D.L. Fallimenti: che c'è di buono e che c'è di cattivo (Prima Parte)

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Nell'articolo ripercorro in due puntate i contenuti salienti del D.L. n. 83/2015 anche noto come "D.L. Fallimenti": la nuova disciplina delle perdite su crediti e le modifiche alle norme in materia di concordato preventivo. Entrambe le questioni hanno una rilevanza indiscutibile sull'efficienza del sistema e sulla sua trasparenza e, in entrambi i casi, accanto a evidenti passi avanti si registra una certa mancanza di coraggio del Governo: all'ultimo momento si rinuncia a tagliare alcuni nodi gordiani, rischiando di vanificare tutto l'impianto della riforma e, soprattutto, i suoi possibili effetti positivi.

Ancora una volta l’estate italiana è foriera di leggi la cui rilevanza e tutt’altro che balneare: in onore di un’usanza ormai consolidata, in pieno agosto (trovate qui il testo definitivo), il Senato ha licenziato la conversione in legge del decreto n. 83/2015. Sempre per rispettare le tradizioni legislative romane poi, il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto, imponendo di fatto all’ormai inutile parlatorio noto anche come Parlamento, l’ingestione di un mosaico di misure piuttosto diversificate per materia e rilevanza. E, è appena il caso di dirlo, tutt’altro che “necessarie e urgenti”.

Però c’è un però: pur se con forme inappropriate, approfittando della calura agostana e riducendo il Senato a sezione della bocciofila, non si può non tener conto dei contenuti del decreto, che reca molte novità positive.

Andando al punto le aree di intervento sono grossomodo tre:

1)      Interventi sulle procedure di recupero del credito (artt. 13-15 );

2)      Deducibilità delle perdite su crediti per banche e assicurazioni (art. 16);

3)      Modifiche alla legge fallimentare (artt 1-11).

Quest’articolo sarà suddiviso (per ragioni di lunghezza) in due parti e verterà solo sul secondo e terzo argomento, essendo il primo di scarso interesse per il pubblico abituale di nFA (almeno credo, vorrete perdonarmi se così non fosse e, ad essere onesti, la verità è che me ne intendo assai poco di recupero crediti…).

Parlando di deducibilità delle perdite su crediti bisogna fare una premessa: la legislazione fiscale degli ultimi trent’anni è stata scritta sotto dettatura di quei settori della pubblica amministrazione incaricati di combattere l’evasione fiscale. Questa tara “genetica”, sia pur giustificata da oggettive ragioni di interesse pubblico dovute all’evasione fiscale storicamente dilagante, comporta un effetto di importanza capitale: il concetto di “utile civilistico” e quello di “utile fiscale” sono ormai completamente avulsi l’uno dall’altro. In sostanza, il timore che i bilanci delle imprese fossero non del tutto veritieri, ha spinto il legislatore, compulsato dal Fisco, ad abbandonare progressivamente il bilancio quale strumento di determinazione del reddito d’impresa, in particolare ricorrendo all’indeducibilità fiscale di molte voci di costo e alla creazione di imposte (vedi IMU su fabbricati industriali, come se i capannoni non fossero beni strumentali alla produzione, ma villette al mare) del tutto indipendenti dall’utile.

Per farla breve il Fisco - da compartecipe del rischio di impresa: incassa, se l’impresa guadagna e non incassa se l’impresa perde - si è trasformato in “gabellatore a forfait” e ciò, ribadisco, solo per non dover affrontare lo scottante tema dell’attendibilità del bilancio aziendale (la cui falsificazione, come noto, è stata in passato addirittura depenalizzata). Se questo processo, da un lato, ha indotto maggiori certezza in termini di introito fiscale complessivo, dall’altro ha fatto sì che le imprese in reale difficoltà, la cui redditività è temporaneamente o definitivamente pregiudicata dall’andamento di mercato, si trovino a dover pagare le imposte come se mietessero utili: e da 7 anni a questa parte, credetemi, il fenomeno è macro-economicamente rilevantissimo.

Le norme in materia di perdite su crediti rientravano in questo quadro: visto che l’imprenditore può esser tentato dal facile strumento della svalutazione dei crediti onde simulare perdite e abbattere l’utile fiscale, che si fa? Si fanno serie indagini sul merito del credito delle controparti? Ma vaaa!  E’ di gran lunga più semplice dichiarare indeducibili le perdite e costringere l’impresa a pagare le tasse esattamente come se il rischio di credito fosse roba da alieni. Si poteva procedere alla deduzione solo entro limiti molto stringenti e preferibilmente previo esperimento di azioni legali infruttuose: con l’ulteriore tragico risvolto che le imprese avevano l’obbiettivo interesse a esperire il recupero giudiziale anche in presenza di debitori palesemente incapaci di pagare e al solo scopo di ottenere la deducibilità fiscale (chissà perché i tribunali italiani sono intasati!).

Per le banche poi la questione assumeva contorni addirittura kafkiani, sol che si consideri che quello stesso Stato che con il “cappello fiscale” presumeva i crediti buoni fino a prova contraria, con quello della vigilanza creditizia (esercitata attraverso la Banca d’Italia) ha nel tempo progressivamente aggravato la normativa prudenziale sul merito del credito, imponendo la riclassificazione a sofferenza (e quindi a perdita) di un sempre maggior numero di posizioni, così costringendo le banche nella scomoda situazione di dover scegliere, di volta in volta, se scontentare l’una o l’altra autorità (e, naturalmente, se sopportare le sanzioni amministrative dell’una o dell’altra…)

Assurdità psichiatriche della burocrazia italica.

Nel 2013 la legge di stabilità del Governo Letta diede un primo colpo a questo sistema sancendo il principio per il quale le perdite su crediti di banche e assicurazioni sono deducibili per il solo fatto di essere rilevate in bilancio; tuttavia esse dovevano essere dedotte nell’arco di 5 anni, per una quota pari al 20% l’anno. Rimaneva una evidente asimmetria tra la tassazione dei ricavi (rilevati integralmente su base annua) e la deduzione di questa particolare categoria di costi (dedotti in 5 anni)

Il decreto di cui scrivo risolve, finalmente, il problema consentendo la deduzione integrale in corso d’anno delle perdite future e prevedendo un regime transitorio (che per brevità non descriverò, vi basti sapere che dura 10 anni…) per quelle già maturate.

Bene, giustizia è fatta.

E invece no. Proprio per niente.

Non è così per il semplice fatto che l’intervento è limitato alle banche e alle assicurazioni: ora, se è pur vero che il credito per queste tipologie d’impresa è attività caratteristica (per le assicurazioni mica tanto, a dire il vero…) e dunque le perdite su crediti hanno una ricorrenza presumibilmente maggiore, proprio non si capisce perché le società che producono scatolame per tonno o scarpe o bidet debbano pagare le tasse su ricavi trasformatisi in incagli e possono evitare tale assurda tassazione solo dopo aver esperito lunghe e infruttuose azioni legali. Il sciur Brambilla avrà pure una propensione a evadere maggiore rispetto al board di Unicredit, per carità, ma a mio parere  il problema non sta nelle caratteristiche antropologiche del tale o tal’altro contribuente, quanto nella voglia o capacità del Fisco di sbrigare in maniera efficace il proprio lavoro svolgendo verifiche serie.

Se invece il maggior riguardo verso banche e società assicurative è dovuto alla “funzione sociale” del sistema finanziario, bisognerebbe allora porsi un problema del tutto diverso e ben più rilevante. Se si ritiene, infatti, che determinati soggetti vadano gravati di un maggiore o minore carico fiscale in ragione della particolare tipologia di mercato nel quale operano, esiste uno strumento apposito, previsto dall’ordinamento, diverso da questi strambi meccanismi e si chiama aliquota fiscale agevolata. In luogo di cervellotiche prassi di verifica o norme e normette sulla deducibilità che in maniera tortuosa giungono al risultato di discriminare clandestinamente determinati contribuenti, il Governo dovrebbe imporre aliquote differenziate (agevolate o aggravate, dipende dal punto di vista) a seconda delle categorie e dovrebbe farlo in maniera trasparente, dichiarandolo.

Pensate un pò, gli elettori potrebbero perfino capirlo e trarne le conclusioni che preferiscono: come nelle democrazie!!!

(Fine prima parte)

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Commenti

Ci sono 5 commenti

Si di tutta l'erba un fascio, sempre così... Le aziende italiane falsificano i bilanci!! Ma non ne parla nessuno di quelle imprese, che per operare sono legate alle banche per ottenere crediti, che non possono chiudere a fine esercizio con delle perdite, pena abbassamento del raiting da parte dell'Istituto di credito. Paradossalmente falsificano in bilancio, ma in positivo... Anche loro condanniamo? (E fidatevi che sono tante....)

La mia è solo una riflessione su un piccolo argomento citato nellarticolo, che è comunque molto interessante. Aspetto la seconda parte

Ma quello che dici è correttissimo! il problema è che si rinuncia a leggerli i bilanci e si tassa a forfait, per cui quella che dovrebbe essere una tassazione sul reddito diventa tassazione sull'esistenza dell'impresa. 

Magari sul passaggio inerente il recupero crediti potrei scrivere qualcosa io

Benissimo!

1) poter decidere, almeno fino ad una certa classe di volume d'affari, se contabilizzare sul fatturato o sull'incassato. Tra l'altro mi risulta che lo stato italiano contabilizzi sull'incassato (e sul pagato) tanto è vero che per non gonfiare defict e debito ha per anni ritardato i pagamenti alle imprese. E che dette imprese debbano pure pagare le tasse sui soldi che non hanno ancora incassato.

2) Anche nel caso della contabilizzazione sul fatturato, concedere riserve (qui si chiamano "del credere") adeguate. Come minimo un 5% ma in certi settori anche di piu'. 

3) compensare i pagamenti della PA alle imprese con tasse dovute alle stesse imprese alla PA.

4) semplificare il regime delle microattività, rendendo esenti i primi 100'000 euro dall'IVA. 

5) istituire un pubblico registro dei mancati pagamenti, collegato alle procedure fallimentari e di riscossione esecutiva. In questo modo chiunque stia per firmare un contratto puo' conoscere la solvibilità e la posizione debitoria della controparte.

6) Per quanto riguarda le società di capitali, se i debiti superano la metà del capitale sociale i casi sono due: o si aumenta il capitale sociale o si portano i libri in tribunale, per la procedura fallimentare.