Seconda puntata della telenovela: dei reati e delle procedure

/ Articolo / Seconda puntata della telenovela: dei reati e delle procedure
  • Condividi

Se pensate che le colpe del grande casino della giustizia siano da attribuire solamente alla magistratura, vi sbagliate di grosso. Con questo articolo iniziamo ad elencare i capi di imputazione a carico degli altri imputati del processo, ovvero i politici, ed a parlare delle norme giuridiche con le quali dobbiamo lavorare e sulle quali i magistrati non possono incidere.

Devo fare l’ennesima premessa. Come ho già detto nel primo articolo, io faccio il PM e, quindi conosco solamente il settore penale. Nel settore civile i problemi sono altri (anche più gravi) ed a me noti solo per quello che mi viene riferito dai colleghi o che leggo scorrendo i titoli di qualche rivista. Sotto il profilo strettamente economico, la giustizia più importante, perché più incide sulla vita dei cittadini, è quella civile, non quella penale. Se io ho un contratto da far rispettare rivolgendomi ad un giudice, devo ottenere ragione in tempi strettissimi e non tra 15 anni, altrimenti, con la sentenza che mi dà ragione, posso tappezzarci i muri. Io, per evidenti motivi, mi limiterò a parlare dei problemi connessi alla giustizia penale, tanto l’articolo verrà bello lungo comunque.

Il reato. Il reato è un c.d. fatto illecito. Il fatto illecito può essere punito in via esclusivamente civilistica (risarcimento del danno), amministrativa (es. violazioni del codice della strada), oppure in sede penale (reati). In Italia, con il pragmatismo che notoriamente ci contraddistingue, pensiamo che tanti illeciti debbano essere perseguiti penalmente e così abbiamo migliaia di reati. La differenza tra la sanzione amministrativa e quella penale non è di poco momento, per due motivi: 1) la sanziona amministrativa viene irrogata dall’organo competente e non comporta nessun processo, salva l’opposizione da parte del soggetto che l’ha subita; viceversa, per irrogare la sanzione penale, bisogna necessariamente passare attraverso il processo; 2) mentre con il pagamento della sanzione amministrativa viene chiusa definitivamente la vicenda, con il pagamento della sanzione penale (salvo il caso della c.d. oblazione) si è pregiudicati, e quindi, sotto molti profili, segnati a vita. Ogni anno vengono introdotte nuove fattispecie di reato senza che, nel contempo, ne vengano abolite altre, il tutto secondo il classico modello superfisso (il modello superfisso sarà il tormentone della telenovela). Così, nel Belpaese, commette reato l’extracomunitario che non mostra un documento di identificazione al poliziotto, l’installatore che attacca male la bombola del gas, chi macella un animale o ne prepara le carni al di fuori di un locale autorizzato (reato introdotto nel novembre dell’anno …. 2007), chi promuove una riunione in luogo pubblico senza averne dato almeno tre giorni prima avviso al questore, chi promuove o dirige funzioni religiose al di fuori dei luoghi destinati al culto senza averne dato avviso al questore, chi appone illegittimamente il marchio “ceramica artistica e tradizionale”, chi prepara cosmetici utilizzando coloranti non compresi nell’apposita lista, chi dice “scemo” ad un altro e via discorrendo (mi fermo qui perché, altrimenti, facciamo notte e voi pensate che vi stia prendendo in giro). Prendiamo proprio l’ultimo esempio, dire scemo ad un tizio integra il reato di ingiuria. Il poveretto che ha subito l’affronto con lesione del “suo onore e del suo decoro” ha diritto alla persecuzione penale del pericoloso delinquente e quindi si rivolge, con apposita querela, all’organo di polizia. Questo deve svolgere un’indagine, convocare i testimoni, prenderli a verbale, redigere una relazione al PM con dispendio di energie, tempo e costi. Il PM deve leggersi queste c…. e formulare un capo d’imputazione o una richiesta di archiviazione. Poiché nel 90% dei casi l’ingiuria viene pronunciata in un contesto litigioso, il procedimento viene archiviato, intanto, soprattutto la polizia, avrà lavorato per niente. Residuano quel 10% di casi in cui il PM non riesce ad archiviare, cosa succede? L’imputato viene rinviato a giudizio ed il giudice di pace cerca di conciliare, così, magari, il povero offeso ottiene un risarcimento per il grave danno morale da lui subito di 300,00 euro e rimette la querela. Il procedimento si chiude per estinzione del reato, il querelato paga circa 30,00 euro di spese processuali ed i rimanenti costi del procedimento vanno a carico del contribuente…

La procedura: Per perseguire un reato devo seguire determinate regole fissate dalla procedura penale. Fino al 1989 in Italia vigeva il c.d. processo di tipo inquisitorio, da allora abbiamo quello c.d. accusatorio. La differenza ve l’ha già spiegata Alberto qui. Le caratteristiche di questo tipo processo sono, essenzialmente due, la prima è che le prove non si formano nella fase delle indagini ma nel processo, la seconda è la possibilità del controesame (la cross examination). Secondo il nostro ordinamento il fatto che la prova si formi nel processo ha come corollario l’ignoranza da parte del Giudice di tutto ciò che è stato acquisito durante le indagini preliminari. All’inizio del processo, il suo fascicolo contiene solamente il provvedimento con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio con il capo di imputazione ed il certificato penale.

Di per sé, il processo accusatorio è sicuramente il migliore dei mondi procedurali possibili. La ricostruzione di un fatto riesce al meglio con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, compreso l’imputato con l’ausilio del suo difensore. Molti fatti risultano completamente diversi, a seconda di come si pongono le domande. Il difensore, conosce, tramite il suo cliente, fatti che il PM, anche bravissimo, non può sapere, e quindi, in sede di controesame, può fare domande che mettono il fatto sotto una luce diversa. Inoltre, se l’imputato, per legittima scelta difensiva, rinuncia a difendersi nelle indagini preliminari, l’indagine del PM, pur con tutta la buona volontà possibile, rischia di essere monca. Faccio un banale esempio, Tizio viene denunciato da Caio per avergli cagionato una lesione personale dolosa. Egli allega alla denuncia un certificato medico, attestante la perdita violenta di un dente. Caio indica come testimoni due carabinieri intervenuti immediatamente dopo i fatti dalla cui relazione di servizio emerge che, effettivamente, hanno trovato Caio con in mano un suo dente assieme a Tizio poco dopo una lite. Tizio viene avvisato dal PM che sta per rinviarlo a giudizio, invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni. Tizio non fa niente. Durante il processo egli porta 4 testimoni che dichiarano che Tizio è stato aggredito violentemente con un coltello da Caio e che egli si è limitato a difendersi, e, quindi, viene assolto.

Anche l’italica magistratura ha ormai, seppur con fatica specie nelle vecchie generazioni, metabolizzato il sistema accusatorio. Il processo accusatorio italiano è stato modulato sull’esempio di quello ameriKano, solo che è stato modulato nell’ambito di un ordinamento giuridico italiano, da italiani, ed, infine, per essere applicato da italiani. E così, prima di tutto, non si tiene conto del fatto che negli States non vige, come da noi, l’obbligatorietà dell’azione penale, sicchè noi, almeno in linea teorica, non possiamo scegliere quali reati perseguire. Inoltre, come, con perfetto pallonetto, vi è stato spiegato da Ronaldinho (Sabino Patruno) in un commento, il processo c.d. accusatorio, essendo molto complesso e costoso, richiede(rebbe) che la maggior parte dei procedimenti venga definita in altro modo (patteggiamenti o rito abbreviato). Direttamente dalle parole del centrocampista del Barca:

 

All'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice, si ipotizzava che per farlo funzionare bene solo il 10-15% dei casi doveva giungere al dibattimento, nei fatti, però i riti alternativi non sono riusciti ad occupare pienamente lo spazio che gli doveva essere riservato, anche perchè chi può (rectius chi può permettersi di pagare gli avvocati) ha giustamente - dal suo punto di vista - preferito portare i propri processi in aula e cercare di sfruttare i tempoi processuali e raggiungere la prescrizione.

 

Difatti, in AmeriKa sono pochissimi i processi che si celebrano con il rito accusatorio. Elencarvi tutte le follie della nostra procedura penale richiederebbe la scrittura di un’enciclopedia. Mi limiterò a fare alcuni esempi.

Tra i principi cardine del processo accusatorio all’italiana, rientrano quello dell’oralità e dell’immediatezza spinti all’eccesso ideologico tipico del nostro paese.

L’oralità implica che il teste ripeta quanto da lui riferito al PM o alla polizia durante le indagini e verbalizzato. Se quello che il testimone riferisce davanti al giudice è diverso da quanto verbalizzato durante le indagini, il PM fa notare la circostanza al testimone. Se questi non conferma il verbale, il PM non può fare assolutamente nulla. La Corte costituzionale, con una sentenza dei primi anni ’90, tentò di metterci una pezza, e così stabilì che dopo aver fatto notare al testimone la sua incongruenza (tecnicamente si parla di “contestazione”), venisse acquisito il verbale ed il giudice valutava il fatto, comparando le due diverse dichiarazioni con il restante materiale probatorio. Il legislatore si adeguò e modificò la normativa. Apriti cielo! Sembrava che avessero reintrodotto la santa inquisizione, la tortura, non come gli amerikani che, quelli sì, sono garantisti (sempre che uno non sia straniero e musulmano). Così, nel 2001, fu reintrodotto il principio originario per cui il verbale delle indagini preliminari non è minimamente utilizzabile, a meno che il teste non possa più testimoniare oppure non si fornisca la prova diabolica che sia stato minacciato o blandito. Vediamo, dunque l’applicazione pratica della norma. Capita spesso, nelle aule dei tribunali, di assistere al seguente siparietto. Il PM sente un testimone, non professionale (come un poliziotto), e neutrale rispetto alla vicenda. Sono passati alcuni anni ed il teste disinteressato ha un ricordo molto vago e così dice “non mi ricordo”. Il PM non può fare domande cosiddette suggestive del tipo “si ricorda che lei in data tal dei tali ha visto due rapinatori uscire da una banca?”, in quanto ciò nuocerebbe alla genuinità della testimonianza, il PM deve formulare domande del tipo “cosa ha visto lei in data tal dei tali mentre si trovava nella via x?”, il teste risponde “Che vuole, dottore son passati tanti anni, non ricordo”, PM: “Ma lei è stato sentito a verbale, ricorda?”, teste: “Certo, appunto, confermo quanto c’è scritto nel verbale”, PM: “Sì ma il giudice non sa quello che c’è scritto”, teste: “Perché, non sa leggere?”, PM: “No, no è che lui non ha in mano il verbale”, teste “Perché no?”, PM piagnucolante e sull’orlo di una crisi di nervi: “Faccia uno sforzo la prego, provi a ricordare, si ricorda che una volta è stato sentito dai carabinieri?”, teste: “Sì, sì ricordo vagamente, ho firmato un verbale, se c’è scritto lì confermo quello che c’è scritto”… Come dicevo, se il teste dice una cosa diversa da quella scritta nel verbale, il PM lo invita a specificare, se il teste dice che risulta dal verbale non corrisponde a verità, il PM non lo può depositare, affinché il giudice decida tenendo conto di tutti gli elementi, conta solo quello che il teste riferisce davanti a lui. E così, facciamo un altro esempio assolutamente vero e frequente. Mamma di un tossicodipendente che viene costantemente maltrattato dal figlio, subisce da parte sua anche estorsioni e viene rapinata della pensione, perché il rampollo deve finanziare la sua tossicodipendenza. Disperata la mamma in questione si rivolge la PM. Il PM, cavaliere bianco e senza macchia, parte lancia in resta, acquisisce qualche elemento di riscontro (alcune relazioni dei carabinieri intervenuti a fatto avvenuto, perché chiamati dalla mamma o dai vicini, i vicini che hanno spesso sentito litigare mamma e figlio, qualche certificato medico attestante lesioni subite dalla donna) e chiede ed ottiene dal GIP la custodia cautelare in carcere dell’indagato. Passano alcuni mesi in cui la signora ha la sua pace, e si celebra il processo. La povera mamma vede il figlio che arriva in tribunale ammanettato e si rende conto che, con la sua deposizione, l’amato figliuolo andrà in galera per un paio di annetti. Cosa dice al giudice? Che no, che si era inventata tutto, che attraversava un periodo difficile, che aveva paura del figlio, ma era solo autosuggestione. Il Pubblico Ministero ha in mano un bellissimo e lunghissimo verbale che non può nemmeno riciclare per altri scopi. Fine del processo. PM “Chiedo l’assoluzione dell’imputato, avendo la madre ritrattato le accuse”. Avvocato: “Signor Giudice, il mio cliente è una povera vittima. Una povera vittima di una gravissima ingiustizia. Io chiedo la condanna, signor Giudice, ma non del mio cliente. Io chiedo la condanna del Pubblico Ministero, di questo fanatico Torquemada che ha ingiustamente imprigionato un povero innocente e che ha privato, per lunghi mesi, una mamma del sostegno morale da parte dell’amato figliuolo. Io mi domando perché questi magistrati siano irresponsabili anche di fronte a questi macroscopici e colpevoli errori…”. Assoluzione brillante del povero perseguitato e pagamento in suo favore di un indennizzo per la custodia cautelare ingiustamente sofferta a spese dell’italico contribuente. Ovviamente, siccome il tossico è indigente, anche il difensore viene pagato dal contribuente… Ma del resto, siamo in Italy, siamo il paese del sole, del mandolino, degli spaghetti e della mamma (appunto) e, dopotutto, i figli “so’ piezz’e core” no?

Vado avanti? Eccovene un’altra. Gli avvocati penalisti, negli anni ’90 hanno fatto una battaglia assolutamente sacrosanta e giusta per ottenere la possibilità di controesaminare i c.d. chiamanti in correità, vulgo “pentiti”. Senza raccontare le vicende travagliate della normativa, nel 1999 fu cambiato l’art. 111 Cost, e fu introdotto il principio per cui la colpevolezza di un imputato “non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore”. Trattasi di principio condivisibile. Negli anni ’90 si era arrivati al punto che pentiti di mafia o di tangentopoli sentiti dal PM in sede di indagini preliminari, arrivavano in dibattimento e si avvalevano della facoltà di non rispondere, dopodiché il PM depositava il verbale ed il difensore non poteva fare il controesame. Il principio è dunque sacrosanto, ma, nel contempo, a differenza degli amerikani, dove, a quanto ne so, ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, ma se decidi di parlare, devi dire la verità a pena di reato, da noi, chissà perché, vige il principio del c.d. “nemo tenetur se detegere”. E quindi, si doveva contemperare tra loro questi due principi, quello del diritto al controesame con quello del “nemo tenetur”. La magistratura ha sempre chiesto che, una volta saltato il fosso della collaborazione, il collaborante, non potesse più avvalersi dalla facoltà di non rispondere, ma dovesse testimoniare, a pena di sanzione penale per falsa testimonianza. Invece in Italia, tanto per cambiare, si dà un colpo al cerchio ed uno alla botte, per cui, in generale, puoi essere costretto a testimoniare solo se hai subito una condanna definitiva, perché così non puoi più danneggiarti con la tua testimonianza. Facciamo anche qui un esempio concreto. Tizio e Caio trafficano droga. Tizio, viene arrestato in flagranza con dieci chilogrammi di cocaina. Questi, per avere l’attenuante della collaborazione, pensa bene di collaborare e fa il nome di Caio. Il PM diligente verifica se ci sono dei riscontri a quanto dice Tizio e trova una serie di elementi indiziari a conferma della versione del collaborante. Sulla base delle dichiarazioni di Tizio e dei riscontri trovati, chiede che venga applicata la custodia cautelare in carcere, in quanto Caio è soggetto pluripregiudicato e privo di un lavoro ufficiale. Adesso cominciano i grattacapi per il nostro PM. Finchè la posizione di Tizio non è passata in giudicato, è completamente nelle mani di quest’ultimo. Tizio potrebbe cambiare idea in qualsiasi momento, ad esempio perché la pastasciutta del carcere non è abbastanza al dente o perché, sotto al piatto di pastasciutta, ha trovato un bigliettino molto significativo… Tizio vuole chiudere la sua posizione con patteggiamento previa concessione dell’attenuante perché ha collaborato, con conseguente separazione dei procedimenti. Il problema sta nel fatto che Tizio, una volta chiuso il patteggiamento (ed ottenuto lo sconto di pena) potrebbe evitare che la sentenza passi in giudicato per almeno un anno, presentando un ricorso in cassazione contro il provvedimento. Nel contempo, non si può aspettare tutto questo tempo, perché Caio è detenuto in attesa di giudizio. È possibile evitare questa situazione di impasse anticipando la possibilità di controesame davanti al giudice con un cosiddetto incidente probatorio, durante il quale l’audizione mediante esame e controesame da parte del difensore si svolge davanti al Giudice delle indagini preliminari. In questa fase Tizio può avvalersi della facoltà di non rispondere o raccontare impunemente qualsiasi cosa perché tanto lui non è ancora un testimone. La cosa assurda è data dal fatto che il verbale in cui Tizio ha accusato Caio costituisce confessione da parte del primo e così non si capisce dove egli possa danneggiare sé stesso, dovendo solo ripetere una confessione già resa…

In sostanza, in Italia, la prova del processo è, quanto meno in parte, in mano a soggetti privati, al testimone, che può ritrattare o, addirittura, ad un chiamante in correità che prima, con le sue dichiarazioni, contribuisce a mandare in galera un soggetto potenzialmente innocente e poi si può avvalere della facoltà di non rispondere.

Il principio del contraddittorio spinto all’eccesso ideologico implica anche che le indagini compiute dal poliziotto non possano entrare nel fascicolo del giudice, nemmeno a processo avviato. Pensiamo ad una complessa indagine fatta dalla GdF per bancarotta fraudolenta con esame di migliaia di documenti bancari e non, ad esempio la vicenda di una nota società multinazionale guidata da un tizio timorato di dio di nome Calisto. Al termine, la GdF redige un’articolata relazione di migliaia di pagine che presenta al PM. Nel dibattimento il PM non potrà produrre questa relazione, ma deve far ripetere oralmente tutto quanto in essa contenuto dal poliziotto che l’ha scritta, con difficoltà facilmente immaginabili, per non parlare del fatto che tutto ciò che dice e che non è altro che una ripetizione, per forza di cose incompleta di ciò che ha già scritto, deve essere verbalizzato in forma stenotipica e la stenotipia, almeno a Bolzano, prende un importo fisso per ogni pagina scritta.

Come dicevo, un altro bellissimo istituto che noi abbiamo è quello della c.d. immediatezza, per cui il processo deve chiudersi subito dopo la fine dell’assunzione delle prove ed il giudice che delibera deve, a pena di nullità assoluta (cioè rilevabile anche a distanza di anni in cassazione), essere quello che ha assunto le prove. Ciò perché, si dice, il Giudice si basa anche su elementi diversi dal semplice verbale contenente la trascrizione della testimonianza, elementi anche visivi che gli consentono di valutare la genuinità della dichiarazione (nervosismo del testimone, mimica facciale e quant’altro). Qual è la conseguenza di questo principio? Prendiamo un processo durato alcuni anni per associazione a delinquere davanti ad un collegio di tre persone, vengono sentite decine di testimoni. Siamo alla fine e viene fissato il calendario per la discussione finale, uno dei tre giudici viene trasferito, va in pensione o, facciamo le corna, improvvisamente muore. Il giudice (nel senso di quei tre giudici) non è più lo stesso ed allora, a richiesta di anche uno solo dei difensori e senza alcun valido motivo logico, in nome del sacro principio, bisogna risentire tutti i testimoni. Certamente uno potrebbe avere le unghie sporche e quindi non essere credibile, l’altro i capelli lunghi e quindi non essere credibile nemmeno lui, per non parlare di quello con la voce stridula, un palese mentitore… Ma anche qui viene il bello. Terminato il processo in primo grado si va in appello, dove la corte si legge tutti i verbali e valuta i fatti, capovolgendo, se lo ritiene, il verdetto di primo grado senza aver visto neanche un testimone! E l’immediatezza che fine ha fatto? Boh chissà, chiedetelo al legislatore… (per un esempio delle conseguenze nefaste del principio vedi qui).

A parte le risorse sperperate in questo modo va considerato un altro aspetto non indifferente. Grazie al nostro pragmatismo, siamo anche maestri degli incentivi (quelli di Alberto). Infatti, in Italy la prescrizione continua a camminare inesorabile anche mentre si celebra il processo. Logica vorrebbe che, come succede in molti altri stati, mentre il processo è in corso, essa sia ferma (tecnicamente si parla di sospensione), come, ad esempio, succede nel settore civile. Invece no, la prescrizione è sospesa solo in alcuni casi (ad esempio perché il difensore sciopera o ha chiesto un rinvio per impedimento o altro), per il resto và avanti. Così, più il processo è lungo e complesso, più si avvicina il termine di prescrizione e più il difensore (legittimamente) è incentivato a tirarla per le lunghe approfittando dei complicati meccanismi del nostro codice. C’era un certo avvocato che ha mostrato pubblicamente la tattica in questione. In uno dei processi in cui era imputato, purtroppo, nonostante diversi provvedimenti legislativi che hanno modificato la procedura, non ci riuscì, ma poi è stato socialmente recuperato con l’indulto... Più sono i processi che si celebrano con il rito ordinario, più la giustizia è lenta, più sono i reati che si prescrivono, più sono incentivato a celebrare il processo con rito ordinario. Un circolo vizioso che non fa altro che autoalimentarsi costantemente. Questo è uno dei motivi per cui presso le Corti di appello e, soprattutto presso la Corte di cassazione, pendono migliaia di ricorsi relativi a processi tenuti artificialmente in vita al solo scopo di arrivare all’estinzione del reato. Durante il governo BS 2001-2006 il parlamento ha varato la c.d. legge ex Cirielli. Essa, oltre ad introdurre un maggior rigore per i recidivi, ha anche rimodulato i termini di prescrizione, dimezzandoli di fatto per i reati più gravi. Ciò non ha fatto che aggravare il circolo vizioso appena descritto, visto che l’agognato termine di prescrizione, prima lontano, improvvisamente ha cominciato a materializzarsi. Sapete come è stato giustificato il provvedimento legislativo? Così si velocizzano i processi…

State gridando basta, non ne potete più di questo strazio? Mi dispiace, anzi no, non mi dispiace, io sono un persecutore e adesso che vi ho tra le mani vi perseguo fino in fondo.

Come dicevo il contraddittorio è importante, perché con la partecipazione dell’imputato e del suo difensore ci si dovrebbe avvicinare di più alla verità del fatto. Per questo abbiamo questo bellissimo meccanismo processuale. Senonchè abbiamo un altro istituto, quello del processo agli irreperibili, ovverosia a soggetti che non riesco a trovare (generalmente stranieri) per far loro sapere che li sto processando. Come funziona? Prendiamo i nostri professori italo-amerikani. Facciamo un nome a caso, quello di Michele che viene in ferie a Badia. Si incontra con Bisignano e va con lui a cena. Mentre cerco di convertirlo finalmente alla dottrina keynesiana, ci beviamo qualche bicchierotto di rosso, quello buono. Al ritorno in albergo rispettivamente a casa ci fermano i carabinieri e ci sottopongono alla prova dell’etilometro (che ci provino, almeno con me, il giorno dopo li faccio trasferire ad Orgosolo…), risultato della prova 0,6 milligrammi di alcol, guida in stato di ebbrezza. I carabinieri non chiedono a Michele dove devono essere notificati gli atti e lui, finita la vacanza, non ci pensa più e se ne torna negli States. Il PM effettua le ricerche nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Se non lo trova in nessuno di questi luoghi, emette un c.d. decreto di irreperibilità, gli nomina un difensore d’ufficio e notifica tutti gli atti, anche quelli diretti a Michele, a quest’ultimo, dopodichè si celebra il processo. Mentre io, con il mio difensore decido di estinguere il reato con il pagamento di un’oblazione, oppure partecipo al procedimento e mi difendo efficacemente, magari eccependo qualche nullità, il difensore d’ufficio di Michele, con il quale non ha nessun contatto, non sa che pesci pigliare e si limita a chiedere il minimo della pena (alla faccia del contraddittorio, della cross examination). Il giudice condanna e l’ignaro Michele ha un precedente penale. Dopo alcuni anni si mette in testa di aprire un Wine (chissà perché?) bar in cui vende vino californiano a Mestre e, per ottenere la licenza, dichiara di essere incensurato, dopodiché viene denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale... Attualmente, in Italia, si celebrano migliaia di procedimenti penali contro dei veri e propri fantasmi identificati solo con una fotografia e le impronte digitali per i reati più banali (dalla contravvenzione per non aver esibito il documento identificativo al poliziotto, alle false generalità, al senegalese che vende la falsa borsa di marca, ecc.). Ognuno di questi processi deve essere celebrato con il rito ordinario, cioè non si può chiudere con un rito alternativo, perché ci vuole un’espressa rinuncia al dibattimento da parte dell’imputato. Tutti gli altri stati, in questi casi, sospendono il procedimento in attesa di trovare l’imputato. L’Italia, alcuni anni fa, è stata condannata per il processo agli irreperibili dalla Corte di giustizia per i diritti dell’uomo. Quale occasione migliore per abolire l’istituto del processo agli irreperibili? Invece no, l’ineffabile legislatore ha previsto che, il giorno in cui dovessi trovare il tizio processato in sua assenza ed eseguire la pena irrogata questi ha diritto che il processo si faccia un’altra volta in sede di appello. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Il difensore nominato d’ufficio anche per il processo più banale (tipo quello di Michele svoltosi in 5 minuti) ha diritto ad un compenso da parte dello Stato, che attualmente i giudici, qui a Bolzano, liquidano nella misura di circa € 400,00, compenso che, come una volta mi disse un avvocato, torna utile per pagarsi le spese dello studio…

Consentitemi di fare un ultimissimo esempio in materia di incentivi (sempre per far contento Alberto). Come abbiamo visto il codice incentiva la celebrazione del processo con la forma del rito alternativo (c.d. patteggiamento e giudizio abbreviato) accordando all’imputato, oltre a diversi altri vantaggi nel caso del patteggiamento, quello di un sostanzioso sconto di pena, rispetto alla pena che verrebbe irrogata in sede dibattimentale. Lo sconto non può superare un terzo della pena da irrogare nel caso specifico. Si tratta di una scelta coerente sotto il profilo logico. Lo Stato evita il dibattimento con tutti i rischi ed i costi ad esso connessi e, in cambio, concede lo sconto di pena. A molti, anche tra i miei colleghi, il principio non và giù, perché ritenuto ingiusto. Al di là di queste questioni filosofiche, lo stesso codice di procedura scardina questo sistema con l’istituto comunemente definito “patteggiamento in appello”. In sostanza, se sono un soggetto sufficientemente facoltoso, anziché optare per il rito alternativo, vado a dibattimento, chissà che non ci scappi qualche nullità, che il teste principale non abbia un “vuoto” di memoria o dica che quello che hanno scritto i poliziotti è stato “verbalizzato male”, che il chiamante in correità si avvalga della facoltà di non rispondere, che nel frattempo arrivi un condono, un indulto, la prescrizione del reato. Al termine dello sfiancante dibattimento, evitati tutti gli scogli predetti, il giudice mi condanna a diversi anni di galera. Dopodiché faccio appello. Arrivata la data di celebrazione dell’udienza di secondo grado, propongo al procuratore generale di rinunciare ad alcuni motivi di appello, in cambio di un sostanzioso sconto di pena (fra l’altro senza alcun limite), il PG aderisce e così, ottengo uno sconto maggiore facendo il dibattimento anziché accedendo ad un rito alternativo…

Una volta venne a Bolzano il procuratore della Repubblica di Vienna. Conversando con lui mi disse che aveva partecipato ad una commissione che aveva riformato il loro codice di procedura, prevedendo per il PM, nelle indagini preliminari, un ruolo simile a quello del PM italiano. Quando gli chiesi se avevano modulato anche il processo in maniera simile a quello italiano, mi disse, senza mezzi termini, che loro non erano “mica matti”, per chi capisce il tedesco e, in particolare, la cadenza viennese: “Mir saan jo net verrückt” (testuale).

In conclusione (per coloro che avranno avuto la pazienza di arrivare fino qui e stanno ancora leggendo), il nostro codice di procedura penale è ideologicamente ottuso, terribilmente farraginoso (per qualche altro esempio qui e qui e qui), incoerente sotto il profilo strettamente logico, estremamente costoso ed, infine, classista, perché il contabile della dittarella di Marcon (per citare un luogo caro a Michele, qui), non potrà permettersi un dibattimento in un processo per fatti complicati, ma dovrà accedere al rito alternativo del giudizio abbreviato, visto che la legge sul gratuito patrocinio prevede un limite di reddito lordo di € 9.723,84, al di sotto del quale ci sono solamente sfacciati evasori fiscali, mafiosi e trafficanti di droga, tutti, notoriamente, nullatenenti…

Ps: questa, ovviamente, è la versione di un magistrato. Cercherò di convincere qualche valido penalista a fornire la sua. Come sapete, il contraddittorio è sacro…

Indietro

Commenti

Ci sono 69 commenti

"puoi essere costretto a testimoniare solo se hai subito una condanna definitiva, perché così non puoi più danneggiarti con la tua testimonianza"

Anche questo dipende dalla obbligatorietà dell'azione penale. Al correo testimone d'accusa a mericano si puo' garantire l'immunità da prosecuzione per quanto detto nella testimonianza, cosa che non è teoricamente possibile in Italia, perché l'azione penale è obbligatoria. Quindi, almeno teoricamente, è possibile che la testimonianza danneggi chi testimonia. Naturalmente, bisognerebbe anche parlare dei patteggiamenti informali, tra difensore del coimputato e pm: il coimputato, dopo aver reso una prima testimonianza, si impegna a non presentarsi in aula in cambio di un trattamento di favore (vedi tangentopoli).

Non sono un giurista, ma la mia impessione generale è che l'introduzione del processo accusatorio in Italia, sia stato un errore.

 

 

Non sono un giurista, ma la mia impessione generale è che l'introduzione del processo accusatorio in Italia, sia stato un errore.

 

Sei in buona compagnia.

Se non ricordo male, all'epoca dell'entrata in vigore del codice accusatorio, Giovanni Leone, che fu Presidente della repubblica bizzarro, ma penalista di massimo livello, criticò pesantemente l'innovazione, anche perchè il processo "inquisitorio" all'epoca in vigore, dopo essere stato abbondantemente emendato dalla corte costituzionale era oramai pienamente garantista.

L'accusatorio però pareva "figo", ci faceva sentire tutti molto moderni, anglo-sassoni ed emuli di Perry Mason (me per primo), dimenticando che negli USA l'appello non sospende l'esecuzione della pena, che è il PM a scegliere i reati da perseguire e che la giustizia di serie A (per ricchiche si possono pagare gli avvocati)  e quella di serie B (per gli sfigati) è un dato di fatto acquisito.

Insomma, è stato il classico esempio di trapianto di sistema giuridico su un corpo formatosi su di un sistema giuridico totalmente  diverso, il che dovrebbe farci meditare quando si suggeriscono riforme prese di pari passo da altri ordinamenti.

P.s. tanto di cappello ad Axel per l'articolo. 

 

 

Al correo testimone d'accusa a mericano si puo' garantire l'immunità da prosecuzione per quanto detto nella testimonianza, cosa che non è teoricamente possibile in Italia, perché l'azione penale è obbligatoria.

Qui introduci un tema troppo tecnico da spiegare in questa sede (non lo hanno capito nemmeno molti giuristi). Per come é fatta la legge, il chiamante in correitá che é stato condannato con sentenza passata in giudicato, diventa un teste c.d. "assistito" (dall´avvocato), giura ed ha l´obbligo di dire la veritá. Se dice cose che non sono coperte dal giudicato (rimanendo all´esempio dell´articolo che Tizio e Caio hanno trattato un´altra partita di droga di cui nessuno sapeva niente), non possono essere utilizzate contro di lui.

Non sono un giurista, ma la mia impessione generale è che l'introduzione del processo accusatorio in Italia, sia stato un errore.

 Ogni sistema processuale contiene, in sé, elementi accusatori ed inqusitori, con prevalenza degli uni sugli altri a seconda delle opzioni legislative. Io il vecchio codice non lo conoscevo, essendomi laureato proprio quando fu abolito, non so dire se funzionasse o meno. Comunque, il problema, secondo me, non é il rito accusatorio in sé per sé, l´errore sta nell´aver voluto scimmiottare gli americani, per di piú mantenendo una serie di istituti tipici del processo continentale (come l´appello nel merito, oppure il processo agli irreperibili), ed inoltre nell´avere un atteggiamento ideologico, per cui l´oralitá deve prevalere su tutto, sempre e comunque. Ad esempio, il poliziotto non é un testimone normale, egli, nella sua deposizione, é autorizzato ad utilizzare quanto da lui scritto "in aiuto alla memoria". Sarebbe piú semplice che si depositasse la sua informativa, il giudice la legge e poi il teste viene sottoposto a controesame dal difensore. Semplice, pratico e senza nessun danno sotto il profilo delle garanzie dell´imputato. Un´affermazione del genere costituisce una vera epropria bestemmia per tutti difensori (chissá perché...), ma anche per il 99% dei tuoi colleghi professori universitari di procedura penale, che si sono tutti accodati alla grande moda del processo accusatorio all´amatriciana...

 

 

A questo punto la domanda che mi viene spontanea è la seguente: chi mai potrebbe e dovrebbe fare pressione sul parlamento, sia direttamente sia indirettamente attraverso i mezzi di pubblica informazione, per modificare questa situazione, avendo la necessaria cognizione dei problemi?

Una domanda in subordine: non sarà che la nomina dei giudici attraverso un voto popolare darebbe alla lunga risultati migliori? (è una domanda, non un'affermazione).

Precisazione verbosa che aggiungo dopo rilettura: mi rendo conto che la seconda domanda è fuori tema rispetto al post, ma la risposta mi interesserebbe, perché mi pare che in un sistema democratico l'indipendenza della magistratura dovrebbe essere garantita rispetto ai poteri esecutivo e legislativo, non rispetto alla fonte prima di tutti e tre i poteri, che poi sarebbe il famoso people... il quale magari è una massa di ignoranti, litigiosa ed autolesionista, ma questo è il problema delle democrazie.

 

 

 

A questo punto la domanda che mi viene spontanea è la seguente: chi mai potrebbe e dovrebbe fare pressione sul parlamento, sia direttamente sia indirettamente attraverso i mezzi di pubblica informazione, per modificare questa situazione, avendo la necessaria cognizione dei problemi?

Gli avvocati controllano sostanzialmente il Parlamento e questo codice viene considerato "di civiltá", non solo da loro, ma anche dai professori universitari. Il dato é dato talmente per scontato che nemmeno la magistratura prova a metterlo in discussione...

Una domanda in subordine: non sarà che la nomina dei giudici attraverso un voto popolare darebbe alla lunga risultati migliori? (è una domanda, non un'affermazione).

Intendi dire come in amerika? Be´ io ti do alcuni spunti di riflessione. Elezione significa campagna elettorale. Chi la finanzierebbe e come? Il candiato x piuttosto che il candidato y si appoggerebbe a qualche partito? E se poi fosse chiamato a giudicare qualcuno di un partito che non lo ha appoggiato? Quale procuratore verrebbe eletto a Palermo? Sei sicuro che vorresti questo?

 

 

Ogni anno vengono introdotte nuove fattispecie di reato senza che, nel contempo, ne vengano abolite altre, il tutto secondo il classico modello superfisso

 

Non e' proprio vero. Se non sbaglio, SB ha depenalizzato il falso in bilancio perche' si era reso conto che voi poveri PM avevate gia' troppi reati da perseguire. Ironia a parte, cosa pensi di una simile decisione? In termini di multe da pagare (che a mio parere e' la cosa importante per disincentivare certi comportamenti) c'e' una differenza tra considerare il falso in bilancio un reato o no? Non e' forse piu' facile che queste persone paghino (con soldi loro e non con la reclusione) se tale illecito viene depenalizzato? 

 

Mi devi dare il tempo di documentarmi. I reati finanziari non rientrano nel mio settore di specializzazione e, quindi, non saprei cosa rispondere. Parlo con qualche collega e tra alcuni gionri ti dó una risposta.

 

Se non sbaglio il falso in bilancio non è stato affatto depenalizzato.Qui trovate un estratto della legge con alcuni passi evidenziati ed il link al testo integrale sul sito del parlamento.

Le critiche a questa legge derivano da considerazioni sulla possibilità di essere effettivamente condannati in base alla nuova legge.Da un'articolo di Travaglio :

 

 Poi, nel febbraio 2002, il suo governo depenalizzò di fatto i reati

contabili, fissando soglie di non punibilità così alte da sanare cifre

stratosferiche di fondi neri.

 

La confusione su questo punto non è che l'ennesima riprova della scarsa qualità dell' informazione in Italia.Che la legge sia stata modificata (anche?) per togliere le castagne dal fuoco a BS mi pare più che probabile, ma parlare di depenalizzazione tout court è una bufala.

 

Grazie per le risposte, che sono sensate ma mi pare ci lascino al punto di partenza: se il parlamento è infestato da persone che portano avanti politiche devastanti in campo giuridico, bisognerebbe che chi ha la competenza necessaria per mettere in evidenza questi problemi lo facesse. Mi rendo conto che la cosa è difficile e pericolosa, difficile perché i mezzi di informazione popolare (cioè la TV) sono (per usare un eufemismo) un po' restii a fare vera informazione, pericolosa perché evidentemente gli interessi in gioco sono potenti. Che dire, tutte le battaglie mietono vittime, o si rischia o si continua a subire.

Sul secondo punto, che per l'Italia rientra nel genere fantasy, dico solo che in linea di principio nessun potere dovrebbe essere sottratto al controllo democratico, ma certo è ovvio che se i cittadini di una nazione non sono culturalmente all'altezza (per esempio perché imbevuti di cultura mafiosa) gli esperimenti democratici possono finire molto male. Da cui il famoso ciclo: oligarchia, monarchia, democrazia, dittatura.

L'ultima frase naturalmente è scherzosa. Forse.

 

Ti dovevo una risposta ma ieri ero troppo stanco

Che dire, tutte le battaglie mietono vittime, o si rischia o si continua a subire.

 Come vedi io sono qui che combatto, certo io conto come il due di coppe quando la briscola é a bastoni. La tua domanda é: perché non fa niente la magistratura associata? Non saprei, le ragioni possono essere tante che vanno dalla sfiducia nelle proprie possibilitá, all´essersi adattati al PUAH (Pensiero Unico Accusatorio, l´H ce l ´ho messa io, rende meglio l´idea), bassa cucina corporativa, per cui é meglio pensare agli stipendi, forse tutti i fattori messi insieme. Comunque ti posso garantire che sostenere alcune delle cose che io dico nell´articolo, oggi in Italia, significa andare fortemente contro corrente.

Sul secondo punto, che per l'Italia rientra nel genere fantasy, dico solo che in linea di principio nessun potere dovrebbe essere sottratto al controllo democratico

Il nostro é un ordinamento di tipo continentale. Il potere giudiziario non é sottratto al controllo democratico perché é soggetto alla legge fatta dal potere legislativo, sta lí il discorso. Il giudice non fa politica. In teoria, stante il principio dell´obbligatorietá dell´azione penale, non dovrebbe farla nemmeno il PM. La veritá é in parte diversa, ma non si risolve con l´elezione del procuratore. Il tema é complesso é richiede un post apposito che tratteremo in una delle prossime puntate della telenovela.

 

 

 

Il principio è dunque sacrosanto, ma, nel contempo, a differenza degli amerikani, dove, a quanto ne so, ti puoi avvalere della facoltà di non rispondere, ma se decidi di parlare, devi dire la verità a pena di reato, da noi, chissà perché, vige il principio del c.d. “nemo tenetur se detegere”.

 

Veramente in USA non c'è la facoltà di non rispondere, c'è solo il diritto di non incriminarsi, garantito dal quinto emendamento (e solo dal 1964 vale anche a livello statale, grazie al quattordicesimo emendamento). Un "collaboratore di giustizia" o una persona chiamata a testimoniare su terzi di solito non possono rifiutarsi di rispondere in tribunale senza correre il rischio di finire in carcere per contempt of court. In Italia a quando risale la "facoltà di non rispondere"?

 

Facciamo un nome a caso, quello di Michele che viene in ferie a Badia. [...] Il PM effettua le ricerche nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale.

 

Se Michele è iscritto all'AIRE il suo indirizzo in America non verrebbe fuori da questa ricerca? C'è qualcuno a cui posso scrivere per sapere se in tutti questi anni sono stato condannato in absentia? 

 

 

Un "collaboratore di giustizia" o una persona chiamata a testimoniare su terzi di solito non possono rifiutarsi di rispondere in tribunale senza correre il rischio di finire in carcere per contempt of court.

IL principio, in teoria, é analogo anche qui. In sostanza, tu ti puoi avvalere della facoltá di non rispondere perché ti puoi autoaccusare di un reato. Per il resto il testimone, ma anche il collaboratore di giustizia, se ha giá risposto ad un interrogatorio (in alcuni casi troppo complicati da spiegare perché molto tecnici) é teste e deve rispondere sotto giuramento.

In Italia a quando risale la "facoltà di non rispondere"?

non lo so. Io conosco solo il nuovo codice.

Se Michele è iscritto all'AIRE il suo indirizzo in America non verrebbe fuori da questa ricerca?

Certo Michele lo dovrei trovare abbastanza facilmente, ma se lui si dimentica di aggiornare la posizione all´AIRE son dolori... (meno male che c´é nfA)

C'è qualcuno a cui posso scrivere per sapere se in tutti questi anni sono stato condannato in absentia? 

Devi fare una domanda al casellario giudiziario presso una qualsiasi procura della repubblica qui

 

 

Ho visto che il link cambia continuamente. Domani proveró a riesumare l´articolo cui facevo riferimento ed ad inserirlo con il link corretto

 

Salve.

Sono un avvocato trentenne di Palermo.

Probabilmente non "valido", ma sarei felice di assumere la difesa della categoria, se lo volete.

Intanto

vorrei dire qualcosa in ordine all'articolo qui pubblicato e i commenti

che ne sono seguiti. Approfondirò solo in relazione alle affermazioni

che non condivido.

Sarò conformista, ma non credo proprio che il sistema

accusatorio abbia, di per sè, conseguenze così funeste sulla lunghezza

dei processi. Anzi, ritengo che si tratti di un sistema assolutamente

irrinunciabile. Possiamo discutere all'infinito sulla pratica

applicazione che di esso si è data nel nostro Paese, ma resta il fatto

che due parti che recitano ruoli contrapposti dinanzi ad un Giudice

terzo sono il modo migliore di perseguire la verità e, al contempo,

assicurare i diritti inviolabili dell'individuo nel processo.

Il

fatto che il testimone debba riferire in aula quanto già esternato al

PM in sede di sommarie informazioni, non è un inutile doppione. Durante

le indagini preliminari quel testimone ha dichiarato qualcosa, senza

che l'indagato (successivamente imputato) potesse - attraverso il suo

difensore - controesaminarlo. Ora, se lo vogliamo questo benedetto

processo accusatorio, dobbiamo accettare il fatto che le prove si

creano in dibattimento e cioè che il testimone deve ripetere per filo e

per segno quello che aveva detto anni prima al PM. Altrimenti torniamo

ad un sistema misto o addirittura inquisitorio... però, in questo caso,

non auguro a nessuno di ritrovarsi nella posizione di indagato/imputato

e di vedersi condannato sulla base di dichiarazioni che nemmeno

conosce...

 

Il problema della discrepanza tra ciò che il

testimone ha detto al PM e ciò che riferisce al Giudice è un falso

problema. Il PM non ha bisogno di far acquisire il verbale di sommarie

informazioni (cosa che sarebbe possibile solo con il consenso della

difesa) per superare una eventuale contraddizione tra le dichiarazioni

del teste. La contestazione, infatti, è inserita nel verbale

dell'udienza, pertanto il Giudice valuterà l'attendibilità del teste

avendo davanti la dichiarazione da egli resa dinanzi a lui e quella

resa anni prima al PM, senza necessità che sia acquisito l'intero

verbale di SIT.

 

E' verissimo, tuttavia, che il principio

di oralità, se spinto all'eccesso, porta a conseguenze negative. Il

fatto che il mutamento del Giudice (inteso come persona fisica) abbia

come conseguenza il rifacimento del dibattimento è una delle cause

principali di prescrizione e gli avvocati (me compreso) sfruttano

puntualmente questo sistema. Tuttavia, è più che sbagliato ritenere che

la categoria di cui faccio parte abbia, in questo, una responsabilità

morale o di altro tipo.

 

Il sistema è tale da rendere

vantaggioso per il cliente perdere quanto più tempo possibile. Io, in

quanto avvocato, ho il dovere (anche) morale di fare gli interessi del

mio cliente (nei limiti della legge), pertanto io devo tenere in

considerazione anche la possibilità che intervenga la prescrizione.

Del

resto, gli avvocati hanno poca influenza sulla tempistica del processo.

Non è l'avvocato a disporre il trasferimento di un Giudice (e quindi il

potenziale rifacimento di tutti i processi sino ad allora affidati a

quel giudice). Chi ha potere organizzativo faccia in modo che questo

non succeda con una tale frequenza e allora gli avvocati non dovranno

più (nell'interesse del loro cliente) chiedere che si rifaccia il

procedimento. Ovviamente, il fatto che un processo duri 10 anni (non

certo per colpa dell'avvocato) rende molto più alto il rischio che un

componente del collegio sia trasferito...

Si noti che ho parlato

di "interesse del cliente"... l'ho fatto perchè uno dei miti da sfatare

è che l'avvocato abbia un interesse personale a prolungare il processo.

In realtà, prima si chiude, prima vado a chiedere al cliente di saldare

il conto. Del resto, io sono pagato ad attività (in realtà nella

pratica i clienti ci pagano forfettariamente...), non a tempo e quindi

tra il fare 10 udienze in un anno e farle in 10 anni non mi cambia

nulla. 

 

Una delle cause fondamentali della lunghezza dei processi (almeno per la mia esperienza) è l'assenza dei testimoni.

Capita

spessissimo che un testimone, pur correttamente citato, non si presenti

in aula. Il Giudice, allora, deve rinviare l'udienza (e, parlo di

Palermo, questo significa perdere almeno 6 mesi di tempo). A volte il

testimone non si presenta per 3 o 4 volte di seguito. 

Ora, il

Giudice ha un potente strumento per contrastare questo costume:

disporre l'accompagnamento coattivo e comminare una sanzione

pecuniaria. Non ho mai capito (e mai capirò) per quale diamine di

motivo i Giudici (quanto meno quelli di Palermo) aspettino,

generalmente, la terza o quarta assenza per ricorrere a questo

strumento! Se alla prima citazione il testimone non si presenta senza

giustificato motivo, mandagli subito i Carabinieri e commina subito la

sanzione, non aspettare che ti faccia perdere due anni di tempo!

Ci

sono poi le citazioni non correttamente eseguite. In questo caso la

colpa è dei cancellieri. Io ho assistito a casi assurdi... uffici che

non riescono ad eseguire una citazione come Dio comanda se non al

quarto tentativo!

 

Verissimo, inoltre, che alcuni riti

c.d. alternativi si sono rivelati, nella pratica, del tutto

fallimentari. Tuttavia, non credo che sia un problema dovuto alla

formulazione legislativa. Se astrattamente considerato, il nostro

codice di procedura penale, non è poi così male. Il cancro che divora

il sistema è sempre quello: la lunghezza dei processi.

In un

sistema in cui una percentuale altissima di processi si chiude per

prescrizione, con quale faccia un avvocato potrebbe dire al suo cliente

che gli conviene accedere ad un rito alternativo? Se poi si considera

anche l'indulto dietro l'angolo...

Ed è anche sacrosanto quanto

scritto da Alex circa l'elevatissimo numero di reati previsti dalle

nostre leggi. Dovrebbero essere, se ricordo bene, circa 7.000!

Agli

esempi già fatti da Alex, aggiungo quello dei reati di abusivismo

edilizio. Spesso ho udienza presso la sez. distaccata del Tribunale di

Palermo di Carini... uno spettacolo incredibile. Si sta li fino alle 16

a discutere della veranda di Tizio, della catapecchia di Caio... ma c'è

davvero bisogno di scomodare il Giudice penale per queste cose!?

Per adesso concludo qui.

 

"Io, in quanto avvocato, ho il dovere (anche) morale di fare gli interessi del mio cliente (nei limiti della legge)"

 Permettimi di dissentire: il dovere morale di un cittadino (avvocato o pubblico ministero che sia) dovrebbe essere sempre quello di far trionfare Verità e Giustizia (che scrivo con voluta ironia a lettere maiuscole).

Che poi nella pratica ogni professionista cerchi semplicemente di vincere, a costo di mandare a piede libero un criminale o in galera un innocente, è certamente un crudo fatto della vita non emendabile, e sarà certamente sempre così, ma PER FAVORE, non chiamiamolo DOVERE MORALE.

Ammettiamo invece onestamente di vivere in una società che, pur fondandosi su principi morali apparentemente condivisi, è nei fatti perfettamente a-morale... o che se preferisci l'unica legge morale realmente applicata nella pratica è quella del successo individuale.

O sbaglio?

 

Probabilmente non "valido", ma sarei felice di assumere la difesa della categoria, se lo volete.

 Benvenuto. Certo che vogliamo. Questo è un processo che viene fatto al sistema giustizia, in cui gli imputati sono tutti, a partire dai magistrati, come ho argomentato nella prima puntata della telenovela. In un buon processo, ci vuole anche la difesa. Il contraddittorio è sacro, l´ho detto nel post scriptum. Lo ha detto anche Alberto nel suo articolo sulla separazione delle carriere. I lettori sono i giudici e giudicheranno.

Anzi, ritengo che si tratti di un sistema assolutamente irrinunciabile.

Lo dico anch´io sia nell´articolo che nella replica a Sandroft. Tuttavia, cosí com´è, é ideologicamente spinto all´eccesso. Necessita, a mio avviso, di correttivi.

Resta il fatto che due parti che recitano ruoli contrapposti dinanzi ad un Giudice terzo sono il modo migliore di perseguire la verità e, al contempo, assicurare i diritti inviolabili dell'individuo nel processo.

Nessun dubbio, vedi sopra.

Il problema della discrepanza tra ciò che il testimone ha detto al PM e ciò che riferisce al Giudice è un falso problema. Il PM non ha bisogno di far acquisire il verbale di sommarie informazioni (cosa che sarebbe possibile solo con il consenso della difesa) per superare una eventuale contraddizione tra le dichiarazioni del teste. La contestazione, infatti, è inserita nel verbale dell'udienza, pertanto il Giudice valuterà l'attendibilità del teste avendo davanti la dichiarazione da egli resa dinanzi a lui e quella resa anni prima al PM, senza necessità che sia acquisito l'intero verbale di SIT.

Mi dispiace, ma qui fai un po´ il furbo ed approfitti del fatto che i lettori non conoscono l´articolo 500 del codice di procedura penale. Prendi l´esempio che ho fatto nell´articolo. A cosa mi servono le contestazioni inserite nel verbale? Io con quelle contestazioni demolisco solo il mio teste d´accusa principale, sí o no? Puó il giudice utilizzare quello che c´era scritto nel verbale reso nelle indagini preliminari dopo le contestazioni? Sí o no? Rispondo io per te. No, non puó utilizzarlo. In altre parole, dopo le contestazioni, quell´imputato sarebbe stato condannato? No, non sarebbe stato condannato. Io dico solo che l´art. 500, come era formulato prima della legge sul giusto processo, era un equo contemperamento tra le esigenze di accertamento della veritá e le garanzie dell´imputato. Dopo la contestazione, il PM depositava il verbale ed il Giudice, decideva sulla base di tutti gli elementi acquisiti, compresa la testimonianza resa in dibattimento che poteva tranquillamente ritenere piú credibile. 

Tuttavia, è più che sbagliato ritenere che la categoria di cui faccio parte abbia, in questo, una responsabilità morale o di altro tipo.

Mai detto questo ho detto anzi  io ho detto che “il difensore (legittimamente) è incentivato a tirarla per le lunghe”.

 Io, in quanto avvocato, ho il dovere (anche) morale di fare gli interessi del mio cliente (nei limiti della legge), pertanto io devo tenere in considerazione anche la possibilità che intervenga la prescrizione.

Certamente, si tratta di un tuo preciso dovere deontologico piú che morale, ma è evidente che cosí il sistema non funziona. Lo ammetti anche tu. Ed allora la domanda é. La tua categoria è favorevole o contraria al sistema della prescrizione cosí come funziona in Italia? Temo proprio di conoscere la risposta…

Del resto, gli avvocati hanno poca influenza sulla tempistica del processo.

Anche questo non è del tutto vero. Tu sai meglio di me che processi grossi senza detenuti sono pressoché ingestibili ed anche gli avvocati in questo danno il loro bravo contributo. Quanti processi vengono continuamente rinviati per l´impedimento dell´avvocato x piuttosto che dell´avvocato y? Mi ribatterai: “Sí ma in quel periodo la prescrizione è sospesa”. Certo è vero, ma se dopo l´ennesimo rinvio, uno dei giudici del collegio cambia, la prescrizione riparte inesorabile ed il processo si deve rifare o no? Vogliamo dirlo che questo principio dell´immediatezza, cosí come vige in Italia, è un principio idiota o no? Se due su tre giudici il teste lo hanno visto, potranno dire al collega quali sono state le loro impressioni o no? Non sarebbe logico pretendere che il difensore fornisca una motivazione logica sul perché pretende che venga risentito l´uno o l´altro testimone?

Si noti che ho parlato di "interesse del cliente"... l'ho fatto perchè uno dei miti da sfatare è che l'avvocato abbia un interesse personale a prolungare il processo.

Certo ma è anche interesse del cliente arrivare alla prescrizione, no?

 Una delle cause fondamentali della lunghezza dei processi (almeno per la mia esperienza) è l'assenza dei testimoni. Capita spessissimo che un testimone, pur correttamente citato, non si presenti in aula. Il Giudice, allora, deve rinviare l'udienza (e, parlo di Palermo, questo significa perdere almeno 6 mesi di tempo). A volte il testimone non si presenta per 3 o 4 volte di seguito.

Giusto è uno dei problemi, a Bolzano fortunatamente non cosí grave. Ma capita spesso che il testimone citato, arrivi in udienza, aspetti fuori dall´aula per un´ora o due per poi essere chiamato e sentirsi dire che il processo è rinviato perché uno dei difensori ha mandato un fax che documenta il suo impedimento. Secondo te quel teste alla prossima udienza torna?

Ora, il Giudice ha un potente strumento per contrastare questo costume: disporre l'accompagnamento coattivo e comminare una sanzione pecuniaria. Non ho mai capito (e mai capirò) per quale diamine di motivo i Giudici (quanto meno quelli di Palermo) aspettino, generalmente, la terza o quarta assenza per ricorrere a questo strumento! Se alla prima citazione il testimone non si presenta senza giustificato motivo, mandagli subito i Carabinieri e commina subito la sanzione, non aspettare che ti faccia perdere due anni di tempo!

Su questo hai ragione. Condivido, salvi i casi di cui sopra.

Ci sono poi le citazioni non correttamente eseguite. In questo caso la colpa è dei cancellieri. Io ho assistito a casi assurdi... uffici che non riescono ad eseguire una citazione come Dio comanda se non al quarto tentativo!

No la colpa è soprattutto del sistema, che mi costringe a reiterare continuamente notifiche, su notifiche, su notifiche. Parlando con tuoi colleghi, condividono in pieno il principio per cui, dopo la notifica dell´avviso di fine conclusione indagini, non devo piú l´imputato, mentre l´avvocato potrebbe benissimo ricevere le notifiche via email.

In un sistema in cui una percentuale altissima di processi si chiude per prescrizione, con quale faccia un avvocato potrebbe dire al suo cliente che gli conviene accedere ad un rito alternativo? Se poi si considera anche l'indulto dietro l'angolo...

 Siamo sempre lí, la lunghezza dei processi, determinati anche e soprattutto dalla prescrizione che disincentiva ad accedere ai riti alternativi, lo dici tu stesso.

Agli esempi già fatti da Alex, aggiungo quello dei reati di abusivismo edilizio. Spesso ho udienza presso la sez. distaccata del Tribunale di Palermo di Carini... uno spettacolo incredibile. Si sta li fino alle 16 a discutere della veranda di Tizio, della catapecchia di Caio... ma c'è davvero bisogno di scomodare il Giudice penale per queste cose!?

 Sono d´accordo, bisognerebbe trovare dei sistemi per sanzionare penalmente solo gli abusivismi oltre una certa dimensione.

 

ho letto l'articolo di axel pm ,non ho verificato se qualche penalista ha raccolto l'invito , comunque ci provo.

La premessa è che faccio questo lavoro dal '97 in una realtà particolarmente difficile quale Napoli , ma, dalla mia esperienza ho notato che in tutta L'Italia, dal nord a sud , i problemi riguardo il funzionamento della giustizia sono comuni.

 

vengo ai punti di carattere generale indicati da axel , con qualche personale osservazione in ultimo :

sul rito accusatorio  rilevo che il codice che abbiamo adesso è sostanzialmeto diverso da quello concepito nell' 89 e questo non per un manipolo di politici incompetenti ma per mano dell' organo supremo della magistratura che è la Cassazione . Mi pare che molti dei principi ispiratori del rito "all' americana" sono stati sottaciuti per mezzo di pronunce frutto forse di "realpolitik"in considerazione di quella che è la mentalità e delle strutture fatiscenti della giustizia ( si pensi a tutta la parte riguardanti le cd. contestazioni , incompatibilità del giudice etc.)

In questo senso appare che alcune volte i giudici amino recitare la parte delle vittime , quando invece più che amministratori della giustizia si sentano ( e forse lo sono) i padroni della giustizia osteggiando chiunque proponga idee esotiche , tant' è che nessuno è ancora riuscito nell' impresa di riformare la giustizia per l'evidente ed efficace contrasto (basti vedere che fine hanno fatto alcuni guardiasigilli tipo Martelli o Mastella che hanno osato soltanto abozzare un ideuzza di riforma) del potere giudiziario (molto poco giudiziario e tanto potere politico).

Della classe forense neanche a parlarne:contiamo quanto il 2 di briscola, eppure pochi riflettono sul fatto che la maggior parte delle istanza di cui la classe forense si fa portatrice sono nell' interesse di tutti e non solo degli imputati (eccellenti o meno).

In buona sostanza sono d'accordo con quello che scrive axel solo riguardo all' assurdità del processo agli irreperibili, per il resto mi vedo in forte dissacordo ed anzi noto una preoccupante insofferenza rispetto a dei principi fondamentali posti a base del rito accusatorio che , secondo me , tutela meglio (se fosse applicato in maniera irreprensibile ) il più generale diritto di difesa.

Il fatto , per esempio, di replicare oralmente "i copiosi e voluminosi" accertamenti della GdF sottende all' esigenza di verificare se i diritti dell' indagato non siano stati mandati a farsi benedire, come spesso succede nella fase delle indagini preliminari.

non vorrei tediare con esperienze personali, ma mi è capitato + volte di assitere alla redazioni di atti assolutamente inutilizzabili ( tipo sentire come persona informata un indagato) e sostenerne la acquisizione al fascicolo processuale , ancora mi è capitato di assistere alla richiesta di acquisizioni di verbali di riconoscimento personale effettuati in maniera assolutamente ridicola da parte della P.G. senza che non solo l'indagato non sia stato assistito da un legale ma che tale riconoscimento "all' americana" risultava evidentemente (uso un eufemismo) non rispettoso delle garanzie di difesa. (in un caso di rapina da parte di un calvo , l'indagato appunto calvo era stato posizionato vicino a adltre persone che però avevano una foltissima chioma ).

sempre riguardo l'oralità , mi sorprende l'esempio che viene fatto circa il classico caso della madre che denuncia il figlio (in genere tossico) autore di richiesta estorsiva in suo danno che nell' articolo pare che finisca "a tarallucci e vino", posso testimoniare per esperienza di parecchi casi pratici tutti i casi di ritrattazione o reticenza sono stati severemante perseguiti con denunce per favoreggiamento e/o falsa testimonianza .

e comunque anche in questi casi la fantasia dei giudici non latita come quelli che riassumono gli atti anche senza il consenso delle parti effettuati innanzi ad altro giudice in base ad una isolata sentenza della cassazione del 97 oppure quelli che acquisiscono i verbali di sequestro anche in luogo dell' esame testimoniale dei verbalizzanti (G.M. Pozzuoli)

In conclusione credo che i messaggi che la magistratura ha fatto passare attraverso i mass - media siano profondamente sbagliati ed ipocriti nonchè privi della minima autocritica in particolare ad esempio sulla famigerata cd. legge Cirielli oppure lo stesso indulto di cui le statistiche non tengono conto di quanti "non entrano" in carcere anzichè valutaresolo le "uscite"

sbagliato perchè è stato fatto passare il messaggio che la Cirielli sarebbe una legge "buonista" o a favore dei delinquenti , a parte aver abbassato la soglia del tetto oltre il quale risulta decorso il termine di prescrizione per alcuni reati , dall' altro modifica in maniera decisa ed assolutamente in "sfavor rei" non solo la disciplina della prescrizione per i recidivi ma l'intero complesso di norme applicabili a questi ultimi (dal reato continuato all' esclusione della sospensione della esecuzione della pena detentiva ) . in questo senso la legge cirilelli può considerarsi un degno corollario dell' impianto fascista che ha ispirato il nostro pur ottimo codice rocco.

ipocrita perchè i giudici ( e più un generale la macchina giudiziaria) sono i primi responsabili delle lungaggini dei processi , non certo gli avvocati (forse in minima parte) anche se li si descrive come delle "pagliette" cavillosi e rompiballe.

posso anche qui testimoniare che la maggior parte dei rinvii a cui assito sono per deficenze o dei giudici persone fisiche ( assenze , diversa composizione dei collegi) o della struttura come : errori delle cancellerie , assenza di testimoni , raramente per istanze difensive . Sulle misure dei rinvii stabiliti dai giudici si arriva anche ai 6 mesi e + ( ed anche qui la cirielli ha stabilito giustamente il tetto ai fini della sospensione per rinvio limitato ai 60gg)

non mi pare infine di aver mai assistito alla disperazione dei giudici in presenza dell' epilogo di un procedimento per prescrizione , se vi sono state lacrime , erano di coccodrillo .

il giudice , come tutti, è contento di lavorare meno. una sentenza di prescrizione impiega 1/10 del tempo di una sentenza nel merito

 

in conclusione aggiungo qualche piccolo spunto di riflessione in ordine ad alcuni temi che potrebbero aiutare il buon funzionamento della giustizia che purtroppo vedono l'ostracismo della magistratura:

a) istituzione , come tutti i dipendenti statali , dei cartellini timbratempo (almeno nella mio distretto non esistono) seppur sul decreto di citazione viene indicato l'orario di inizio viene indicato alle 9 i processi non iniziano mai prima delle 9.30/10 per non voler arrivare alle esagerazioni che si verificano in corte di appello;

 

obbligo di terminare i processi ovvero divieto di qualsivoglia trasferimento da parte dei giudici se non prima terminato il ruolo;

sanzioni severe per i giudici nei casi di inattività e conseguente esito di prescrizione , sanzioni per i p.m. in caso di inattività ovvero eccesivo ricorso alle proroghe di indagini , per questi ultimi non sarebbe male istituire anche la loro responsabilità contabile per le indagini "miliardarie" finite con assoluzione con formula ampia

allargamento della competenza del giudice di pace ;

inquadramento professionale dignitoso (anche con contratti a termine ) per giudici onorari e i vice-procuratori (ad oggi trattati peggio dei netturbini poichè invisi alla magistratura ).

questa è la versione di un avvocato, ovviamente parziale, spero che i magistrati non se ne abbiano a male

 

 

 

 

 

 

 

 

rispondo domani, adesso é tardi. C´é differenza con la replica spedita alle 21,00?

 

Tulliociampa perché polemizzi? Tu esordisci dicendo:

ho notato che in tutta L'Italia, dal nord a sud, i problemi riguardo il funzionamento della giustizia sono comuni.

Ecco, a giudicare da ciò che tu dici questa affermazione è purtroppo sbagliata.La tua replica è espressione del clima lavorativo avvelenato in cui sei costretto a lavorare, un clima di totale e permanente contrapposizione tra l’avvocatura e la magistratura. Un clima, in generale, che, negli ultimi anni, ha caratterizzato il paese ed il cui tanfo mefitico si sente perfino oltreoceano qui. Ma io ti chiedo, il deterioramento dei rapporti è da attribuire solo ai magistrati, lavativi ed arroganti?

A Bolzano, per fortuna, il clima non è questo. Ognuno è consapevole del suo ruolo, ma c’è assoluto rispetto reciproco e, quindi, che tu ci creda o no, qui, i giudici rispettano rigorosamente il codice di procedura penale. Questa è la seconda fondamentale differenza tra Napoli e Bolzano, almeno stando a quello che tu dici.

Non capisco, quindi, il senso delle tue argomentazioni, io ho parlato degli istituti del codice di procedura così come essi sono e, lo ripeto, qui a Bolzano vengono applicati. Tu parli del fatto che i magistrati questo codice non lo rispettano. Può darsi, ma cosa c’entra con il codice? Ci sono o non ci sono gli articoli 500 (contestazioni all’esame testimoniale), 197 e 197bis (incompatibilità ad assumere l’ufficio di testimone. “nemo tenetur”), 525 (principio di immediatezza), 599, comma 4, (patteggiamento in appello)? La prescrizione, così come è modulata in Italia, incentiva a celebrare i dibattimenti sì o no? È su questo che devi ribattere.

Se ci sono questi istituti, e non vedo, come tu possa negarlo, devi spiegarne il senso. Devi difendere il codice, non attaccare i magistrati. Se vuoi attaccare i magistrati, metti la replica sulla prima puntata e sfondi, in parte, una porta aperta, come avrai potuto verificare se l’hai letta. Ti dirò di più. Alberto ha scritto un pezzo sulla separazione delle carriere qui. Sembra che per voi avvocati penalisti sia l’unico problema della giustizia penale in Italia. Bene, personalmente, a differenza della maggioranza dei miei colleghi, ed anche qui vado controcorrente, non ne faccio un tabù. La bozza della bicamerale anni ‘90 che, se non ricordo male, prevedeva due sezioni di un unico CSM, a me andava benissimo, separava le carriere e salvaguardava l’indipendenza. Ma cosa c’entra tutto questo con l’articolo sul codice di procedura?

E vengo, dunque, ad alcune delle tue osservazioni, senza ribattere a quelle puramente polemiche e prive di contenuto sostanziale (quale quella di Mastella che aveva delle ideuzze di riforma, quali sarebbero?).

Il fatto , per esempio, di replicare oralmente "i copiosi e voluminosi" accertamenti della GdF sottende all' esigenza di verificare se i diritti dell' indagato non siano stati mandati a farsi benedire, come spesso succede nella fase delle indagini preliminari.

Non so che cosa tu intenda dire. Comunque, in sostanza, oggi, il finanziere riassume oralmente tutto quanto c’è scritto nella sua informativa, dopodiché il difensore lo controesamina. Io dico solo di depositare l’informativa, poi il difensore fa il suo dovere e torchia il finanziere fino a fargli uscire gli occhi dalle orbite. Sulle violazioni del diritto alla difesa esiste già l’istituto dell’inutilizzabilità che si potrebbe tranquillamente estendere a tutti i riferimenti che, nell’informativa, sono contenuti nelle dichiarazioni di testimoni o indagati.

sempre riguardo l'oralità , mi sorprende l'esempio che viene fatto circa il classico caso della madre che denuncia il figlio (in genere tossico) autore di richiesta estorsiva in suo danno che nell' articolo pare che finisca "a tarallucci e vino", posso testimoniare per esperienza di parecchi casi pratici tutti i casi di ritrattazione o reticenza sono stati severemante perseguiti con denunce per favoreggiamento e/o falsa testimonianza .

Se vogliamo dirla proprio tutta, io quella madre non la posso perseguire perché vi osta l’art. 384 CP, per cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà”. Inoltre, quell’imputato viene assolto a seguito della ritrattazione del testimone ed io devo perseguire quest’ultimo con poche possibilità di arrivare alla condanna.

In conclusione credo che i messaggi che la magistratura ha fatto passare attraverso i mass - media siano profondamente sbagliati ed ipocriti nonchè privi della minima autocritica in particolare ad esempio sulla famigerata cd. legge Cirielli oppure lo stesso indulto di cui le statistiche non tengono conto di quanti "non entrano" in carcere anzichè valutare solo le "uscite"  Sbagliato perchè è stato fatto passare il messaggio che la Cirielli sarebbe una legge "buonista" o a favore dei delinquenti , a parte aver abbassato la soglia del tetto oltre il quale risulta decorso il termine di prescrizione per alcuni reati , dall' altro modifica in maniera decisa ed assolutamente in "sfavor rei" non solo la disciplina della prescrizione per i recidivi ma l'intero complesso di norme applicabili a questi ultimi (dal reato continuato all' esclusione della sospensione della esecuzione della pena detentiva ). In questo senso la legge cirilelli può considerarsi un degno corollario dell' impianto fascista che ha ispirato il nostro pur ottimo codice rocco.

La legge ex cirielli è doppiamente classista. Da un lato abbassa i termini di prescrizione e fa un favore ai “colletti bianchi”, dall’altra, rende più severa la normativa sulla recidiva, che riguarda la devianza sociale. Ma questa parte della legge che tu definisci “fascista”, non è che la conseguenza dell’andazzo esistente nei tribunali, di dare le “generiche” prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, di vedere continuazioni dovunque anche dove non c’erano, di dare sempre il minimo della pena.  è su questo che la magistratura (ed anche l’avvocatura) dovrebbero fare autocritica. Fino all’entrata in vigore di questa legge potevano capitare casi come il seguente: Tizio commette quattro furti in abitazione nel giro di sei mesi. Rinviato a giudizio, patteggia ad un anno in continuazione con la sospensione condizionale. Un mese dopo commette un altro furto, patteggia un altro annetto con la sospensione condizionale. Cinque furti e neanche un giorno di galera. Commette altri quattro furti. Giudice e PM si arrabbiano e non danno il proprio consenso per un patteggiamento sotto i tre anni. Nel frattempo questo simpatico signore ha trovato un lavoro, magari fittizio, ed, allora, poverino, siccome lo stiamo recuperando socialmente, non lo possiamo mica mandare in galera, lo affidiamo ai servizi sociali… C’erano questi casi sì o no? Cosa c’entra il fascismo se, di fronte a situazioni del genere, lo Stato dice, finalmente, basta? Vogliamo dire che il nostro è uno Stato serio, dove l’innocente viene incarcerato e, quando, è dichiarato definitivamente colpevole in galera non ci va più?

non mi pare infine di aver mai assistito alla disperazione dei giudici in presenza dell' epilogo di un procedimento per prescrizione , se vi sono state lacrime erano di coccodrillo . il giudice come tutti i dipendenti dello stato è contento di lavorare meno

Bene, allora siamo tutti contenti. Tu porti a casa la prescrizione ed io lavoro meno. Chissà perché me ne lamento…

a) istituzione , come tutti i dipendenti statali , dei cartellini timbratempo (almeno nella mio distretto non esistono) seppur sul decreto di citazione viene indicato l'orario di inizio viene indicato alle 9 i processi non iniziano mai prima delle 9.30/10 per non voler arrivare alle esagerazioni che si verificano in corte di appello.

Sull’impuntualità ho già detto che si tratta di maleducazione da parte nostra.

obbligo di terminare i processi ovvero divieto di qualsivoglia trasferimento da parte dei giudici se non prima terminato il ruolo.

Questa è proprio buona, il giudice ostaggio del suo ruolo. Siccome gli vengono continuamente assegnati nuovi procedimenti, non può mai essere trasferito. Non può nemmeno andare in pensione, ci saranno giudici novantenni accompagnati dalla badante a tenere udienza per finire il ruolo…

sanzioni severe per i giudici nei casi di inattività e conseguente esito di prescrizione , sanzioni per i p.m. in caso di inattività ovvero eccessivo ricorso alle proroghe di indagini ,

La cosa andrebbe studiata bene, la prescrizione quasi mai è da attribuire ad un singolo giudice. Le proroghe sono già limitate dal codice di procedura.

per questi ultimi non sarebbe male istituire anche la loro responsabilità contabile per le indagini "miliardarie" finite con assoluzione con formula ampia

Sul fatto che noi spendiamo male le risorse del contribuente mi vedi assolutamente d’accordo. Sulla responsabilità contabile solo in parte. Può essere sbagliata anche l’assoluzione. Secondo me bisognerebbe responsabilizzare i capi degli uffici, mettendo loro a disposizione un budget da gestire, oltrepassato il quale non ci sono soldi né per consulenze né per intercettazioni. La cosa susciterebbe le ire dei miei colleghi, i quali si nascondono dietro l’obbligatorietà dell’azione penale.

allargamento della competenza del giudice di pace.

Sei il primo avvocato in assoluto che mi dice una cosa del genere. Qui a Bolzano nessuno sopporta i GdP e dicono che dare loro la competenza penale è stato un grosso errore.

inquadramento professionale dignitoso (anche con contratti a termine ) per giudici onorari e i vice-procuratori (ad oggi trattati peggio dei netturbini poichè invisi alla magistratura ).

A cosa servirebbe per migliorare la giustizia, a parte il fatto che non capisco perchè sarebbero invisi alla magistratura, se non per il fatto che, come i giudici di pace, ben sapendo che il loro è un incarico onorario ed atempo, chiedono di essere assunti a tempo pieno, di avere le farie, i contributi, la maternità e quant'altro, tutto questo senza aver fatto alcun concorso come prevede la costituzione?

Fino adesso, siete stati in due avvocati a voler cercare di difendere questi istituti. Il primo ha adottato una tattica sostanzialmente rinunciataria, salvo cercare di sollevare una cortina fumogena sull’articolo 500, tu polemizzi, cambiando completamente argomento. Si tratta di tattiche che vengono usate quando non si ha nulla da dire. I curatori di questo sito ed i lettori, non sono giuristi, ma, pur avendo il difetto di essere monetaristi ed interisti, non sono grulli. Leggono e pensano e, fino a questo momento, non hanno trovato un solo argomento che cerca di spiegare, perché era sbagliato il comma 3bis (se non ricordo male, sono passati 7 anni) dell’art. 500 ante legge sul giusto processo (che prevedeva la possibilità di depositare il verbale dopo la contestazione), mentre è giusto nella sua attuale formulazione; perché è giusto l’art. 525 e come esso si concilia, da un punto di vista logico oltre che sistematico, con l’appello nel merito; perché è giusto l’istituto della prescrizione, per di più dopo la sua rimodulazione con la legge ex Cirielli; qual’è il senso del patteggiamento in appello. Io non ho paura di mettere in discussione le mie argomentazioni. Ho trovato io un difensore del codice. Si tratta dell’avvocato Beniamino Migliucci, che, oltre ad essere uno dei migliori 5 penalisti di Bolzano, è anche un esponente di spicco della camera penale nazionale (vicepresidente della giunta qui). Come vedi, mi cerco i migliori avversari e sarò curioso di leggerne gli argomenti, ma una cosa te la anticipo già adesso: nemmeno lui, per quanto bravo, troverà un solo argomento logico per conciliare il principio di immediatezza con l’appello nel merito. Di certo lui non polemizzerà, né cercherà di sollevare cortine fumogene, e spero che lui possa migliorare l’opinione che i lettori del sito possono avere degli avvocati…

 

 

ma, obiettivamente, dimmi quante volte capita una cosa del genere? A me, sinceramente, non è mai capitato.

a me si , ed è capitato pure (prima del 2002) che il giudice (il collegio in quel caso )abbia condannato sulla base delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (in presnza di versione diversa in dibattimento o meglio del classico non ricordo) mediante l'ausilio del riscontro di testimonianza "de relato" da parte di ufficiale di P.G.

è aberrante ma succede

 

propongo qualche suggerimento per velocizzare la giustizia:

 

riduzione a giudice monocratico del collegio della corte d'appelloin modo da recuperare giudici per il civile o altre funzioni.

il giudice relatore tranne rari casi scrive la sentenza prima della discussione della causa, poi con il 599 oramai l'appello serve a poco

 

enorme allargamento del rito per decreto penale:  possibilità di conversione in pene pecuniarie della maggior parte dei reati tranne quelli di grande allarme sociale

 

introduzione della liberazione per cauzione nelle misure cautelar personali.

 

riforme futuristiche:

carica elettiva per il procuratore generale

il quale mette sotto contratto a termine i suo P.M. con criteri di economicità ed efficienza 

conseguente abolizione di concorsi pubblici ed introduzione dell 'esame (unico ) per l'accesso alle professioni legali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a me si , ed è capitato pure (prima del 2002) che il giudice (il collegio in quel caso )abbia condannato sulla base delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (in presnza di versione diversa in dibattimento o meglio del classico non ricordo) mediante l'ausilio del riscontro di testimonianza "de relato" da parte di ufficiale di P.G.

è aberrante ma succede

hai ragione, aberrante, una plateale violazione del codice. Ma perché succede? É semplicistico liquidare il tutto con la mentalitá inquistoria del giudice. La questione richiere una risposta piú articolata  di tipo processual-filosofico (sempre che Alberto mi lasci, ma tanto lui adesso é impegnato a festeggiare lo scudetto dell´Inter ed allora io ne approfitto :-)

 

ma guarda,

 

insisto con gli esempi anche se non direttamente riferibili all' art 500. ma forse più in generale sul principio dell' oralità del dibattimento

 

riferivo appunto di un giudice che nei casi di violazione edilizie non escute i verbalizzanti ma  le "bypassa" con la acquisizione del menzionato verbale

 mi domando che senso abbia in questi casi affrontare un dibattimento

 senza contare il sistematico ricorso "al rinfresco della memoria" degli agenti di P.G.mediante la cd "lettura degli atti a sua firma " in particolare nei processi ex Pretore in cui si assiste alla mera replica orale ("a pappardella") di quanto dichiarato durante le indagini. 

 

Tulliociampa, tu dici 

ma guarda,  

insisto con gli esempi anche se non direttamente riferibili all' art 500. ma forse più in generale sul principio dell' oralità del dibattimento  

sinceramente non capisco perché continui ad essere aggressivo. Purtroppo riscontro anche che continui ad andare fuori tema. Lo dico senza alcun intento polemico, sto cercando di riflettere e vorrei che tu provassi a riflettere con me. Sei stato tu a dire che volevi difendere questo codice, ed allora, ancora una volta, ti chiedo di svolgere il ruolo che hai dichiarato di voler assumere. Mi pare di avere già detto che sono favorevole al processo accusatorio, che il tuo ruolo di difensore è importante ed, infine, che hai ragione a lamentarti delle applicazioni distorte della procedura da parte dei magistrati. Lo ripeto ancora una volta, se vuoi lamentarti della magistratura, metti una replica nella prima puntata; altrimenti, in questa sede, parliamo del codice di procedura e non dell’applicazione errata che ne fanno i miei colleghi. Ed anzi, se proprio di ciò vogliamo parlare, cerchiamo di analizzarne le cause e vediamo se il problema non sta proprio nel codice anziché nella “mentalità inquisitoria” dei giudici.

 Vengo, quindi, alle promesse considerazioni processual-filosofiche, nella speranza che Alberto non si sia ancora ripresa dalla bisboccia post- scudetto.Per queste considerazioni parto da lontano e cioè dal fatto che, a monte, si dice vi sia stato un reato, cioè un fatto che il legislatore considera essere una violazione delle regole di convivenza tanto da punirla, quanto meno in astratto, con la privazione della libertà. Per accertare se il reato vi sia stato e se sia stato commesso da colui che è accusato, esiste una metodologia che è costituita dalle regole procedurali. Da ciò una prima e fondamentale considerazione: il codice di procedura penale prevede le regole attraverso le quali arrivare alla verità del fatto (la famosa gnoseologia ed epistemologia dei professori universitari). Ora, noi giuristi conosciamo bene la distinzione tra verità processuale e verità reale e, quindi, che non sempre ciò che risulta nel processo corrisponde al reale andamento dei fatti (colpevole assolto perché le prove erano insufficienti, innocente condannato erroneamente). Detto questo, facciamo l’ipotesi di un processo inquisitorio puro, ovvero di un processo in cui vi sia una unilaterale raccolta degli elementi probatori da parte del vecchio giudice istruttore o da parte del PM, il tutto in assenza totale di apporto difensivo. Una simile metodologia di accertamento del fatto determina un grave rischio di deformazione per cui la forbice tra verità processuale e verità reale finisce con l’essere particolarmente larga ed in favore esclusivamente dell’accusa. In altre parole, potrebbe capitare spesso che, ad esito del processo, venga condannato un innocente. Mi pare di averlo detto chiaramente nell’articolo con un esempio evidentemente non sufficientemente efficace. Di conseguenza, si dice, ed io - lo dico ancora una volta - condivido l’assunto, il processo accusatorio è un metodo migliore per ridurre la forbice, e cioè per avvicinare il più possibile la verità processuale a quella reale. In questo contesto processual-filosofico si inseriscono le garanzie dell’imputato e l’oralità del processo così come definite dal codice di procedura. Parliamo prima delle garanzie dell’imputato e della ratio di esse. Le garanzie non sono fine a sé stesse, e, soprattutto, non sono finalizzate ad impedire che si arrivi all’accertamento del fatto. Il loro fine primario è quello di consentire all’imputato di difendersi e cioè di dare un apporto probatorio e/o valutativo all’accertamento del fatto, di modo che non si arrivi ad una condanna ingiusta. Facciamo un esempio eclatante e difficile da comprendere per il comune cittadino. Supponiamo che avvenga un reato (un caso a me capitato, di un incendio colposo), nell’immediatezza del fatto colui che lo ha causato, rende alla PG delle spontanee dichiarazioni in cui confessa in maniera dettagliata la sua responsabilità. Noi sappiamo che queste spontanee dichiarazioni sono inutilizzabili in dibattimento, salvo per contestazioni che si possono fare solo se l’imputato risponde all’esame. Non vi è nessun altro elemento indiziario a suo carico. Sulla base di tale circostanza il mio collega, titolare del procedimento, chiese l’archiviazione, il GIP ordinò l’imputazione coatta ed il processo finì, come doveva finire, nel rispetto delle regole procedurali e su mia richiesta, con l’assoluzione. Ci troviamo qui di fronte ad un caso evidente di verità processuale diversa da quella reale. Tuttavia, qui la larghezza della forbice ha una sua ratio, laddove, le dichiarazioni rese dall’imputato senza l´assistenza tecnica del difensore possono essere falsate da tanti fattori che possono essere delle formulazioni errate, paure inconsce dell´indagato, “spinte” da parte della PG  (loro stessi, scherzosamente, parlano di dichiarazioni “spintanee”). Peraltro ti segnalo anche qui l´incongruenza ed incoerenza del codice. Se la ratio dell´inutilizzablitá in sede dibattimentale è questa (e nono vedo quale altra possa essere), non si comprende per quale motivo il giudice possa tranquillamente utilizzarla per condannare in sede di giudizio abbreviato. Un altro esempio è quello dell´inutilizzabilitá derivante da violazione delle regole di acquisizione della prova (un esempio chiaro significativo, la tortura o l´utilizzazione del c.d. siero della veritá). Il mancato rispetto di queste regole determina il sospetto che la prova sia inquinata e, quindi, non credibile. Altra cosa è invece l´oralitá cosí come disegnata dall´attuale art. 500. L´oralitá - nella mia personale visione - spinta all´eccesso, viene vista come forma piú genuina di acquisizione della prova. Nell´esempio da me fatto nell´articolo questa forma di oralitá determina un nuovo allargamento della forbice tra veritá processuale e veritá del fatto, in questo caso in favore dell´imputato. Questo allargamento della forbice provoca una forma di rigetto ed evidentemente non viene accettato da molti giudici, i quali cercano, di conseguenza, di forzare le regole processuali per raggiungere la veritá del fatto. Questo è il dato. Ti sei mai chiesto quale interesse (stavo per dire incentivo. Terribile come mi hanno ridotto questi monetaristi in tre mesi di lavaggio del cervello…) ha il giudice a condannare in questo modo? È vero o non è vero che questa è, per lui, la via piú difficile, visto che, assolvendo l´imputato, avrebbe un minore onere di motivazione con una scarsissima probabilitá di impugnazione, mentre, in caso di condanna, deve motivare ampiamente, ben sapendo che la sua sentenza verrá sicuramente appellata? Chi glielo fa fare? Una volta ho visto un film americano con Michel Douglas che recitava la parte di un giudice in crisi esistenziale perché assolveva colpevoli certi per vizi di forma, finché si associó ad un gruppo di giudici che la pensava come lui emettendo verdetti clandestini che poi eseguivano con l´uccisione dell´imputato. Fuori di metafora (per fortuna), la ragione delle aberrazioni che segnali, è questa. Io ripeto che il vecchio art. 500 era piú equilibrato ed impediva le aberrazioni da te segnalate. Ed allora il tuo compito sarebbe quello di spiegare ai lettori perché l´art. 500 nella sua attuale formulazione è piú giusto, partendo da alcuni ragionamenti che, tuttavia, devi essere tu a sviluppare e non io, visto che non li condivido, e cioè:

a)      nell´esempio da me fatto non c´è alcuna forbice, la veritá del fatto corrisponde a quella processuale (perché?);

b)      è vero, nell´esempio fatto c´è una forbice, ma ció non toglie che, seppur vi siano alcuni casi estremi, la norma attuale, nella maggior parte dei casi, restringe la forbice troppo larga in senso inquisitorio con la vecchia formulazione (perché?)

c) è giusto che prevalga la verità processula su quella reale (perchè?).

Ecco questo chiedono i lettori a te come avvocato, cosí come ti chiedono cosa pensi degli atri istituti da me citati (tranne che su prescrizione ed irreperibili, sui quali hai giá risposto) e cioè, principio di immediatezza all´amatriciana, nemo tenetur e patteggiamento in appello. La magistratura pensa che gli avvocati difendono il codice non per spirito garantista, ma per semplice bassa cucina corporativa, in quanto consente loro di vincere i processi. Spetta a te dimostrare il contrario, argomentando sui punti da me sollevati. Se tu ti limiti a voler attaccare le modalitá di applicazione del codice da parte della magistratura i lettori non possono che trarne la conclusione che tu non abbia argomenti validi per difenderlo, questo codice…

Vengo ora brevemente ad alcuni suggerimenti da te proposti in un´altra replica: 

enorme allargamento del rito per decreto penale:  possibilità di conversione in pene pecuniarie della maggior parte dei reati tranne quelli di grande allarme sociale

in linea di massima mi vedi d´accordo, peró ti faccio presente che giá adesso posso convertire pene fino a 6 mesi e vengono fuori cifre molto elevate di circa 6700,00 euro che inducono l´imputato a fare opposizione per avere la sospensione della pena. Bisognerebbe applicare con il decreto anche la sospensione condizionale. Personalmente vedrei bene un allargamento della metodologia del DLVO 758/94. 

introduzione della liberazione per cauzione nelle misure cautelar personali.

Per certi versi lo condivido, ma bisogna stare attenti a non creare una giustizia classista e poi, personalmente, la custodia cautelare la restringerei a pochi casi.

carica elettiva per il procuratore generale

sono assolutamente contrario per le ragioni che ho esposto in questa replica  sotto forma di spunti di riflessione

con criteri di economicità ed efficienza

perfettamente d´accordo 

 

 

.... esistono !!!

 

Del tribunale di Torino (e di Bolzano, dove un lavoro analogo in ambito penale l'ha fatto la procura) ne avevano parlato anche l'anno scorso su report,dove hanno pure intervistato tutti i PM di Bolzano tranne il "nostro" Axel.

In compenso ti segnalo, sempre da Report, un'altro servizio sull' argomento di cui riporto una chicca:

 

AUTRICE

Tribunale di Napoli, prima sezione civile qui i commessi addetti a spostare i fascicoli che mancano a Roma sono tutti presenti.


COMMESSA 1

Sulla carta ne siamo parecchi però parecchi sono esonerati da fare i commessi, cioè da trasportare materialmente i fascicoli.


D - Esattamente quanti sono esonerati?


COMMESSA 1

Questo lo dovrebbe chiedere all'ufficio personale.


COMMESSA 2

Su sette cinque, su sette commessi sono 5 esonerati. 

 

Non sono mai stato in un tribunale, ma un commesso esonerato dal trasporto mi suona come un'autista esonerato dalla guida.Chiedo conferma a chi è più pratico.

 

 

beh io posso testimoniare

 

che un fascicolo per essere portato da un piano all' altro può impiegare una mattinata intera 

 

Lettera aperta di Cossiga sul ruolo della magistratura e la necessita' di una riforma:

http://www.senato.it/notizie/RassUffStampa/080610/id2o9.tif

 

Aggiungo un collegamento ad una puntata di Exit su TMC dedicata ai ritardi della giustizia. Personalmente trovo le inchieste di Exit abbastanza ben fatte e anche godibili perche' spettacolarizzate bene e con moderazione.

 

Ho visto che alla trasmissione ha partecipato anche Gasparri. Non c´é un link per vedere che cosa ha detto? Non che abbia la speranza di sentire delle cose intelligenti. Una o due settimane fa ho visto un pezzo di Ballaró e Gasparri disse che le indagini sulla clinica di Milano, al posto di fare intercettazioni, si potevano fare anche leggendo le cartelle cliniche dei pazienti...