L'avvocatura vintage del CNF

/ Articolo / L'avvocatura vintage del CNF
  • Condividi

Si sta completando l’(auto)riforma dell’avvocatura, l’esatta riproduzione del modo corporativo di intendere l’economia nazionale: non si riforma senza i riformandi. E' il Consiglio Nazionale Forense (CNF), rappresentante istituzionale, normatore e giudice speciale dell'avvocatura, a dettare la riforma.  C’è un allarme  a preoccupare di più: non vengono percepiti i benefici di una deregolazione della professione nel mercato forense. Amici e nemici allora si confondono.

Tecnicamente è divenuta una corporazione, ora più di prima. Quel che pare la manifestazione di un vizio italico, di un difetto strutturale dell’economia nazionale oppure un retaggio da ventennio, si sta definitivamente realizzando nell’avvocatura. Nel dicembre 2012 i 112 avvocati presenti in parlamento chiedevano l’approvazione della nuova legge di riforma professionale – la legge n. 247 del 2012 -, esito di un braccio di ferro col governo di Monti, nato sotto la stella polare di uno spirito liberalizzatore che avrebbe dipanato dai catenacci l’economia nazionale. Si esaurì invece dopo pochi mesi. Fu incubata sotto traccia una nuova legge professionale che avrebbe attribuito al Consiglio Nazionale Forense – costituito nel 1933 ed ora rappresentante istituzionale di categoria, nonostante i suoi membri non siano direttamente eletti né probabilmente conosciuti da quasi ogni avvocato - diritto di vita e di morte sui professionisti, acquisendo molteplici riserve regolamentari sull’esercizio della professione. Un organismo già normatore che esercita attività amministrativa e che, in altri casi, è anche giudice speciale quando si pronuncia in materia disciplinare sugli avvocati. Da queste parti Montesquieu non parrebbe mai esistito.

Il CNF, va dato atto, in qualità di operatore economico – qualificato associazione di imprese da più evoluta giurisprudenza - non si è mai nascosto. Ha già da tempo dichiarato il suo nemico: l’Authority Antitrust che intende mettere il proprio naso deregolatore in un contesto che il massimo organismo rappresentativo dell’avvocatura ritiene zona franca dalla regolazione nazionale pro concorrenziale. E minor concorrenza, nei mercati chiusi o iper regolati, non vuol dire altro che recidere alla radice lo strumentario a disposizione di chi vuole scalare i mercati, elaborando più innovative soluzioni professionali. L’Antitrust, va detto, non si dà per vinto. Il 22 marzo, ad esempio, ha ottenuto dal Consiglio di Stato il ripristino di una multa di 912.000 euro al CNF, per intese restrittive della concorrenza, che miravano a ripristinare i minimi tariffari e ad escludere alcuni circuiti pubblicitari per l’avvocato.

Invece, quando il CNF fa il normatore, usufruisce di una legge accomodante. La legge n. 247 del 2012 ha posto nello stesso stagno squali e pesci piccoli, illudendo che nessuno avrebbe fatto pasto. Il moto normativo del CNF, insomma, pare chiedere la luna ai nuovi competitori del mercato – in termini di requisiti e di impegni finanziari per acquisire specializzazioni ed abilitazioni superiori - e concedere sconti a chi già calca il mercato da un pezzo. In più tarpa le ali a chi intende la professione in modo più flessibile ed elastico dell’avvocato esclusivamente processualista rappresentato nell’immaginario collettivo (v., in fine nel contributo). Lo strumento retorico utilizzato è la garanzia della “qualità” della prestazione, cui il CNF sarebbe monitore normativo, e che pare invece la mannaia di un attento chirurgo. Una sorta di passe partout, un ombrello talmente ampio ed indefinito da giustificare qualsiasi paletto posto all’esercizio della professione. Fra i meandri della discrezionalità regolamentare si annida dunque il diavolo: se ad usufruirne sono professionisti abituati a ragionar di norme e di cavillo, l’esito è assicurato. Il mondo accademico, che dovrebbe farsi forte di una visione prospettiva professionale più lucida, tace. Anzi. Il prorettore della Luiss Roberto Pessi, ordinario di diritto del lavoro dell’ateneo, cala dal cilindro la sua soluzione: contingentare i nuovi ingressi nelle facoltà di giurisprudenza al numero di avvocati che vanno in pensione. Più brutalmente: un nuovo avvocato per ogni nuovo avvocato in pensione. Succede così anche in alcune società segrete. Fra i piani più alti non si batte ciglio. Il primo Renzi, quello delle primarie e delle liberazione dell’economia e delle professioni, è praticamente sparito, ed assiste indifferente al profluvio regolamentare in atto.

Si va per ordine. Il Cnf, quando ha normato o ha disciplinato la previsione di legge, non ci è andato leggero. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Ad esempio, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 247 cit., chi ha maturato i dodici anni di iscrizione all’albo per diventare cassazionista, cioè per patrocinare di fronte alla giurisdizione superiore, non deve far nulla di più, se non fare domanda bollata. Chi non ha i dodici anni maturati al 2 febbraio 2017 deve sudare sette camicie. Deve frequentare un corso organizzato dal CNF – e non da altri, nemmeno dalle Università, per non condividere il piatto con nessuno –, dal costo presunto di svariate migliaia di euro, e sostenere gli esami di idoneità. Per accedervi il portafogli clienti deve essere già ricco, i bandi richiedono l’aver patrocinato già venti cause nel quadriennio presso le corti d’appello. A chiare lettere: chi ha già un mercato, lo prolifica. Ancora: i più anziani da una parte, i più giovani dall’altra, costipati in galleria. Nel caso occorresse loro di patrocinare presso la magistratura superiore, devono chiedere di là del guado ai già idonei, in attesa come alligatori vicino alla riva.
Non muta verso la riforma della difesa d’ufficio. Sarà il CNF a tenere l’albo dei legali da attribuire ad imputati che non hanno operato la scelta del difensore di fiducia. E’ stata la scuola di campo per tanti giovani penalisti, che avevano modo di fare esperienza e di acquisire la prima clientela. Le strettoie si fanno più anguste: per l’iscrizione è necessaria la frequenza di un corso biennale – a pagamento - ovvero cinque anni di pregressa attività in materia penale od, in alternativa, il possesso del titolo di specialista. Viene previsto un canale preferenziale per chi già calca il mercato dell’assistenza legale penale, se contenuto nell’elenco mantiene l’iscrizione – con onere di dimostrare nell’anno la presenza dei requisiti -, imponendo per gli altri, ancora una volta, soglie iniziali più alte da scalare. Insomma, pare che l’ipertrofia certificatoria del CNF sia fatta a misura su chi già calca il mercato legale.

Sulla medesima falsariga il regolamento previdenziale. Prevede l’iscrizione coatta alla Cassa Forense dell’avvocato iscritto all’albo, che può pagare anche fino a 3500 euro qualunque sia il reddito prodotto – era prima prevista la sola contribuzione proporzionale al reddito alla gestione separata INPS, pari per l’anno al 27,72 per cento, nel caso non si fossero raggiunti i livelli reddituali fissati -. Il regolamento, come prevedibile, non tocca le sacche di indicizzazione retributiva prevista per gli avvocati con maggiore anzianità – iscritti quando i contributi previdenziali erano assai più bassi, fino ai mille euro rivalutati nel 1992 - mentre vincola al contributivo – come imposto dalla legge Fornero in poi – le pensioni più giovani. Insomma figli e figliastri, ancora una volta.

Dulcis in fundo il regolamento sulla continuità professionale, probabilmente il più marcatamente ideologico fra quelli licenziati nel triennio. Le strettoie del vecchio immaginario professionale dell’avvocato vintage vengono praticamente riprodotti in norma. A vigilare saranno gli ordini, se e quando vorranno, nei confronti di chi vorranno – ancora, la discrezionalità di cui alla parte iniziale del presente contributo -. Un requisito è particolarmente significativo: l’assunzione di almeno cinque incarichi l’anno, pena la cancellazione dall’albo. La lezione è servita: come mettere mano nella dichiarazione dei redditi del professionista e decidere cosa farne del suo destino professionale. Addirittura, il regolamento partorito dal CNF si pone in distonia anche con la legge n. 247 cit., che esclude il reddito – qui rievocato sotto mentite spoglie – quale criterio di verifica della continuità professionale. Insomma, una libera professione per modo di dire.

Dal 2012 i conti, intanto, non sono tardati a presentarsi. Tanti gli avvocati, per lo più giovani – che altrove stanno a significare innovazione, originalità e freschezza professionale, cioè garanzia di accrescimento del reddito categoriale -, che hanno deciso di abbandonare la professione nell’anno, a fronte di forche Caudine troppo ostiche ed umilianti. I restanti, affannano. Redditi e volumi d’affari professionali in vent’anni sono crollati a fronte di eguali ed immutate fonti di reddito – la nuova legge professionale prefigge ancora il vecchio modello dell’avvocatura, visceralmente dipendente dall’attività giudiziale o processuale -. Il reddito medio IRPEF di 44895 euro rivalutato del 1996 ha subito una contrazione fino ai 37444 del 2014, secondo l’ultimo rapporto CENSIS sull'avvocatura pubblicato sul sito della Cassa Forense. La crisi economica, a fronte di numeri risicati, ci ha visto però benissimo. Quando la torta è piccola, mangia più chi ha già un posto a tavola. E la nuova legge professionale recide gli arti a chi vuole partecipare al banchetto. La legge ha assunto dei chiari tratti pro ciclici all’andamento recessivo dei redditi, per le nuove burocrazie che impone e le soglie reddituali più alte per l’esercizio della professione. La curva della progressione reddituale forense descrive una forbice in aumento. Chi non ha non riesce ad avere di più, i costi indotti sono in aumento, le rigidità regolamentari funzionali ad impedire ai più innovatori di aggredire il mercato – si pensi all’atavico ostracismo della rappresentanza forense al socio di capitale nelle società fra avvocati, che consentirebbe a risorse nuove di poter ridestare il mercato da un’offerta dei servizi legali ancora rigida e vincolata a datati modelli professionali, nonché a strutturare le strutture professionali in forme finalmente associate e più efficienti, agevolando il superamento del più inadeguato modello professionale personalistico -. Il vecchio archetipo regolato dell’avvocatura aiuta chi già un mercato ce l’ha e chiude agli altri.

In realtà, il vizio è a monte. In Italia non si fanno riforme senza i riformandi. Non si riforma l’avvocatura senza CNF, che non è sordo né cieco e non vuole farsi del male. Succede anche nel pubblico impiego e nelle categorie professionali, per normare lo stato giuridico degli insegnanti o l’offerta dei servizi al pubblico, come i taxi. Sta a significare le prevalenze sindacali e dei vecchi tavoli di lavoro, in cui si partecipa, almeno così accade per l’avvocatura, solo con quarant’anni di storia professionale alle spalle ed il posto caldo in più consigli di amministrazioni di società, anche a prevalente partecipazione pubblica – la commistione di interessi si fa torbida e dura quanto durano i mandati delle cariche sociali ed, in particolare, non si cura di qualsivoglia visione professionale prospettiva -. Ma la cattiva notizia deve ancora venire. L’avvocatura non pare possedere anticorpi al moto reazionario ed anticoncorrenziale, uccide il suo rinnovamento perché allo stilema dell’avvocatura vintage è troppo affezionata. Le sigle di rappresentanza forense – che mirano ad un posto al sole nell’OUA, una sorta di contenitore multiforme per la discussione sull’avvocatura previsto dalla legge n. 247 cit., che ha tutta l’aria di essere il brutto anatroccolo nei confronti di un CNF astuto ed incontrastato normatore – mutano le virgole ma all’armamentario retorico della specialità forense – che alla parola concorrenza storce il naso – non rinunciano. Si esibiscono nomi ed accenti diversi, non muta il bagaglio ideologico che portano e che scorre nelle vene della nuova legge professionale. Monta ancora l’ostracismo nei confronti delle risoluzioni alternative al processo statale delle controversie – le ADR -, che caratterizzerebbe l’avvocato più innovativo nei confronti di quello più adagiato alla sola attività processuale. Monta l’ostilità nei confronti del socio di capitale, che drenerebbe nuove finanze fra le secche del capitale forense, esangue. Resta la disaffezione nei confronti di più efficienti modelli associati di svolgimento dell’attività professionale, ferma la predilezione per lo studio professionale personale dell’avvocato vintage. Non si contribuisce ad abbattere le riserve di competenze – che le diverse categorie professionali reciprocamente si ribattono in una estenuante guerra di trincea, come l’avvocatura con i notai per le compravendite di immobili ad uso non abitativo dal valore inferiore ai centomila euro -. Si tace sulle eliminazioni delle incompatibilità professionali dell’avvocato, che consentirebbero di diversificare le fonti di reddito di chi langue di un mercato forense consolidato. Ci si indigna nei confronti di forme più accattivanti di pubblicità professionali, perché indecorose. Altre rappresentanze forensi ambiscono al riconoscimento di nuovi diritti all’avvocato a basso reddito – ad esempio chiedendo la normazione dello statuto delle partite iva -, seguendo un modello più modestamente pauperistico e solidale che della crescita reddituale pare non curarsi troppo. Chiedono diritti, anziché libertà, la vittima eletta e scarnificata dalla legge n. 247 cit. e dal CNF.

All’avvocato vintage, insomma, non si rinuncia. Fosse pur quello che batte il chiodo sulla bara della nuova avvocatura.

Indietro

Commenti

Ci sono 7 commenti

che cosa é? in cosa si distinguerebbe da quella attuale (a parte l'età)? perché le critiche esposte nell'articolo acquistino un senso compiuto, sarebbe bene capire quale sia l'alternativa reale cui si pensa.

Esattamente questo è il problema, la nuova avvocatura non sa rinunciare alla specialità forense, che le tarpa le ali. Un modello alternativo esiste, ed è quello che alla deontologia e alla specialità forense fa prevalere una regolazione pro concorrenziale. Nell' ultimo paragrafo troverà qualcosa. 

dunque, la nuova avvocatura non esiste. Cercherò di ricavare qualcosa secondo i suoi suggerimenti.

 

personalmente non ho nulla contro la concorrenza, men che meno se tra gli avvocati :-).

Senonchè anche a me come a Luciano Pontiroli alcune cose non sono chiare, laddove la concorrenza fine a sè stessa non ha molto senso.

La concorrenza, prima che agli operatori (in questo caso avvocati) dovrebbe portare benefici al consumatore attraverso l'eliminazione di rendite di posizione corporative. E quindi la prima domanda è:

visto l'elevatissimo numero di avvocati, specie di giovani che necessitano di farsi un giro di affari, la competizione tra di loro ha portato ad una riduzione dei prezzi dei servizi legali?

Da quello che mi risulta la risposta è sì, effettivamente i costi per utenti che operino con un minimo di accortezza si sono ridotti. Ad esempio, uno zio di mia moglie è morto ed i cugini mi chiesero a chi rivolgersi per la gestione delle pratiche ereditarie. Trattandosi di un servizio banale su di un modesto patrimonio, ho consigliato loro di farsi fare dei preventivi ed accettare l’offerta più bassa (purchè ovviamente il legale in questione gli desse un minimo di affidabilità).

Il primo passaggio utile per il consumatore senso è stata l’abolizione delle tariffe minime. L’avvocatura ha obiettato che dell’abolizione delle tariffe avrebbero beneficiato solo grandi aziende come banche o assicurazioni che adesso possono “strozzare” gli avvocati. Senonchè banche ed assicurazioni sono, a loro volta, dei soggetti che offrono dei servizi dietro compenso e, quindi, la riduzione dei costi legali dovrebbe riverberarsi sui loro prezzi con beneficio per il consumatore (ammesso e non concesso che anche questi operatori operino in un mercato concorrenziale e trasparente).

La seconda domanda è da mettere in relazione a ciò che è scritto nell’articolo e che, anch’io riscontro giornalmente dal mio osservatorio privilegiato e cioè se, da un lato vi sono tanti avvocati, il mercato è ripartito male. Pochi legali, vuoi perché ben attrezzati, vuoi perché inseriti in certi ambienti, concentrano su di sé la fetta più grossa e redditizia del mercato (fatto prevalentemente di clienti provenienti dall’imprenditoria sia nel civile che nel penale), mentre la stragrande maggioranza non vi ha accesso - se non passando per i suddetti studi – e, di fatto, si arrabatta con il piccolo cabotaggio fatto di difese d’ufficio, risarcimenti danni, separazioni legali ecc., ecc. Ed allora la seconda domanda è:

perché le manovre certamente corporative dell’avvocatura descritte nell’articolo impediscono agli avvocati giovani di inserirsi nel mercato?

Prendiamo l’esempio fatto delle difese d’ufficio. Le difese d’ufficio non interessano minimamente i grandi studi legali. Anzi. Quegli avvocati si fanno cancellare dalle liste. È piccolo cabotaggio poco redditizio. Se vi rimangono, non lo fanno per ragioni economiche o pubblicitarie, ma pro bono, per ragioni caritatevoli.

 

Ed ancora, la limitazione dei cassazionisti. La Corte di cassazione è un ufficio in profonda crisi e la crisi si riverbera su tutto il sistema, compresa la certezza del diritto. Il numero abnorme di avvocati presente in Italia ha gonfiato artificialmente la domanda (peraltro con la complicità colpevole dei giudici civili che, accogliendo spesso domande astruse), questa domanda si riversata sulla Cassazione che è diventata una catena di montaggio e non può più adempiere alla propria funzione nomofilattica andando ad inficiare gravemente la qualità delle pronunce oltre alla loro coerenza, tanto che capita di leggere sentenze che dicono tutto ed il contrario di tutto. Una limitazione dell’accesso alla Corte di cassazione è un’assoluta ed oggettiva necessità del sistema e non della parte forte dell’avvocatura.

Sono domande sensate che non hanno risposte coerenti. In realtà credo che il CNF si muova per affermare un ruolo istituzionale, dunque intenda riempire per via regolamentare quello che la legge concede. Pone paletti per l'esercizio di una professione divenuta, più di prima, fortemente regolamentata. Non sorprenda allora che per la prima volta il CNF si sia attribuito gettoni di presenza ai suoi consiglieri, a seguito della legge n. 247 che ne conferma il ruolo istituzionale e rappresentativo. Chiamiamola una volontà di potenza del CNF, a prescindere dagli esiti concorrenziali delle sue politiche o normative e, men che meno, dall'andamento del reddito categoriale. E non mi riferisco alla sola normazione regolamentare, mi riferisco anche al complesso di influenze nei confronti dell'organo legislativo. Ad esempio: la mediaconciliazione, praticamente uccisa in culla da riforme di legge che ne hanno reso impossibile l'economicità per chi la esercita.

Ci si domanda allora quanto di quello partorito dal CNF sia anti concorrenziale. Per le tariffe ha detto bene lei, si sono abbassate fino all'inverosimile, alcune volte sforando il limite della dignità professionale. Ma non è questo quello che mi preme far rilevare. Se non altro perchè mi pare ovvio, se un avvocato vuol farsi pagare poco e decide di far questo della sua professione, è una sua scelta che prevale, a mio modo di vedere, su contesti di dignità categoriale.

Quando si fa menzione dell'avvocato vintage, si fa riferimento ad un modello professionale e, mi azzardo, quasi spirituale. Vuol dire che tutto quanto apre alla concorrenza ma tuttavia punge quel modello professionale, va tacciato e respinto addietro. Pensiamo ai modelli associati, poco utilizzati. Perchè nella mente dell'avvocato, anche giovane o alle prime armi, l'avvocato è autonomo, indipendente, solitario e conduce uno studio legale personale. E ostaggio del vecchio modello, la cui origine ideologica sta nel codice deontologico, difeso a spada tratta dal CNF contro gli attacchi esterni dell'Autorithy, che ne scova rilevanti profili di anticoncorrenzialità. Se il giovane legale vuole far cose che fanno i grandi, non solo deve fare più scuole di formazione (per ultima quella prevista per accedere all'esame di Stato, in fase di approvazione, poi quella per diventare dif. d'ufficio, per diventare specialista, ed altro), tutte a pagamento, deve poi subire l'accertamento della continuità professionale, ed altri paletti posti da leggi e regolamenti. Immagino un procedimento cautelare seguito da un non cassazionista, può fare tutto ed anche in breve tempo, salvo il ricorso in Cassazione. In termini concorrenziali, vuol dire drogare un mercato socchiudendo le porte d'accesso e nulla facendo per implementare, da un lato, la possibilità per l'avvocato di diversificare il reddito (ad esempio, le ADR sono viste come il demonio, quando potrebbero costituire un elemento caratterizzante le nuove professionalità rispetto a quelle più datate e più rigidamente orientate verso il processuale), dall'altro lato, di incentivare forme associate di esercizio dell'attività professionale, anche usufruendo di nuovo capitale non forense, dall'altro lato impedendo di poter fare tutto nell'ambito della sola attività processuale (v. reg. cassazionista).

Ho cercato in rete e non statistiche evolutive sulla distribuzione reddituale nell'avvocatura, non le ho trovate, ne faccio ammenda. Sarebbe interessantissimo poterle analizzare, in linea con gli eventi normativi che hanno caratterizzato la professione. 

Credo però, ancora in termini concorrenziali, che l'eccesso di regolazione costituisca la patente di essenzialità del CNF, ma renda impervie alcune vie professionali. Se l'avvocato intende modulare la propria professionalità, in relazione alla domanda di servizi legali, si trova alle prese con patenti o licenze da prendere, altrimenti non può soddisfare quella richiesta. 

In termini ancora più sintetici, non siamo in grado di dire quanto la nuova avvocatura (che secondo me non esiste, perchè affezionata al vecchio modello professionale) possa aggredire il mercato legale, di fatto consentendo la risposta dell'offerta, incrementando il reddito. Sappiamo però che l'avvocatura classica ha disegnato una professione a sua immagine e somiglianza, troppo ostica per soluzioni professionali, individuali o collettive, più flessibili ed innovative, che rispondano ad un modello professionale diverso e forse più redditizio.