Valutazione universitaria? Ripassare tra 55 anni, grazie
L'Italia e' la riserva mondiale per la protezione e la riproduzione dei diritti acquisiti. Anche il diritto a non pubblicare un cazzo è protetto. Lo afferma Sua Eccellenza Chiarissimo Professore Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida.
UPDATE Il ricorso sarà discusso al TAR mercoled' prossimo 5 settembre. Speriamo bene
Il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) ha recentemente emanato il regolamento per le prossime abilitazioni nazionali ai ruoli di professore associato e ordinario. Una delle novità è che un professore non potrà far parte di una commissione se la sua produzione scientifica è inferiore alla mediana degli ordinari nel settore scientifico in questione. L'ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca) farà una graduatoria dei professori ordinari sulla base di alcuni criteri, chiaramente indicati nel regolamento e facilmente controllabili da chiunque (e diversi a seconda delle discipline). Solo i professori che si trovano nella metà superiore di tale graduatoria (sopra la mediana, cioè) potranno fare domanda di diventare commissari e la commissione sarà sorteggiata fra loro.Stesso criterio vale per i candidati: non puoi diventare professore ordinario se hai meno pubblicazioni della mediana degli ordinari negli ultimi dieci anni o professore associato se hai meno pubblicazioni della mediana degli associati. Poi le commissioni potranno giudicare ciascun candidato e dichiararlo idoneo. L'idoneità è condizione indispensabile per accedere ai concorsi che le università bandiranno per assumere i nuovi professori.
Sembra tutto ragionevole, no? (Si, lo sappiamo, per molti la risposta è no, ma noi pensiamo che sia si). Non sembra desiderabile che professori di provata scarsa qualità possano decidere chi diventerà professore, né che lo diventino candidati essi stessi di scarsa qualità. Però c'è un però: essere scarsi è un diritto acquisito! Eccolo detto con linguaggio da perfetto Azzeccagarbugli italico nientepopodimeno che da Sua Eccellenza Chiarissimo Professore Presidente Emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida in questa lettera ai presidenti delle società scientifiche di Area 12, che riportiamo integralmente perché merita:
Caro Collega,
il direttivo dell’associazione italiana dei costituzionalisti, esaminato il testo del D.M. 7 giugno 2012 – che approva il regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati e sulle modalità di accertamento della qualificazione dei commissari ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari – ha rilevato, a prescindere da ogni altra considerazione di merito, un palese vizio di illegittimità e di irragionevolezza che inficia il disposto dell’allegato B (Indicatori di attività scientifica non bibliometrici), applicabile ai settori dell’area 12. In esso infatti si introduce fra gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, che condizionano la valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva (n. 4, lettera b; n. 7, lettera b), il numero di articoli pubblicati nei dieci anni consecutivi precedenti il bando su “riviste appartenenti alla classe A” (n. 3, lettera b; n. 6, lettera b), secondo la suddivisione effettuata dall’ANVUR anche avvalendosi dei gruppi di esperti della valutazione della qualità della ricerca e delle società scientifiche nazionali (n.2, lettera a). In tal modo si fa dipendere la valutazione della qualità della produzione scientifica da un elemento estrinseco (“classe” di appartenenza delle riviste su cui sono comparsi gli articoli) definito ora per allora e con effetto retroattivo, riferendosi la produzione scientifica da valutare ai dieci anni precedenti la indizione della sessione di abilitazione, ma essendo previsto che solo ora sia effettuata la suddivisione delle riviste. Tale disciplina appare lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché del principio di affidamento legittimamente sorto nei soggetti “quale principio connaturato allo stato di diritto” (cfr., ex multis, Corte cost., sentt. n. 206 del 2009; n. 156 del 2007). Il direttivo ha pertanto deliberato di impugnare il D.M. in questione nella parte in cui, attraverso le previsioni dell’allegato B, introduce il predetto indicatore con efficacia retroattiva, auspicando che la medesima iniziativa giudiziaria possa essere adottata d’intesa anche con altre società scientifiche dell’area 12.
Ti sarò grato perciò se vorrai portare tale deliberato a conoscenza degli organi dell’associazione da te presieduta, al fine di valutare l’opportunità di condividere la predetta iniziativa.
Grazie e cordiali saluti
Valerio Onida
Presidente dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti
Traduciamo questo forbito linguaggio. In sostanza dice: uhe', ragazzuoli, noi siamo entrati nel sistema universitario sapendo che potevamo farci i cazzi nostri. Andare in commissione a promuovere i nostri allievi, diventare ordinari giovanissimi, stare in cattedra e fare la libera professione, il consulente qui, il presidente là. Fare ricerca e pubblicare era un optional, tanto è vero che non c'era nessun controllo della produzione scientifica (ma che è ‘sta produzione scientifica, poi, dico io), nessun ranking delle riviste o delle case editrici (ma che è ‘sto ranking, poi, dico io), monografia per diventare associato, monografia per diventare ordinario. Fa niente se la monografia è pubblicata in proprio, cinque-dieci anni fa erano altri tempi. Cosa credete, che Dante e Boccaccio abbiano pubblicato la Commedia e il Decameron con Oxford University Press?
Insomma, è stato così per decenni e decenni (i decenni d'oro del paese, è bene ricordarlo! Quando lo spread navigava a non più di 10-15, mica i 500 di oggi!) e adesso venite a dirci che le regole cambiano? E no, cari miei. Dovevate dirlo prima, se lo dite ora il principio di uguaglianza viene violato. Nonché il principio di affidamento legittimamente sorto nei soggetti “quale principio connaturato allo stato di diritto”. E che volete fare, la valutazione retroattiva?
In conclusione, noi costituzionalisti italiani riteniamo che potrete inziare a valutare l’università italiana quando l’ultimo assunto sarà andato in pensione. Nel 2067, stimiamo. Società scientifiche tutte, aderite all’iniziativa, Azzeccagarbugli ha trovato anche stavolta la soluzione, e non vi chiede nemmeno un cappone.
UPDATE. L'Asssociazione dei Costituzionalisti ha fatto seguito alla lettera presentando un ricorso al TAR del Lazio. Chiede di escludere dal novero dei criteri il numero di articoli in riviste di fascia A - quelle selezionate da appositi comitati di esperti come le migliori a livello nazionale ed internazionale. Questo criterio in realtà già non vale per l'area concorsuale 12 (cioè diritto), in quanto il comitato di esperti nominato dall'ANVUR non è riuscito a definire un elenco condiviso (cfr la relazione in http://www.anvur.org/sites/anvur-miur/files/documento_di_accompagnamento_mediane_settori_non_bibliometrici_0.pdf). Già questa incapacità è un sintomo di problemi nel settore. Vale però per gli altri settori cosidetti non blibliometrici (economia e scienze sociali, lettere e filosofia), dove i comitati hanno prodotto liste di riviste e l'ANVUR ha calcolato le relative mediane. Se il ricorso venisse accolto, rimarrebbero altri due criteri, il numero di libri ed il numero di articoli su riviste e capitoli di libro. Sarebbe un grave danno. Infatti sarebbero avvantaggiati i professori ordinari ed i candidati che hanno pubblicato molto in sedi poco selettive (collane di dipartimento, riviste locali etc.) e sarebbero danneggiati quelli che hanno scelto di pubblicare poco ma in riviste prestigiose. Speriamo che il TAR del Lazio rigetti il ricorso, anche se il prestigio dei ricorrenti (ben tre presidenti emeriti della Corte Costituzionale) non fa ben sperare.

