di come si pongono le domande. Il difensore, conosce, tramite il suo cliente, fatti che il PM, anche bravissimo, non può sapere, e quindi, in sede di controesame, può fare domande che mettono il fatto sotto una luce diversa. Inoltre, se l’imputato, per legittima scelta difensiva, rinuncia a difendersi nelle indagini preliminari, l’indagine del PM, pur con tutta la buona volontà possibile, rischia di essere monca. Faccio un banale esempio, Tizio viene denunciato da Caio per avergli cagionato una lesione personale dolosa. Egli allega alla denuncia un certificato medico, attestante la perdita violenta di un dente. Caio indica come testimoni due carabinieri intervenuti immediatamente dopo i fatti dalla cui relazione di servizio emerge che, effettivamente, hanno trovato Caio con in mano un suo dente assieme a Tizio poco dopo una lite. Tizio viene avvisato dal PM che sta per rinviarlo a giudizio, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni. Tizio non fa niente. Durante il processo egli porta 4 testimoni che dichiarano che Tizio è stato aggredito violentemente con un coltello da Caio e che egli si è limitato a difendersi, e, quindi, viene assolto.
Anche l’italica magistratura ha ormai, seppur con fatica specie nelle vecchie generazioni, metabolizzato il sistema accusatorio. Il processo accusatorio italiano è stato modulato sull’esempio di quello ameriKano, solo che è stato modulato nell’ambito di un ordinamento giuridico italiano, da italiani, ed, infine, per essere applicato da italiani. E così, prima di tutto, non si tiene conto del fatto che negli States non vige, come da noi, l’obbligatorietà dell’azione penale, sicchè noi, almeno in linea teorica, non possiamo scegliere quali reati perseguire. Inoltre, come, con perfetto pallonetto, vi è stato spiegato da Ronaldinho (Sabino Patruno) in un commento, il processo c.d. accusatorio, essendo molto complesso e costoso, richiede(rebbe) che la maggior parte dei procedimenti venga definita in altro modo (patteggiamenti o rito abbreviato). Direttamente dalle parole del centrocampista del Barca:
All'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice, si ipotizzava che per farlo funzionare bene solo il 10-15% dei casi doveva giungere al dibattimento, nei fatti, però i riti alternativi non sono riusciti ad occupare pienamente lo spazio che gli doveva essere riservato, anche perchè chi può (rectius chi può permettersi di pagare gli avvocati) ha giustamente - dal suo punto di vista - preferito portare i propri processi in aula e cercare di sfruttare i tempoi processuali e raggiungere la prescrizione.
Difatti, in AmeriKa sono pochissimi i processi che si celebrano con il rito accusatorio. Elencarvi tutte le follie della nostra procedura penale richiederebbe la scrittura di un’enciclopedia. Mi limiterò a fare alcuni esempi.
Tra i principi cardine del processo accusatorio all’italiana, rientrano quello dell’oralità e dell’immediatezza spinti all’eccesso ideologico tipico del nostro paese.
L’oralità implica che il teste ripeta quanto da lui riferito al PM o alla polizia durante le indagini e verbalizzato. Se quello che il testimone riferisce davanti al giudice è diverso da quanto verbalizzato durante le indagini, il PM fa notare la circostanza al testimone. Se questi non conferma il verbale, il PM non può fare assolutamente nulla. La Corte costituzionale, con una sentenza dei primi anni ’90, tentò di metterci una pezza, e così stabilì che dopo aver fatto notare al testimone la sua incongruenza (tecnicamente si parla di “contestazione”), venisse acquisito il verbale ed il giudice valutava il fatto, comparando le due diverse dichiarazioni con il restante materiale probatorio. Il legislatore si adeguò e modificò la normativa. Apriti cielo! Sembrava che avessero reintrodotto la santa inquisizione, la tortura, non come gli amerikani che, quelli sì, sono garantisti (sempre che uno non sia straniero e musulmano). Così, nel 2001, fu reintrodotto il principio originario per cui il verbale delle indagini preliminari non è minimamente utilizzabile, a meno che il teste non possa più testimoniare oppure non si fornisca la prova diabolica che sia stato minacciato o blandito. Vediamo, dunque l’applicazione pratica della norma. Capita spesso, nelle aule dei tribunali, di assistere al seguente siparietto. Il PM sente un testimone, non professionale (come un poliziotto), e neutrale rispetto alla vicenda. Sono passati alcuni anni ed il teste disinteressato ha un ricordo molto vago e così dice “non mi ricordo”. Il PM non può fare domande cosiddette suggestive del tipo “si ricorda che lei in data tal dei tali ha visto due rapinatori uscire da una banca?”, in quanto ciò nuocerebbe alla genuinità della testimonianza, il PM deve formulare domande del tipo “cosa ha visto lei in data tal dei tali mentre si trovava nella via x?”, il teste risponde “Che vuole, dottore son passati tanti anni, non ricordo”, PM: “Ma lei è stato sentito a verbale, ricorda?”, teste: “Certo, appunto, confermo quanto c’è scritto nel verbale”, PM: “Sì ma il giudice non sa quello che c’è scritto”, teste: “Perché, non sa leggere?”, PM: “No, no è che lui non ha in mano il verbale”, teste “Perché no?”, PM piagnucolante e sull’orlo di una crisi di nervi: “Faccia uno sforzo la prego, provi a ricordare, si ricorda che una volta è stato sentito dai carabinieri?”, teste: “Sì, sì ricordo vagamente, ho firmato un verbale, se c’è scritto lì confermo quello che c’è scritto”… Come dicevo, se il teste dice una cosa diversa da quella scritta nel verbale, il PM lo invita a specificare, se il teste dice che risulta dal verbale non corrisponde a verità, il PM non lo può depositare, affinché il giudice decida tenendo conto di tutti gli elementi, conta solo quello che il teste riferisce davanti a lui. E così, facciamo un altro esempio assolutamente vero e frequente. Mamma di un tossicodipendente che viene costantemente maltrattato dal figlio, subisce da parte sua anche estorsioni e viene rapinata della pensione, perché il rampollo deve finanziare la sua tossicodipendenza. Disperata la mamma in questione si rivolge la PM. Il PM, cavaliere bianco e senza macchia, parte lancia in resta, acquisisce qualche elemento di riscontro (alcune relazioni dei carabinieri intervenuti a fatto avvenuto, perché chiamati dalla mamma o dai vicini, i vicini che hanno spesso sentito litigare mamma e figlio, qualche certificato medico attestante lesioni subite dalla donna) e chiede ed ottiene dal GIP la custodia cautelare in carcere dell’indagato. Passano alcuni mesi in cui la signora ha la sua pace, e si celebra il processo. La povera mamma vede il figlio che arriva in tribunale ammanettato e si rende conto che, con la sua deposizione, l’amato figliuolo andrà in galera per un paio di annetti. Cosa dice al giudice? Che no, che si era inventata tutto, che attraversava un periodo difficile, che aveva paura del figlio, ma era solo autosuggestione. Il Pubblico Ministero ha in mano un bellissimo e lunghissimo verbale che non può nemmeno riciclare per altri scopi. Fine del processo. PM “Chiedo l’assoluzione dell’imputato, avendo la madre ritrattato le accuse”. Avvocato: “Signor Giudice, il mio cliente è una povera vittima. Una povera vittima di una gravissima ingiustizia. Io chiedo la condanna, signor Giudice, ma non del mio cliente. Io chiedo la condanna del Pubblico Ministero, di questo fanatico Torquemada che ha ingiustamente imprigionato un povero innocente e che ha privato, per lunghi mesi, una mamma del sostegno morale da parte dell’amato figliuolo. Io mi domando perché questi magistrati siano irresponsabili anche di fronte a questi macroscopici e colpevoli errori…”. Assoluzione brillante del povero perseguitato e pagamento in suo favore di un indennizzo per la custodia cautelare ingiustamente sofferta a spese dell’italico contribuente. Ovviamente, siccome il tossico è indigente, anche il difensore viene pagato dal contribuente… Ma del resto, siamo in Italy, siamo il paese del sole, del mandolino, degli spaghetti e della mamma (appunto) e, dopotutto, i figli “so’ piezz’e core” no?
Vado avanti? Eccovene un’altra. Gli avvocati penalisti, negli anni ’90 hanno fatto una battaglia assolutamente sacrosanta e giusta per ottenere la possibilità di controesaminare i c.d. chiamanti in correità, vulgo “pentiti”. Senza raccontare le vicende travagliate della normativa, nel 1999 fu cambiato l’art. 111 Cost, e fu introdotto il principio per cui la colpevolezza di un imputato “non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”. Trattasi di principio condivisibile. Negli anni ’90 si era arrivati al punto che pentiti di mafia o di tangentopoli sentiti dal PM in sede di indagini preliminari, arrivavano in dibattimento e si avvalevano della facoltà di non rispondere, dopodiché il PM depositava il verbale ed il difensore non poteva fare il controesame. Il principio è dunque sacrosanto, ma, nel contempo, a differenza degli amerikani, dove, a quanto ne so, ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, ma se decidi di parlare, devi dire la verità a pena di reato, da noi, chissà perché, vige il principio del c.d. “nemo tenetur se detegere”. E quindi, si doveva contemperare tra loro questi due principi, quello del diritto al controesame con quello del “nemo tenetur”. La magistratura ha sempre chiesto che, una volta saltato il fosso della collaborazione, il collaborante, non potesse più avvalersi dalla facoltà di non rispondere, ma dovesse testimoniare, a pena di sanzione penale per falsa testimonianza. Invece in Italia, tanto per cambiare, si dà un colpo al cerchio ed uno alla botte, per cui, in generale, puoi essere costretto a testimoniare solo se hai subito una condanna definitiva, perché così non puoi più danneggiarti con la tua testimonianza. Facciamo anche qui un esempio concreto. Tizio e Caio trafficano droga. Tizio, viene arrestato in flagranza con dieci chilogrammi di cocaina. Questi, per avere l’attenuante della collaborazione, pensa bene di collaborare e fa il nome di Caio. Il PM diligente verifica se ci sono dei riscontri a quanto dice Tizio e trova una serie di elementi indiziari a conferma della versione del collaborante. Sulla base delle dichiarazioni di Tizio e dei riscontri trovati, chiede che venga applicata la custodia cautelare in carcere, in quanto Caio è soggetto pluripregiudicato e privo di un lavoro ufficiale. Adesso cominciano i grattacapi per il nostro PM. Finchè la posizione di Tizio non è passata in giudicato, è completamente nelle mani di quest’ultimo. Tizio potrebbe cambiare idea in qualsiasi momento, ad esempio perché la pastasciutta del carcere non è abbastanza al dente o perché, sotto al piatto di pastasciutta, ha trovato un bigliettino molto significativo… Tizio vuole chiudere la sua posizione con patteggiamento previa concessione dell’attenuante perché ha collaborato, con conseguente separazione dei procedimenti. Il problema sta nel fatto che Tizio, una volta chiuso il patteggiamento (ed ottenuto lo sconto di pena) potrebbe evitare che la sentenza passi in giudicato per almeno un anno, presentando un ricorso in cassazione contro il provvedimento. Nel contempo, non si può aspettare tutto questo tempo, perché Caio è detenuto in attesa di giudizio. È possibile evitare questa situazione di impasse anticipando la possibilità di controesame davanti al giudice con un cosiddetto incidente probatorio, durante il quale l’audizione mediante esame e controesame da parte del difensore si svolge davanti al Giudice delle indagini preliminari. In questa fase Tizio può avvalersi della facoltà di non rispondere o raccontare impunemente qualsiasi cosa perché tanto lui non è ancora un testimone. La cosa assurda è data dal fatto che il verbale in cui Tizio ha accusato Caio costituisce confessione da parte del primo e così non si capisce dove egli possa danneggiare sé stesso, dovendo solo ripetere una confessione già resa…
In sostanza, in Italia, la prova del processo è, quanto meno in parte, in mano a soggetti privati, al testimone, che può ritrattare o, addirittura, ad un chiamante in correità che prima, con le sue dichiarazioni, contribuisce a mandare in galera un soggetto potenzialmente innocente e poi si può avvalere della facoltà di non rispondere.
Il principio del contraddittorio spinto all’eccesso ideologico implica anche che le indagini compiute dal poliziotto non possano entrare nel fascicolo del giudice, nemmeno a processo avviato. Pensiamo ad una complessa indagine fatta dalla GdF per bancarotta fraudolenta con esame di migliaia di documenti bancari e non, ad esempio la vicenda di una nota società multinazionale guidata da un tizio timorato di dio di nome Calisto. Al termine, la GdF redige un’articolata relazione di migliaia di pagine che presenta al PM. Nel dibattimento il PM non potrà produrre questa relazione, ma deve far ripetere oralmente tutto quanto in essa contenuto dal poliziotto che l’ha scritta, con difficoltà facilmente immaginabili, per non parlare del fatto che tutto ciò che dice e che non è altro che una ripetizione, per forza di cose incompleta di ciò che ha già scritto, deve essere verbalizzato in forma stenotipica e la stenotipia, almeno a Bolzano, prende un importo fisso per ogni pagina scritta.
Come dicevo, un altro bellissimo istituto che noi abbiamo è quello della c.d. immediatezza, per cui il processo deve chiudersi subito dopo la fine dell’assunzione delle prove ed il giudice che delibera deve, a pena di nullità assoluta (cioè rilevabile anche a distanza di anni in cassazione), essere quello che ha assunto le prove. Ciò perché, si dice, il Giudice si basa anche su elementi diversi dal semplice verbale contenente la trascrizione della testimonianza, elementi anche visivi che gli consentono di valutare la genuinità della dichiarazione (nervosismo del testimone, mimica facciale e quant’altro). Qual è la conseguenza di questo principio? Prendiamo un processo durato alcuni anni per associazione a delinquere davanti ad un collegio di tre persone, vengono sentite decine di testimoni. Siamo alla fine e viene fissato il calendario per la discussione finale, uno dei tre giudici viene trasferito, va in pensione o, facciamo le corna, improvvisamente muore. Il giudice (nel senso di quei tre giudici) non è più lo stesso ed allora, a richiesta di anche uno solo dei difensori e senza alcun valido motivo logico, in nome del sacro principio, bisogna risentire tutti i testimoni. Certamente uno potrebbe avere le unghie sporche e quindi non essere credibile, l’altro i capelli lunghi e quindi non essere credibile nemmeno lui, per non parlare di quello con la voce stridula, un palese mentitore… Ma anche qui viene il bello. Terminato il processo in primo grado si va in appello, dove la corte si legge tutti i verbali e valuta i fatti, capovolgendo, se lo ritiene, il verdetto di primo grado senza aver visto neanche un testimone! E l’immediatezza che fine ha fatto? Boh chissà, chiedetelo al legislatore… (per un esempio delle conseguenze nefaste del principio vedi qui).
A parte le risorse sperperate in questo modo va considerato un altro aspetto non indifferente. Grazie al nostro pragmatismo, siamo anche maestri degli incentivi (quelli di Alberto). Infatti, in Italy la prescrizione continua a camminare inesorabile anche mentre si celebra il processo. Logica vorrebbe che, come succede in molti altri stati, mentre il processo è in corso, essa sia ferma (tecnicamente si parla di sospensione), come, ad esempio, succede nel settore civile. Invece no, la prescrizione è sospesa solo in alcuni casi (ad esempio perché il difensore sciopera o ha chiesto un rinvio per impedimento o altro), per il resto và avanti. Così, più il processo è lungo e complesso, più si avvicina il termine di prescrizione e più il difensore (legittimamente) è incentivato a tirarla per le lunghe approfittando dei complicati meccanismi del nostro codice. C’era un certo avvocato che ha mostrato pubblicamente la tattica in questione. In uno dei processi in cui era imputato, purtroppo, nonostante diversi provvedimenti legislativi che hanno modificato la procedura, non ci riuscì, ma poi è stato socialmente recuperato con l’indulto... Più sono i processi che si celebrano con il rito ordinario, più la giustizia è lenta, più sono i reati che si prescrivono, più sono incentivato a celebrare il processo con rito ordinario. Un circolo vizioso che non fa altro che autoalimentarsi costantemente. Questo è uno dei motivi per cui presso le Corti di appello e, soprattutto presso la Corte di cassazione, pendono migliaia di ricorsi relativi a processi tenuti artificialmente in vita al solo scopo di arrivare all’estinzione del reato. Durante il governo BS 2001-2006 il parlamento ha varato la c.d. legge ex Cirielli. Essa, oltre ad introdurre un maggior rigore per i recidivi, ha anche rimodulato i termini di prescrizione, dimezzandoli di fatto per i reati più gravi. Ciò non ha fatto che aggravare il circolo vizioso appena descritto, visto che l’agognato termine di prescrizione, prima lontano, improvvisamente ha cominciato a materializzarsi. Sapete come è stato giustificato il provvedimento legislativo? Così si velocizzano i processi…
State gridando basta, non ne potete più di questo strazio? Mi dispiace, anzi no, non mi dispiace, io sono un persecutore e adesso che vi ho tra le mani vi perseguo fino in fondo.
Come dicevo il contraddittorio è importante, perché con la partecipazione dell’imputato e del suo difensore ci si dovrebbe avvicinare di più alla verità del fatto. Per questo abbiamo questo bellissimo meccanismo processuale. Senonchè abbiamo un altro istituto, quello del processo agli irreperibili, ovverosia a soggetti che non riesco a trovare (generalmente stranieri) per far loro sapere che li sto processando. Come funziona? Prendiamo i nostri professori italo-amerikani. Facciamo un nome a caso, quello di Michele che viene in ferie a Badia. Si incontra con Bisignano e va con lui a cena. Mentre cerco di convertirlo finalmente alla dottrina keynesiana, ci beviamo qualche bicchierotto di rosso, quello buono. Al ritorno in albergo rispettivamente a casa ci fermano i carabinieri e ci sottopongono alla prova dell’etilometro (che ci provino, almeno con me, il giorno dopo li faccio trasferire ad Orgosolo…), risultato della prova 0,6 milligrammi di alcol, guida in stato di ebbrezza. I carabinieri non chiedono a Michele dove devono essere notificati gli atti e lui, finita la vacanza, non ci pensa più e se ne torna negli States. Il PM effettua le ricerche nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Se non lo trova in nessuno di questi luoghi, emette un c.d. decreto di irreperibilità, gli nomina un difensore d’ufficio e notifica tutti gli atti, anche quelli diretti a Michele, a quest’ultimo, dopodichè si celebra il processo. Mentre io, con il mio difensore decido di estinguere il reato con il pagamento di un’oblazione, oppure partecipo al procedimento e mi difendo efficacemente, magari eccependo qualche nullità, il difensore d’ufficio di Michele, con il quale non ha nessun contatto, non sa che pesci pigliare e si limita a chiedere il minimo della pena (alla faccia del contraddittorio, della cross examination). Il giudice condanna e l’ignaro Michele ha un precedente penale. Dopo alcuni anni si mette in testa di aprire un Wine (chissà perché?) bar in cui vende vino californiano a Mestre e, per ottenere la licenza, dichiara di essere incensurato, dopodiché viene denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale... Attualmente, in Italia, si celebrano migliaia di procedimenti penali contro dei veri e propri fantasmi identificati solo con una fotografia e le impronte digitali per i reati più banali (dalla contravvenzione per non aver esibito il documento identificativo al poliziotto, alle false generalità, al senegalese che vende la falsa borsa di marca, ecc.). Ognuno di questi processi deve essere celebrato con il rito ordinario, cioè non si può chiudere con un rito alternativo, perché ci vuole un’espressa rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato. Tutti gli altri stati, in questi casi, sospendono il procedimento in attesa di trovare l’imputato. L’Italia, alcuni anni fa, è stata condannata per il processo agli irreperibili dalla Corte di giustizia per i diritti dell’uomo. Quale occasione migliore per abolire l’istituto del processo agli irreperibili? Invece no, l’ineffabile legislatore ha previsto che, il giorno in cui dovessi trovare il tizio processato in sua assenza ed eseguire la pena irrogata questi ha diritto che il processo si faccia un’altra volta in sede di appello. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Il difensore nominato d’ufficio anche per il processo più banale (tipo quello di Michele svoltosi in 5 minuti) ha diritto ad un compenso da parte dello Stato, che attualmente i giudici, qui a Bolzano, liquidano nella misura di circa € 400,00, compenso che, come una volta mi disse un avvocato, torna utile per pagarsi le spese dello studio…
Consentitemi di fare un ultimissimo esempio in materia di incentivi (sempre per far contento Alberto). Come abbiamo visto il codice incentiva la celebrazione del processo con la forma del rito alternativo (c.d. patteggiamento e giudizio abbreviato) accordando all’imputato, oltre a diversi altri vantaggi nel caso del patteggiamento, quello di un sostanzioso sconto di pena, rispetto alla pena che verrebbe irrogata in sede dibattimentale. Lo sconto non può superare un terzo della pena da irrogare nel caso specifico. Si tratta di una scelta coerente sotto il profilo logico. Lo Stato evita il dibattimento con tutti i rischi ed i costi ad esso connessi e, in cambio, concede lo sconto di pena. A molti, anche tra i miei colleghi, il principio non và giù, perché ritenuto ingiusto. Al di là di queste questioni filosofiche, lo stesso codice di procedura scardina questo sistema con l’istituto comunemente definito “patteggiamento in appello”. In sostanza, se sono un soggetto sufficientemente facoltoso, anziché optare per il rito alternativo, vado a dibattimento, chissà che non ci scappi qualche nullità, che il teste principale non abbia un “vuoto” di memoria o dica che quello che hanno scritto i poliziotti è stato “verbalizzato male”, che il chiamante in correità si avvalga della facoltà di non rispondere, che nel frattempo arrivi un condono, un indulto, la prescrizione del reato. Al termine dello sfiancante dibattimento, evitati tutti gli scogli predetti, il giudice mi condanna a diversi anni di galera. Dopodiché faccio appello. Arrivata la data di celebrazione dell’udienza di secondo grado, propongo al procuratore generale di rinunciare ad alcuni motivi di appello, in cambio di un sostanzioso sconto di pena (fra l’altro senza alcun limite), il PG aderisce e così, ottengo uno sconto maggiore facendo il dibattimento anziché accedendo ad un rito alternativo…
Una volta venne a Bolzano il procuratore della Repubblica di Vienna. Conversando con lui mi disse che aveva partecipato ad una commissione che aveva riformato il loro codice di procedura, prevedendo per il PM, nelle indagini preliminari, un ruolo simile a quello del PM italiano. Quando gli chiesi se avevano modulato anche il processo in maniera simile a quello italiano, mi disse, senza mezzi termini, che loro non erano “mica matti”, per chi capisce il tedesco e, in particolare, la cadenza viennese: “Mir saan jo net verrückt” (testuale).
In conclusione (per coloro che avranno avuto la pazienza di arrivare fino qui e stanno ancora leggendo), il nostro codice di procedura penale è ideologicamente ottuso, terribilmente farraginoso (per qualche altro esempio qui e qui e qui), incoerente sotto il profilo strettamente logico, estremamente costoso ed, infine, classista, perché il contabile della dittarella di Marcon (per citare un luogo caro a Michele, qui), non potrà permettersi un dibattimento in un processo per fatti complicati, ma dovrà accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato, visto che la legge sul gratuito patrocinio prevede un limite di reddito lordo di € 9.723,84, al di sotto del quale ci sono solamente sfacciati evasori fiscali, mafiosi e trafficanti di droga, tutti, notoriamente, nullatenenti…
Ps: questa, ovviamente, è la versione di un magistrato. Cercherò di convincere qualche valido penalista a fornire la sua. Come sapete, il contraddittorio è sacro…
"puoi essere costretto a testimoniare solo se hai subito una condanna definitiva, perché così non puoi più danneggiarti con la tua testimonianza"
Anche questo dipende dalla obbligatorietà dell'azione penale. Al correo testimone d'accusa a mericano si puo' garantire l'immunità da prosecuzione per quanto detto nella testimonianza, cosa che non è teoricamente possibile in Italia, perché l'azione penale è obbligatoria. Quindi, almeno teoricamente, è possibile che la testimonianza danneggi chi testimonia. Naturalmente, bisognerebbe anche parlare dei patteggiamenti informali, tra difensore del coimputato e pm: il coimputato, dopo aver reso una prima testimonianza, si impegna a non presentarsi in aula in cambio di un trattamento di favore (vedi tangentopoli).
Non sono un giurista, ma la mia impessione generale è che l'introduzione del processo accusatorio in Italia, sia stato un errore.
Sei in buona compagnia.
Se non ricordo male, all'epoca dell'entrata in vigore del codice accusatorio, Giovanni Leone, che fu Presidente della repubblica bizzarro, ma penalista di massimo livello, criticò pesantemente l'innovazione, anche perchè il processo "inquisitorio" all'epoca in vigore, dopo essere stato abbondantemente emendato dalla corte costituzionale era oramai pienamente garantista.
L'accusatorio però pareva "figo", ci faceva sentire tutti molto moderni, anglo-sassoni ed emuli di Perry Mason (me per primo), dimenticando che negli USA l'appello non sospende l'esecuzione della pena, che è il PM a scegliere i reati da perseguire e che la giustizia di serie A (per ricchiche si possono pagare gli avvocati) e quella di serie B (per gli sfigati) è un dato di fatto acquisito.
Insomma, è stato il classico esempio di trapianto di sistema giuridico su un corpo formatosi su di un sistema giuridico totalmente diverso, il che dovrebbe farci meditare quando si suggeriscono riforme prese di pari passo da altri ordinamenti.
P.s. tanto di cappello ad Axel per l'articolo.
Al correo testimone d'accusa a mericano si puo' garantire l'immunità da prosecuzione per quanto detto nella testimonianza, cosa che non è teoricamente possibile in Italia, perché l'azione penale è obbligatoria.
Qui introduci un tema troppo tecnico da spiegare in questa sede (non lo hanno capito nemmeno molti giuristi). Per come é fatta la legge, il chiamante in correitá che é stato condannato con sentenza passata in giudicato, diventa un teste c.d. "assistito" (dall´avvocato), giura ed ha l´obbligo di dire la veritá. Se dice cose che non sono coperte dal giudicato (rimanendo all´esempio dell´articolo che Tizio e Caio hanno trattato un´altra partita di droga di cui nessuno sapeva niente), non possono essere utilizzate contro di lui.
Non sono un giurista, ma la mia impessione generale è che l'introduzione del processo accusatorio in Italia, sia stato un errore.
Ogni sistema processuale contiene, in sé, elementi accusatori ed inqusitori, con prevalenza degli uni sugli altri a seconda delle opzioni legislative. Io il vecchio codice non lo conoscevo, essendomi laureato proprio quando fu abolito, non so dire se funzionasse o meno. Comunque, il problema, secondo me, non é il rito accusatorio in sé per sé, l´errore sta nell´aver voluto scimmiottare gli americani, per di piú mantenendo una serie di istituti tipici del processo continentale (come l´appello nel merito, oppure il processo agli irreperibili), ed inoltre nell´avere un atteggiamento ideologico, per cui l´oralitá deve prevalere su tutto, sempre e comunque. Ad esempio, il poliziotto non é un testimone normale, egli, nella sua deposizione, é autorizzato ad utilizzare quanto da lui scritto "in aiuto alla memoria". Sarebbe piú semplice che si depositasse la sua informativa, il giudice la legge e poi il teste viene sottoposto a controesame dal difensore. Semplice, pratico e senza nessun danno sotto il profilo delle garanzie dell´imputato. Un´affermazione del genere costituisce una vera epropria bestemmia per tutti difensori (chissá perché...), ma anche per il 99% dei tuoi colleghi professori universitari di procedura penale, che si sono tutti accodati alla grande moda del processo accusatorio all´amatriciana...