Lo stupro prescritto e la riforma dell'istituto della prescrizione: riflessioni a margine

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Sulla vicenda dello stupro dichiarato prescritto dalla corte d’appello di Torino, con tanto di scuse da parte della Presidente del collegio, nonché su una parziale e controversa riforma della prescrizione stessa.

La vicenda di Torino, stando alle cronache, è presto riassunta.

Nel 1997 una bambina di soli sette anni viene trovata per strada in condizioni drammatiche, conseguenti ad uno stupro. Risulterà poi anche colpita da malattie sessualmente trasmesse. Dopo un iter processuale di primo grado durato dieci anni, il convivente della madre viene condannato dal Tribunale di Alessandria a dodici anni di reclusione. L’imputato impugna la sentenza e il fascicolo rimane fermo per altri nove anni in appello. Quando viene fissata l’udienza di discussione, il reato si è estinto per il decorso dei termini di prescrizione e la Presidente del collegio, a quanto narrano le cronache, chiede “scusa al Popolo italiano”. Il ministro invia gli ispettori, il procuratore generale di Torino dice che è colpa del sistema perché dà troppe possibilità di appellare, mentre vi sono gli autorevoli giornalisti nostrani che chiedono sostanzialmente di abolire l’istituto.

Nel frattempo, il Governo ha posto la fiducia su di un disegno di legge che, di fatto, non fa altro che prolungare i termini di prescrizione. Esso non interviene seriamente e profondamente sui mali del sistema, anzi li aggrava. Anche questo, tuttavia, non piace alle camere penali, le quali hanno indetto l’ennesimo sciopero della durata di un’intera settimana, sciopero che nessuno si fila e che porterà a prescrizione certa qualche reato in più.

Insomma, il solito teatrino italico.

La vicenda di Torino, in tutta la sua drammaticità, squarcia il velo sulle condizioni della giustizia in Italia, che a loro volta si riverberano sulla competitività del Paese in generale. Cominciamo dai magistrati. Il tentativo di difesa del Procuratore generale di Torino non è accettabile. Uno stupro di quel genere non può essere trattato al pari del furto di una mela in un supermercato. Da sempre è previsto che i fascicoli a rischio di prescrizione debbano avere una corsia preferenziale rispetto agli altri procedimenti. Oltretutto, le circolari del CSM consentono di dare la precedenza a reati più gravi rispetto a quelli che suscitano minore allarme sociale. Quel reato si è prescritto semplicemente per disorganizzazione della corte d’appello di Torino. Punto. La stessa ANM ha diffuso un comunicato in cui stigmatizza la vicenda

E veniamo ai nostri opinion maker. La soluzione, secondo loro ma anche secondo gran parte della magistratura, sarebbe quella di abolire l’istituto della prescrizione, magari a seconda della tipologia dei reati. Oppure, come proposto dalla magistratura, di “sospendere” e quindi di sterilizzare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Partendo dal caso concreto, apparentemente, impedire che reati così gravi possano prescriversi soddisfa il palato forcaiolo della ggente. Senonchè, guardando la vicenda con un occhio più tecnico, sorge qualche dubbio. Stando all’articolo di stampa, le prove apparentemente erano schiaccianti. Come è possibile che una persona così pericolosa non abbia subito nessuna misura cautelare? Solitamente a una persona accusata di questi reati viene applicata la custodia in carcere, con grande approvazione della ggente, ed il processo passa per una corsia preferenziale. E ancora, se le prove erano così schiaccianti ed evidenti, come mai l’imputato non ha scelto la via del rito alternativo che avrebbe consistito di ottenere un sostanzioso sconto di pena (da dodici anni inflitti a esito del dibattimento a otto anni con giudizio abbreviato)? Di certo non poteva prevedere, al momento della scelta del rito, che i magistrati di Torino si sarebbero fatti prescrivere il fascicolo sul tavolo. Vuoi vedere che il tizio in questione, magari, era pure innocente?

Ma supponiamo che fosse colpevole come Giuda. L’istituto della prescrizione ha lo scopo di adattare il fatto al passare del tempo. Difatti, a distanza di tanti anni dal reato, si attenua l’allarme sociale così come la richiesta di punizione da parte di eventuali vittime. Ne è una riprova proprio il caso di Torino dove la ragazza, ormai adulta, dice di volere semplicemente dimenticare. Ma soprattutto mira anche a garantire l’imputato che, a distanza di tanti anni dal fatto, può essere cambiato completamente. Il caso in questione è semplicemente emblematico anche sotto questo profilo. Supponiamo che l’imputato avesse avuto venti anni al momento del fatto. Adesso ne avrebbe quaranta: nella stragrande maggioranza dei casi una persona diversa. Potrebbe essere uscito dal degrado sociale che traspare dalla vicenda, essersi trovato un onesto lavoro, un’altra donna con la quale ha fatto dei figli che adesso sarebbero in procinto di diventare maggiorenni, pagare un mutuo. Può una persona, per quanto si sia macchiata di un reato come quello contestato, aspettare più di venti anni (non dimentichiamoci che il processo pendeva appena in appello, c’era la possibilità di ricorrere in Cassazione con il rischio che questa annullasse la sentenza e il fascicolo tornasse in appello: una storia semplicemente infinita) per conoscere il proprio destino?

Chi scrive condivideva la richiesta della magistratura di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma questa vicenda dimostra in maniera inequivocabile come tale richiesta sia infondata e pericolosa. Un imputato rischia di essere ostaggio della giustizia italiana per tutta la sua vita. Una prospettiva semplicemente spaventosa. La materializzazione degli incubi di Kafka.

Questa è una prima lezione che dobbiamo trarre dalla vicenda. Ciò non significa affatto che il sistema, così come è concepito in Italia sia giusto. Tutt’altro. Come spiegato nell’articolo del 2014, esso è profondamente ingiusto e classista. A prescriversi sono prevalentemente i reati commessi dai colletti bianchi (corruzioni, reati fiscali, truffe complesse, violazioni edilizie e paesaggistiche e via discorrendo) nonché, in generale, di coloro che hanno i mezzi finanziari per sostenere costosissimi dibattimenti.

Il nuovo meccanismo approvato in Senato, salvo sorprese, considerati i numeri della Camera, dovrebbe essere definitivamente ratificato anche dall’altro ramo del Parlamento. A quanto ci risulta, dovrebbe prevedere, un allungamento dei termini di prescrizione, correlati alla durata del processo

Viene prevista una sospensione della prescrizione per 18 mesi dopo il primo grado e per ulteriori 18 mesi dopo il secondo. In soldoni, se i giudici di primo grado riescono a concludere il processo entro il termine di prescrizione, questo si allunga di ulteriori tre anni. Il nuovo meccanismo non piace agli avvocati che hanno proclamato l’ennesima astensione per una settimana dalle udienze, emettendo un comunicato contenente dei passaggi semplicemente farneticanti, tipo questo:

 

Che è necessario, infine, svelare l’uso della prescrizione come un sapiente strumento attraverso il quale la magistratura esercita un potere incondizionato sul processo, facendo quotidianamente della prescrizione un uso surrettizio e strumentale, esercitando di fatto una incontrollata ed arbitraria discrezionalità dell’azione penale.

 

Del resto i nostri penalisti sono ossessionati dalla separazione delle carriere, problema che, nell’Europa civile, nessuno sente. Manco a dirlo, non sono contenti nemmeno i magistrati che vorrebbero una sospensione sine die, a seguito della sentenza di condanna in primo grado. In definitiva, ritornando a Torino, è chiaro che questa ulteriore “epocale” riforma non mette mano ai problemi sostanziali, ma si limita semplicemente a prolungare l’agonia dell’italica giustizia. Dunque è, o meglio, sarebbe necessario mettere mano al sistema. Una seria riforma della prescrizione presuppone, una riorganizzazione generale della giustizia, compresa una profonda rivisitazione del nostro meccanismo processuale.

Come abbiamo più volte spiegato, nel 1988 il nostro codice di procedura è stato modificato sulla falsariga di quello americano. Si tratta del cosiddetto “processo accusatorio”, in cui la prova si forma in un dibattimento complesso caratterizzato dal principio dell’oralità, con audizione e controesame dei testimoni proposti dalle parti. Il presupposto affinchè questo sistema funzionasse, era che esso si celebrasse con le modalità descritte solamente in un ridottissimo numero di casi: non più del 20%. Il rimanente 80% doveva passare per i cosiddetti "riti alternativi", ovvero patteggiamento o abbreviato. Ciò non ha funzionato. Vi sono addirittura distretti di corti d’appello in cui il rapporto è esattamente l’inverso: 80% di dibattimenti a fronte di 20% di riti alternativi. Il mix tra la disorganizzazione della giustizia, il nostro processo penale e l’istituto della prescrizione all’italiana crea un circolo assolutamente vizioso, per cui di fronte a una ragionevole probabilità di ottenere la prescrizione si celebrano più dibattimenti del necessario. Il che, a sua volta, alimenta ulteriormente l’aspettativa di prescrizione e via discorrendo. Chiunque volesse seriamente affrontare il problema dovrebbe chiedersi come mai il presupposto teorico del nostro processo non si è realizzato.

Non lo fa assolutamente nessuno.

Non la magistratura, non gli avvocati, non l’accademia ed ancor meno la politica. Nel nostro provincialismo, avvocati ed accademia pensano di avere il processo più bello del mondo, mentre i magistrati sono fermi alla costituzione più bella del mondo. Eppure basterebbe volgere il proprio sguardo all’estero, dove, guarda caso, la giustizia funziona.

Prendiamo il sistema che abbiamo così scioccamente scimmiottato: quello americano. Al di là di due fondamentali elementi di differenza, costituiti dal fatto che in USA non vi è l’esercizio obbligatorio dell’azione penale e la pena è effettiva e non virtuale come quasi sempre avviene in Italia, nell’imitazione ci siamo fermati al primo grado, senza considerare le fasi successive. Negli USA non esiste l’appello nel merito.

Analogamente anche nel continente europeo, Germania ed Austria hanno previsto che la prova si formi solo nel processo, nel contraddittorio delle parti. Ciò implica che il giudice veda il testimone per valutarne la credibilità. Coerentemente, Italia, Germania e Austria prevedono che, se cambia il Giudice, il testimone deve essere sentito nuovamente; quanto meno se in tal senso vi è una richiesta di parte. L’ulteriore conseguenza logica è, o dovrebbe essere, la seguente: un giudice che non ha visto i testimoni non può giudicare nel merito sulla vicenda. Coerentemente, gli USA, la Germania[1] e l’Austria non prevedono la possibilità di un appello nel merito.

E gli italiani? Come al solito sono più intelligenti degli altri. Dopo aver introdotto il sistema all’americana in primo grado, hanno conservato l’istituto dell’appello, tipico di un meccanismo processuale inquisitorio (in cui la prova si forma, in parte, fuori dal processo). E così, in Italia, si possono appellare tutte le sentenze dalla condanna per una guida in stato di ebbrezza a quella per un omicidio e la Corte d’appello può ribaltare una sentenza di primo grado svoltasi con rito accusatorio nel merito senza aver mai visto un solo testimone. La botte piena e la moglie ubriaca.

In definitiva e come solito, la lezione che possiamo trarre dalla vicenda è che il meccanismo della prescrizione all’italiana ed in generale il malfunzionamento del sistema sono dovuti a ottusità ideologiche, provincialismo, interessi corporativi, superficialità e disinteresse verso il funzionamento della pubblica amministrazione.

In fondo, nulla di nuovo sotto l’italico sole.


 

[1] Per la precisione, in Germania è previsto un appello nel merito contro sentenze emesse dagli Amtsgerichte, giudici monocratici corrispondenti più o meno alle nostre vecchie preture. In tal caso, il giudice d’appello deve risentire nuovamente i testimoni. Un meccanismo altrettanto demenziale, ma, almeno coerente sotto il profilo logico. 

 

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Commenti

Ci sono 35 commenti

Interessante, ma appena finito di leggere ho capito che era stato scritto da un magistrato.

Infatti, non sfiora neanche il problema della resposnabilità dei magistrati, né delle connesse enormi ingiustizie che vengono commesse da questi nelle sentenze di primo grado, né quelle commesse dai PM durante il procedimento penale.

La responsabilità del magistrato, inserito nell'habeas corpus inglese del 1689 o giù di lì a seguito della "gloriosa rivoluzione", è uno degli elementi che ha regalato al cittadino inglese la fiducia nel suo sistema giudiziario da 3 secoli e mezzo.

che Alex Bisignano è (o è stato) un magistrato. Mi pare che il suo commento, molto tecnico, sia puntuale e miri a quello che lui ritiene un difetto d'impostazione del processo penale: non vedo perché dovesse trattare della responsabilità dei magistrati che è OT.

A meno che si voglia giustificare il mantenimento dell'appello con l'esigenza di rimediare alle "enormi ingiustizie": ma allora sarebbe necessario anche sapere quante sentenze di primo grado sono, in effetti, riformate in appello ...

 

io non lo sapevo.
Comunque, auspicare la rimozione dell'appello senza aver affrontato il problema dell'ingiustizia delle sentenze di primo grado mi sembra come suggerire di rimuovere il recipiente sotto la perdita senza precedentemente aver riparato la stessa.

 

Ma supponiamo che fosse colpevole come Giuda. L’istituto della prescrizione ha lo scopo di adattare il fatto al passare del tempo. Difatti, a distanza di tanti anni dal reato, si attenua l’allarme sociale così come la richiesta di punizione da parte di eventuali vittime.

 

La seconda osservazione è che, come al solito, il magistrato autore dell'articolo esclude dalla pena il suo valore di deterrenza.

Il che mi suggerisce una domanda importante.

E' vero che la nostra insulsa Costituzione, all'art. 27, recita "Le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato."

Ma ricordando questa qualità accessoria (e peraltro nauralmente conseguente sia alla funzione deterrente che a quella risarcitoria) la Costituzione non ridefinisce il significato letterale della parola pena. Né il suo utilizzo in campo giudiziario.

Ricordo che i valori di deterrenza della pena, e quella risarcitoria della stessa, furono gli argomenti con cui Beccaria dimostrò al mondo la minore efficacia della pena di morte rispetto all'ergastolo.

La mia domanda al magistrato quindi è: chi ha scritto che in Italia la pena non ha più funzione di deterrenza?

Da profano trovo eccellente l'articolo di Bisignano e non strettamente rilevante il discorso sulla responsabilità dei magistrati. Sono tuttavia d'accordo con Cacciari sull'importanza della deterrenza, che da decenni è di moda sottovalutare o negare per motivi ideologici. Ad esempio, oggi stesso sul Corriere della sera Aldo Cazzullo (che spesso rappresenta bene la mentalità corrente) scrive:

 

Non credo che la pena debba essere esemplare. Credo che debba avere tre funzioni: preventiva, per evitare che il reo torni a delinquere; redentiva, per tentare di recuperarlo e reinserirlo nella società; e anche retributiva, affinché paghi per il male compiuto.

 

Credo che alcuni mali della giustizia italiana derivino anche da idee di questo genere. Personalmente, poi, essendo consapevole delle debolezze del concetto di libero arbitrio, non mi piace per niente la "funzione" retributiva.  

 

La seconda osservazione è che, come al solito, il magistrato autore dell'articolo esclude dalla pena il suo valore di deterrenza.

 

dov'è che io avrei detto questo?

Vorrei fare notare che, quando ho parlato del processo USA, ho detto che una della differenze con quello italiano è proprio quello dell'effettività della pena.


Onestamente mi sfugge il punto in relazione alla citazione riportata dall'articolo, la quale anzi mi sembra tendere nella direzione opposta. Il valore deterrente di una pena che diverrà effettiva solo dopo molti anni dal fatto è notevolmente basso, e questa tendenza è estremamente accentuata proprio per quei soggetti che (per motivi non sempre chiari, ma generalmente perché risentono direttamente dal trovarsi in ambienti socialmente degradati e/o emarginati) sono in media meno propensi a rispettare la legge penale, e per i quali il valore deterrente può quindi rivestire particolare importanza.

Inutile dire che i costi legati ad una pena detentiva non mostrano una simile riduzione. Quindi, se davvero si reputa importante il valore della deterrenza, tanto più si dovrebbe apprezzare un istituto come la prescrizione che, assieme a tanti altri, è teso a concentrare l'applicazione della pena in quei casi in cui maggiore è tale beneficio.

Non viene considerato nel discorso l' incentivo che la prescrizione crea per allungare il più possibile con ricorsi e cavilli (fino ad arrivare alla prescrizione) la durata del processo. L' allungamento della prescrizione (al limite la sua abolizione) diminuendo l' incentivo  dovrebbe portare a ridurre in genere la durata dei processi stimolando il ricorso alle procedure alternative in cui la brevità si accompagna a una riduzione di pena. Per quanto riguarda l' appello non si vede per quale motivo debba produrre un risultato più saggio e competente del processo di primo grado.

da profano: sarebbe possibile abolire la prescrizione solo per i casi in cui vi siano stati ricorsi (o richieste di rinvio al di sopra di una soglia ragionevole e ben definita)? 

Se si fa un'analisi dei vari casi possibili, mi sembra che un provvedimento del genere manterrebbe la prescrizione nella quasi totalità dei casi in cui è sensata, mentre impedirebbe ricorsi e rinvii finalizzati solo a ottenerla.

Presuppongo, infatti, che un innocente ricorra per arrivare non alla prescrizione, bensì all'assoluzione, se è vero, come mi sembra plausibile, che un innocente ha un'alta probabilità di essere assolto alla lunga. Sarebbero sì danneggiati gli innocenti che, nonostante ricorsi e lungaggini giudiziarie, venissero infine condannati, ma credo sarebbero pochissimi, magari nessuno. Pure danneggiati sarebbero quei colpevoli che coi ricorsi sarebbero altrimenti riusciti ad arrivare alla prescrizione, ma di questo non mi preoccuperei affatto. Resterebbero invece protetti dalla prescrizione tutti quelli, colpevoli o innocenti, cui si volesse imputare un reato molto tempo dopo il fatto.

Se ho detto sciocchezze per incompetenza, verrò corretto, forse utilmente.

 

Molto interessante.

Colgo l'occasione per chiedere al magistrato l'opinione su altri temi inerenti l'efficienza della magistratura:

a- l'introduzione (o l'aumento di importanza) della quota di retribuzione del magistrato proporzionale al numero di sentenze confermate (cioè non ribaltate da gradi successivi).

b- l'introduzione del requisito di esperienza forense per il candidato magistrato;

c- l'introduzione di specializzazione del magistrato in specifiche branche del diritto (più che altro per il civile);

d- il passaggio dalla carriera a vita a l'eleggibilità per incarico a tempo (negli USA settecenteschi gli incarichi erano a concorso ed a vita, poi a seguito delle perorazioni di Jefferson diversi livelli di magistrato vennero in modificati in eletti a termine).

alle tue domande

Domanda a: sono contrario. Quali garanzie vi sono che quelle delle Corti d'Appello siano fatte meglio di quelle di primo grado quando le ribaltano? Nella mia esperienza, le sentenze del Giudice di appello sono qualitativamente molto scarse.

domanda b: qualcosa di simile c'è già. Uno dei presupposti (tra loro alternativi) per accedere al concorso è quello di aver conseguito l'abilitazione come avvocato, che, a sua volta, presuppone un tirocinio di 18 mesi.

domanda c: c'è già qualcosa del genere nei grandi e medi Tribunali, suddivisi in sezioni specializzate

domanda d: sono contrario. Specie al Giudice elettivo. Pensa a come vengono selezionati e votati gli eletti in Italia...

qualco

Quanto la contiguità tra Giudice penale (che deve emettere un dispositivo di assoluzione o condanna) e GIP (che ha magari convalidato per un anno senza prove né indizi un arresto preventivo ed il blocco dei beni di un imputato facoltoso mandandolo in rovina, con conseguente possibilità di rivalsa civile sul GIP) può influire sulla sentenza di primo grado?

questa, banlmente parlando, è questione di professionalità. E' un po' la medesima questione della separazione delle carriere (il Giudice che dà ragione al PM perchè collega). Potremmo fare così: prima separiamo la carriera dei PM da quella dei Giudici. Poi, però, siccome c'è il rischio che il Giudice del dibattimento dia ragione al collega GIP, separiamo anche la carriera dei GIP dai primi, Però c'è anche il problema dell'appello, ergo separiamo anche quelli dell'appello da quelli di primo grado e così facciamo con quelli della cassazione. Quando saremo arrivati alla spaccatura dell'atomo avremo risolto i problemi della giustizia italiana...

a) In Italia, l'azione delle forze di polizia è coordinata dalla magistratura. La quale si occupa, giustamente, di reati.

b) In Italia, la prevenzione dei reati praticamente non esiste. Se qualcuno teme di stare per subire un reato, un sopruso, una violenza, e si rivolge alle forze di polizia, queste abdicano all'attesa che il reato sia stato effettivamente commesso.
Questa è l'esperienza vissuta personalmente, condivisa con altri, e letta quasi quotidianamente sui mezzi di informazione.

Domanda: i due asserti (a e b) sono in relazione di effetto causale, secondo lei?

non mi è ben chiara la domanda.

Certo è che della prevenzione die reati si deve occupare lo Stato con il controllo del territorio, mentre la magistratura interviene a reato commesso. La correlazione causale non la vedo. Vorrebbe dire che lo Stato dedica meno tempo al controllo del territorio perchè deve fare più indagini su reati commessi?

Posso dire che, stando alle statistiche, pare che l'Italia, nel contesto europeo, sia un paese sicuro, addirittura più sicuro di paesi più civili tipo il Belgio ed altri

Una domanda da ignorante, se posso.

Si potrebbe stabilire, per legge ovviamente, che dopo la fase di indagini e formalizzati i capi di imputazione, nell'udienza preliminare vanga posta all'imputato la domanda: "visti i capi di imputazione ecc ecc l'imputato si dichiara colpevole o innocente?"

Il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere non dovrebbe valere, ovviamente, anche se avrebbe il senso di ammissione di colpa. Tra parentesi, personalmente non capisco tanto la giustificazione di questa facoltà considerato che comporta un intralcio all'accertamento della verità e una perdita di tempo che va a beneficio dell'imputato proprio in vista della prescrizione.

Dopodicché si svolge il processo fino ad arrivare alla sentenza definitiva.

Qualora l'imputato venga giudicato colpevole, potrebbe essere applicata una maggiorazione della pena, analogamente alla riduzione di un terzo nel caso di condanna col rito di processo abbreviato?

Avrebbe il senso di una pena per aver mentito al magistrato e provocato un danno alla società per aver impegnato la giustizia in una 'causa persa'.

A chi, colpevole, 'ci vuole provare' quella misura potrebbe funzionare da deterrente: la durata della pena passerebbe da un terzo in meno ad un terzo in più rispetto al rito abbreviato, e quindi spingerebbe verso questa scelta.

Per esempio in quei casi in cui l'aumento farebbe superare i quattro anni oltre i quali scatta la pena detentiva. 

Questo non agirebbe direttamente sulle norme della prescrizione, ma se funziona porta ad una riduzione dei tempi almeno di parte dei processi, lasciandone di più ai magistrati per gli altri.

Sempre da ignorante, ma per quelle poche notizie certe che ho, mi pare pure eccessiva la facoltà concessa ai legali ed agli stessi imputati di chiedere rinvii per motivi a volte irrilevanti o per assenze 'giustufucate' finalizzate all'allungamento dei tempi.

Naturalmente c'è la piaga della mancanza di risorse umane e di strumenti adeguati, che la politica non ha finanziato a sufficienza dal '48. Ma quello è un altro capitolo.

 

"visti i capi di imputazione ecc ecc l'imputato si dichiara colpevole o innocente?"

 

 In Germania ed Austria funziona proprio così. Questo è il modo in cui si apre il processo. Da quello che so, ma solo per sentito dire, funziona così anche negli USA. In Italia si va oltre, nel senso che l’imputato, non solo non deve rendere tale dichiarazione, ma può anche fare a meno di presentarsi davanti al Giudice. Le mie esperienze all’estero mi hanno insegnato che uno dei problemi del malfunzionamento del processo italiano è dovuto anche a questa facoltà (il presupposto affinchè l’imputato patteggi e/o scelga l’abbreviato è che abbia preso contatto con il difensore a lui assegnato. Se non lo fa e non si presenta, il difensore non può sostituirsi a lui e si deve celebrare il dibattimento).  

 

 

Il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere non dovrebbe valere, ovviamente, anche se avrebbe il senso di ammissione di colpa.

 

 Questo non va confuso con la dichiarazione di colpevolezza o innocenza. Tutti gli ordinamenti, almeno quelli che conosco io, lasciano all’imputato la libertà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il principio liberale è quello di non voler costringere una persona a testimoniare contro sé stessa. Negli USA, se scegli di saltare il fosso e rispondere, hai un obbligo di dire la verità, sanzionato autonomamente come reato a parte. Negli ordinamenti liberali europei, almeno in quelli continentali che conosco, l’imputato è libero anche di mentire. Fa parte del suo diritto alla difesa. Certo, come hai detto tu, se l’imputato ha provato a prenderlo in giro, il Giudice potrebbe tenerne conto nella determinazione della pena che gli lascia un range di discrezionalità molto ampio.

 

 mi pare pure eccessiva la facoltà concessa ai legali ed agli stessi imputati di chiedere rinvii per motivi a volte irrilevanti o per assenze 'giustificate' finalizzate all'allungamento dei tempi.

 

 

 

Se le assenza sono giustificate, la prescrizione non corre, tuttavia, hai ragione, il problema c’è.

A differenza du quanto lascia intendere l'articolo, l'astensione degli avvocati non influsice sulla prescrizione visto che il giudice, in caso di astensione del difensore, si limita  a rinviare disponendo la sospensione dei termini di prescrizione. 

Purtroppo, come ha fatto notare più volte il dott. Davigo, la giustizia italiana soffre di un problema cronico legato al rapporto tra domanda ed offerta. Tantissima domanda a fronte di un'offerta fissa (il concorso che si tiene una volta l'anno non basta a coprire i vuoti nell'organico).  Se poi vogliamo discutere di prescrizione dovremmo anche fare una riflessione sulla geografia giudiziaria, basti pensare che la Corte d'Appello di Bologna o quella di Venezia sono il collettore di tutti gli appelli (civili e penali) dell'intera regione. Quanto all'implementazione del sistema di tipo anglossassone va ricordato che in Inghilterra la riduzione di pena viene gradata in base al momento dell'accordo: più è lontanto dall'aula del processo più è alto lo sconto. La vera differenza però la fa il fatto che nel processo anglosassone c'è la giuria da convincere (e non è poca cosa) mentre da noi no (lasciamo perdere la Corte d'Assise). A fronte dell'ostacolo "giuria" e ai relativi costi legali l'imputato valuta diversamente un'ipotesi di accordo con l'accusa. I due macigni che pesano sul sistema italiano sono l'art. 112 della Costituzione: l'obbligatorietà del processo penale  e il diritto incondizionato all'appello. Guarda caso se si mettesse mano a questi due ostacoli (anche culturali) si finirebbe per intervenire sul rapporto tra domanda e offerta sul lato della domanda (liberando così risorse utili a rendere più efficienti il sistema giustizia). Un'ultima annotazione: chiunque frequenti un'aula di tribunale sa che spesso le udienze vengono rinviate per vizi di notifica (e i termini di prescrizione continuano a correre). Anche su questo si dovrebbe riflettere: forse sarebbe il caso di ripensare la figura degli ufficiali giudiziari e magari istituire una figura professionale a parte (con relative responsabilità).  

 

A differenza du quanto lascia intendere l'articolo, l'astensione degli avvocati non influsice sulla prescrizione visto che il giudice, in caso di astensione del difensore, si limita  a rinviare disponendo la sospensione dei termini di prescrizione.

 

 Questo è vero solo in parte. Lo sciopero richiede una riorganizzazione dei ruoli (id est della programmazione del Giudice). Considerato lo sgangherato meccanismo processuale italiano e l’altrettanto sgangherata organizzazione della giustizia, compreso il problema delle notifiche da Lei giustamente ciato più sotto, interverranno sul molti procedimenti meccanismi che vanno al di là del mero rinvio per sciopero e quindi porteranno alla prescrizione di diversi reati.

 

Per il reasto il tenore delle Sue risposte conferma in pieno il problema evidenziato nell'articolo. E' inutile mettere mano alla prescrizione se non si affrontano in radice i problemi a partire dalle ragioni per cui, in Italia, non funzionano i riti alternativi, presupposto del processo accusatorio di tipo anglosassone. 

Su questo blog discutiamo dal 2008 di questi problemi e, se dà un'occhiata agli articoli scritti negli ulitmi 9 anni troverà che li abbiamo afforntati tutti, dalla geografia giudiziaria, alla necessità di assumere più giudici, fino alla presenza obbligatoria dell'imputato al processo (come c'è in Germania ed Austria) che risolverebbe in radice molti dei problemi di notifica da Lei giustamente citati.