Articolo 1. I residenti in Italia vengono tassati, per quanto riguarda la tassazione del reddito delle persone fisiche, sui loro redditi mondiali. Questi ultimi sono definiti come i redditi da lavoro, capitale, licenze, concessioni o qualsiasi altra forma di proprietà fisica, intellettuale o finanziaria, detenuta, dal soggetto residente, in qualsiasi paese o territorio del pianeta Terra (e quando andremo sulla Luna, anche lì). Insomma, non più società estere fantasma e conti in Lichtestein.
Articolo 2. Il reddito tassabile è uguale al reddito totale della persona fisica, qualsiasi ne sia l'origine o la causa. Tutte le esenzioni, riduzioni, deduzioni e fregnate varie sono abolite. Il reddito tassabile include anche il reddito generato dalle proprietà immobiliari possedute dal soggetto medesimo, con la sola eccezione della residenza abituale, se di proprietà. Il reddito generato dalle proprietà immobiliari si calcola come di seguito. Nel caso in cui l'immobile a) non venga dato in locazione a terzi e, b) non venga utilizzato per attività commerciali, il reddito
generato dalle quali sia compreso nel reddito totale del soggetto dichiarante, si considera come reddito generato dall'immobile una somma pari al 3% del valore di mercato dell'immobile meno il valore di mercato d'ogni ipoteca esistente sull'immobile. Nei casi di locazione o utilizzazione commerciale diretta si considera il reddito monetario generato dall'attività di locazione o dall'attività commerciale.
Articolo 3. La base imponibile è uguale a [reddito tassabile - quota esente]. La quota esente è pari a [Euro 7mila + Euro 1500 per ogni persona a carico]. L'aliquota d'imposta è uguale al 30% per le basi imponibili comprese nell'intervallo [0,40mila], 35% per le basi imponibili comprese nell'intervallo (40mila, 90mila] e del 40% per valori della base imponibile superiori a 90mila.
Articolo 4. La quota esente e gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 3, vengono incrementati annualmente di un valore percentuale pari al tasso di crescita nominale del reddito lordo per capita.
Articolo 5. Sono abolite tutte le altre imposte sul reddito delle persone sia fisiche che giuridiche residenti in Italia. La tassazione separata sul reddito d'impresa è quindi abolita. In particolare, risulta abolita la tassazione separata dei redditi da capitale, qualsiasi forma essi prendano e da qualsiasi fonte provengano: i redditi da capitale vanno tassati come qualsiasi altro reddito. Risulta inoltre abolita l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), la cui adozione è demandata alle singole regioni nei modi e nelle forme che esse decideranno di adottare. Risulta ugualmente abolita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), la cui adozione è pure demandata ai singoli comuni
nei modi e nelle forme che essi decideranno di adottare.
Articolo 6. All'eventuale riduzione di gettito fiscale conseguente all'adozione della presente normativa, si fa fronte con le modalità seguenti. Attraverso un'incremento della tassazione indiretta sui consumi (impropriamente chiamata IVA, ma questo è un altro discorso) per una somma pari alla meta del deficit di parte corrente che, a spesa immutata in termini nominali, si potrebbe determinare. Attraverso una riduzione immediata della spesa nominale per l'altra metà del deficit suddetto.
Articolo 7. Le aliquote d'imposta di cui all'articolo 3 vengono ridotte di un punto percentuale all'anno, ogni anno per i prossimi dieci anni consecutivi; sino al raggiungimento, rispettivamente, dei seguenti valori d'imposta: 20%, 25%, 30%. La regola di cui all'articolo 6 si applicherà, anno per anno e sino al 2019, ai deficit di parte corrente che la suddetta riduzione delle aliquote d'imposta possa comportare per il bilancio dello stato.
non male, toglierei per gli immobili la riduzione di valore derivante da eventuali ipoteche (se ho capito bene) perchè tale la riduzione di valore esiste solo se in caso vendita e per l'importo residuo del mutuo, in alternativa si potrebbe ridurre il valore dell'immobile dell'importo del mutuo, ripartito in rate di numero pari alle annualità, ma in fondo è solo una limatura nell'ambito del complessivo progetto.