L’EJTN è un’istituzione europea il cui scopo principale è quello di sviluppare la conoscenza e l’interrelazione tra i giudici e pubblici ministeri dei diversi stati che ne fanno parte. Uno dei metodi adottati a tal fine, è quello di fa partecipare giudici e pubblici ministeri a programmi di scambio presso i diversi stati. Dal sito dell’EJTN si apprende che la meritoria iniziativa è stata avviata dalle istituzioni francesi ed italiane. Le tipologie di stage sono due: individuali e collettivi. Quelli individuali consistono nell’aggregazione ad un ufficio dello stesso tipo del quale dove si presta servizio. Gli stage collettivi nella partecipazione assieme ad un gruppo di colleghi provenienti da diversi paesi europei ad una visita globale del sistema giudiziario di uno degli stati membri presso una città medio grande. Ognuno di questi stage dura due settimane. Il magistrato italiano è ammesso a partecipare ad uno stage previa verifica delle sue cognizioni linguistiche ogni 5 anni. Io ho partecipato ad uno stage individuale a Norimberga nell’autunno 2008 e ad uno stage collettivo ad Innsbruck in Austria nell’autunno, 2013. Lo stage collettivo, quanto meno quello cui ho partecipato io, consente di avere una visione più globale dell’intero sistema giudiziario del paese ospitante.
Durante la permanenza ho cercato di apprendere il più possibile sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello procedurale. La base di partenza per i lettori per poter comparare il sistema italiano con quello degli altri paesi sono alcuni vecchi articoli che scrivemmo Alberto Bisin ed io nel lontano 2008 quando iniziai a collaborare con nfA. Per facilitare i lettori li elenco in ordine cronologico con l’autore fra parentesi ed i relativi link:
- l’ordinamento della magistratura (Bisignano)
- separazione delle carriere (Bisin)
- reati e procedure (Bisignano)
- carriera dei magistrati da un punto di vista economico (Bisin)
- costi della giustizia (Bisin)
- il problema della prescrizione (Bisignano)
Prima di lanciarmi nei dettagli del resoconto, ritengo opportuno fare delle premesse metodologiche:
1) innanzitutto, c’è ovviamente un problema contenutistico. La platea dei lettori di questo blog non è composta da giuristi. Di conseguenza, tenterò, il più possibile, di evitare tecnicismi. Tuttavia, la Suprema Autorità mi ha dato mandato di non avere nessuna pietà per i lettori e quindi di essere più tecnico che generico e superficiale. Sarà pertanto inevitabile fare riferimento ad alcuni istituti specie di procedura penale. Se e nel momento in cui dovessi essere troppo tecnico, i lettori me lo faranno notare in sede di discussione e chiariremo eventuali dettagli poco chiari.
2) Cercherò di strutturare il presente articolo secondo tre direttrici: quella ordinamentale, quella relativa agli aspetti logistici, dotazioni e quant’altro, ed infine quella degli istituti giuridici ed, in particolare, quelle procedimentali. Ovviamente, in sole due settimane non è possibile avere una conoscenza approfondita di un sistema giuridico, così come la permanenza in una sola città e/o in un solo ufficio non consente di dare un quadro certo sulle dotazioni. Ad esempio l’ufficio in cui lavoro io ha dotazioni e spazi che sono molto buoni e differenti già rispetto alla limitrofa procura di Trento, dove i colleghi, per ragioni di spazio, sono costretti a dividersi gli uffici con i propri collaboratori.
3) Molte notizie sono state da me apprese in colloqui con i colleghi e non sono state riscontrare a livello normativo. Chiedo venia ai lettori qualora dovessi averle comprese male e/o mi fossero essere state riportate in maniera scorretta.
4) Alcune tabelle inserite (stipendi e numero dei magistrati) risalgono ad alcuni anni fa. Purtroppo, non ne ho trovate di più aggiornate.
5) Inserirò qualche link per i nerd che vogliano esercitare il loro tedesco. Gli austriaci hanno descritto il loro sistema anche in inglese.
1. Aspetti ordinamentali:
1.1. L’accesso alla carriera di Giudice e/o Pubblico Ministero.
In Germania la giustizia è, parzialmente, organizzata in maniera differente a seconda del singolo Land appartenente alla federazione. Ogni studente in Giurisprudenza, al termine del percorso di studi universitario, deve sostenere un primo esame di Stato. Superato l’esame deve fare un tirocinio pagato presso uffici giudiziari e studi legali al termine del quale deve sostenere un secondo esame di Stato. Superato questo secondo scoglio, il laureato è già abilitato alla professione forense e può chiedere di essere assunto come Giudice e/o Pubblico Ministero presentando una semplice domanda presso il ministero della giustizia del singolo Land. La selezione da parte del Land avverrà sulla base del voto conseguito con l’esame di Stato. Dopo un periodo di prova si viene assunti definitivamente.
In Austria, al termine del percorso di laurea, è possibile, ma non obbligatorio, fare il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Anche in questo caso il tirocinante riceve un compenso mensile. Durante il tirocinio il tirocinante viene osservato dai propri affidatari. Quelli giudicati più validi verranno invitati a partecipare alle ulteriori fasi di selezione consistenti in un esame scritto ed uno orale. Questo sistema è certamente valido sotto il profilo pratico, laddove permette di selezionare i candidati in base alla loro idoneità, consentendo di scartare, fin da subito, soggetti palesemente lavativi, poco equilibrati e/o incapaci di adattare gli istituti appresi sul piano teorico alla pratica di tutti i giorni. Nel contempo, si riduce di molto, la platea degli esaminandi, sicchè la successiva fase, chiamiamola concorsuale, diventa più facilmente gestibile. I concorsi monstre con migliaia di partecipanti come si celebrano in Italia sono inconcepibili in Austria. Certamente, in un’ottica tipicamente italiana, la scrematura iniziale basata sull’osservazione da parte dei giudici affidatari appare poco trasparente.
1.2. Indipendenza, progressioni di carriera e status economico.
Tutti gli ordinamenti garantiscono l’indipendenza del singolo Giudice ed anche del Pubblico Ministero. Tuttavia, per quanto riguarda gli uffici del Pubblico Ministero, sia in Germania che in Austria, vi è l’obbligo di relazionare ai rispettivi Ministeri della giustizia sull’andamento di singoli procedimenti e vi è altresì la possibilità per i ministri e, quindi, per il potere esecutivo/politico, di dare delle direttive al Pubblico Ministero. All’atto pratico, sia i colleghi tedeschi che quelli austriaci riferiscono che tale potere non viene mai esercitato. In ogni caso, in Austria, a livello politico, si discute se abolire l’istituto. Per quanto l’indipendenza del singolo magistrato sia garantita nella sua autonomia decisionale, l’indipendenza dal potere politico del sistema giudiziario nel suo complesso non è garantita né in Germania nè in Austria. Difatti, il potere politico incide, in maniera più o meno diretta, nella nomina dei vertici degli uffici giudiziari. In Germania, dipende molto dal singolo Land. In generale vi è un organo collegiale per i Pubblici Ministeri e per i Giudici, composto per metà da magistrati e per metà da politici, che propone la nomina di un candidato al vertice di un ufficio, ma tale proposta deve essere validata dal ministro. Se si considera che in Germania un giudice può essere iscritto ad un partito politico, è chiaro che l’accesso a posti di vertice rischia di passare anche e soprattutto per il colore politico del candidato. Così, ad esempio, in un Land come la Baviera, tradizionalmente governato dalla CSU, un candidato con una tessera della SPD si troverà la carriera preclusa.
Anche in Austria il candidato al vertice di un ufficio giudiziario, pur se proposto dai colleghi, deve avere il gradimento politico del ministro, in questo caso di quello nazionale, anche qui con tutti i riflessi del caso. Provate ad immaginare un Procuratore della Repubblica di Milano o Palermo nominato dal rispettivo assessore regionale alla giustizia oppure dal Ministro della giustizia di Roma. In definitiva, tutto il mondo è paese. Per queste ragioni i colleghi austriaci, allorchè ci hanno illustrato il loro ordinamento, ci hanno detto che aspirano alla creazione di un consiglio superiore della magistratura sulla falsariga del sistema italiano.
Nel quadro ordinamentale si inserisce la problematica della separazione delle carriere tra giudici e PM. In Austria la separazione delle carriere non c’è. È possibile passare tranquillamente da una funzione all’altra.
In Germania la regolamentazione è diversa a seconda del Land. Mentre nella Germania del Nord, la carriera è, in linea di massima, separata, nella Germania meridionale (Baviera, Sassonia, Baden Würtenberg) il passaggio da una funzione all’altra non solo è previsto, ma per almeno una volta è obbligatorio e, per poter far carriera, è necessario fare almeno due giri nell’altra funzione. In pratica, il magistrato bavarese che voglia fare il PM deve fare almeno un periodo come giudice, che lo voglia o no, e se vuole fare carriera ne deve fare almeno un ulteriore. Un collega mi ha spiegato che la ragione di questo sistema è costituita dalla volontà politica di impedire che vi siano “guerre di trincea” tra giudici e PM, in altre parole che gli appartenenti alla magistratura abbiano un sentimento di colleganza e di appartenenza ad un unico corpo giudiziario. Per le orecchie degli avvocati penalisti italiani la cosa suona come un’assoluta bestemmia. In generale, parlando anche con una collega francese conosciuta in occasione dello stage del 2013 la problematica della separazione delle carriere non è minimamente sentita nel resto d’Europa, quanto meno non nei paesi appartenenti al vecchio blocco occidentale. La circostanza giustifica qualche riflessione sul tipico provincialismo italiano.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, ho registrato che, in media, un giudice tedesco o austriaco con un’anzianità di 5 anni guadagna circa il 20% in meno rispetto ad un parigrado italiano. Il divario si accentua sensibilmente ed ulteriormente con il progredire dell’anzianità (a partire dai 12 anni di carriera). Mentre in Italia vi sono tre scatti ulteriori ogni otto anni con un aumento netto di circa € 500,00 netti a scatto, in Germania ed Austria la progressione economica è strettamente connessa all’avanzamento effettivo di carriera e, quindi, al ruolo ricoperto. In altre parole, solo in Italia esiste la carriera per anzianità. Su internet si trovano delle tabelle con gli stipendi dei colleghi tedeschi (per facilitare la lettura dello schema, i livelli R1 ed R2 della tabella sono quelli base, la loro progressione in orizzontale documenta gli aumenti stipendiali connessi all’anzianità e, quindi, di coloro che non fanno carriera. Chi fa carriera, parte dai livelli R3 ed arriva ad un livello massimo di R10, tutto al lordo) ed austriaci. Le somme indicate sono lorde, in Italia somme quali quelle lorde dei colleghi tedeschi sono più o meno nette. Una tabella con diverse considerazioni sugli stipendi italiani si trova su wikipedia. Stranamente nella tabella di wikipedia corrispondono gli importi netti, mentre quelli lordi mi sembrano troppo bassi.
Va, tuttavia, considerato che Germania ed Austria hanno sistemi di welfare più seri dei nostri, così, tanto per fare degli esempi, gli stipendi cambiano sensibilmente se si hanno figli oppure la mutua paga prestazioni mediche (tipo quelle dentistiche) che da noi sono a pagamento.
Numero dei magistrati in servizio e loro rapporto con la popolazione: stando ai dati reperibili su internet, in Germania, i giudici sono circa 20.400. Dal dato vanno tuttavia sottratti i giudici amministrativi e quelli tributari, sicchè il numero di magistrati ordinari è pari a 18000 circa. A fronte di una popolazione di circa 80 milioni di abitanti, la percentuale di giudici ordinari in servizio è pari allo 0,025%. In Austria, il numero assoluto di giudici è pari a 1700 circa, con un rapporto rispetto ad una popolazione di 8,5 milioni di abitanti dello 0,02%. In Italia i magistrati ordinari sono circa 9000 con un rapporto rispetto ad una popolazione di circa 60 milioni di abitanti, dello 0,016%. Nel rapporto Cepej si trova un grafico dove si può notare la differenza sia con l’Austria che con la Germania (pag. 159).
Agli attenti lettori del blog non sarà certo sfuggita la correlazione tra il ridotto numero dei magistrati italiani rispetto alla popolazione, la loro retribuzione (più elevata e con aumenti pressochè automatici) ed il (mal)funzionamento del sistema giustizia nel complesso. Trova quindi conferma la riflessione di Alberto Bisin negli articoli 4 e 5 laddove afferma che il sistema di carriera dei magistrati italiani è uno dei fattori che determinano l’inefficienza del servizio giustizia, anche se il problema non è tanto quello degli incentivi corretti (come detto sopra, inesistenti anche in Germania ed Austria), quanto quello della ripartizione delle risorse.
2. Dotazioni logistiche ed organizzazione in generale
La Procura di Norimberga è ubicata nello storico palazzo di giustizia. Fra l’altro ho potuto assistere ad un processo nell’aula della Corte d’assise dove nel 1946 si celebrò il famoso processo ai gerarchi nazisti oggi utilizzato anche come museo. Ancora oggi gli imputati escono dalla porta con lo stipite di marmo che si vede nei vecchi filmati. Lo spazio nel palazzo è limitato e così ho visto PM che dovevano condividere l’ufficio e/o uffici piuttosto angusti. L’arredamento era decisamente vintage e sul grigio andante. La circostanza è quanto meno curiosa se si considera che la Baviera è il Land più ricco della Germania. Potete immaginare cosa può esservi in uffici di Länder più disastrati. Un mio collega di Bolzano nel 2009 ha fatto uno stage a Berlino, città-stato straindebitata e, di fatto, in default al pari di Roma. Sulle scrivanie dei PM c’erano ancora vecchi monitor a tubo catodico...
Non ho visto il loro carcere anche se si trovava dietro al palazzo. Purtroppo, non chiesi di poterlo visitare.
Gli Uffici giudiziari di Innsbruck sono più generosi. Negli anni ’70 al vecchio palazzo di giustizia è stato aggiunto un nuovo palazzo, alto diversi piani e costruito nel tipico stile dell’epoca. Ogni Giudice e/o Pubblico Ministero ha un proprio ufficio, dotato di un arredamento semplice ma funzionale e moderno. Mi ha colpito molto la struttura degli uffici del singolo sostituto procuratore, laddove le scrivanie davano verso i muri, verso le finestre e, comunque, erano collocate in un modo incompatibile con un afflusso di persone. Il mio ufficio, così come quello dei miei colleghi italiani, ha una scrivania con due sedie di fronte, perché, specie nel corso della mattinata, quando non sono in udienza, ricevo avvocati e polizia giudiziaria, sento testimoni, faccio interrogatori. Certe mattinate sono come quelle del medico della mutua, con la gente che aspetta fuori dalla mia porta. La strutturazione degli uffici dei colleghi austriaci mi fa capire che nulla di tutto ciò avviene da loro. Ciò rende il loro lavoro inevitabilmente più grigio, ma anche meno frenetico e, nel contempo, consente di avere più tempo per leggere le carte.
Sotto il profilo della strumentazione software non è possibile parlare di ciò che ho visto in Germania, sia perché da allora (2008) è praticamente cambiato il mondo sia perché, all’epoca, non ero interessato a tale aspetto. Gli austriaci hanno dedicato una mattinata a mostrarci i loro sistemi. Nel 2013 essi avevano già un sistema di processo telematico analogo al PCT che si è introdotto obbligatoriamente in Italia nel 2014 nel settore civile. I giudici austriaci manifestano, sul punto, le stesse perplessità dei colleghi italiani quanto alla fatica di leggere tutti gli atti su di un monitor.
In Austria ogni ufficio giudiziario è poi dotato di una postazione mobile su ruote tramite la quale è possibile sentire i testimoni che si trovano in altro luogo, più o meno lontano, in videoconferenza. Mi rendo conto che, per chi non è del settore, la cosa appare abbastanza banale, ma in Italia, tale possibilità è espressamente prevista solamente per l’audizione dei testimoni di mafia. Nel Belpaese, centinaia di processi devono giornalmente essere rinviati perché i testimoni che abitano lontano, mandano giustificazioni più o meno credibili, oppure semplicemente non si presentano, nel qual caso si deve disporre un accompagnamento coattivo, il che significa che una pattuglia di Carabinieri deve prelevare il testimone ed accompagnarlo in un Tribunale distante centinaia di chilometri con i relativi costi. Facilmente immaginabile, in tempi di spending review, è altresì il risparmio dei costi di viaggio che devono essere rifusi ai testimoni.
Ho visitato il carcere di Innsbruck, relativamente nuovo e decisamente confortevole. Come da noi la stragrande maggioranza dei detenuti è di origine straniera.
3. Gli istituti e la procedura
In Germania ed Austria, così come in Italia, vige il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Le tipologie di base dei reati sono esattamente le stesse e, quindi, si passa dal furto alla lesione personale, dalla rapina al traffico di sostanze stupefacenti. La differenza marcata sta nella c.d. “parte speciale”, ovvero nelle fattispecie di reato che stanno fuori dal codice penale (violazioni edilizie, in materia di ambiente, prevenzione infortuni, diritti d’autore, e via elencando). Mentre in Italia ne abbiamo un numero elevatissimo - tanto che il mio codice di leggi speciali è più voluminoso di quello penale - in Germania ed, ancor più in Austria, le fattispecie penali sono prevalentemente quelle contenute nei rispettivi codici ed i reati speciali relativamente pochi. In definitiva, moltissimi fatti che in Italia integrano reato nei due paesi visitati costituiscono semplici illeciti amministrativi. Le conseguenze pratiche sono evidenti, laddove la ricostruzione di un reato passa necessariamente attraverso il processo penale, aumentando la domanda di giustizia, mentre la sanzione amministrativa viene irrogata dall’Autorità competente e grava sul sistema processuale solamente nelle rarissime occasioni in cui chi ha subito la sanzione faccia opposizione alla stessa. Ultimamente i Italia, si è parlato molto di depenalizzazione al fine di ridurre la domanda di giustizia (penale) ed è in approvazione una delega in tal senso, tuttavia, essa incide su poche fattispecie di reato. Oltre alla depenalizzazione, sono stati introdotti una serie di altri istituti quali la c.d. “messa alla prova”, ovvero la possibilità di estinguere il reato effettuando lavori socialmente utili, nonché la tenuità penale del fatto. Tutti istituti che, alla lunga, contribuiranno indubbiamente ad un, parziale, miglioramento del sistema, ma non mettono mano a quelle che sono le magagne strutturali.
Ancora più marcate sono le differenze per quanto riguarda la procedura. Come spiegato nel 2008, il nostro codice di procedura si ispira al modello accusatorio anglosassone e si basa, sostanzialmente su due pilastri:
1) la prova si forma esclusivamente nel dibattimento con audizione dei testimoni in contraddittorio, il cui corollario di base è l’esame e controesame degli stessi da parte di accusa e difesa. Per garantire la massima neutralità del Giudice, lo stesso non deve conoscere gli atti formati dal Pubblico Ministero nelle indagini preliminari (principio del doppio fascicolo). Di fatto, il Giudice italiano è cieco e completamente in balia delle parti che gestiscono il processo sotto il profilo della mole e tipologie di prove che vogliono proporgli;
2) essendo il dibattimento particolarmente complesso e costoso, l’80% dei procedimenti dovrebbe concludersi basandosi esclusivamente o in gran parte sugli atti del Pubblico Ministero, mediante i c.d. “riti alternativi” (patteggiamento o giudizio abbreviato). La scelta della tipologia di rito spetta all’imputato. I riti alternativi sono incentivati con sconti di pena. Se l’imputato non sceglie, si deve, necessariamente, celebrare il dibattimento. All’atto pratico anche nelle sedi giudiziarie più efficienti la percentuale dell’80% di riti alternativi non si raggiunge mai per una serie di ragioni, quali l’assenza di effettività della pena (prendere nove mesi o sei mesi di reclusione in entrambi i casi con la sospensione condizionale della pena è del tutto indifferente. Mentre i sei mesi sono certi i nove sono incerti, non essendo mai certa la condanna), incentivi contrari come il decorrere dei termini di prescrizione a processo in corso, incapacità di uffici del Pubblico Ministero di selezionare le notizie di reato quindi di mandare a dibattimento esclusivamente quei processi che abbiano un alto grado di probabilità di arrivare alla condanna, mancata partecipazione dell’imputato al processo.
Anche in Germania ed in Austria vige il principio della formazione della prova nel processo con la partecipazione delle parti. La prima e fondamentale differenza sta nel fatto che il giudice conosce gli atti del PM se li studia prima del processo ed è lui a condurre l’audizione di imputati e testimoni. Difficile che vi siano dispersioni probatorie e/o perdite di tempo dovute all’incapacità del PM e/o a furbizie delle difese. Certamente c’è un minimo di rischio che il Giudice sia prevenuto poiché non conosce ancora le tesi difensive. Eppure, sia in Austria che in Germania, ho potuto osservare diverse assoluzioni, addirittura una in cui degli imputati galeotti si difendevano da soli. In sostanza, il principio del doppio fascicolo, pur evitando singole situazioni in cui il giudice potrebbe essere prevenuto, nel complesso, è un grave intralcio al sistema nel suo complesso e dimostra scarsa fiducia nell’equilibrio e nella professionalità della magistratura.
Nel contempo, nessuno dei due paesi visitati, all’apparenza, conosce i riti alternativi che l’Italia ha mutuato dal sistema americano. Tuttavia, quanto meno in Austria, il risultato è raggiunto in maniera anche più efficace per altra via. Difatti, sia in Germania che in Austria è obbligatoria la presenza dell’imputato al processo ed esso si apre con l’esame dell’imputato. Pur avendo questi la facoltà di non rispondere difficilmente si sottrae all’esame. Poiché moltissimi fatti sono scontati sotto il profilo probatorio (il furto, il piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, la resistenza a pubblico ufficiale e via discorrendo) all’imputato non rimane che ammettere la propria colpa. A quel punto si tratta semplicemente di verificare la genuinità della confessione sulla base degli atti già esaminati e noti al Giudice. Difatti, in Austria, questi chiede alle parti se è necessario procedere all’assunzione di ulteriori prove, necessità che le parti difficilmente ravvisano, ed il giudice rende conto brevemente di quanto è contenuto nel fascicolo a conferma della confessione e pronuncia la sentenza. Se le parti dichiarano di accettarla, essa passa immediatamente in giudicato. Il patteggiamento italiano, di fatto, non funziona in modo molto diverso.
Osservando il rito austriaco e collegando l’osservazione con quanto avevo visto in Germania, ho compreso che una delle grandi differenze che fa funzionare il sistema in quegli stati è costituita dall’obbligo di presenza dell’imputato. Al di là del fatto che la sua presenza e l’obbligo di prendere posizione su quanto contestatogli davanti al Giudice ha un valore educativo e consente al Giudice di farsi un’idea della persona che è chiamato a giudicare, di fronte a fatti reato banali, anche in Italia il difensore consiglia al suo assistito di patteggiare. Come si diceva, in tutte le realtà, la stragrande maggioranza dei processi riguarda fatti dall’esito scontato. Per questo il legislatore italiano aveva previsto l’istituto del patteggiamento e/ del giudizio abbreviato. Senonchè il problema sta nel fatto che spesso il difensore nominato d’ufficio non ha contatti con il cliente che, pur essendo in Italia e reperibile, ha il diritto di sottrarsi al processo e, quindi, si deve celebrare il dibattimento con spreco immane di risorse. In sostanza, la presenza dell’imputato al processo consentirebbe di chiudere molti procedimenti con riti alternativi e/o altre opzioni offerte dal sistema con evidente miglioramento di efficienza. Inoltre, eviterebbe di dover continuamente correre dietro all’imputato con le notifiche, per non parlare delle nullità che spesso si vengono a determinare. Ovviamente, il presupposto è che gli uffici di Procura facciano una valida selezione delle notizie di reato.
Il principio di immediatezza, per cui il Giudice non può deliberare se non ha visto in faccia i testimoni esiste in tutti e tre gli ordinamenti. Senonchè, tale principio in Italia è applicato in maniera incoerente. Difatti abbiamo mantenuto istituti quale l’appello generalizzato di merito di per sé incompatibili con il rito accusatorio, considerato che il giudice di secondo grado può ribaltare una sentenza senza aver mai visto un testimone. Viceversa, in Germania, il principio è applicato in maniera logicamente coerente anche se, quanto meno nella mia ottica, abbastanza ideologica. Difatti, nei processi di minore gravità esiste la possibilità di un appello nel merito, con obbligo per il giudice di appello di sentire nuovamente il testimone (in sostanza il teste viene sentito ben tre volte: dalla polizia, dal giudice di primo grado ed, infine, da quello di secondo grado). Viceversa, in quelli di gravità maggiore, con condanne che possono arrivare all’ergastolo, non vi è alcun appello, ma solo il giudizio di legittimità. Addirittura la deposizione del testimone non viene nemmeno verbalizzata. E’ chiaro che questo si riverbera sull’efficienza del sistema, tuttavia, è altrettanto evidente come le garanzie per l’imputato, in processi che finiscono con l’incidere in maniera significativa e drammatica sul proprio destino, siano minori.
Dopo aver letto il dispositivo il Giudice, sia in Germania che in Austria, spiega all’imputato, con parole semplici, le ragioni della sua decisione. Ciò consente all’imputato (ed all’opinione pubblica nei processi che le interessano) di avere una percezione immediata delle motivazioni che hanno portato alla sua condanna e/o assoluzione. In Italia l’imputato deve attendere la motivazione scritta che difficilmente leggerà. Anche per l’opinione pubblica questo metodo sarebbe di enorme utilità. Pensate ai tanti processi di interesse pubblico in cui, dopo la lettura del dispositivo, ci si abbandona a polemiche e dietrologie di vario tipo in attesa di leggere la motivazione tra diversi mesi, quando l’interesse collettivo sarà scemato.
4. Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre dall’analisi e dalla comparazione dei tre sistemi sono autoevidenti. Il maggior numero di giudici, la migliore organizzazione, il minor numero di reati, una procedura penale meno ideologica, determina, inevitabilmente, l’efficienza del servizio giustizia. Tanto per fare un banalissimo esempio, in Austria, ho assistito ad un processo per appropriazione indebita nell’ottobre 2013. La denuncia risaliva al luglio del medesimo anno. In sostanza, il processo si concluse in primo grado a distanza di soli tre mesi dalla denuncia. A Bolzano, che è mediamente efficiente, i processi per fatti denunciati oggi vengono fissati alla seconda metà del non certo vicino anno 2017 (risultato: mesi due in Austria, anni 2, come minimo, in Italia).
Per quanto riguarda l’Austria, ho percepito chiaramente e compreso che “small is beautyful”. Le ridotte dimensioni dello stato determinano una minore distanza tra gli operatori sul campo ed il potere politico, con il quale i giudici dialogano in maniera molto informale e diretta. Ciò comporta una velocità di adattamento della legislazione alle esigenze del servizio, inimmaginabile per noi italiani, ma non comparabile nemmeno con la Germania.
In generale, posso dire che quello austriaco, per pragmatismo e dinamismo, è stato l’ordinamento che mi è piaciuto di più.
L’unico campo dove l’Italia è, sicuramente, avanti rispetto agli altri ordinamenti è quello dell’indipendenza del magistrato, grazie all’esistenza del CSM. Che poi i magistrati non siano in grado di gestire questa loro indipendenza in modo tale da selezionare i colleghi più bravi rispetto a quelli appartenenti a questa o quella corrente, è tutt’un’altra storia e non è certo colpa del sistema concepito dai costituenti.
In definitiva, in entrambi gli stati d’Oltralpe le esigenze complessive del sistema vengono anteposte e prevalgono sugli interessi corporativi delle varie categorie di giuristi ed il potere politico è interessato a garantire e migliorare il servizio.
che l'A. non veda di buon occhio il rito processuale penale italiano.
Io non mi occupo di giustizia penale da molti anni, pertanto non sono in grado di valutarlo autonomamente: ma mi ricordo che l'approvazione del "nuovo" codice - peraltro frutto dell'impegno di persone molto valide - fu unanimemente considerata un fatto storico per la giustizia penale italiana. Del resto, l'idea di fondo era quella di fare pochi dibattimenti e sbrigare la massa dei processi con le forme alternative: idea in sé non contestabile, direi.
Forse il cattivo risultato della riforma dipende da carenze degli operatori - mi pare che l'A. le ammetta - e da un'abnorme propensione a criminalizzare i più svariati comportamenti che destano allarme sociale, inventando ad ogni piè sospinto nuove figure criminose.
io non ho problemi con il nuovo CPP. Non ho dubbi che la sua approvazione sia stata un "fatto storico". Probabilmente, anzi sicuramente, è stato un passo di civiltà rispetto al vecchio codice, tuttavia osservo come non credo si possa sostenere che Austria e Germania possano essere definidi degli stati "incivili".
Indubbiamente l'eccessivo ricorso allo strumento penale da parte del legislatore e la scarsa professinalità di molti PM contribuiscono al mancato funzionamento del sistema.
Nessuno contesta il principio, la domanda è perchè non funziona?
Che colpa hanno magistrati ed avvocati se l'imputato è autorizzato a sottrarsi al processo e, quindi, i riti alternativi non possono essere scelti per difetto di procura?
Ed ancora. Se io ho un incentivo astratto della riduzione di pena (riduzione di un terzo su di una pena che, comunque, non dovrò scontare perchè sospesa), mentre ho l'incentivo concreto di arrivare all'estinzione del reato per prescrizione, quale sceglierò? Fra l'altro faccio notare come questa scelta dipenda dai mezzi economici a mia disposizione. Se ho soldi affronto il processo ed, a seconda del luogo e del reato, ho buone probabilità di portare a casa l'estinzione del reato. Se non ho soldi, mi resta solo il rito alternativo e la condanna. Per questo parlo di codice classista. In Germania ho assistito ad un processo contro un amministratoe della Siemens. Era imputato di appropriazione indebita per avere creato un sindacato giallo. Anche lì c'era una disparità di trattamento tra lui ed il sindacalista (sottoposto a misura cautelare, mentre il manager era libero), ma si capiva perfettamente che sarebbero stati condannati tutti e due, come, di fatto, avvenne.
Ed ancora. Come si concilia il processo accusatorio con l'appello nel merito solo cartaceo (in America non mi risulta che vi sia l'appello nel merito)?
Ogni volta che faccio queste domande ad avvocati che difendono a spada tratta il sistema, si rifiutano di rispondere.